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Decisione

14.2012.78

Allegazione di nuovi fatti e mezzi di prova nella procedura di reclamo. Decisioni di tassazione e multe disciplinari passate in giudicato quali titoli di rigetto definitivo. Tassi d'interesse per impo

4 settembre 2012Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

precetto esecutivo a convalida di sequestro per le esecuzioni ordinarie n. __________

del 17 gennaio/7 febbraio 2012 dell’Ufficio di esecuzione di __________RE 1ha

escusso RE 1 per l’incasso di complessivi fr. 111'725.00

oltre interessi al 3% dal 21 ottobre 2011 su fr. 57'937.60, al 3% dal 20

ottobre 2011 su fr. 21'929.95 e al 2.50% dal 2 dicembre 2011 su fr. 4'960.15, indicando quale titolo di credito:

“1-15) Imposta

cantonale 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,

2007, 2008, 2009, 2010

16)

Interessi di ritardo calcolati fino al 20.10.2011 e fino al 01.12.2011

17) Multa

emessa dal Dip. finanze, uff. tassazione del 14.03.2002 n. 01.972.02.93024;

Multa emessa dal Dip. finanze, uff. tassazione del 16.10.2003 n.

01.972.03.94790; Multa emessa dal Dip. finanze, uff. tassazione del 15.07.2004

n. 01.972.04.95485; Multa emessa dal Dip. finanze, uff. tassazione del

25.08.2005 n. 01.972.05.97340; Multa emessa dal Dip. finanze, uff. tassazione

del 17.08.2006 n. 01.972.06.99284; Multa emessa dal Dip. finanze, uff.

tassazione del 26.07.2007 n. 01.972.07.93898; Multa emessa dal Dip. finanze,

uff. tassazione del 08.08.2008 n. 01.972.08.91346; Multa emessa dal Dip.

finanze, uff. tassazione del 21.08.2009 n. 01.972.09.91889; Multa emessa dal

Dip. finanze, uff. tassazione del 20.08.2010 n. 01.972.10.94407; Multa emessa

dal Dip. finanze, uff. tassazione del 23.08.2011 n. 01.972.11.96941.”

Interposta

tempestiva opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto

definitivo al Pretore del Distretto di __________.__________

B. Il

procedente fonda una parte della propria pretesa sulle decisioni di tassazione,

passate in giudicato, del:

- 18 marzo

2002 (doc. B) mediante la quale l’Ufficio circondariale di tassazione di __________

ha determinato in fr. 5'030.45 l’ammontare dovuto da RE 1 per l’imposta cantonale

1997 e 1998;

- 18

marzo 2002 (doc. C) mediante la quale l’Ufficio circondariale di tassazione di __________

ha determinato in fr. 5'552.00 l’ammontare dovuto da RE 1 per l’imposta cantonale

1999 e 2000;

- 27 maggio

2002 (doc. D) mediante la quale l’Ufficio circondariale di tassazione di __________

ha determinato in fr. 5'200.30 l’ammontare dovuto da RE 1 per l’imposta cantonale

2001 e 2002;

- 31 agosto

2004 (doc. E) mediante la quale l’Ufficio circondariale di tassazione di __________

ha determinato in fr. 5'080.65 l’ammontare dovuto da RE 1 per l’imposta

cantonale 2003;

- 18 ottobre

2006 (doc. F) mediante la quale l’Ufficio circondariale di tassazione di __________

ha determinato in fr. 6'499.35 l’ammontare dovuto da RE 1 per l’imposta

cantonale 2004;

- 18 ottobre

2006 (doc. G) mediante la quale l’Ufficio circondariale di tassazione di __________

ha determinato in fr. 7'598.60 l’ammontare dovuto da RE 1 per l’imposta

cantonale 2005;

- 26 agosto

2008 (doc. H) mediante la quale l’Ufficio circondariale di tassazione di __________

ha determinato in fr. 7'433.95 l’ammontare dovuto da RE 1 per l’imposta

cantonale 2006;

- 26 novembre

2007 (doc. I) mediante la quale l’Ufficio circondariale di tassazione di __________

ha determinato in fr. 7'365.00 l’ammontare dovuto da RE 1 per l’imposta

cantonale 2007;

- 25 novembre

2009 (doc. L) mediante la quale l’Ufficio circondariale di tassazione di __________

ha determinato in fr. 7'325.75 l’ammontare dovuto da RE 1 per l’imposta

cantonale 2008;

- 10

novembre 2010 (doc. M) mediante la quale l’Ufficio circondariale di tassazione

di __________ ha determinato in fr. 7'269.20 l’ammontare dovuto da RE 1 per

l’imposta cantonale 2009;

- 19 ottobre

2011 (doc. N) mediante la quale l’Ufficio circondariale di tassazione di __________

ha determinato in fr. 4'960.15 l’ammontare dovuto da RE 1 per l’imposta

cantonale 2010.

Lo CO 1

fonda l’altra parte della propria pretesa sulle decisioni di condanna al

pagamento di multe disciplinari, pure passate in giudicato, del:

- 14

marzo 2002 (doc. O), 16 ottobre 2003 (doc. P), 15 luglio 2004 (doc. Q), 25

agosto 2005 (doc. R), con le quali ha inflitto a RE 1 multe disciplinari di fr.

300.00 per la mancata consegna delle dichiarazioni d’imposta 2001/2002, 2003A,

2003B, 2004;

- 17

agosto 2006 (doc. S) con la quale ha inflitto a RE 1 una multa disciplinare di

fr. 450.00 per la mancata consegna della dichiarazione d’imposta 2005;

- 26

luglio 2007 (doc. T) con la quale ha inflitto a RE 1 una multa disciplinare di

fr. 600.00 per la mancata consegna della dichiarazione d’imposta 2006;

- 8

agosto 2008 (doc. U) con la quale ha inflitto a RE 1 una multa disciplinare di

fr. 800.00 per la mancata consegna della dichiarazione d’imposta 2007;

- 21

agosto 2009 (doc. V) con la quale ha inflitto a RE 1 una multa disciplinare di

fr. 1’500.00 per la mancata consegna della dichiarazione d’imposta 2008;

- 20

agosto 2010 (doc. X) con la quale ha inflitto a RE 1 una multa disciplinare di

fr. 1’800.00 per la mancata consegna della dichiarazione d’imposta 2009;

- 23

agosto 2011 (doc. Y) con la quale ha inflitto a RE 1 una multa disciplinare di

fr. 2’100.00 per la mancata consegna della dichiarazione d’imposta 2010.

Il

procedente produce pure quali doc. da Z a PP diversi estratti del foglio

ufficiale cantonale attestanti l’avvenuta notifica a mezzo pubblicazione di

vari precetti esecutivi per l’incasso delle imposte cantonali e delle multe

amministrative nonché quali doc. da RR a FFF i conteggi degli interessi

riferiti alle imposte cantonali dal 1997 al 2010.

C. Con

osservazioni 9 marzo 2012 RE 1 si è opposto all’istanza asseverando che per il

credito d’imposta per il 1996 di fr. 1'745.55 oltre interessi al 3% dal 21

ottobre 2011 non sarebbe stato documentato.

L’imposta

cantonale 1997 di fr. 3'083.45 oltre interessi sarebbe dipendente dalla

notifica di tassazione del 18 marzo 2002. Pur essendo la decisione menzionata

stata spedita per raccomandata, il procedente non avrebbe allegato il

giustificativo postale comprovante l’invio, motivo per il quale varrebbero le

disposizioni secondo cui il credito fiscale sarebbe cresciuto in giudicato alla

fine dell’anno 1997 e quindi, subentrando il termine di prescrizione

quinquennale sia del diritto di tassare che di quello di riscuotere, al 31

dicembre 2002 sarebbe perento. Anche tenendo conto dell’inizio di un nuovo

termine di prescrizione a decorrere dalla fine del 2002, la prescrizione

sarebbe sopraggiunta il 31 dicembre 2007. Lo stesso principio varrebbe mutatis

mutandis per le imposte cantonali dal 1998 al 2005.

Le imposte

cantonali 2006 di fr. 7'433.95 oltre interessi, 2007 di 7'365.00 oltre

interessi, 2008 di fr. 7'325.75 oltre interessi sarebbero dipendenti dalle

notifiche di tassazione del 26 agosto 2008, del 26 novembre 2008 e del 25

novembre 2009, di cui l’escusso sarebbe venuto a conoscenza solo il 29 febbraio

2012, quando ha ricevuto l’istanza di rigetto dell’opposizione. Contro tali

notifiche il ricorrente avrebbe il diritto di proporre una domanda di revisione

entro 90 giorni, cosa egli intenderebbe fare. Per questo motivo quindi prima di

una decisione al riguardo da parte della competente autorità, i crediti fiscali

non sarebbero esigibili.

A mente

dell’escusso gli importi di fr. 7'239.20 e di fr. 4'960.15 richiesti per le

imposte cantonali 2009 e 2010 non troverebbero riscontro nelle relative

notifiche di tassazione. Neppure l’importo di complessivi fr. 8'990.00 per le

multe disciplinari troverebbe riscontro nei documenti giustificativi prodotti,

in quanto la somma di tutti gli importi di tali multe sarebbe di fr. 8'450.00.

Inoltre egli mai avrebbe ricevuto le decisioni con le quali gli sono state

inflitte queste multe.

Per RE 1

i titoli di credito non riporterebbero la misura degli interessi e il giorno

dal quale sono domandati, motivo per il quale egli non potrebbe verificarne gli

importi.

L’escusso

osserva che lo CO 1 avrebbe omesso di chiedere il rigetto dell’opposizione per

l’importo di fr. 1'745.55 corrispondente alle imposte cantonali 1996.

D. Con

contro osservazioni del 20 aprile 2012 lo CO 1 ha argomentato che il fatto di

eccepire di non aver ricevuto le varie decisioni da lui prodotte quali titoli

di credito non aiuterebbe la controparte, atteso che il principio della buona

fede gli avrebbe imposto di reclamare per tale circostanza dinnanzi all’Ufficio

circondariale di tassazione.

Il

procedente evidenzia di non aver chiesto il rigetto dell’opposizione per

l’imposta cantonale 1996 in quanto prescritta.

Lo CO 1 sostiene

di aver interrotto a più riprese il termine di prescrizione per le imposte

cantonali dal 1997 al 2008 e per le multe mediante l’emissione di precetti

esecutivi.

E. Con

decisione 14 maggio 2012 il Pretore del Distretto di __________, __________, ha

parzialmente accolto l’istanza ritenendo che la documentazione prodotta

costituisca, in principio, valido titolo per il rigetto definitivo

dell’opposizione relativamente alle imposte cantonali per gli anni dal 1997 al

2010 e alle multe disciplinari.

Per il

primo giudice però i crediti per le imposte cantonali dal 1997 al 2003

sarebbero prescritti.

Tale

accertamento non varrebbe invece per le multe disciplinari in quanto il convenuto

non avrebbe sollevato l’eccezione di prescrizione.

A mente

del Pretore il rigetto deve quindi essere concesso per complessivi fr.

63'375.00 oltre interessi e spese, importo così composto:

- fr.

48'452.00 oltre relativi interessi di fr. 6'473.00 per le imposte cantonali

degli anni dal 2004 al 2010;

- fr.

8'450.00 per le multe disciplinari.

F. Con

reclamo 25 maggio 2012 RE 1 ha postulato la parziale

riforma della sentenza del Pretore chiedendo che l’opposizione venga rigettata

per complessivi fr. 59'520.25, ossia fr. 48'422.00 per le imposte cantonali dal

2004 al 2010, fr. 5'648.25 per gli interessi di ritardo e fr. 5'450.00 per le

multe disciplinari. Il tasso di interesse da applicare nel dispositivo della

sentenza per il 2011 e 2012 sarebbe quello del 2.50% e non del 3%. L’importo

per il quale il Pretore, in base alle proprie considerazioni, avrebbe dovuto

rigettare l’opposizione sarebbe di fr. 62'846.80 in luogo di fr. 63'375.00 e la somma delle imposte cantonali dal 2004 al 2009 sarebbe di

fr. 32'222.65 in luogo di fr. 36'222.80. Il ricorrente si è pure opposto alla

ripartizione nella misura di 2/3 a suo carico delle spese e della tassa di

giustizia.

In merito

alle multe disciplinari il ricorrente rileva che la prescrizione dei crediti dovrebbe

essere rilevata d’ufficio (DTF del 29 ottobre 1987 pubblicata in ASA 59/255) e

che per le multe n. 93024, n. 94790 e n. 95485 sarebbe intervenuta la

prescrizione in assenza di atti interruttivi per un periodo superiore a cinque

anni. La multa disciplinare n. 96941 del 23 agosto 2011 di fr. 2'100.00 non

sarebbe poi ancora esigibile in quanto solo il 22 marzo 2012 il ricorrente

avrebbe ricevuto una diffida di pagamento.

Inoltre nei

conteggi degli interessi per le imposte degli anni dal 2004 al 2008 sarebbero

stati erroneamente conteggiati per il 2011 e il 2012 interessi al 3% in luogo

del 2.5%.

G. Con

osservazioni 26 giugno 2012 lo CO 1 ha chiesto la reiezione del reclamo

argomentando che in base all’art. 3 dell’Ordinanza sulla scadenza degli interessi

dell’imposta federale diretta, il tasso d’interesse applicabile all’inizio

dell’esecuzione rimarrebbe valido sino alla chiusura della stessa e che in

concreto i tassi indicati sui tabulati prodotti al primo giudice sarebbero quelli

in vigore al momento dell’inizio delle prime procedure esecutive. L’osservante

ha precisato che l’importo dovuto per interessi di ritardo è di fr. 1'731.10 in luogo di fr. 1'973.05 riconosciuto dal Pretore.

Considerato

Considerandi

1.

Secondo

l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le

decisioni (finali) inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le

decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto

dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC). Trattandosi

di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art.

251.

lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art.

321.

cpv. 2 CPC). Proposto il 25 maggio 2012 a fronte di una decisione emessa in data 14 maggio 2012 (e quindi notificata più avanti), il rimedio risulta

tempestivo e quindi, sotto questo profilo, ammissibile.

2.

In

base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati, a.

l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei

fatti.

3.

Secondo

l'art. 326 cpv. 1 CPC nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove

conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di

prova. Sono fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC).

Non rientrando in considerazione quest’ultima eventualità, non vi è spazio per

un esame delle eccezioni sollevate per la prima volta con il reclamo

dall’insorgente, secondo cui la multa disciplinare n. 96941 del 23 agosto 2011

non sarebbe esigibile e le multe disciplinari n. 93024, n. 94790 e n. 95485

sarebbero prescritte, atteso che secondo la più recente

giurisprudenza del Tribunale federale nemmeno la prescrizione di pretese

fondate sul diritto pubblico, sia nel caso in cui lo Stato è creditore, che nel

caso in cui esso è debitore, deve essere rilevata d'ufficio (Staehelin, Basler Kommentar zu SchKG,

Basilea 2010, vol. I, n. 22 ad art. 81 e rif. ivi).

4.

In virtù dell’art. 80 cpv. 1 LEF, se il credito si fonda su una

decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il

rigetto definitivo dell’opposizione. Una sentenza diviene esecutiva quando è

cresciuta in giudicato (vale a dire: non può più essere impugnata con un

rimedio ordinario) e da essa scaturisce per il debitore un obbligo di pagamento

o di prestazione di garanzia (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,

Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo

1997, n. 3 s. ad art. 80; Staehelin,

op. cit., n. 6 ss. ad art. 80; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol I, Losanna 1999, 35 s. e 38 s. ad art. 80; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo

2000, p. 213 s. e 221 ss).

5.

L’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF parifica alle

decisioni giudiziarie anche le decisioni di autorità amministrative svizzere.

Tale è il caso per le decisioni emanate dall’autorità fiscale (ammon/walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 8a edizione, § 19, n. 45 e 46).

6.

Il giudice del rigetto deve accertare d’ufficio, in ogni stadio di

causa, se la decisione giudiziaria o amministrativa su cui si fonda

l’esecuzione ossequia tutti i requisiti posti dalla LEF per poterle riconoscere

carattere esecutivo (cfr. gilliéron, op.

cit., n. 22 ad art. 80 e n. 68 ad art. 84; stücheli,

op. cit. pag. 112s; staehelin, op.

ct., n. 50 ad art. 84; CEF, sentenza del 13 luglio 2011, inc. n. 14.2011.81,

consid. 6).

7.

Nella fattispecie la parte istante fonda la propria pretesa nei confronti del

convenuto relativamente alle imposte cantonali dal 2004 al 2010 sulle decisioni

18.

ottobre 2006 (doc. F), 18 ottobre 2006 (doc. G), 26

agosto 2008 (doc. H), 26 novembre 2007 (doc. I), 25 novembre 2009 (doc. L), 10

novembre 2010 (doc. M), 19 ottobre 2011 (doc. N) mediante le quali l’Ufficio

circondariale di tassazione di Lugano-Città ha determinato in fr. 6'499.35, fr.

7'598.60, fr. 7'433.95, fr. 7'365.00, fr. 7'325.75, fr. 7'269.20 e fr. 4'960.15

l’ammontare dovuto dall’escusso per le imposte cantonali 2004, 2005, 2006,

2007, 2008, 2009 e 2010. Le menzionate decisioni, passate in giudicato,

costituiscono titolo di rigetto definitivo dell'opposizione per l'importo

complessivo di fr. 48'452.00, come accertato dal primo giudice, e non per soli

fr. 48'422.00 come erroneamente conteggiato dal ricorrente.

8.

La

pretesa dello CO 1 riferita alle multe disciplinari è fondata sulle decisioni

14.

marzo 2002 (doc. O), 16 ottobre 2003 (doc. P), 15 luglio 2004 (doc. Q), 25

agosto 2005 (doc. R), con le quali ha inflitto a RE 1 multe disciplinari di fr.

300.00

e sulle decisioni 17 agosto 2006 (doc. S), 26 luglio 2007 (doc. T), 8

agosto 2008 (doc. U), 21 agosto 2009 (doc. V), 20 agosto 2010 (doc. X), 23

agosto 2011 (doc. Y) con la quale ha inflitto al reclamante multe disciplinari

di fr. 450.00, fr. 600.00, fr. 800.00, fr. 1’500.00, di fr. 1’800.00 e fr.

2’100.00. Pure queste decisioni sono passate in giudicato e costituisco

pertanto titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per complessivi fr. 8'450.00

come correttamente accertato dal primo giudice.

9.

RE 1 eccepisce che il tasso di interesse annuo da applicare a

quanto dovuto per gli anni 2011 e 2012 dovrebbe essere del 2.5% e non del 3%.

Per

l’art. 6 dei Decreti esecutivi concernenti la riscossione e i tassi d’interesse

delle imposte cantonali valevoli per il 2011 e per il 2012 se l’ammontare delle

imposte, delle multe e delle spese non è pagato nei 30 giorni successivi alla

loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo

annuo del 2.5%. Per l’art. 9 cpv. 2 degli stessi decreti questo tasso di

interesse si applica a tutti i crediti fiscali negli anni 2011 e 2012. Il tasso

d’interesse applicabile all’inizio della procedura di esecuzione rimane

tuttavia valido sino alla chiusura della stessa. In concreto la procedura

esecutiva è stata avviata il 17 gennaio 2012 motivo per il quale, come

correttamente eccepito dal ricorrente, sia per le

imposte degli anni dal 2004 al 2008 sia per gli ulteriori importi dovuti al

procedente, gli interessi per il 2011 e per il 2012 devono essere conteggiati

al 2.5%.

10.

Riassumendo

quindi in rigetto definitivo dell’opposizione deve essere concesso per i

seguenti importi:

-

fr. 48'452.00 per le imposte cantonali degli

anni dal 2004 al 2010,

- fr.

8'450.00 per le multe disciplinari,

- fr.

5'978.70 per gli interessi dovuti sino al 31.12.2010 sulle imposte cantonali

dal 2004 al 2010.

Il

tasso decorrente sugli importi capitali dal 1° gennaio 2011 è invece del 2.5%

in luogo del 3% concesso dal primo giudice.

11.

In caso di

soccombenza parziale reciproca, ossia in principio quando l’istanza di rigetto

dell’opposizione non viene integralmente accolta risp. respinta, le spese

giudiziarie sono ripartite tra procedente ed escusso secondo l’esito della

procedura, ossia in base al rispettivo grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2

CPC).

12.

Nel caso di specie con il PE n. __________ lo __________ ha escusso RE

1.

per l'incasso di fr. 111'725.00 oltre interessi. Il procedente ha ottenuto il

rigetto dell’opposizione limitatamente alla somma di fr. 62'880.70. Per questo

motivo RE 1 risulta essere soccombente dinanzi al primo giudice nella misura di

circa il 56%. Essendo quindi il grado di soccombenza del procedente prossimo al

50%, le spese giudiziarie di prima sede devono essere ripartite tra le parti

nella misura di un mezzo ciascuno, mentre si compensano le indennità.

Il primo giudice ha

concesso il rigetto dell’opposizione per complessivi fr. 63'375.00 oltre

interessi. In sede di ricorso l’escusso ha postulato il rigetto

dell’opposizione limitatamente a complessivi fr. 59'520.25 oltre interessi.

Atteso che il rigetto definitivo è stato concesso per fr. 62'880.70, in sede di

ricorso RE 1 è soccombente nella misura dell’87.15%: per questo motivo in

questa sede le spese giudiziarie sono ripartite tra le parti nella misura di 1/7

a carico dello CO 1 e di 6/7 a carico di RE 1.

13.

Da

quanto precede ne discende il

parziale accoglimento del gravame.

Le spese

processuali e le ripetibili (art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2 CPC) seguono i

rispettivi gradi di soccombenza (art. 106 cpv. 1 e 2 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati

gli art. 80 LEF; 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2, 106 cpv. 1 e 2, 251, 255, 326

CPC; 48, 61 cpv. 1 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il reclamo è parzialmente

accolto.

1.1

Di conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della sentenza 14 maggio

2012.

del Pretore del Distretto di __________ vengono riformati come segue:

“1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione

interposta da RE 1 al precetto esecutivo n. __________ del 17 gennaio/7

febbraio 2012 dell’Ufficio di esecuzione di __________ è respinta in via definitiva

per fr. 62'880.70 oltre interessi al 2.5% dal 1° gennaio 2011 su fr. 56'902.00..

2.

Le

spese processuali di fr. 300.00, da anticipare dalla parte istante, sono poste

a carico per ½ di RE 1 e per ½ dello CO 1, compensate le indennità.

2.

Le spese processuali del presente giudizio di fr. 250.00 già anticipate dal ricorrente, sono a carico per 1/7 dello CO 1 e

per 6/7 di RE 1, che rifonderà allo CO 1 30.00 per parte di indennità.

3.

Notificazione a:

-

- RA 1

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 3'854.75, non

raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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