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Decisione

14.2012.81

Senteza di divorzio quale tiolo di rigetto definitivo. Nessuna prova di estinzione del debito

28 giugno 2012Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con PE n. __________

del 10/13 ottobre 2011 dell’Ufficio esecuzione__________ CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di 1) fr. 96'000.-- oltre interessi al 5% dal 4 giugno 2003 e 2) fr. 22'700.-- oltre interessi al 5% dal 7 ottobre 2011, indicando quale titolo di credito: “1) Saldo liquidazione regime (vedi sentenza divorzio dell’08 febbraio 2008 - 2) contributi alimentari per la figlia __________ dal 2007 ad oggi.”

Interposta

tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto

definitivo al Pretore.

B. Con

l’istanza di rigetto la procedente ha preteso, tra l’altro, il pagamento dell’importo

residuo di fr. 96'000.-- oltre interessi al 5% dal 4 giugno 2003 fondando la sua richiesta sul punto 5 della sentenza di divorzio dell’8 febbraio 2008 della Pretura __________ (doc. B), in cui è stato stabilito il saldo a favore

dell’istante della liquidazione del regime patrimoniale tra i coniugi ammontante

a fr. 121'000.--.

C. Con le sue

osservazioni del 12 dicembre 2011 il convenuto ha sostenuto in merito al saldo

della liquidazione patrimoniale che con un accordo concluso con l’istante il 19 aprile 2010 è intervenuta la novazione del punto 5 della convenzione sulle conseguenze

accessorie del divorzio (doc. 7). Egli ha poi prodotto uno scambio di e-mail

del 10 novembre 2011 tra la __________ e la __________ (doc. 8) e chiesto infine

l’interrogatorio delle parti.

Con le

controsservazioni del 29 dicembre 2011 la creditrice ha in sostanza contestato le allegazioni del convenuto, riconfermandosi nella sua istanza e producendo

ulteriori documenti (doc. da D a I).

Con le

sue ulteriori osservazioni dell’8 febbraio 2012 il convenuto ha contestato le argomentazioni di controparte riconfermandosi nelle sue allegazioni e

chiedendo nuovamente l’interrogatorio delle parti.

All’udienza

di discussione del 15 maggio 2012 le parti si sono

riconfermate

nelle proprie tesi.

D. Con decisione

del 16 maggio 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dapprima spiegato di non avere ammesso l’interrogatorio delle parti richiesto dal convenuto

avendolo ritenuto ininfluente nell’ambito di una procedura di rigetto

definitivo dell’opposizione oltre che non richiesto dallo scopo del

procedimento. Il primo giudice ha poi ritenuto la sentenza dell’8 febbraio 2008 della Pretura __________, munita del timbro di crescita in giudicato,

valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. In merito al preteso

accordo verbale raggiunto dalle parti successivamente al divorzio che avrebbe comportato

la novazione del punto 5 della convenzione di divorzio, il primo giudice ha

ritenuto che l’”accordo di restituzione debito come da convenzione” del 19 aprile 2010 (doc. 7) non costituisce novazione di quanto pattuito nella convenzione

sulle conseguenze accessorie del divorzio, per cui limitatamente a fr. 96'000.--

oltre interessi al 5% dal 4 giugno 2003 ha concesso il rigetto definitivo dell’opposizione.

E. Con il

reclamo il convenuto sostiene che il primo giudice non ha tenuto conto delle

sue argomentazioni in merito all’importo da versare all’istante quale

liquidazione del regime matrimoniale. Secondo il reclamante le parti hanno, successivamente

al divorzio, raggiunto una diversa intesa, pattuita verbalmente, nel senso che

la procedente avrebbe rinunciato al versamento a suo favore di fr. 96'000.-- a

condizione che il reclamante avesse provveduto a pagare regolarmente il

contributo alimentare a favore della figlia __________ (fr. 1‘850.--) fino

all’ottenimento di un diploma. Il reclamante rileva che, nonostante il tenore

dei doc. 7 e 8 riferisca dell’esistenza di un’intesa fra le parti, il Pretore

non ha ritenuto di approfondire ulteriormente questo aspetto. Trattandosi di

un’intesa verbale egli ha chiesto l’interrogatorio dell’istante, al fine di

poter compiutamente mettere in luce quanto effettivamente concordato. Nonostante

l’incertezza in merito all’esistenza effettiva del debito rispettivamente della

sua entità, il primo giudice non ha tuttavia ritenuto di approfondire la

questione, per cui la decisione pretorile è stata pronunciata sulla base di un

supporto probatorio incompleto. Il reclamante chiede l’annullamento della

sentenza con rinvio dell’incarto al Pretore per ulteriori approfondimenti

istruttori.

F.Delle osservazioni di controparte si dirà, se del caso, in seguito.

Considerandi

in diritto:

1.

Secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo,

tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali. Tale è il caso

per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in materia di

rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).

2.

Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:

a. l’applicazione errata del diritto

b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

3.

In base all’art. 80 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una

decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il

rigetto definitivo dell’opposizione.

Come

correttamente ritenuto dal primo giudice, la sentenza di divorzio dell’8 febbraio 2008 della Pretura __________, munita del timbro di crescita in giudicato,

costituisce, in via di principio, titolo di rigetto definitivo dell’opposizione

ai sensi dell’art. 80 cpv. 1 LEF per il credito residuo di fr. 96'000.-- oltre

interessi al 5% dal 4 giugno 2003 derivante dallo scioglimento del regime dei

beni tra le parti.

4.

Secondo

l’art. 81 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un

tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è

rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo

l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il

pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione.

Il

reclamante pretende di avere concluso un accordo con l’istante, secondo il

quale quest’ultima avrebbe rinunciato all’incasso della liquidazione patrimoniale

ancora dovutale secondo la sentenza di divorzio in cambio del suo impegno a

corrispondere il contributo alimentare a favore della figlia __________ fino al

raggiungimento di un diploma da parte di quest’ultima.

Il

convenuto ha dichiarato che l’accordo è stato raggiunto verbalmente,

producendo, a sostegno della sua tesi, due documenti (doc. 7 e 8). L’accordo

del 19 aprile 2010 concluso tra le parti, denominato “Accordo di

restituzione debito come da convenzione” (doc. 7) rappresenta un accordo circa

le modalità di pagamento dell’importo dovuto dal reclamante e prevede nel caso

di un ritardo di tre mesi nel pagamento delle rate concordate, la facoltà

dell’istante di procedere in via esecutiva e l’impegno dell’escusso a non

interporre opposizione. Il reclamante ha poi prodotto un e-mail scambiato il 10 novembre 2011 (doc. 8) tra la __________ e la __________ in merito all’offerta per un

deumidificatore, per cui ben lungi dal riferirsi all’asserito accordo con l’ex

moglie. Orbene, da questi documenti non emerge alcuna prova in merito

all’estinzione del debito del reclamante nei confronti della procedente

derivante dalla liquidazione del loro regime dei beni secondo l’art. 5 della

convenzione di divorzio, per cui non solo non è stato prodotto alcun documento,

come richiesto dall’art. 81 cpv. 1 LEF, a comprova dell’estinzione del debito

in oggetto, ma non è stato fornito alcun serio indizio che avrebbe potuto

convincere il Pretore della necessità di procedere all’interrogatorio

dell’istante come teste, per cui, correttamente, questa prova in prima sede

non è stata ammessa.

La

sentenza di divorzio dell’8 febbraio 2008 della Pretura __________ costituisce pertanto valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ai sensi

dell’art. 80 cpv. 1 LEF per l’importo residuo di fr. 96'000.-- oltre interessi

al 5% dal 4 giugno 2003. Ne consegue che il Pretore ha accertato in modo

corretto i fatti e ha applicato pure correttamente il diritto.

5.

Il reclamo va respinto.

Le spese processuali e le ripetibili seguono la soccombenza

(art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamti gli art. 80 e 81 LEF

pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di fr. 480.--, è posta a carico di RE 1, il quale rifonderà

a CO 1 fr. 700.-- a titolo di ripetibili.

3. Notificazione a:

- PA 1

- PA 2

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza

è di fr. 96'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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