14.2012.76
Rigetto definitivo dell'opposizione. Sentenza di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali redatta in lingua tedesca
6 giugno 2012Italiano7 min
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Numero d'incarto:
14.2012.76
Data decisione, Autorità:
06.06.2012, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione. Sentenza di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali redatta in lingua tedesca
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 129 CPC
art. 80 LEF
Incarto n.
14.2012.76
Lugano
6 giugno 2012
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di
esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 22 febbraio 2012 presentata da
RE 1
rappresentato da: RA 1
contro
CO 1, __________
tendente
ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla convenuta
al precetto esecutivo n. __________ del’Ufficio di esecuzione di Lugano, notificato
in data 12 settembre 2011 per il pagamento di fr. 200.- oltre spese esecutive;
istanza accolta
dal Giudice di pace del circolo di Lugano Est con decisione del 13 aprile 2012
(inc. n. 114/2012);
sentenza impugnata dalla convenuta con reclamo del
21 aprile 2012;
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che con
precetto esecutivo n. __________ del 9/12.9.2011 RA 1, ha escusso RE 1 per l’incasso della somma di fr. 200.- otre spese esecutive, indicando quale
titolo del credito “Bezirksgericht Meilen, Entscheid vom 14.02.2011”;
che
interposta tempestiva opposizione da parte dell’escussa, CO 1 ne ha chiesto il
rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Est,
allegando la sentenza del 14 febbraio 2011 (munita dell’attestazione di
passaggio in giudicato) con la quale il Tribunale Distrettuale di Meilen,
nell’ambito della procedura avviata da P__________ nei confronti della qui convenuta
e sfociata nella condanna di quest’ultima al pagamento a favore della
controparte di fr. 1'290.10 oltre interessi e spese (dispositivo n. 1), ha fissato
la relativa tassa di giustizia in fr. 300.-, ridotta a due terzi (come poi
avvenuto) in caso di rinuncia alle motivazioni del relativo giudizio
(dispositivo n. 2), ponendola a carico della stessa convenuta (dispositivo 3);
che con
osservazioni del 23 marzo 2012, la convenuta ha comunicato alla Giudicatura di
pace di avere inviato in data 13 settembre 2011 una lettera all’Ufficio di
esecuzione di Lugano, nella quale ha chiarito i motivi del mancato pagamento
della somma posta in esecuzione, con riferimento al fatto di avere chiesto per
ben tre volte alla procedente a che cosa si riferisse la “fattura” non
ottenendo però alcuna risposta;
che alla
stessa escutente - sempre secondo la convenuta - è stato anche chiesto di scrivere
in italiano, cosa però non avvenuta, ritenuto in ogni modo che vi è da supporre
che il conto si riferisca a un precedente precetto esecutivo n. __________
fatto pervenire dalla società P__________, al quale essa si è opposta,
spiegandone le ragioni con lettera del 6 agosto 2011 indirizzata anche questa
all’Ufficio di esecuzione di Lugano;
che con
decisione del 13 aprile 2012 il Giudice di pace del circolo di Lugano Est ha
accolto l’istanza, ritenendo la documentazione esibita dalla parte istante,
segnatamente la sentenza del Tribunale Distrettuale di Meilen del 14 febbraio
2011, intimata e passata in giudicato, titolo di rigetto definitivo dell’opposizione
ex art. 80 cpv. 1 LEF;
che
contro tale sentenza la convenuta è insorta con reclamo del 21 aprile 2012,
asserendo di possedere una copia della menzionata decisione, ma soltanto in
lingua tedesca, al punto da dovere chiedere a più riprese alla procedente di
inviare gli scritti in italiano, senza però alcun successo;
che, del
resto, prosegue l’insorgente, il precetto esecutivo in rassegna si riferisce a
un precedente precetto, sempre redatto in lingua tedesca, fatto intimare dalla
ditta P__________ per contratto pubblicitario stipulato in lingua italiana dal suo
rappresentante in Ticino, affare poi conclusosi con la rinuncia all’incasso del
credito, di modo che l’azione legale essendo stata promossa da questa ditta,
non vi è motivo per il quale le spese giudiziarie vantate nel Canton __________
debbano essere poste a suo carico;
che il
reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
Considerandi
in diritto:
che secondo
l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le
decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che tale è
il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in
tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b. n 3
CPC);
che in
base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione
errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che ex
art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva,
il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;
che, nella
fattispecie, come visto, l’escutente procede nei confronti della qui reclamante
per l’incasso della tassa di giustizia (ridotta) di fr. 200.- di cui ai dispositivi
n. 2 e 3 della sentenza del 14 febbraio 2011 del Tribunale Distrettuale di Meilen,
passata in giudicato, che ha caricato le spese processuali relative a tale
decisione (non oggetto di anticipo da parte dell’attrice) alla parte convenuta,
ossia alla RE 1;
che a giusta
ragione il primo giudice ha perciò ritenuto tale sentenza - rimasta inimpugnata
e, pertanto, passata in giudicato (v. la relativa attestazione del Tribunale
Distrettuale di Meilen) - titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art.
80.
cpv. 1 LEF;
che in
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione esecutiva
di un Tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione
è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo
l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine di pagamento
è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione;
che
l’insorgente non si avvale però di nessuna delle menzionate eccezioni,
proponendosi per conto di opporsi al giudizio impugnato con argomentazioni che
si rivelano infruttuose;
che nella
misura in cui la reclamante richiama il precetto esecutivo n. __________ che le
sarebbe stato notificato a seguito dell’iniziativa della P__________, __________,
essa trascura che la pretesa posta in esecuzione (precetto esecutivo n. __________)
non si riferisce alla condanna di cui al dispositivo n. 1 della sentenza 14
febbraio 2011 del Tribunale Distrettuale di Meilen (obbligo di pagare alla controparte
fr. 1’2910 oltre interessi e spese), ma alla condanna al pagamento di quanto
stabilito nel successivo dispositivo n. 3, ossia al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 300.- (recte: fr. 200.-) all’ente pubblico di cui al precedente
Dispositivo
dispositivo n. 2 , conseguente alla sua soccombenza;
che ancora
meno giova alla reclamante dolersi del fatto di possedere soltanto una copia
(esemplare) della sentenza zurighese in lingua tedesca, dato che la causa sfociata
nella sentenza sulla quale la procedente ha fondato la propria domanda di rigetto
dell’opposizione, è stata promossa dalla P__________ nel Canton Zurigo, ove la
lingua ufficiale è il tedesco (cfr. tra l’altro l’art. 129 CPC);
che ne
discende pertanto la reiezione del reclamo;
che gli
oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono
posti a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
per questi motivi,
richiamati gli art. 80 e 81 LEF, 48, 61 OTLEF e
106 cpv. 1 CPC,
pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia di fr. 100.- è posta a carico della reclamante.
3. Notificazione
a:
-;
-.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace di Lugano
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 200.-,
non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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