14.2012.75
Rigetto definitivo dell'opposizione. Reiezione della richiesta di rinvio dell'udienza. Competenza avocata dalla CEF per motivi di economia di giudizio
15 giugno 2012Italiano11 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2012.75
Data decisione, Autorità:
15.06.2012, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione. Reiezione della richiesta di rinvio dell'udienza. Competenza avocata dalla CEF per motivi di economia di giudizio
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 135 CPC
art. 80 LEF
Incarto n.
14.2012.75
Lugano
15 giugno 2012
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 30 marzo 2012 presentata da
CO 1
patrocinata dall’avv. dott. PA 1
contro
CO 1
già patrocinata dall’avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________ per il pagamento i fr.
99'304.90 oltre interessi al 5% dal 22 giugno 2006 e spese esecutive;
istanza accolta dal Pretore della Giurisdizione di __________
con decisione del 10 maggio 2012 (SO.2012.216);
sentenza impugnata con reclamo del 16 maggio 2012
dalla convenuta, la quale con separato reclamo, sempre del 16 maggio 2012, è
insorta (anche) contro la decisione 7 maggio 2012, con la quale il Pretore ha
respinto le domande di rinvio dell’udienza presentate dall’avv. __________
(patrocinatore della convenuta) con scritto 3 maggio 2012 e dal __________ Z__________,
marito della convenuta, in occasione dell’udienza di contradditorio del 7
maggio 2012;
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che con
precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________
CO 1 ha escusso in via di realizzazione di un pegno immobiliare RE 1 per
l’incasso della somma di fr. 99'304.90 oltre interessi e spese, indicando quale
titolo di credito la sentenza 7 luglio 2009 della Pretura di __________ e la
decisione 12 settembre 2011 del Tribunale d’appello, e come oggetto del pegno
immobiliare la particella n. __________ RFD __________;
che
interposta tempestiva opposizione da parte dell’escussa, con istanza del 30
marzo 2012 la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura di __________;
che
l’istante ha fondato la propria domanda sulla sentenza emanata il 7 luglio 2009
dal Pretore della Giurisdizione di __________, che in parziale accoglimento
della petizione 22 giugno 2006 della ditta CO 1 ha condannato la qui convenuta, unitamente al marito __________ Z__________, a versare in solido
all’attrice l’importo di fr. 100'004.90 oltre interessi al 5% su fr. 99'304.90
dal 22 giugno 2006 e su fr. 700.- dal 14 marzo 2006, facendo nel contempo
ordine all’ufficiale dei registri di __________ di iscrivere in via definitiva
un’ipoteca legale a favore dell’attrice per l’importo di fr. 99'304.90 oltre
interessi, a carico del fondo particella n. __________ RFD __________ di
proprietà della convenuta (doc. B);
che
all’istanza l’escutente ha dipoi allegato anche la decisione emanata il 12
settembre 2011 dalla II Camera civile del Tribunale d’appello - passata in
giudicato - con la quale è stato respinto l’appello dei convenuti avverso la
sentenza pretorile (doc. C);
che con
ordinanza del 2 aprile 2012 il Pretore della Giurisdizione di __________ ha
citato le parti a comparire all’udienza di contradditorio indetta per il 7
maggio 2012;
che con
scritto del 3 maggio 2012 l’avv. __________, patrocinatore della convenuta, ha
chiesto il rinvio dell’udienza, siccome già impegnato presso la Pretura del
Distretto di __________, facendo poi presente che la sua cliente è in
trattative per la vendita di una sua proprietà ad __________ e che con il
ricavato della stessa potrà così liquidare il credito della procedente;
che all’udienza
del 7 maggio 2012, presenti il patrocinatore della parte istante e il marito
della convenuta, __________ Z__________, il Pretore ha comunicato ai presenti
che, appena ricevuta la richiesta di rinvio dell’udienza da parte dell’avv. __________,
ha comunicato telefonicamente a quest’ultimo l’inammissibilità della domanda,
in quanto del tutto intempestiva;
che, dal
canto suo, __________ Z__________ ha a sua volta chiesto ulteriormente un aggiornamento
dell’udienza, essendo sua moglie assente sino a fine maggio 2012;
che alla
domanda di rinvio dell’udienza si è opposta la parte istante, che si è quindi confermata
nella propria domanda;
che a sua
volta __________ Z__________, per la parte convenuta, ha chiesto di poter
pagare ratealmente l’importo posto in esecuzione, come pure di poter discutere
con i titolari della creditrice;
che in
calce al verbale di udienza, il Pretore, richiamato l’art. 135 CPC, ha respinto
formalmente le domande di rinvio dell’udienza proposte dall’avv. __________ e
da __________ Z__________ per la convenuta in quanto chiaramente intempestive,
avvertendo le parti che contro tale decisione può essere presentato reclamo entro
il termine di 10 giorni al Tribunale d’appello;
che con
decisione del 10 maggio 2012 lo stesso Pretore della Giurisdizione di __________
ha accolto l’istanza, rilevando che la documentazione esibita dalla procedente
e, in particolare, le sentenze, cresciute in giudicato, 7 luglio 2009 della
Pretura di __________ (doc. B) e 12 settembre 2011 della II Camera civile del Tribunale
d’appello (doc. C), costituiscono titolo di rigetto definitivo dell’opposizione
ex art. 80 e 81 LEF;
che, del
resto, egli ha puntualizzato, in occasione dell’udienza la convenuta, tramite
suo marito, non si è opposta alla domanda di controparte, chiedendo unicamente
di poter pagare ratealmente il credito posto in esecuzione;
che
contro il mancato rinvio dell’udienza (decisione 7 maggio 2012) da parte del
primo giudice, la convenuta è insorta con reclamo del 16 maggio 2012;
che,
sempre con reclamo del 16 maggio 2012, la convenuta è pure insorta contro la
decisone 10 maggio 2012, con la quale lo stesso Pretore ha accolto l’istanza di
rigetto definitivo dell’opposizione presentata dall’escutente;
che in
entrambi i gravami, dall’identico contenuto, l’insorgente ha rilevato che il
fatto di non avere tenuto in considerazione l’istanza (tempestiva) chiedente il
rinvio dell’udienza 7 maggio 2012, avrà per lei delle gravi conseguenze, nel
senso che la pretesa della procedente, confermata con sentenza passata in giudicato,
pari a fr. 99'304.90, la pone in una grave situazione finanziaria;
che, sempre
secondo la reclamante, questo rischio avrebbe potuto facilmente essere evitato
se il primo giudice avesse rinviato l’udienza e se le parti avessero così
potuto liquidare le loro reciproche pretese;
che, prosegue
l’insorgente, dalla perizia 13 gennaio 2011 della ditta G__________, _______,
annessa al reclamo, risulta che essa ha subito numerosi e gravi difetti alla
costruzione, causati dai lavori difettosi eseguiti dalla ditta istante,
quantificabili in fr. 240'000.-;
che il fatto
che l’istante vi si opponga in modo continuo e forte, rispettivamente che
rifiuti il risarcimento dei danni, ma che insista sulla sua pretesa di fr.
99'304.90, denota poco senso di responsabilità, ritenuto che in caso di
proseguimento della procedura senza tenere conto della possibilità di compensazione
delle sue pretese, essa subirà non soltanto un danno finanziario effettivo, ma
anche un pregiudizio giuridico;
che, per
finire, secondo la convenuta, i reclami vanno accolti, nel senso che le
decisioni impugnate vanno annullate e che venga constatato che essa ha subito
grave danno a seguito del mancato rinvio dell’udienza del 7 maggio 2012 da
parte del Pretore di __________, di modo che gli atti devono essere rinviati
all’istanza precedente;
che i reclami
non sono stati notificati alla controparte per osservazioni;
Considerandi
in diritto:
che nella misura in cui la reclamante si propone con la prima
impugnativa (che andava proposta alla III Camera civile del Tribunale d’appello,
ma che per economia di giudizio viene trattata dalla Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello unitamente al successivo gravame) di
ottenere l’annullamento della decisione 7 maggio 2012, con la quale il Pretore
ha respinto le richieste di rinvio dell’udienza presentate il 3 maggio 2012 dal
suo avvocato e nel corso dell’udienza 2012 da suo marito, e quindi, di
riflesso, il rinvio degli atti per una nuova discussione, il reclamo è divenuto
privo di oggetto;
che, come
visto, l’udienza di contradditorio, nonostante le due richieste di rinvio, si è
ugualmente tenuta, avendo il Pretore ritenuto del tutto intempestivo l’agire della
parte convenuta e del suo avvocato (art. 135 lett. b CPC), e il 10 maggio
successivo lo stesso Pretore ha statuito sull’istanza di rigetto provvisorio
dell’opposizione, ossia ha emanato la relativa decisione di merito, contro la
quale la reclamante è insorta con un secondo reclamo, identico al riguardo -
ovvero per quanto riguarda la specifica tematica - al primo;
che,
pertanto, si può passare all’evasione del secondo reclamo;
che secondo
l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili con mediante reclamo, tra l’altro, le
decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che tale è
il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in materia
di rigetto dell’opposizione ex art. 80 -84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC
);
che con
il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento
manifestamente errato dei fatti;
che,
nella fattispecie, la critica rivolta al Pretore per avere tenuto l’udienza
nonostante le due richieste di rinvio della medesima, si rivela infruttuosa,
che, come
visto, il Pretore non ha accordato il rinvio dell’udienza voluto dalla
convenuta perché le relative richieste di rinvio - quella del 3
marzo 2012 del suo avvocato e quella di suo marito in occasione dell’udienza -
sarebbero state inoltrate intempestivamente, ovvero disattendendo il principio
secondo cui in un caso del genere il giudice può rinviare la comparizione per
sufficienti motivi solo su richiesta tempestiva;
che la reclamante
non pretende però che il Pretore abbia trasceso nel suo potere di apprezzamento
ritenendo le rispettive istanze di rinvio proposte in modo intempestivo, ossia
non pretende di avere agito con la dovuta sollecitudine e ancor meno spiega
perché le due istanze di rinvio andavano invece considerate tempestive,
reiterando essa solo ad evidenziare che il fatto di non avere dato seguito alle
sue richieste avrà per lei gravi conseguenze, senza tuttavia invocare la
violazione dell’art. 135 lett. b CPC, secondo cui il giudice può rinviare la
comparizione per sufficienti motivi, su richiesta di parte, (solo) di fronte a
una tempestiva domanda;
che insufficientemente
motivato il reclamo si rivela pertanto al riguardo inammissibile;
che
secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo
dell’opposizione;
che,
nella fattispecie, a giusta ragione il Pretore ha considerato la documentazione
agli atti, segnatamente le sentenze, passate in giudicato, 7 luglio 2009 della
Pretura di __________ e 12 settembre 2011 della II Camera civile del Tribunale
d’appello - decisioni che hanno comportato la definitiva condanna della convenuta
al pagamento del credito posto in esecuzione, con conseguente conferma del
pegno immobiliare indicato nel precetto esecutivo - titolo di rigetto (definitivo)
giusta la citata norma;
che, del
resto, l’insorgente nemmeno lo contesta;
che in
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione
esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera,
l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti
che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine
per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione;
che l’insorgente
non si avvale però di nessuna delle menzionate eccezioni, proponendosi di
opporsi al giudizio impugnato, sostenendo - per la prima volta in questa sede -
di essere stata danneggiata dall’agire della procedente per la somma di circa
fr. 240'000.-, importo corrispondente all’offerta indicativa allestita in data
13.
gennaio 2011 dalla Impresa di costruzioni G__________, __________, per i
lavori di risanamento presso la sua abitazione di __________, conseguenti ai
gravi difetti di costruzione causati dalla parte istante (doc. 1, con
fotografie, annesso al reclamo)
che l’argomentazione
- che peraltro stravolge la strategia messa in atto dal marito della convenuta
in occasione dell’udienza (questi non si è infatti opposto all’istanza, ma ha
unicamente chiesto di poter pagare ratealmente l’importo in questione) - sfugge
tuttavia a disamina, nella procedura di reclamo non essendo ammesse né nuove
conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova;
che ne
discende in definitiva l’inammissibilità del secondo rimedio;
che egli
oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia
sono posti a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1
CPC);
Dispositivo
per questi motivi,
richiamati gli art, 80
e 81 LEF, 135 CPC, 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC,
pronuncia:
1. Il
reclamo diretto contro la decisione 7 maggio 2012 del Pretore della Giursdizione
di __________ è divenuto privo di oggetto.
2. Il
reclamo diretto contro la decisione 10 maggio 2012 del Pretore della
Giurisdizione di __________ è inammissibile.
3. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.- sono poste
a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.
99’304,90, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster