14.2012.80
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Reclamo. Pagamento del credito posto in esecuzione. Fatto nuovo inammissibile
31 maggio 2012Italiano5 min
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Numero d'incarto:
14.2012.80
Data decisione, Autorità:
31.05.2012, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Reclamo. Pagamento del credito posto in esecuzione. Fatto nuovo inammissibile
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 326 CPC
art. 84 LEF
Incarto n.
14.2012.80
Lugano
31 maggio
2012
FP/ec/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza del 23 aprile 2012 presentata
da
contro
CO 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________, notificato in data 9 marzo
2012 per il pagamento di fr. 3'120.- oltre interessi e spese;
istanza accolta dal Giudice di pace del circolo di __________
con decisione del 24 maggio 2012 (inc. 0109-2012s);
sentenza impugnata dal convenuto con reclamo del 29
maggio 2012;
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che
con precetto esecutivo n. __________ del 17.2/9.3.2012 CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso della somma di fr. 3'120.- oltre interessi e spese, indicando quale
titolo del credito la pigione e l’acconto spese novembre, dicembre 2011 e gennaio,
febbraio 2012;
che
interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 23
aprile 2012 il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura
di pace del circolo di __________;
che
con decisione del 24 maggio 2012 - premesso che nel termine assegnato di 15 giorni
il convenuto non ha presentato osservazioni - il Giudice di pace del circolo di
__________ ha accolto l’istanza, ritenendo che i mezzi di prova esibiti
dall’escutente, segnatamente il contratto di locazione e relativi estratti conto,
costituiscono titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 cpv. 1
LEF;
che
contro tale sentenza il convenuto è insorto con reclamo del 29 maggio 2012,
dichiarando di opporsi a quanto deciso dal primo giudice, avendo egli - come
già comunicato telefonicamente - allegato la copia dei bollettini pagati al creditore
e trasmessi all’Ufficio di esecuzione e fallimenti (v. annessi al reclamo) al
momento in cui aveva sollevato opposizione al relativo precetto esecutivo;
che
il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
Considerandi
in diritto:
che
secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,
le decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che
tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente
in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n.
3.
CPC);
che
in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione
errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che
nel caso in esame l’insorgente non pretende che la decisione impugnata è
contraria all’art. 82 cpv. 1 LEF, secondo cui se il credito si fonda sopra un
riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata,
segnatamente non contesta che il contratto di locazione esibito dal procedente
integra gli estremi di un riconoscimento di debito secondo tale norma;
che
egli si propone per contro di invalidare il giudizio impugnato, asserendo - per
la prima volta - di avere fornito la prova dell’avvenuta estinzione
dell’importo posto in esecuzione già al momento in cui aveva sollevato opposizione
al precetto esecutivo, come rilevabile dai bollettini di versamento annessi al
reclamo;
che
l’argomento sfugge tuttavia al vaglio dell’autorità chiamata a statuire sul
reclamo;
che
nella procedura di reclamo non sono infatti ammesse né nuove conclusioni, né
l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326
cpv. 1 CPC), fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC),
eventualità questa che non entra però in considerazione nel caso in esame;
che
fondato su argomenti e mezzi di prova che non sono stati sottoposti all’esame
del primo giudice, avendo il convenuto omesso di presentare osservazioni
scritte all’istanza, il reclamo sfugge pertanto a disamina a va di conseguenza
dichiarato inammissibile;
che
gli oneri processuali relativi al presente giudizio andrebbero posti a carico
dell’insorgente, soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
che
data la particolarità del caso e tenuto conto che il reclamante non è assistito
da un avvocato, si prescinde dal riscuotere spese;
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1.
Il reclamo è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese.
3. Notificazione a:
-
-
Comunicazione
alla Giudicatura di pace di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 3'120.-,
non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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