14.2012.8
Rigetto provvisorio fondato su un attestato di carenza di beni dopo pignoramento. Eccezioni non rese verosimili. Divieto dei nova in sede di reclamo
19 gennaio 2012Italiano6 min
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Numero d'incarto:
14.2012.8
Data decisione, Autorità:
19.01.2012, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio fondato su un attestato di carenza di beni dopo pignoramento. Eccezioni non rese verosimili. Divieto dei nova in sede di reclamo
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 326 CPC
art. 149 LEF
art. 149 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2012.8
Lugano
19 gennaio
2012
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Bozzini e Epiney-Colombo
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 22 novembre 2011 presentata da
CO 1,
contro
RE 1,
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione
interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. dell’Ufficio di esecuzione e
fallimenti di Mendrisio, notificato in data 4 luglio 2011 per il pagamento di
fr. 30'707.60 oltre interessi e spese;
istanza accolta con decisione del 21 dicembre 2011 (SO.2011.801) dal
Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud;
sentenza impugnata dal
convenuto con reclamo del 7 gennaio 2012
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che
con precetto esecutivo n. 761673 del 24.6/4.7.2011 dell’Ufficio di esecuzione e
fallimenti di Mendrisio, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso della somma di fr.
30'707.60 oltre interessi e spese esecutive, indicando quale titolo del credito
l’attestato di carenza beni no. __________ di fr. 31'257.60 – (da cui vanno
dedotti fr. 550.- di pagamenti) emesso in data 17 dicembre 2009 nei confronti
del convenuto dallo stesso Ufficio di esecuzione fallimenti di Mendrisio,
riferito al contratto di prestito no. __________ (doc. B);
che
interposta tempestiva opposizione da parte del convenuto, con istanza del 22
novembre 2011 la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura
della Giurisdizione di Mendrisio –Sud, allegando il verbale di pignoramento
emesso in data 15 dicembre 2009 dall’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio
nei confronti del convenuto nell’ambito dell’esecuzione n. __________, sfociato
in un attestato di carenza beni datato 17 dicembre 2009 per uno scoperto di fr.
31’257.60 (doc. A);
che
con osservazioni del 6 dicembre 2011 il convenuto ha dichiarato di mantenere la
propria opposizione al precetto esecutivo in rassegna, contestando l’ammontare
del credito oggetto dell’istanza e chiedendo in ogni modo che venga fatta
chiarezza sulla fattispecie;
che
con decisione del 21 dicembre 2011 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di
Mendrisio-Sud ha accolto l’istanza, rilevando che - secondo l’art 149 cpv. 2
LEF - un attestato di carenza di beni vale come riconoscimento di debito ai
sensi dell’art. 82 LEF, di modo che tale atto esecutivo costituisce valido
titolo per l’ottenimento del rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82
LEF, cui la parte escussa non ha opposto alcuna valida eccezione;
che
contro tale sentenza il convenuto è insorto con reclamo del 7 gennaio 2012
asserendo che l’attestato di carenza beni del 17 dicembre 2009 è figlio di un
vecchio precetto esecutivo al quale egli non ha sollevato opposizione perché in
quel periodo era confrontato con gravi e seri problemi in famiglia a cui
pensare e obiettando che la procedente non ha mai voluto, né peraltro potuto, giustificare
la sua pretesa di fr. 60'000.- da cui ha fatto discendere il suo conteggio a
fronte dell’esigua cifra prestata;
che,
secondo il reclamante, la parte istante pretende perciò un credito totalmente
inesistente e che non è in grado di dimostrare, se non con il precetto
esecutivo al quale non è stata fatta opposizione per i motivi sopra indicati;
che
il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;
Considerandi
in diritto:
che
secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,
le decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che
tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente
in materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art 309 lett. b
n. 3 CPC);
che
in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a.,
l’applicazione errata del diritto, b., l’accertamento manifestamente errato dei
fatti;
che,
in virtù dell’art. 149 cpv. 1 LEF, il creditore partecipante al pignoramento -
come in concreto avvenuto nell’ambito dell’esecuzione previa n. __________,
sfociata in seguito nella presente procedura esecutiva (doc. A e B) - riceve
per l’ammontare del credito scoperto del suo credito un attestato di carenza
beni, di cui il debitore ne riceve una copia;
che
questo attestato vale come riconoscimento di debito ai sensi dell’art 82 LEF e
conferisce al creditore i diritti indicati nell’art. 271 numero 5 e nell’art.
285.
della stessa LEF;
che
considerando l’attestato di carenza beni di cui al doc. A quale titolo per
l’ottenimento del rigetto provvisorio dell’opposizione giusta l’art. 82 cpv. 1
LEF, il primo giudice ha perciò statuito correttamente;
che
secondo l’art. 82 cpv. 2 LEF - che rimane applicabile anche nel contesto
dell’art. 149 cpv. 2 LEF (cfr. BSK SchKG, I, 2a edizione, u. huber,
art. 149 n. 41; KUKO SchKG- g. näf, art. 149 n. 7) il giudice pronuncia
il rigetto provvisorio dell’opposizione, sempreché il debitore non giustifichi
immediatamente delle eccezioni che infirmino il riconoscimento di debito;
che
le eccezioni sollevate nel gravame si esauriscono in un mero esposto di parte
sprovvisto di elementi di supporto (al reclamo sono state sì allegate le osservazioni
6.
dicembre 2001 sottoposte al primo giudice, ma senza spiegare perché essere
sarebbero utili ai fini del giudizio) nella misura in cui l’insorgente si
propone di contestare l’ammontare del credito posto in esecuzione, rispettivamente
in un’inammissibile argomentare nella misura in cui il reclamante asserisce per
la prima volta - disattendendo con ogni evidenza l’art. 326 cpv. 1 CPC, che in
sede di reclamo non consente alla parti di avvalersi di nuovi fatti - che
l’attestato di carenza beni sarebbe da mettere in relazione al fatto che egli
non aveva a suo tempo interposto opposizione al precetto esecutivo che ha determinato
tale atto per i motivi indicati nel punto 1 del rimedio, per tacere in ogni
modo che una questione del genere andava, se del caso, sottoposta alla competente
autorità mediante la presentazione di una richiesta di restituzione del termine
per fare opposizione ex art. 33 cpv. 4 LEF;
che
ne discende pertanto che nella misura in cui è ammissibile, il reclamo deve
essere disatteso;
che
gli oneri processuali dovrebbero seguire la soccombenza, ossia dovrebbero
essere posti a carico dell’insorgente (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
data la particolarità della fattispecie e tenuto anche conto che il reclamante
non è assistito da un avvocato, si prescinde eccezionalmente dal riscuotere
spese;
Dispositivo
per questi motivi
pronuncia:
1. Nella
misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.
2. Non
si prelevano spese.
3. intimazione
a:
-
RE 1, ;
-
CO 1, .
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.
30'707.60, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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