14.2012.77
Rigetto definitivo dell'opposizione. Tassazione fiscale. Asserita impossibilità oggettiva di far fronte al credito posto in esecuzione a causa di pretese difficoltà economiche. Censura inammissibile
30 maggio 2012Italiano6 min
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Numero d'incarto:
14.2012.77
Data decisione, Autorità:
30.05.2012, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione. Tassazione fiscale. Asserita impossibilità oggettiva di far fronte al credito posto in esecuzione a causa di pretese difficoltà economiche. Censura inammissibile
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 81 LEF
Incarto n.
14.2012.77
Lugano
30 maggio
2012
FP/cj/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Epiney-Colombo
segretario:
Jaques
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 3 febbraio 2012 presentata da
CO 1rappresentato dall’RA 1, __________
contro
CO 1 __________
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio di esecuzione di __________, notificato in data 23 novembre 2011
per il pagamento di fr 3'197,80, oltre interessi al 2,50% dal 13 novembre 2011,
rispettivamente di fr. 182.30 a titolo di interessi aggiornati fino al 12
novembre 2011, oltre alle spese esecutive, da cui dedurre l’importo di fr.
1'605,60 di acconto versato il 13 novembre 2011;
istanza accolta dal Giudice di pace del
circolo di __________ con decisione del 30 marzo 2012 (inc. n. S12-048);
sentenza impugnata
dalla convenuta con reclamo del 16 aprile 2012;
esaminati gli atti
ritenuto
Fatti
che
con precetto esecutivo del 22/23.11.2011 dell’Ufficio di esecuzione di __________,
lo CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso della somma di fr. 3'197.80 oltre interessi
al 2,50% dal 13 novembre 2011, rispettivamente della somma di fr. 182.30 a titolo di interessi aggiornati sino al 12 novembre 2011, oltre alle spese esecutive, da cui
dedurre l’importo di fr. 1'605.60 a titolo di acconto versato in data 13 novembre
2011, indicando quale titolo del credito l’imposta cantonale 2006;
che
interposta tempestiva opposizione da parte dell’escussa, con istanza del 3
febbraio 2012 il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo (per fr.
1'592.20 oltre accessori e spese esecutive) al Giudice di pace del circolo di __________,
allegando la decisione di tassazione emanata in data 11 giugno 2008
dall’Ufficio circondariale di tassazione di __________ – con l’attestazione del
suo passaggio in giudicato – che ha stabilito in fr. 3'197.80 l’imposta sul
reddito per il 2006 a carico della contribuente, e il conteggio aggiornato
all’8 gennaio 2012 relativo al saldo dell’imposta;
che
chiamata a esprimersi sull’istanza, con osservazioni del 15 marzo 2012 la convenuta
ha chiesto la sospensione della procedura esecutiva, segnatamente il condono
del residuo dovuto allo CO 1, asserendo di non essere in grado di pagare il
saldo richiesto dal procedente, stante un suo introito mensile addirittura inferiore
al minimo di esistenza vitale (fr. 3'302.28) stabilito dall’Ufficio di esecuzione
di __________;
che
con decisione del 30 marzo 2012 il Giudice di pace del circolo di __________ ha
accolto l’istanza, ritenendo che la documentazione esibita dalla parte istante
costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF e
facendo presente che il motivo addotto dalla convenuta per giustificare la sua
opposizione alla procedura esecutiva sfugge al potere di cognizione del giudice
del rigetto, ritenuta – se del caso – la competenza degli uffici amministrativi
preposti, nel caso specifico dell’RA 1, ad esaminare l’istanza di condono presentata
dall’escussa;
che
contro tale sentenza RE 1 è insorta con reclamo del 16 aprile 2012, reiterando
nel chiedere il condono dell’importo in causa per i motivi addotti in prima
sede (pretesa impossibilità di saldare l’importo posto in esecuzione);
che
il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
Considerandi
in diritto:
che
secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,
le decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che
tale è il caso per le decisioni a tenore della LEF, segnatamente in materia di
rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF(cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);
che
in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione
errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti:
che
se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può
chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 1
LEF);
che
sono parificate a decisioni giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità
amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF), segnatamente – per quanto
qui di rilievo – le decisioni emanate dall’autorità fiscale (ammon/walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-und
Konkursrechts, 8a edizione, § 19, n. 45 e 46);
che,
come correttamente ritenuto dal primo giudice, tale è il caso per il titolo di
rigetto – costituito dalla decisione di tassazione passata in giudicato – sul
quale il procedente ha fondato la propria istanza, circostanza del resto non
contestata dall’insorgente;
che,
secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione esecutiva
di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera – come nella
fattispecie – l’opposizione è rigettata in via definitiva, a meno che l’escusso
provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto
o il termine di pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la
prescrizione;
che
la reclamante non si avvale però di nessuna delle menzionate eccezioni, il gravame
esaurendosi in considerazioni – impossibilità oggettiva di far fronte al credito
posto in esecuzione a causa di pretese difficoltà economiche – che sfuggono con
ogni evidenza al potere di cognizione del giudice del rigetto, di modo che il
rimedio – fondato esclusivamente su tale argomento – risulta perfino inammissibile;
che
gli oneri processuali relativi al presente giudizio andrebbero posti a carico
dell’insorgente, soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
che
data la particolarità della fattispecie e tenuto conto che la reclamante non è
assistita da un avvocato, si prescinde tuttavia dal riscuotere spese;
Dispositivo
per questi motivi,
richiamati gli art. 80
e 81 LEF,
pronuncia:
1. Il
reclamo è inammissibile.
2. Non
si prelevano spese.
3. Notificazione a:
-
-
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 1'592.20,
non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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