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Decisione

14.2012.80

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Reclamo. Pagamento del credito posto in esecuzione. Fatto nuovo inammissibile

31 maggio 2012Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

che

con precetto esecutivo n. __________ del 17.2/9.3.2012 CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso della somma di fr. 3'120.- oltre interessi e spese, indicando quale

titolo del credito la pigione e l’acconto spese novembre, dicembre 2011 e gennaio,

febbraio 2012;

che

interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 23

aprile 2012 il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura

di pace del circolo di __________;

che

con decisione del 24 maggio 2012 - premesso che nel termine assegnato di 15 giorni

il convenuto non ha presentato osservazioni - il Giudice di pace del circolo di

__________ ha accolto l’istanza, ritenendo che i mezzi di prova esibiti

dall’escutente, segnatamente il contratto di locazione e relativi estratti conto,

costituiscono titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 cpv. 1

LEF;

che

contro tale sentenza il convenuto è insorto con reclamo del 29 maggio 2012,

dichiarando di opporsi a quanto deciso dal primo giudice, avendo egli - come

già comunicato telefonicamente - allegato la copia dei bollettini pagati al creditore

e trasmessi all’Ufficio di esecuzione e fallimenti (v. annessi al reclamo) al

momento in cui aveva sollevato opposizione al relativo precetto esecutivo;

che

il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

Considerandi

in diritto:

che

secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,

le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

che

tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente

in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n.

3.

CPC);

che

in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione

errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

che

nel caso in esame l’insorgente non pretende che la decisione impugnata è

contraria all’art. 82 cpv. 1 LEF, secondo cui se il credito si fonda sopra un

riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata,

segnatamente non contesta che il contratto di locazione esibito dal procedente

integra gli estremi di un riconoscimento di debito secondo tale norma;

che

egli si propone per contro di invalidare il giudizio impugnato, asserendo - per

la prima volta - di avere fornito la prova dell’avvenuta estinzione

dell’importo posto in esecuzione già al momento in cui aveva sollevato opposizione

al precetto esecutivo, come rilevabile dai bollettini di versamento annessi al

reclamo;

che

l’argomento sfugge tuttavia al vaglio dell’autorità chiamata a statuire sul

reclamo;

che

nella procedura di reclamo non sono infatti ammesse né nuove conclusioni, né

l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326

cpv. 1 CPC), fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC),

eventualità questa che non entra però in considerazione nel caso in esame;

che

fondato su argomenti e mezzi di prova che non sono stati sottoposti all’esame

del primo giudice, avendo il convenuto omesso di presentare osservazioni

scritte all’istanza, il reclamo sfugge pertanto a disamina a va di conseguenza

dichiarato inammissibile;

che

gli oneri processuali relativi al presente giudizio andrebbero posti a carico

dell’insorgente, soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

che

data la particolarità del caso e tenuto conto che il reclamante non è assistito

da un avvocato, si prescinde dal riscuotere spese;

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1.

Il reclamo è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese.

3. Notificazione a:

-

-

Comunicazione

alla Giudicatura di pace di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 3'120.-,

non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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