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Decisione

14.2012.76

Rigetto definitivo dell'opposizione. Sentenza di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali redatta in lingua tedesca

6 giugno 2012Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

che con

precetto esecutivo n. __________ del 9/12.9.2011 RA 1, ha escusso RE 1 per l’incasso della somma di fr. 200.- otre spese esecutive, indicando quale

titolo del credito “Bezirksgericht Meilen, Entscheid vom 14.02.2011”;

che

interposta tempestiva opposizione da parte dell’escussa, CO 1 ne ha chiesto il

rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Est,

allegando la sentenza del 14 febbraio 2011 (munita dell’attestazione di

passaggio in giudicato) con la quale il Tribunale Distrettuale di Meilen,

nell’ambito della procedura avviata da P__________ nei confronti della qui convenuta

e sfociata nella condanna di quest’ultima al pagamento a favore della

controparte di fr. 1'290.10 oltre interessi e spese (dispositivo n. 1), ha fissato

la relativa tassa di giustizia in fr. 300.-, ridotta a due terzi (come poi

avvenuto) in caso di rinuncia alle motivazioni del relativo giudizio

(dispositivo n. 2), ponendola a carico della stessa convenuta (dispositivo 3);

che con

osservazioni del 23 marzo 2012, la convenuta ha comunicato alla Giudicatura di

pace di avere inviato in data 13 settembre 2011 una lettera all’Ufficio di

esecuzione di Lugano, nella quale ha chiarito i motivi del mancato pagamento

della somma posta in esecuzione, con riferimento al fatto di avere chiesto per

ben tre volte alla procedente a che cosa si riferisse la “fattura” non

ottenendo però alcuna risposta;

che alla

stessa escutente - sempre secondo la convenuta - è stato anche chiesto di scrivere

in italiano, cosa però non avvenuta, ritenuto in ogni modo che vi è da supporre

che il conto si riferisca a un precedente precetto esecutivo n. __________

fatto pervenire dalla società P__________, al quale essa si è opposta,

spiegandone le ragioni con lettera del 6 agosto 2011 indirizzata anche questa

all’Ufficio di esecuzione di Lugano;

che con

decisione del 13 aprile 2012 il Giudice di pace del circolo di Lugano Est ha

accolto l’istanza, ritenendo la documentazione esibita dalla parte istante,

segnatamente la sentenza del Tribunale Distrettuale di Meilen del 14 febbraio

2011, intimata e passata in giudicato, titolo di rigetto definitivo dell’opposizione

ex art. 80 cpv. 1 LEF;

che

contro tale sentenza la convenuta è insorta con reclamo del 21 aprile 2012,

asserendo di possedere una copia della menzionata decisione, ma soltanto in

lingua tedesca, al punto da dovere chiedere a più riprese alla procedente di

inviare gli scritti in italiano, senza però alcun successo;

che, del

resto, prosegue l’insorgente, il precetto esecutivo in rassegna si riferisce a

un precedente precetto, sempre redatto in lingua tedesca, fatto intimare dalla

ditta P__________ per contratto pubblicitario stipulato in lingua italiana dal suo

rappresentante in Ticino, affare poi conclusosi con la rinuncia all’incasso del

credito, di modo che l’azione legale essendo stata promossa da questa ditta,

non vi è motivo per il quale le spese giudiziarie vantate nel Canton __________

debbano essere poste a suo carico;

che il

reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

Considerandi

in diritto:

che secondo

l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le

decisioni inappellabili di prima istanza finali;

che tale è

il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in

tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b. n 3

CPC);

che in

base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione

errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

che ex

art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva,

il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;

che, nella

fattispecie, come visto, l’escutente procede nei confronti della qui reclamante

per l’incasso della tassa di giustizia (ridotta) di fr. 200.- di cui ai dispositivi

n. 2 e 3 della sentenza del 14 febbraio 2011 del Tribunale Distrettuale di Meilen,

passata in giudicato, che ha caricato le spese processuali relative a tale

decisione (non oggetto di anticipo da parte dell’attrice) alla parte convenuta,

ossia alla RE 1;

che a giusta

ragione il primo giudice ha perciò ritenuto tale sentenza - rimasta inimpugnata

e, pertanto, passata in giudicato (v. la relativa attestazione del Tribunale

Distrettuale di Meilen) - titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art.

80.

cpv. 1 LEF;

che in

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione esecutiva

di un Tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione

è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo

l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine di pagamento

è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione;

che

l’insorgente non si avvale però di nessuna delle menzionate eccezioni,

proponendosi per conto di opporsi al giudizio impugnato con argomentazioni che

si rivelano infruttuose;

che nella

misura in cui la reclamante richiama il precetto esecutivo n. __________ che le

sarebbe stato notificato a seguito dell’iniziativa della P__________, __________,

essa trascura che la pretesa posta in esecuzione (precetto esecutivo n. __________)

non si riferisce alla condanna di cui al dispositivo n. 1 della sentenza 14

febbraio 2011 del Tribunale Distrettuale di Meilen (obbligo di pagare alla controparte

fr. 1’2910 oltre interessi e spese), ma alla condanna al pagamento di quanto

stabilito nel successivo dispositivo n. 3, ossia al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 300.- (recte: fr. 200.-) all’ente pubblico di cui al precedente

Dispositivo

dispositivo n. 2 , conseguente alla sua soccombenza;

che ancora

meno giova alla reclamante dolersi del fatto di possedere soltanto una copia

(esemplare) della sentenza zurighese in lingua tedesca, dato che la causa sfociata

nella sentenza sulla quale la procedente ha fondato la propria domanda di rigetto

dell’opposizione, è stata promossa dalla P__________ nel Canton Zurigo, ove la

lingua ufficiale è il tedesco (cfr. tra l’altro l’art. 129 CPC);

che ne

discende pertanto la reiezione del reclamo;

che gli

oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono

posti a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

per questi motivi,

richiamati gli art. 80 e 81 LEF, 48, 61 OTLEF e

106 cpv. 1 CPC,

pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di fr. 100.- è posta a carico della reclamante.

3. Notificazione

a:

-;

-.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace di Lugano

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 200.-,

non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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