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Decisione

14.2012.74

Rigetto dell'opposizione. Proposta di giudizio del supplente gudice di pace non accettata dall'escusso. Assenza di titolo di rigetto sia definitivo che provvisorio

28 giugno 2012Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

che con

precetto esecutivo n. __________ dell’8/13.2.2012 dell’Ufficio di esecuzione e

fallimenti __________, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso dell’importo di fr.

2'419.20 oltre interessi e spese, indicando quale titolo del credito “Fatture

scoperte per trasporti/22838-22836”;

che

interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 16

marzo 2012 la procedente ne ha chiesto il rigetto (provvisorio) alla

Giudicatura di pace __________, allegando il verbale di udienza 29 febbraio

2012 (svoltasi davanti il supplente Giudice di pace __________ relativo alla

causa promossa dallo stesso convenuto nei suoi confronti), nel corso della

quale le parti si erano proposte di transigere il relativo contenzioso –

riservata la definitiva accettazione della transazione da parte di RE 1 entro

il 1°marzo 2012 - riconoscendo CO 1 la validità della fattura per lavori di

carpenteria emessa da RE 1 per un valore di fr. 11’400.- e quest’ultimo la

validità della fattura per lavori di riparazione delle automobili emessa da CO

1 per un valore di fr. 2'797.20, il tutto seguito dall’impegno della

debitrice (Carrozzeria __________) a versare la somma di fr. 802.80 e dall’impegno

del creditore (RE 1) ad annullare il precetto esecutivo n. 275222 dell’Ufficio

di esecuzione e fallimenti __________ del 12.12.2011 (doc. E);

che

nell’istanza la procedente ha asserito che il giorno 15 aprile 2010 il convenuto

le ha commissionato il trasporto di un muletto (sollevatore), che il giorno 7 maggio

2010 lo stesso convenuto le ha anche commissionato il trasporto della sua Mini

Morris verde (incarichi che essa ha eseguito), per poi commissionarle in un

secondo tempo il preventivo per un restauro di auto d’epoca;

che chiamato

a esprimersi, con osservazioni del 6 aprile 2012 il convenuto si è opposto

all’istanza, asserendo anzitutto che il verbale di udienza annesso all’istanza

non giova alla controparte, dato che esso riferisce solo di una proposta

transattiva che non è però stata da lui accettata, prova ne è che con decisione

del 5 marzo 2012 (inc. n. 04s/12) il supplente Giudice di pace __________ ha respinto

in via provvisoria, segnatamente per fr. 3'600.-, l’opposizione sollevata dalla

ditta CO 1 al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e

fallimenti __________ (doc. 1);

che il convenuto,

esclusa quindi sia la presenza di un titolo di rigetto definitivo

dell’opposizione ex art. 80 LEF, sia anche di un titolo di rigetto provvisorio

dell’opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF, mancando agli atti titoli del genere,

ha in ogni modo contestato di avere commissionato all’istante i lavori oggetto

delle fatture prodotte, a loro volta oggetto della presente procedura esecutiva,

contestando altresì la sua responsabilità per tali fatture, come pure l’esecuzione

delle prestazioni da parte dell’istante e gli importi e i prezzi indicati, l’escutente

non avendo del resto fornito alcuna prova al riguardo, ritenuto che egli non ha

in ogni modo mai riconosciuto l’importo preteso dalla procedente, nemmeno in

occasione dell’udienza del 29 febbraio 2012;

che con

decisione dell’8 maggio 2012 - premesso che nel corso dell’udienza del 29

febbraio 2012 le parti avevano riconosciuto lavori reciproci, ossia fr.

2'797.20 quale importo per prestazioni fornite dalla Carrozzeria CO 1 a RE 1 e fr. 3'600.- quale importo rimanente per prestazioni fornite da RE 1 alla

carrozzeria CO 1 (ancorché quest’ultima constatazione non risulta dal citato

verbale) - il Giudice di pace __________ ha accolto l’istanza;

che egli,

in estrema sintesi, interpretando il citato verbale, è giunto alla conclusione

che le parti hanno vicendevolmente eseguito dei lavori, che la lite citata nel

verbale conglobava tutte le relazioni, che il convenuto è stato completamente soddisfatto

dalla decisione emessa il 5 marzo 2012 dalla Giudicatura di pace __________ (doc.

1), che il legale del convenuto, in occasione della citata udienza, ha comunque

riconosciuto lavori per fr. 2'797.20, che quest’ultimo importo o parte di esso

dovrebbe essere corrisposto all’istante e che nello stesso contesto è considerata

l’altra istanza parallela, che è respinta in quanto il tutto viene deciso nella

presente istanza;

che contro

tale sentenza RE 1 è insorto con reclamo del 21 maggio 2012, chiedendo la reiezione

dell’istanza per mancanza di un titolo di rigetto definitivo, rispettivamente provvisorio

dell’opposizione;

che

chiamata a esprimersi, la procedente non ha presentato osservazioni al reclamo,

Considerandi

in diritto:

che

secondo l‘art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo le decisioni

inappellabili di prima istanza finali;

che tale è

il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in

materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b.

n. 3 CPC);

che con

il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione errata del diritto, b.

l’accertamento manifestamente errato dei fatti,

che

secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione

giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto

definitivo dell’opposizione;

che sono

parificate alle decisioni giudiziarie, tra l’altro, le transazioni e i

riconoscimenti di debito giudiziali;

che, nella

fattispecie, il verbale di udienza del 29 febbraio 2012 relativo alla causa

allora promossa dal qui reclamante contro la qui istante presso la Giudicatura di

pace __________ (doc. E), pur contenendo i tipici elementi della transazione giudiziale,

non costituisce tuttavia ancora titolo esecutivo ex art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF,

dato che – come per finire riconosciuto dallo stesso giudice di prime cure -

essa non è stata condivisa/confermata da RE 1 entro il termine assegnato, nella

misura in cui veniva proposta una liquidazione, a carico della Carrozzeria CO 1,

di fr. 802.80 a definizione della lite, tanto che la stessa causa è poi sfociata

nella decisione del Giudice di pace __________, con la quale questi ha rigettato

in via provvisoria l’opposizione sollevata dalla ditta CO 1 al precetto

esecutivo n. __________ dell’UEF __________;

che con

la mancata accettazione da parte del qui reclamante della proposta di

liquidazione di ogni reciproca pretesa mediante il versamento a suo favore di

fr. 802.80 (circostanza appurata, come visto, dal Giudice di pace e del resto

rimasta incontestata davanti a questa Camera) ogni disquisizione (come avvenuto

nei considerandi dell’impugnato giudizio) sul senso attribuibile alle

affermazioni delle parti in relazione al riconoscimento delle reciproche

fatture (di fr. 11'400.-, rispettivamente di fr. 2'797.20) perde il suo valore

non soltanto nel contesto della questione a sapere se il verbale del 29

febbraio 2012 equivale a una decisione esecutiva ex art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF, ma

anche nel contesto dell’ipotizzabile alternativa che ne potrebbe seguire,

ovvero della questione a sapere se le reciproche concessioni allora fatte dalle

parti, segnatamente quelle del legale del qui reclamante (non presente

all’udienza) nel riconoscere lavori della controparte per fr. 2'797.20,

costituiscono per lo meno riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF;

che,

infatti, come correttamente rilevato dal reclamante, la mancata accettazione

della proposta contenuta nel verbale del 29 febbraio 2012, corroborata dalla

decisione di rigetto dell’opposizione di cui al doc. 1, ha comportato il decadimento della medesima e, quindi, l’inutizzabilità delle affermazioni allora proferite

dalle parti, circostanza alla quale non possono con ogni evidenza supplire le

fatture annesse all’istanza (doc. B e C), che – in assenza di un loro esplicito

riconoscimento da parte del debitore – non costituscono titolo di rigetto

provvisorio dell’opposizione ex art. 82 cpv.1 LEF;

che, ad

ogni modo, ci si può pure seriamente interrogare se vi è veramente identità tra

l’importo di fr. 2'797.20 di cui al verbale del 29 febbraio 2012 e la somma di

fr. 2'419.20 di cui al precetto esecutivo, ove si consideri anche la differenza

del tipo di prestazione riferita ai singoli importi (riparazione auto secondo

quanto risulta dal verbale del 29 febbraio 2012 e trasporto di un muletto/sollevatore

secondo quanto indicato dall’escutente nell’istanza di rigetto dell’opposizione);

che dato

quanto precede la questione può per finire essere lasciata indecisa;

che ne

discende pertanto l’accoglimento del reclamo;

che gli

oneri processuali di entrambe le sedi seguono la soccombenza della procedente (art.

48, 61 cpv. 1 e 106 cpv. 1 CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

richiamati gli art. 80 e 82 LEF e 106 cpv. 1 CPC,

pronuncia:

I. Il reclamo è accolto. Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della

decisione impugnata sono così riformati:

“1.

L’istanza è respinta.

2. La

tassa di giustizia di fr. 200.-, anticipata dalla parte istante, è posta a suo carico,

con l’obbligo di rifondere alla parte convenuta fr. 200.- a titolo di

ripetibili.”

II. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 320.-,

anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà a RE 1

fr. 300.- a titolo di ripetibili.

III. Notificazione a:

-

-

Comunicazione

alla Giudicatura di pace __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 2'419,20,

non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a

LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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