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Decisione

14.2012.77

Rigetto definitivo dell'opposizione. Tassazione fiscale. Asserita impossibilità oggettiva di far fronte al credito posto in esecuzione a causa di pretese difficoltà economiche. Censura inammissibile

30 maggio 2012Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

che

con precetto esecutivo del 22/23.11.2011 dell’Ufficio di esecuzione di __________,

lo CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso della somma di fr. 3'197.80 oltre interessi

al 2,50% dal 13 novembre 2011, rispettivamente della somma di fr. 182.30 a titolo di interessi aggiornati sino al 12 novembre 2011, oltre alle spese esecutive, da cui

dedurre l’importo di fr. 1'605.60 a titolo di acconto versato in data 13 novembre

2011, indicando quale titolo del credito l’imposta cantonale 2006;

che

interposta tempestiva opposizione da parte dell’escussa, con istanza del 3

febbraio 2012 il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo (per fr.

1'592.20 oltre accessori e spese esecutive) al Giudice di pace del circolo di __________,

allegando la decisione di tassazione emanata in data 11 giugno 2008

dall’Ufficio circondariale di tassazione di __________ – con l’attestazione del

suo passaggio in giudicato – che ha stabilito in fr. 3'197.80 l’imposta sul

reddito per il 2006 a carico della contribuente, e il conteggio aggiornato

all’8 gennaio 2012 relativo al saldo dell’imposta;

che

chiamata a esprimersi sull’istanza, con osservazioni del 15 marzo 2012 la convenuta

ha chiesto la sospensione della procedura esecutiva, segnatamente il condono

del residuo dovuto allo CO 1, asserendo di non essere in grado di pagare il

saldo richiesto dal procedente, stante un suo introito mensile addirittura inferiore

al minimo di esistenza vitale (fr. 3'302.28) stabilito dall’Ufficio di esecuzione

di __________;

che

con decisione del 30 marzo 2012 il Giudice di pace del circolo di __________ ha

accolto l’istanza, ritenendo che la documentazione esibita dalla parte istante

costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF e

facendo presente che il motivo addotto dalla convenuta per giustificare la sua

opposizione alla procedura esecutiva sfugge al potere di cognizione del giudice

del rigetto, ritenuta – se del caso – la competenza degli uffici amministrativi

preposti, nel caso specifico dell’RA 1, ad esaminare l’istanza di condono presentata

dall’escussa;

che

contro tale sentenza RE 1 è insorta con reclamo del 16 aprile 2012, reiterando

nel chiedere il condono dell’importo in causa per i motivi addotti in prima

sede (pretesa impossibilità di saldare l’importo posto in esecuzione);

che

il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

Considerandi

in diritto:

che

secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,

le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

che

tale è il caso per le decisioni a tenore della LEF, segnatamente in materia di

rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF(cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);

che

in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione

errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti:

che

se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può

chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 1

LEF);

che

sono parificate a decisioni giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità

amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF), segnatamente – per quanto

qui di rilievo – le decisioni emanate dall’autorità fiscale (ammon/walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-und

Konkursrechts, 8a edizione, § 19, n. 45 e 46);

che,

come correttamente ritenuto dal primo giudice, tale è il caso per il titolo di

rigetto – costituito dalla decisione di tassazione passata in giudicato – sul

quale il procedente ha fondato la propria istanza, circostanza del resto non

contestata dall’insorgente;

che,

secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione esecutiva

di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera – come nella

fattispecie – l’opposizione è rigettata in via definitiva, a meno che l’escusso

provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto

o il termine di pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la

prescrizione;

che

la reclamante non si avvale però di nessuna delle menzionate eccezioni, il gravame

esaurendosi in considerazioni – impossibilità oggettiva di far fronte al credito

posto in esecuzione a causa di pretese difficoltà economiche – che sfuggono con

ogni evidenza al potere di cognizione del giudice del rigetto, di modo che il

rimedio – fondato esclusivamente su tale argomento – risulta perfino inammissibile;

che

gli oneri processuali relativi al presente giudizio andrebbero posti a carico

dell’insorgente, soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

che

data la particolarità della fattispecie e tenuto conto che la reclamante non è

assistita da un avvocato, si prescinde tuttavia dal riscuotere spese;

Dispositivo

per questi motivi,

richiamati gli art. 80

e 81 LEF,

pronuncia:

1. Il

reclamo è inammissibile.

2. Non

si prelevano spese.

3. Notificazione a:

-

-

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 1'592.20,

non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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