14.2012.78
Allegazione di nuovi fatti e mezzi di prova nella procedura di reclamo. Decisioni di tassazione e multe disciplinari passate in giudicato quali titoli di rigetto definitivo. Tassi d'interesse per impo
4 settembre 2012Italiano20 min
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AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2012.78
Data decisione, Autorità:
04.09.2012, CEF
Ricorso:
TF,5A_744/2012, 10.6.2013
Titolo:
Allegazione di nuovi fatti e mezzi di prova nella procedura di reclamo. Decisioni di tassazione e multe disciplinari passate in giudicato quali titoli di rigetto definitivo. Tassi d'interesse per imposte non pagate
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
TITOLO DEL RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 251 CPC
art. 255 CPC
art. 326 CPC
art. 80 LEF
art. 95 cpv. 2 LEF
art. 95 cpv. 3 LEF
art. 105 cpv. 1 LEF
art. 105 cpv. 2 LEF
art. 106 LEF
Incarto n.
14.2012.78
Lugano
4 settembre
2012
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti promossa con istanza 17 febbraio 2012 da
CO 1
rappr. daRA 1
contro
RE 1
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 10/15 febbraio 2012
dell’Ufficio di esecuzione di __________ per l’importo di complessivi fr.
111'725.00 oltre interessi al 3% dal 21 ottobre 2011 su fr. 57'937.60, al 3%
dal 20 ottobre 2011 su fr. 21'929.95 e al 2.50% dal 2 dicembre 2011 su fr.
4'960.15;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di ____________________,
con decisione 14 maggio 2012 ha così statuito:
“1. L’istanza
è parzialmente accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto
esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di __________, è respinta in
via definitiva limitatamente all’importo di fr. 63'375.00 oltre interessi al 3%
dal 21.102011 su fr. 36'222.80, al 2.5% dal 21.10.2011 su fr. 7'239.20 e dal
02.12.2011 su fr. 4'960.15 e spese.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi di fr.
300.00, da anticipare dalla parte istante, restano a carico di quest’ultima in
misura di 1/3, mentre sono poste in misura di 2/3 a carico del convenuto.”
Sentenza
impugnata dalla parte convenuta, che con reclamo 25 maggio 2012 ha postulato, con protesta di tasse, spese e ripetibili, la riforma della sentenza del Pretore riducendo
l’importo per il quale egli ha concesso il rigetto dell’opposizione a fr. 59'520.25;
preso
atto che con osservazioni 26 giugno 2012 l’istante ha chiesto la conferma del
giudizio del Pretore con una sola modifica riferita agli interessi di ritardo,
che in luogo di fr. 1'973.05 devono essere quantificati in fr. 1'731.10;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Con
precetto esecutivo a convalida di sequestro per le esecuzioni ordinarie n. __________
del 17 gennaio/7 febbraio 2012 dell’Ufficio di esecuzione di __________RE 1ha
escusso RE 1 per l’incasso di complessivi fr. 111'725.00
oltre interessi al 3% dal 21 ottobre 2011 su fr. 57'937.60, al 3% dal 20
ottobre 2011 su fr. 21'929.95 e al 2.50% dal 2 dicembre 2011 su fr. 4'960.15, indicando quale titolo di credito:
“1-15) Imposta
cantonale 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,
2007, 2008, 2009, 2010
16)
Interessi di ritardo calcolati fino al 20.10.2011 e fino al 01.12.2011
17) Multa
emessa dal Dip. finanze, uff. tassazione del 14.03.2002 n. 01.972.02.93024;
Multa emessa dal Dip. finanze, uff. tassazione del 16.10.2003 n.
01.972.03.94790; Multa emessa dal Dip. finanze, uff. tassazione del 15.07.2004
n. 01.972.04.95485; Multa emessa dal Dip. finanze, uff. tassazione del
25.08.2005 n. 01.972.05.97340; Multa emessa dal Dip. finanze, uff. tassazione
del 17.08.2006 n. 01.972.06.99284; Multa emessa dal Dip. finanze, uff.
tassazione del 26.07.2007 n. 01.972.07.93898; Multa emessa dal Dip. finanze,
uff. tassazione del 08.08.2008 n. 01.972.08.91346; Multa emessa dal Dip.
finanze, uff. tassazione del 21.08.2009 n. 01.972.09.91889; Multa emessa dal
Dip. finanze, uff. tassazione del 20.08.2010 n. 01.972.10.94407; Multa emessa
dal Dip. finanze, uff. tassazione del 23.08.2011 n. 01.972.11.96941.”
Interposta
tempestiva opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto
definitivo al Pretore del Distretto di __________.__________
B. Il
procedente fonda una parte della propria pretesa sulle decisioni di tassazione,
passate in giudicato, del:
- 18 marzo
2002 (doc. B) mediante la quale l’Ufficio circondariale di tassazione di __________
ha determinato in fr. 5'030.45 l’ammontare dovuto da RE 1 per l’imposta cantonale
1997 e 1998;
- 18
marzo 2002 (doc. C) mediante la quale l’Ufficio circondariale di tassazione di __________
ha determinato in fr. 5'552.00 l’ammontare dovuto da RE 1 per l’imposta cantonale
1999 e 2000;
- 27 maggio
2002 (doc. D) mediante la quale l’Ufficio circondariale di tassazione di __________
ha determinato in fr. 5'200.30 l’ammontare dovuto da RE 1 per l’imposta cantonale
2001 e 2002;
- 31 agosto
2004 (doc. E) mediante la quale l’Ufficio circondariale di tassazione di __________
ha determinato in fr. 5'080.65 l’ammontare dovuto da RE 1 per l’imposta
cantonale 2003;
- 18 ottobre
2006 (doc. F) mediante la quale l’Ufficio circondariale di tassazione di __________
ha determinato in fr. 6'499.35 l’ammontare dovuto da RE 1 per l’imposta
cantonale 2004;
- 18 ottobre
2006 (doc. G) mediante la quale l’Ufficio circondariale di tassazione di __________
ha determinato in fr. 7'598.60 l’ammontare dovuto da RE 1 per l’imposta
cantonale 2005;
- 26 agosto
2008 (doc. H) mediante la quale l’Ufficio circondariale di tassazione di __________
ha determinato in fr. 7'433.95 l’ammontare dovuto da RE 1 per l’imposta
cantonale 2006;
- 26 novembre
2007 (doc. I) mediante la quale l’Ufficio circondariale di tassazione di __________
ha determinato in fr. 7'365.00 l’ammontare dovuto da RE 1 per l’imposta
cantonale 2007;
- 25 novembre
2009 (doc. L) mediante la quale l’Ufficio circondariale di tassazione di __________
ha determinato in fr. 7'325.75 l’ammontare dovuto da RE 1 per l’imposta
cantonale 2008;
- 10
novembre 2010 (doc. M) mediante la quale l’Ufficio circondariale di tassazione
di __________ ha determinato in fr. 7'269.20 l’ammontare dovuto da RE 1 per
l’imposta cantonale 2009;
- 19 ottobre
2011 (doc. N) mediante la quale l’Ufficio circondariale di tassazione di __________
ha determinato in fr. 4'960.15 l’ammontare dovuto da RE 1 per l’imposta
cantonale 2010.
Lo CO 1
fonda l’altra parte della propria pretesa sulle decisioni di condanna al
pagamento di multe disciplinari, pure passate in giudicato, del:
- 14
marzo 2002 (doc. O), 16 ottobre 2003 (doc. P), 15 luglio 2004 (doc. Q), 25
agosto 2005 (doc. R), con le quali ha inflitto a RE 1 multe disciplinari di fr.
300.00 per la mancata consegna delle dichiarazioni d’imposta 2001/2002, 2003A,
2003B, 2004;
- 17
agosto 2006 (doc. S) con la quale ha inflitto a RE 1 una multa disciplinare di
fr. 450.00 per la mancata consegna della dichiarazione d’imposta 2005;
- 26
luglio 2007 (doc. T) con la quale ha inflitto a RE 1 una multa disciplinare di
fr. 600.00 per la mancata consegna della dichiarazione d’imposta 2006;
- 8
agosto 2008 (doc. U) con la quale ha inflitto a RE 1 una multa disciplinare di
fr. 800.00 per la mancata consegna della dichiarazione d’imposta 2007;
- 21
agosto 2009 (doc. V) con la quale ha inflitto a RE 1 una multa disciplinare di
fr. 1’500.00 per la mancata consegna della dichiarazione d’imposta 2008;
- 20
agosto 2010 (doc. X) con la quale ha inflitto a RE 1 una multa disciplinare di
fr. 1’800.00 per la mancata consegna della dichiarazione d’imposta 2009;
- 23
agosto 2011 (doc. Y) con la quale ha inflitto a RE 1 una multa disciplinare di
fr. 2’100.00 per la mancata consegna della dichiarazione d’imposta 2010.
Il
procedente produce pure quali doc. da Z a PP diversi estratti del foglio
ufficiale cantonale attestanti l’avvenuta notifica a mezzo pubblicazione di
vari precetti esecutivi per l’incasso delle imposte cantonali e delle multe
amministrative nonché quali doc. da RR a FFF i conteggi degli interessi
riferiti alle imposte cantonali dal 1997 al 2010.
C. Con
osservazioni 9 marzo 2012 RE 1 si è opposto all’istanza asseverando che per il
credito d’imposta per il 1996 di fr. 1'745.55 oltre interessi al 3% dal 21
ottobre 2011 non sarebbe stato documentato.
L’imposta
cantonale 1997 di fr. 3'083.45 oltre interessi sarebbe dipendente dalla
notifica di tassazione del 18 marzo 2002. Pur essendo la decisione menzionata
stata spedita per raccomandata, il procedente non avrebbe allegato il
giustificativo postale comprovante l’invio, motivo per il quale varrebbero le
disposizioni secondo cui il credito fiscale sarebbe cresciuto in giudicato alla
fine dell’anno 1997 e quindi, subentrando il termine di prescrizione
quinquennale sia del diritto di tassare che di quello di riscuotere, al 31
dicembre 2002 sarebbe perento. Anche tenendo conto dell’inizio di un nuovo
termine di prescrizione a decorrere dalla fine del 2002, la prescrizione
sarebbe sopraggiunta il 31 dicembre 2007. Lo stesso principio varrebbe mutatis
mutandis per le imposte cantonali dal 1998 al 2005.
Le imposte
cantonali 2006 di fr. 7'433.95 oltre interessi, 2007 di 7'365.00 oltre
interessi, 2008 di fr. 7'325.75 oltre interessi sarebbero dipendenti dalle
notifiche di tassazione del 26 agosto 2008, del 26 novembre 2008 e del 25
novembre 2009, di cui l’escusso sarebbe venuto a conoscenza solo il 29 febbraio
2012, quando ha ricevuto l’istanza di rigetto dell’opposizione. Contro tali
notifiche il ricorrente avrebbe il diritto di proporre una domanda di revisione
entro 90 giorni, cosa egli intenderebbe fare. Per questo motivo quindi prima di
una decisione al riguardo da parte della competente autorità, i crediti fiscali
non sarebbero esigibili.
A mente
dell’escusso gli importi di fr. 7'239.20 e di fr. 4'960.15 richiesti per le
imposte cantonali 2009 e 2010 non troverebbero riscontro nelle relative
notifiche di tassazione. Neppure l’importo di complessivi fr. 8'990.00 per le
multe disciplinari troverebbe riscontro nei documenti giustificativi prodotti,
in quanto la somma di tutti gli importi di tali multe sarebbe di fr. 8'450.00.
Inoltre egli mai avrebbe ricevuto le decisioni con le quali gli sono state
inflitte queste multe.
Per RE 1
i titoli di credito non riporterebbero la misura degli interessi e il giorno
dal quale sono domandati, motivo per il quale egli non potrebbe verificarne gli
importi.
L’escusso
osserva che lo CO 1 avrebbe omesso di chiedere il rigetto dell’opposizione per
l’importo di fr. 1'745.55 corrispondente alle imposte cantonali 1996.
D. Con
contro osservazioni del 20 aprile 2012 lo CO 1 ha argomentato che il fatto di
eccepire di non aver ricevuto le varie decisioni da lui prodotte quali titoli
di credito non aiuterebbe la controparte, atteso che il principio della buona
fede gli avrebbe imposto di reclamare per tale circostanza dinnanzi all’Ufficio
circondariale di tassazione.
Il
procedente evidenzia di non aver chiesto il rigetto dell’opposizione per
l’imposta cantonale 1996 in quanto prescritta.
Lo CO 1 sostiene
di aver interrotto a più riprese il termine di prescrizione per le imposte
cantonali dal 1997 al 2008 e per le multe mediante l’emissione di precetti
esecutivi.
E. Con
decisione 14 maggio 2012 il Pretore del Distretto di __________, __________, ha
parzialmente accolto l’istanza ritenendo che la documentazione prodotta
costituisca, in principio, valido titolo per il rigetto definitivo
dell’opposizione relativamente alle imposte cantonali per gli anni dal 1997 al
2010 e alle multe disciplinari.
Per il
primo giudice però i crediti per le imposte cantonali dal 1997 al 2003
sarebbero prescritti.
Tale
accertamento non varrebbe invece per le multe disciplinari in quanto il convenuto
non avrebbe sollevato l’eccezione di prescrizione.
A mente
del Pretore il rigetto deve quindi essere concesso per complessivi fr.
63'375.00 oltre interessi e spese, importo così composto:
- fr.
48'452.00 oltre relativi interessi di fr. 6'473.00 per le imposte cantonali
degli anni dal 2004 al 2010;
- fr.
8'450.00 per le multe disciplinari.
F. Con
reclamo 25 maggio 2012 RE 1 ha postulato la parziale
riforma della sentenza del Pretore chiedendo che l’opposizione venga rigettata
per complessivi fr. 59'520.25, ossia fr. 48'422.00 per le imposte cantonali dal
2004 al 2010, fr. 5'648.25 per gli interessi di ritardo e fr. 5'450.00 per le
multe disciplinari. Il tasso di interesse da applicare nel dispositivo della
sentenza per il 2011 e 2012 sarebbe quello del 2.50% e non del 3%. L’importo
per il quale il Pretore, in base alle proprie considerazioni, avrebbe dovuto
rigettare l’opposizione sarebbe di fr. 62'846.80 in luogo di fr. 63'375.00 e la somma delle imposte cantonali dal 2004 al 2009 sarebbe di
fr. 32'222.65 in luogo di fr. 36'222.80. Il ricorrente si è pure opposto alla
ripartizione nella misura di 2/3 a suo carico delle spese e della tassa di
giustizia.
In merito
alle multe disciplinari il ricorrente rileva che la prescrizione dei crediti dovrebbe
essere rilevata d’ufficio (DTF del 29 ottobre 1987 pubblicata in ASA 59/255) e
che per le multe n. 93024, n. 94790 e n. 95485 sarebbe intervenuta la
prescrizione in assenza di atti interruttivi per un periodo superiore a cinque
anni. La multa disciplinare n. 96941 del 23 agosto 2011 di fr. 2'100.00 non
sarebbe poi ancora esigibile in quanto solo il 22 marzo 2012 il ricorrente
avrebbe ricevuto una diffida di pagamento.
Inoltre nei
conteggi degli interessi per le imposte degli anni dal 2004 al 2008 sarebbero
stati erroneamente conteggiati per il 2011 e il 2012 interessi al 3% in luogo
del 2.5%.
G. Con
osservazioni 26 giugno 2012 lo CO 1 ha chiesto la reiezione del reclamo
argomentando che in base all’art. 3 dell’Ordinanza sulla scadenza degli interessi
dell’imposta federale diretta, il tasso d’interesse applicabile all’inizio
dell’esecuzione rimarrebbe valido sino alla chiusura della stessa e che in
concreto i tassi indicati sui tabulati prodotti al primo giudice sarebbero quelli
in vigore al momento dell’inizio delle prime procedure esecutive. L’osservante
ha precisato che l’importo dovuto per interessi di ritardo è di fr. 1'731.10 in luogo di fr. 1'973.05 riconosciuto dal Pretore.
Considerato
Considerandi
1.
Secondo
l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le
decisioni (finali) inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le
decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto
dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC). Trattandosi
di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art.
251.
lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art.
321.
cpv. 2 CPC). Proposto il 25 maggio 2012 a fronte di una decisione emessa in data 14 maggio 2012 (e quindi notificata più avanti), il rimedio risulta
tempestivo e quindi, sotto questo profilo, ammissibile.
2.
In
base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati, a.
l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei
fatti.
3.
Secondo
l'art. 326 cpv. 1 CPC nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove
conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di
prova. Sono fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC).
Non rientrando in considerazione quest’ultima eventualità, non vi è spazio per
un esame delle eccezioni sollevate per la prima volta con il reclamo
dall’insorgente, secondo cui la multa disciplinare n. 96941 del 23 agosto 2011
non sarebbe esigibile e le multe disciplinari n. 93024, n. 94790 e n. 95485
sarebbero prescritte, atteso che secondo la più recente
giurisprudenza del Tribunale federale nemmeno la prescrizione di pretese
fondate sul diritto pubblico, sia nel caso in cui lo Stato è creditore, che nel
caso in cui esso è debitore, deve essere rilevata d'ufficio (Staehelin, Basler Kommentar zu SchKG,
Basilea 2010, vol. I, n. 22 ad art. 81 e rif. ivi).
4.
In virtù dell’art. 80 cpv. 1 LEF, se il credito si fonda su una
decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il
rigetto definitivo dell’opposizione. Una sentenza diviene esecutiva quando è
cresciuta in giudicato (vale a dire: non può più essere impugnata con un
rimedio ordinario) e da essa scaturisce per il debitore un obbligo di pagamento
o di prestazione di garanzia (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo
1997, n. 3 s. ad art. 80; Staehelin,
op. cit., n. 6 ss. ad art. 80; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol I, Losanna 1999, 35 s. e 38 s. ad art. 80; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo
2000, p. 213 s. e 221 ss).
5.
L’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF parifica alle
decisioni giudiziarie anche le decisioni di autorità amministrative svizzere.
Tale è il caso per le decisioni emanate dall’autorità fiscale (ammon/walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 8a edizione, § 19, n. 45 e 46).
6.
Il giudice del rigetto deve accertare d’ufficio, in ogni stadio di
causa, se la decisione giudiziaria o amministrativa su cui si fonda
l’esecuzione ossequia tutti i requisiti posti dalla LEF per poterle riconoscere
carattere esecutivo (cfr. gilliéron, op.
cit., n. 22 ad art. 80 e n. 68 ad art. 84; stücheli,
op. cit. pag. 112s; staehelin, op.
ct., n. 50 ad art. 84; CEF, sentenza del 13 luglio 2011, inc. n. 14.2011.81,
consid. 6).
7.
Nella fattispecie la parte istante fonda la propria pretesa nei confronti del
convenuto relativamente alle imposte cantonali dal 2004 al 2010 sulle decisioni
18.
ottobre 2006 (doc. F), 18 ottobre 2006 (doc. G), 26
agosto 2008 (doc. H), 26 novembre 2007 (doc. I), 25 novembre 2009 (doc. L), 10
novembre 2010 (doc. M), 19 ottobre 2011 (doc. N) mediante le quali l’Ufficio
circondariale di tassazione di Lugano-Città ha determinato in fr. 6'499.35, fr.
7'598.60, fr. 7'433.95, fr. 7'365.00, fr. 7'325.75, fr. 7'269.20 e fr. 4'960.15
l’ammontare dovuto dall’escusso per le imposte cantonali 2004, 2005, 2006,
2007, 2008, 2009 e 2010. Le menzionate decisioni, passate in giudicato,
costituiscono titolo di rigetto definitivo dell'opposizione per l'importo
complessivo di fr. 48'452.00, come accertato dal primo giudice, e non per soli
fr. 48'422.00 come erroneamente conteggiato dal ricorrente.
8.
La
pretesa dello CO 1 riferita alle multe disciplinari è fondata sulle decisioni
14.
marzo 2002 (doc. O), 16 ottobre 2003 (doc. P), 15 luglio 2004 (doc. Q), 25
agosto 2005 (doc. R), con le quali ha inflitto a RE 1 multe disciplinari di fr.
300.00
e sulle decisioni 17 agosto 2006 (doc. S), 26 luglio 2007 (doc. T), 8
agosto 2008 (doc. U), 21 agosto 2009 (doc. V), 20 agosto 2010 (doc. X), 23
agosto 2011 (doc. Y) con la quale ha inflitto al reclamante multe disciplinari
di fr. 450.00, fr. 600.00, fr. 800.00, fr. 1’500.00, di fr. 1’800.00 e fr.
2’100.00. Pure queste decisioni sono passate in giudicato e costituisco
pertanto titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per complessivi fr. 8'450.00
come correttamente accertato dal primo giudice.
9.
RE 1 eccepisce che il tasso di interesse annuo da applicare a
quanto dovuto per gli anni 2011 e 2012 dovrebbe essere del 2.5% e non del 3%.
Per
l’art. 6 dei Decreti esecutivi concernenti la riscossione e i tassi d’interesse
delle imposte cantonali valevoli per il 2011 e per il 2012 se l’ammontare delle
imposte, delle multe e delle spese non è pagato nei 30 giorni successivi alla
loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo
annuo del 2.5%. Per l’art. 9 cpv. 2 degli stessi decreti questo tasso di
interesse si applica a tutti i crediti fiscali negli anni 2011 e 2012. Il tasso
d’interesse applicabile all’inizio della procedura di esecuzione rimane
tuttavia valido sino alla chiusura della stessa. In concreto la procedura
esecutiva è stata avviata il 17 gennaio 2012 motivo per il quale, come
correttamente eccepito dal ricorrente, sia per le
imposte degli anni dal 2004 al 2008 sia per gli ulteriori importi dovuti al
procedente, gli interessi per il 2011 e per il 2012 devono essere conteggiati
al 2.5%.
10.
Riassumendo
quindi in rigetto definitivo dell’opposizione deve essere concesso per i
seguenti importi:
-
fr. 48'452.00 per le imposte cantonali degli
anni dal 2004 al 2010,
- fr.
8'450.00 per le multe disciplinari,
- fr.
5'978.70 per gli interessi dovuti sino al 31.12.2010 sulle imposte cantonali
dal 2004 al 2010.
Il
tasso decorrente sugli importi capitali dal 1° gennaio 2011 è invece del 2.5%
in luogo del 3% concesso dal primo giudice.
11.
In caso di
soccombenza parziale reciproca, ossia in principio quando l’istanza di rigetto
dell’opposizione non viene integralmente accolta risp. respinta, le spese
giudiziarie sono ripartite tra procedente ed escusso secondo l’esito della
procedura, ossia in base al rispettivo grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2
CPC).
12.
Nel caso di specie con il PE n. __________ lo __________ ha escusso RE
1.
per l'incasso di fr. 111'725.00 oltre interessi. Il procedente ha ottenuto il
rigetto dell’opposizione limitatamente alla somma di fr. 62'880.70. Per questo
motivo RE 1 risulta essere soccombente dinanzi al primo giudice nella misura di
circa il 56%. Essendo quindi il grado di soccombenza del procedente prossimo al
50%, le spese giudiziarie di prima sede devono essere ripartite tra le parti
nella misura di un mezzo ciascuno, mentre si compensano le indennità.
Il primo giudice ha
concesso il rigetto dell’opposizione per complessivi fr. 63'375.00 oltre
interessi. In sede di ricorso l’escusso ha postulato il rigetto
dell’opposizione limitatamente a complessivi fr. 59'520.25 oltre interessi.
Atteso che il rigetto definitivo è stato concesso per fr. 62'880.70, in sede di
ricorso RE 1 è soccombente nella misura dell’87.15%: per questo motivo in
questa sede le spese giudiziarie sono ripartite tra le parti nella misura di 1/7
a carico dello CO 1 e di 6/7 a carico di RE 1.
13.
Da
quanto precede ne discende il
parziale accoglimento del gravame.
Le spese
processuali e le ripetibili (art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2 CPC) seguono i
rispettivi gradi di soccombenza (art. 106 cpv. 1 e 2 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati
gli art. 80 LEF; 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2, 106 cpv. 1 e 2, 251, 255, 326
CPC; 48, 61 cpv. 1 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il reclamo è parzialmente
accolto.
1.1
Di conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della sentenza 14 maggio
2012.
del Pretore del Distretto di __________ vengono riformati come segue:
“1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione
interposta da RE 1 al precetto esecutivo n. __________ del 17 gennaio/7
febbraio 2012 dell’Ufficio di esecuzione di __________ è respinta in via definitiva
per fr. 62'880.70 oltre interessi al 2.5% dal 1° gennaio 2011 su fr. 56'902.00..
2.
Le
spese processuali di fr. 300.00, da anticipare dalla parte istante, sono poste
a carico per ½ di RE 1 e per ½ dello CO 1, compensate le indennità.
2.
Le spese processuali del presente giudizio di fr. 250.00 già anticipate dal ricorrente, sono a carico per 1/7 dello CO 1 e
per 6/7 di RE 1, che rifonderà allo CO 1 30.00 per parte di indennità.
3.
Notificazione a:
-
- RA 1
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 3'854.75, non
raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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