14.2012.74
Rigetto dell'opposizione. Proposta di giudizio del supplente gudice di pace non accettata dall'escusso. Assenza di titolo di rigetto sia definitivo che provvisorio
28 giugno 2012Italiano9 min
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Numero d'incarto:
14.2012.74
Data decisione, Autorità:
28.06.2012, CEF
Titolo:
Rigetto dell'opposizione. Proposta di giudizio del supplente gudice di pace non accettata dall'escusso. Assenza di titolo di rigetto sia definitivo che provvisorio
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 80 cpv. 2 cf. 1 LEF
art. 82 LEF
Incarto n.
14.2012.74
Lugano
28 giugno
2012
FP/b/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Epiney-Colombo
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 16 marzo 2012 presentata da
contro
CO 1,
tendente ad ottenere il rigetto (provvisorio)
dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti __________, intimato in data 13 marzo per
il pagamento di fr. 2'419.20 oltre interessi e spese;
istanza accolta dal Giudice di pace __________ con
decisione dell’8 maggio 2012 (inc. n. 0088-2012s);
sentenza impugnata dal convenuto con reclamo del 21
maggio 2012;
richiamato il decreto 22 maggio 2012, con il quale il
presidente di questa Camera ha concesso effetto sospensivo al reclamo;
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che con
precetto esecutivo n. __________ dell’8/13.2.2012 dell’Ufficio di esecuzione e
fallimenti __________, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso dell’importo di fr.
2'419.20 oltre interessi e spese, indicando quale titolo del credito “Fatture
scoperte per trasporti/22838-22836”;
che
interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 16
marzo 2012 la procedente ne ha chiesto il rigetto (provvisorio) alla
Giudicatura di pace __________, allegando il verbale di udienza 29 febbraio
2012 (svoltasi davanti il supplente Giudice di pace __________ relativo alla
causa promossa dallo stesso convenuto nei suoi confronti), nel corso della
quale le parti si erano proposte di transigere il relativo contenzioso –
riservata la definitiva accettazione della transazione da parte di RE 1 entro
il 1°marzo 2012 - riconoscendo CO 1 la validità della fattura per lavori di
carpenteria emessa da RE 1 per un valore di fr. 11’400.- e quest’ultimo la
validità della fattura per lavori di riparazione delle automobili emessa da CO
1 per un valore di fr. 2'797.20, il tutto seguito dall’impegno della
debitrice (Carrozzeria __________) a versare la somma di fr. 802.80 e dall’impegno
del creditore (RE 1) ad annullare il precetto esecutivo n. 275222 dell’Ufficio
di esecuzione e fallimenti __________ del 12.12.2011 (doc. E);
che
nell’istanza la procedente ha asserito che il giorno 15 aprile 2010 il convenuto
le ha commissionato il trasporto di un muletto (sollevatore), che il giorno 7 maggio
2010 lo stesso convenuto le ha anche commissionato il trasporto della sua Mini
Morris verde (incarichi che essa ha eseguito), per poi commissionarle in un
secondo tempo il preventivo per un restauro di auto d’epoca;
che chiamato
a esprimersi, con osservazioni del 6 aprile 2012 il convenuto si è opposto
all’istanza, asserendo anzitutto che il verbale di udienza annesso all’istanza
non giova alla controparte, dato che esso riferisce solo di una proposta
transattiva che non è però stata da lui accettata, prova ne è che con decisione
del 5 marzo 2012 (inc. n. 04s/12) il supplente Giudice di pace __________ ha respinto
in via provvisoria, segnatamente per fr. 3'600.-, l’opposizione sollevata dalla
ditta CO 1 al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e
fallimenti __________ (doc. 1);
che il convenuto,
esclusa quindi sia la presenza di un titolo di rigetto definitivo
dell’opposizione ex art. 80 LEF, sia anche di un titolo di rigetto provvisorio
dell’opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF, mancando agli atti titoli del genere,
ha in ogni modo contestato di avere commissionato all’istante i lavori oggetto
delle fatture prodotte, a loro volta oggetto della presente procedura esecutiva,
contestando altresì la sua responsabilità per tali fatture, come pure l’esecuzione
delle prestazioni da parte dell’istante e gli importi e i prezzi indicati, l’escutente
non avendo del resto fornito alcuna prova al riguardo, ritenuto che egli non ha
in ogni modo mai riconosciuto l’importo preteso dalla procedente, nemmeno in
occasione dell’udienza del 29 febbraio 2012;
che con
decisione dell’8 maggio 2012 - premesso che nel corso dell’udienza del 29
febbraio 2012 le parti avevano riconosciuto lavori reciproci, ossia fr.
2'797.20 quale importo per prestazioni fornite dalla Carrozzeria CO 1 a RE 1 e fr. 3'600.- quale importo rimanente per prestazioni fornite da RE 1 alla
carrozzeria CO 1 (ancorché quest’ultima constatazione non risulta dal citato
verbale) - il Giudice di pace __________ ha accolto l’istanza;
che egli,
in estrema sintesi, interpretando il citato verbale, è giunto alla conclusione
che le parti hanno vicendevolmente eseguito dei lavori, che la lite citata nel
verbale conglobava tutte le relazioni, che il convenuto è stato completamente soddisfatto
dalla decisione emessa il 5 marzo 2012 dalla Giudicatura di pace __________ (doc.
1), che il legale del convenuto, in occasione della citata udienza, ha comunque
riconosciuto lavori per fr. 2'797.20, che quest’ultimo importo o parte di esso
dovrebbe essere corrisposto all’istante e che nello stesso contesto è considerata
l’altra istanza parallela, che è respinta in quanto il tutto viene deciso nella
presente istanza;
che contro
tale sentenza RE 1 è insorto con reclamo del 21 maggio 2012, chiedendo la reiezione
dell’istanza per mancanza di un titolo di rigetto definitivo, rispettivamente provvisorio
dell’opposizione;
che
chiamata a esprimersi, la procedente non ha presentato osservazioni al reclamo,
Considerandi
in diritto:
che
secondo l‘art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo le decisioni
inappellabili di prima istanza finali;
che tale è
il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in
materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b.
n. 3 CPC);
che con
il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione errata del diritto, b.
l’accertamento manifestamente errato dei fatti,
che
secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione
giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto
definitivo dell’opposizione;
che sono
parificate alle decisioni giudiziarie, tra l’altro, le transazioni e i
riconoscimenti di debito giudiziali;
che, nella
fattispecie, il verbale di udienza del 29 febbraio 2012 relativo alla causa
allora promossa dal qui reclamante contro la qui istante presso la Giudicatura di
pace __________ (doc. E), pur contenendo i tipici elementi della transazione giudiziale,
non costituisce tuttavia ancora titolo esecutivo ex art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF,
dato che – come per finire riconosciuto dallo stesso giudice di prime cure -
essa non è stata condivisa/confermata da RE 1 entro il termine assegnato, nella
misura in cui veniva proposta una liquidazione, a carico della Carrozzeria CO 1,
di fr. 802.80 a definizione della lite, tanto che la stessa causa è poi sfociata
nella decisione del Giudice di pace __________, con la quale questi ha rigettato
in via provvisoria l’opposizione sollevata dalla ditta CO 1 al precetto
esecutivo n. __________ dell’UEF __________;
che con
la mancata accettazione da parte del qui reclamante della proposta di
liquidazione di ogni reciproca pretesa mediante il versamento a suo favore di
fr. 802.80 (circostanza appurata, come visto, dal Giudice di pace e del resto
rimasta incontestata davanti a questa Camera) ogni disquisizione (come avvenuto
nei considerandi dell’impugnato giudizio) sul senso attribuibile alle
affermazioni delle parti in relazione al riconoscimento delle reciproche
fatture (di fr. 11'400.-, rispettivamente di fr. 2'797.20) perde il suo valore
non soltanto nel contesto della questione a sapere se il verbale del 29
febbraio 2012 equivale a una decisione esecutiva ex art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF, ma
anche nel contesto dell’ipotizzabile alternativa che ne potrebbe seguire,
ovvero della questione a sapere se le reciproche concessioni allora fatte dalle
parti, segnatamente quelle del legale del qui reclamante (non presente
all’udienza) nel riconoscere lavori della controparte per fr. 2'797.20,
costituiscono per lo meno riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF;
che,
infatti, come correttamente rilevato dal reclamante, la mancata accettazione
della proposta contenuta nel verbale del 29 febbraio 2012, corroborata dalla
decisione di rigetto dell’opposizione di cui al doc. 1, ha comportato il decadimento della medesima e, quindi, l’inutizzabilità delle affermazioni allora proferite
dalle parti, circostanza alla quale non possono con ogni evidenza supplire le
fatture annesse all’istanza (doc. B e C), che – in assenza di un loro esplicito
riconoscimento da parte del debitore – non costituscono titolo di rigetto
provvisorio dell’opposizione ex art. 82 cpv.1 LEF;
che, ad
ogni modo, ci si può pure seriamente interrogare se vi è veramente identità tra
l’importo di fr. 2'797.20 di cui al verbale del 29 febbraio 2012 e la somma di
fr. 2'419.20 di cui al precetto esecutivo, ove si consideri anche la differenza
del tipo di prestazione riferita ai singoli importi (riparazione auto secondo
quanto risulta dal verbale del 29 febbraio 2012 e trasporto di un muletto/sollevatore
secondo quanto indicato dall’escutente nell’istanza di rigetto dell’opposizione);
che dato
quanto precede la questione può per finire essere lasciata indecisa;
che ne
discende pertanto l’accoglimento del reclamo;
che gli
oneri processuali di entrambe le sedi seguono la soccombenza della procedente (art.
48, 61 cpv. 1 e 106 cpv. 1 CPC);
Dispositivo
per questi motivi,
richiamati gli art. 80 e 82 LEF e 106 cpv. 1 CPC,
pronuncia:
I. Il reclamo è accolto. Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della
decisione impugnata sono così riformati:
“1.
L’istanza è respinta.
2. La
tassa di giustizia di fr. 200.-, anticipata dalla parte istante, è posta a suo carico,
con l’obbligo di rifondere alla parte convenuta fr. 200.- a titolo di
ripetibili.”
II. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 320.-,
anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà a RE 1
fr. 300.- a titolo di ripetibili.
III. Notificazione a:
-
-
Comunicazione
alla Giudicatura di pace __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 2'419,20,
non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a
LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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