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Decisione

14.2012.8

Rigetto provvisorio fondato su un attestato di carenza di beni dopo pignoramento. Eccezioni non rese verosimili. Divieto dei nova in sede di reclamo

19 gennaio 2012Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

che

con precetto esecutivo n. 761673 del 24.6/4.7.2011 dell’Ufficio di esecuzione e

fallimenti di Mendrisio, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso della somma di fr.

30'707.60 oltre interessi e spese esecutive, indicando quale titolo del credito

l’attestato di carenza beni no. __________ di fr. 31'257.60 – (da cui vanno

dedotti fr. 550.- di pagamenti) emesso in data 17 dicembre 2009 nei confronti

del convenuto dallo stesso Ufficio di esecuzione fallimenti di Mendrisio,

riferito al contratto di prestito no. __________ (doc. B);

che

interposta tempestiva opposizione da parte del convenuto, con istanza del 22

novembre 2011 la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura

della Giurisdizione di Mendrisio –Sud, allegando il verbale di pignoramento

emesso in data 15 dicembre 2009 dall’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio

nei confronti del convenuto nell’ambito dell’esecuzione n. __________, sfociato

in un attestato di carenza beni datato 17 dicembre 2009 per uno scoperto di fr.

31’257.60 (doc. A);

che

con osservazioni del 6 dicembre 2011 il convenuto ha dichiarato di mantenere la

propria opposizione al precetto esecutivo in rassegna, contestando l’ammontare

del credito oggetto dell’istanza e chiedendo in ogni modo che venga fatta

chiarezza sulla fattispecie;

che

con decisione del 21 dicembre 2011 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di

Mendrisio-Sud ha accolto l’istanza, rilevando che - secondo l’art 149 cpv. 2

LEF - un attestato di carenza di beni vale come riconoscimento di debito ai

sensi dell’art. 82 LEF, di modo che tale atto esecutivo costituisce valido

titolo per l’ottenimento del rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82

LEF, cui la parte escussa non ha opposto alcuna valida eccezione;

che

contro tale sentenza il convenuto è insorto con reclamo del 7 gennaio 2012

asserendo che l’attestato di carenza beni del 17 dicembre 2009 è figlio di un

vecchio precetto esecutivo al quale egli non ha sollevato opposizione perché in

quel periodo era confrontato con gravi e seri problemi in famiglia a cui

pensare e obiettando che la procedente non ha mai voluto, né peraltro potuto, giustificare

la sua pretesa di fr. 60'000.- da cui ha fatto discendere il suo conteggio a

fronte dell’esigua cifra prestata;

che,

secondo il reclamante, la parte istante pretende perciò un credito totalmente

inesistente e che non è in grado di dimostrare, se non con il precetto

esecutivo al quale non è stata fatta opposizione per i motivi sopra indicati;

che

il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;

Considerandi

in diritto:

che

secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,

le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

che

tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente

in materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art 309 lett. b

n. 3 CPC);

che

in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a.,

l’applicazione errata del diritto, b., l’accertamento manifestamente errato dei

fatti;

che,

in virtù dell’art. 149 cpv. 1 LEF, il creditore partecipante al pignoramento -

come in concreto avvenuto nell’ambito dell’esecuzione previa n. __________,

sfociata in seguito nella presente procedura esecutiva (doc. A e B) - riceve

per l’ammontare del credito scoperto del suo credito un attestato di carenza

beni, di cui il debitore ne riceve una copia;

che

questo attestato vale come riconoscimento di debito ai sensi dell’art 82 LEF e

conferisce al creditore i diritti indicati nell’art. 271 numero 5 e nell’art.

285.

della stessa LEF;

che

considerando l’attestato di carenza beni di cui al doc. A quale titolo per

l’ottenimento del rigetto provvisorio dell’opposizione giusta l’art. 82 cpv. 1

LEF, il primo giudice ha perciò statuito correttamente;

che

secondo l’art. 82 cpv. 2 LEF - che rimane applicabile anche nel contesto

dell’art. 149 cpv. 2 LEF (cfr. BSK SchKG, I, 2a edizione, u. huber,

art. 149 n. 41; KUKO SchKG- g. näf, art. 149 n. 7) il giudice pronuncia

il rigetto provvisorio dell’opposizione, sempreché il debitore non giustifichi

immediatamente delle eccezioni che infirmino il riconoscimento di debito;

che

le eccezioni sollevate nel gravame si esauriscono in un mero esposto di parte

sprovvisto di elementi di supporto (al reclamo sono state sì allegate le osservazioni

6.

dicembre 2001 sottoposte al primo giudice, ma senza spiegare perché essere

sarebbero utili ai fini del giudizio) nella misura in cui l’insorgente si

propone di contestare l’ammontare del credito posto in esecuzione, rispettivamente

in un’inammissibile argomentare nella misura in cui il reclamante asserisce per

la prima volta - disattendendo con ogni evidenza l’art. 326 cpv. 1 CPC, che in

sede di reclamo non consente alla parti di avvalersi di nuovi fatti - che

l’attestato di carenza beni sarebbe da mettere in relazione al fatto che egli

non aveva a suo tempo interposto opposizione al precetto esecutivo che ha determinato

tale atto per i motivi indicati nel punto 1 del rimedio, per tacere in ogni

modo che una questione del genere andava, se del caso, sottoposta alla competente

autorità mediante la presentazione di una richiesta di restituzione del termine

per fare opposizione ex art. 33 cpv. 4 LEF;

che

ne discende pertanto che nella misura in cui è ammissibile, il reclamo deve

essere disatteso;

che

gli oneri processuali dovrebbero seguire la soccombenza, ossia dovrebbero

essere posti a carico dell’insorgente (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

data la particolarità della fattispecie e tenuto anche conto che il reclamante

non è assistito da un avvocato, si prescinde eccezionalmente dal riscuotere

spese;

Dispositivo

per questi motivi

pronuncia:

1. Nella

misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.

2. Non

si prelevano spese.

3. intimazione

a:

-

RE 1, ;

-

CO 1, .

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.

30'707.60, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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