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Decisione

14.2012.79

Rigetto definitivo dell'opposizione e dichiarazione di exequatur. Competenza per esaminare il reclamo attribuita a una sola Camera (la CEF). Nuova Convenzione di Lugano. Diritto transitorio. Prova del

10 luglio 2012Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con precetto

esecutivo n. __________ dell’UE di Lugano (doc. A), la società italiana CO 1 ha escusso la ditta RE 1 per l'incasso dell’importo di fr. 29'363,30 oltre interessi e spese,

indicando quale titolo di credito: “Credito

totale (tot. Euro 13'943,93: sentenza del Tribunale di Modena, Sezione distaccata

di Sassuolo, del 5 ottobre 2009; Spese processuali (tot. Euro 2440: Euro 2000

oltre al CPA (2%) e IVA (20%): sentenza del Tribunale di Modena, Sezione

distaccata di Sassuolo, del 5 ottobre 2009 [...]”.

Interposta opposizione,

l’escutente ne ha chiesto il rigetto definitivo previo riconoscimento e

dichiarazione di esecutività in Svizzera della sentenza italiana.

B. All'udienza di contraddittorio

del 7 maggio 2012, la parte istante ha confermato la propria istanza, mentre la

parte convenuta vi si è opposta, allegando che non vi sarebbe stata agli atti

la prova della regolare notifica dell’atto introduttivo di causa, che la sentenza

sarebbe stata contraria all’ordine pubblico svizzero in quanto era stata

emanata senza contraddittorio e non indicava i mezzi d’impugnazione, per cui la

convenuta non sarebbe stata in grado di difendersi. Ha inoltre contestato la

competenza del giudice italiano. In replica, l’istante ha puntualmente

contestato le allegazioni della controparte, che invece si è confermata nelle

proprie allegazioni in sede di duplica.

C. Con decisione 14

maggio 2012, il Pretore di Lugano, Sezione 5, ha parzialmente accolto l’istanza, ritenendo applicabile la Convenzione concernente la competenza

giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia

civile e commerciale, conclusa a Lugano il 30 ottobre 2007 (CLug) e rilevando

come l’istante avesse regolarmente prodotto l’attestato di cui all’art. 54

CLug. Previa reiezione delle censure fondate sull’asse­rita violazione

dell’ordine pubblico svizzero, segnatamente in considerazione del atto che il

doc. E dimostra l’avvenuta notifica della domanda giudiziale, sicché la

contumacia della convenuta le è unicamente imputabile, il primo giudice ha

riconosciuto e dichiarato esecutiva in Svizzera la sentenza 5 ottobre 2009 del

Tribunale __________. Ha tuttavia limitato il rigetto definitivo dell’op­posizione

all’importo stabilito nella sentenza italiana (€ 13'943,93 + 2'440,00), pari a

fr. 19'988,40 oltre interessi e spese, in base al tasso di conversione valido alla

data della domanda di esecuzione, ovvero al 27 settembre 2011, pari a €1 per

CHF 1,22.

D. Contro la sentenza

pretorile si aggrava tempestivamente RE 1, riproponendo la censura della

mancata notifica dell’atto introduttivo di causa, in quanto la dichiarazione di

notifica 11 marzo 2008 del Tribunale d’appello (doc. G) non indicherebbe quale

sia l’atto effettivamente notificato alla convenuta mentre la produzione in

sede di replica della citazione del Tribunale di Modena, aggraffata alla

suddetta dichiarazione 11 marzo 2008 (doc. M), lascerebbe comunque sussistere

dubbi sull’identi­tà del documento effettivamente annesso a tale dichiarazione,

tanto più che l’istante non ha prodotto il formulario di domanda di notifica

che solitamente viene inviato dall’autorità estera con l’atto da notificare in

Svizzera.

E. Delle osservazioni

della parte istante si dirà, per quanto necessario ai fini del giudizio, nei successivi

considerandi.

Considerato

Considerandi

1.

Secondo l’art. 319

cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni

inappellabili di prima istanza.

1.1

Tal è il caso per le

decisioni del giudice dell’esecuzione (cfr. art. 309 lett. a CPC), in

particolare quelle concernenti il riconoscimento, la dichiarazione

d’esecutività e l’esecuzione di sentenze estere (art. 335 cpv. 3 CPC), così

come per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema

di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).

1.2

I reclami diretti

contro le decisioni del giudice dell’esecuzione rientrano nella competenza

delle Camere civili del Tribunale d’appello (art. 48 lett. a n. 8 e lett. b n.

5.

LOG), mentre i reclami nelle cause proposte a norma della LEF, escluse quelle

di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF) e di accertamento

dell’inesistenza del debito (art. 85a LEF), rientrano nella competenza della

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG). Di conseguenza, il reclamo in esame andrebbe esaminato dalla

seconda Camera civile per quanto concerne la contestazione del riconoscimento e

dell’e­sec­­u­zione della sentenza italiana – posto che la decisione impugnata

non ha, anche su questo punto, carattere solo pregiudiziale e verte su una

questione di diritto delle obbligazioni (cfr. art. 48 lett. b. n. 1 LOG), e

meglio su una fornitura di materiale ceramico – e dalla CEF per quanto riguarda

la questione del rigetto definitivo dell’opposizione. In ossequio al principio

di economia e di celerità della procedura nonché della sicurezza del diritto,

le due Camere hanno convenuto di demandare il giudizio su entrambe le questioni

alla CEF in applicazione analogica dell’art. 127 CPC. Ci si può del resto

chiedere se l’art. 48 LOG non disciplina una questione di organizzazione

puramente interna del Tribunale d’appello, il quale costituisce invece per le

parti un’unica entità.

1.3

La decisione impugnata

essendo stata pronunciata in procedura sommaria in tutti i suoi dispositivi

(art. 339 cpv. 2, risp. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo

è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Proposto il 24 maggio 2012, ossia nel

termine di dieci giorni decorrente dalla notifica della sentenza impugnata,

avvenuta il 15 maggio 2012, il reclamo è perciò di principio ammissibile, come

pure le osservazioni 21 giugno 2012 della controparte.

2.

Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente inesatto dei fatti.

3.

Giusta l'art. 80

cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il

creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione.

3.1

La nozione di

decisione ai sensi dell’art. 80 cpv. 1 LEF concerne tuttavia solo i titoli

retti dal diritto federale o cantonale (cfr. Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 30 ad art. 80). Il

riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è

regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera

o, per difetto, dalla LDIP (cfr. art. 25 ss. e 28 LDIP; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a

ed., Basilea 2010, n. 59 ad art. 80).

3.2

Il 1° gennaio 2011 è

entrata in vigore la nuova Convenzione di Lugano del

30.

ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e

l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (RS 0.275.12) –

ormai designata con l’abbreviazione ufficiale “CLug” –, che sostituisce

l’omonima Convenzione di Lugano del 16

settembre 1988 (abbreviata “CL”, RS 0.275.11).

3.3

Giusta

l’art. 63 n. 1 CLug, le disposizioni della nuova convenzione si

applicano solo alle azioni proposte ed agli atti pubblici formati

posteriormente alla sua entrata in vigore nello Stato d’origi­ne, ovvero nello

Stato richiesto per i casi in cui sia chiesto il riconoscimento o l’esecuzione di una decisione

o di un atto pubblico. In linea di massima, la CLug disciplina pertanto il

riconoscimento e l’ese­cu­zi­o­ne delle decisioni estere pronunciate in merito

ad azioni avviate all’estero dopo la sua entrata in vigore nello Stato

di origine e nello Stato richiesto. Infatti, contrariamente al testo in

italiano, che usa il termine “oppure”, nei testi in tedesco e in francese

dell’art. 63 CLug si usano le congiunzioni “und”, rispettivamente “et” (cfr. Domej, Kommentar zum LugÜ, Berna 2008,

n. 10 ad art. 54 CL, norma che ha lo stesso contenuto dell’art. 63 n. 1 CLug).

Nel caso concreto, l’azione sfociata nella decisione del Tribunale di __________

del 5 ottobre 2009 è stata ovviamente

proposta prima dell’entrata in vigore della CLug in Svizzera, avvenuta il 1°

gennaio 2011. Di conseguenza, alla fattispecie risulta applicabile la (vecchia)

Convenzione del 1988.

3.4

Tuttavia, giusta

l’art. 63 n. 2 CLug, nel caso in cui un’azione sia stata proposta nello Stato

d’origine prima dell’entrata in vigore della nuova convenzione, la decisione

emessa dopo tale data è riconosciuta ed eseguita secondo le disposizioni del

titolo III in due ipotesi alternative (lett. a/b), segnatamente se nello Stato

d’origi­ne l’azione è stata proposta posteriormente all’entrata in vigore, sia

in que­st’ul­timo Stato che nello Stato richiesto, della Convenzione del 16

settembre 1988 (lett. a). Come risulta esplicitamente dal testo della seconda

cifra, entrambe queste eccezioni al principio della prima cifra presuppongono

però che la decisione da delibare sia stata emessa dopo l’entrata in

vigore della nuova convenzione nello Stato di origine e – in considerazione

della sistematica dell’art. 63 CLug – nello Stato richiesto (DTF 138 III 84,

cons. 2.1). Nel caso concreto, la decisione del Tribunale di __________ del 5 ottobre

2009.

è stata emessa prima dell’en­trata

in vigore della CLug in Svizzera, avvenuta il 1° gennaio 2011. Non è quindi

data alcuna eccezione all’applicabilità della (vecchia) Convenzione del 1988.

3.5

A

scanso di equivoci, occorre precisare che il considerando 2.1 della sentenza 12

luglio 2011 del Tribunale federale pubblicata in DTF 137 III 430, secondo cui

la CLug sarebbe applicabile alle richieste di exequatur presentate nello Stato

richiesto a partire dal 1° gennaio 2011, così come a quelle inoltrate prima di

tale data qualora la decisione di exequatur sia stata emessa dopo tale data,

pare fondarsi su un fraintendimento: nel passo di Kropholler/von Hein citato (Europäisches Zivilprozessrecht, 9a ed., n.

4.

ad art. 66), l’azione (“Klage”) a cui si riferiscono questi autori è

quella promossa nello Stato d’origine – esplicitamente designata come tale

all’art. 66 n. 2 – e non l’azione di riconoscimento o di esecuzione di sentenza

estera, che invece va inoltrata nello Stato richiesto e la cui data d’inoltro è

irrilevante dal profilo del diritto transitorio (cfr. Domej, op. cit., n. 11 ad art. 54). La ratio legis dell’art.

63.

n. 2 CLug si fonda infatti sulla considerazione secondo cui, nelle ipotesi

contemplate, il catalogo delle competenze di cui al capitolo II è identico

nella vecchia e nella nuova convenzione ed è quindi opponibile al convenuto.

3.6

Invero, la questione

del diritto applicabile non è comunque decisiva nel caso concreto, poiché la

soluzione alla censura sollevata dalla reclamante si fonda su norme che hanno

sostanzialmente lo stesso contenuto in entrambe le versioni della Convenzione

di Lugano.

4.

Giusta l’art. 46 n.

2.

CL, la parte che invoca il riconoscimento o chiede l’esecuzione di una

decisione deve in particolare produrre, se si tratta di una decisione contumaciale,

l’originale o una copia certificata conforme del documento comprovante che la

domanda giudiziale od un atto equivalente è stato notificato o comunicato al

contumace. La nuova Convenzione di Lugano non contiene nessuna disposizione

analoga, ma l’attestato di cui agli art. 53 n. 2 e 54 CLug prescrive

l’indicazione della data di notificazione o comunicazione della domanda

giudiziale in caso di decisioni contumaciali (cifra 4.4). Entrambe le versioni

della Convenzione prevedono che le decisioni non sono riconosciute (né

dichiarate esecutive, cfr. art. 34 cpv. 2 CL e 45 n. 1 CLug) se la domanda

giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al

convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le

proprie difese (art. 27 n. 2 CL e 34 n. 2 CLug), ma tale presupposto dev’essere

verificato solo in seconda istanza nel regime della nuova Convenzione (art. 41

CLug).

4.1

Nella fattispecie, la

reclamante sostiene che i documenti prodotti dall’istante (doc. E e G, prodotti

in originale in sede di replica quale doc. M) non costituirebbero prova

dell’effettiva notifica della domanda giudiziale (doc. E/M), siccome non vi

sarebbe certezza che il documento aggraffato alla dichiarazione 11 marzo 2008

del Tribunale d’appello (doc. G/M) sia effettivamente la domanda in questione.

4.2

L’allegazione della

reclamante, che non figura nel verbale dell’u­dien­za di discussione, risulta

nuova ed è pertanto in ammissibile (art. 326 CPC). In ogni caso, la reclamante

non ha specificato per quale motivo la constatazione del primo giudice, in base

alla quale il doc. M dimostrava l’avvenuta notifica all’escus­sa dell’atto

introduttivo di causa, sarebbe manifestamente inesatta ai sensi dell’art. 320

CPC. A titolo abbondanziale, occorre comunque rilevare che la reclamante non ha

speso una parola sul contenuto dell’atto designato quale “citazione“ sulla

dichiarazione di ricevuta da essa stessa sottoscritta il 10 marzo 2008 (cfr. il

cartoncino verde allegato al doc. M) né sulle coincidenze temporali degli atti

prodotti – l’atto di citazione è stato inviato al Tribunale d’appello il 3

marzo 2008 (timbro sull’ultima pagina del doc. E), che l’ha ricevuto il 7 marzo

(timbro sulla prima pagina in altro del doc. E), per poi pervenire in mano

all’escussa il 10 marzo (cartoncino verde allegato al doc. M), notifica confermata

dal Tribunale d’ap­pello l’11 marzo 2008 (doc. G). Ma sopratutto, la reclamante

misconosce che sia sull’atto di citazione (doc. E) sia sulla conferma di

notifica dell’11 marzo 2008 (doc. G) figura lo stesso numero di riferimento del

Tribunale d’appello (n. 158). Non sussiste pertanto alcun dubbio che l’atto di

citazione in questione è stato regolarmente notificato alla convenuta.

5.

Il reclamo va quindi

respinto.

Spese processuali e

ripetibili seguono la soccombenza (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, 95 segg. CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 80 LEF, 34, 46 CL, 63 CLug, 48 e 61 OTLEF, 95

segg. e 326 CPC;

pronuncia

1.

Il reclamo è respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 350.--, già anticipata dalla reclamante, rimane a suo carico,

con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 600.-- per ripetibili.

3.

Notificazione a:

avv. PA 1, __________;

Studio legale PA 2, __________.

Comunicazione alla Pretura

__________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

segretario

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.

29'363.30, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.-, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se

la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74.

cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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