14.2012.81
Senteza di divorzio quale tiolo di rigetto definitivo. Nessuna prova di estinzione del debito
28 giugno 2012Italiano9 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2012.81
Data decisione, Autorità:
28.06.2012, CEF
Titolo:
Senteza di divorzio quale tiolo di rigetto definitivo. Nessuna prova di estinzione del debito
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 80 cpv. 1 LEF
art. 81 cpv. 1 LEF
Incarto n.
14.2012.81
Lugano
28 giugno
2012/
B/fp/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Epiney-Colombo
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di
esecuzione e fallimenti promossa con istanza 16 novembre 2011 da
CO 1
patrocinata dall’ PA 2
contro
RE 1
patrocinato dall’ PA 1
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 10/13 ottobre 2011 dell’Ufficio esecuzione di Lugano;
sulla quale istanza il Pretore __________ con decisione
16 maggio 2012 (SO.2011.4999) ha così deciso:
“1. L’istanza è parzialmente accolta: l’opposizione
interposta dalla parte convenuta
al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio
esecuzione __________ è respinta
in via definitiva limitatamente all’importo di
fr. 96'000.-- oltre interessi al 5%
dal 04.06.2003 e spese.
2. Le spese e la tassa di giustizia per
complessivi fr. 300.--, da anticipare dalla
parte istante, restano a suo carico in
ragione di 1/5 e sono poste a carico
della parte convenuta in misura di 4/5, la
quale rifonderà alla parte istante
fr. 600.-- a titolo di indennità.”
Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con
reclamo
29 maggio 2012 postula la
reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
lette le osservazioni 14 giugno 2012 di controparte;
rilevato che con decreto presidenziale 11 giugno 2012 al reclamo è stato
concesso effetto sospensivo;
ritenuto
Fatti
A. Con PE n. __________
del 10/13 ottobre 2011 dell’Ufficio esecuzione__________ CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di 1) fr. 96'000.-- oltre interessi al 5% dal 4 giugno 2003 e 2) fr. 22'700.-- oltre interessi al 5% dal 7 ottobre 2011, indicando quale titolo di credito: “1) Saldo liquidazione regime (vedi sentenza divorzio dell’08 febbraio 2008 - 2) contributi alimentari per la figlia __________ dal 2007 ad oggi.”
Interposta
tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto
definitivo al Pretore.
B. Con
l’istanza di rigetto la procedente ha preteso, tra l’altro, il pagamento dell’importo
residuo di fr. 96'000.-- oltre interessi al 5% dal 4 giugno 2003 fondando la sua richiesta sul punto 5 della sentenza di divorzio dell’8 febbraio 2008 della Pretura __________ (doc. B), in cui è stato stabilito il saldo a favore
dell’istante della liquidazione del regime patrimoniale tra i coniugi ammontante
a fr. 121'000.--.
C. Con le sue
osservazioni del 12 dicembre 2011 il convenuto ha sostenuto in merito al saldo
della liquidazione patrimoniale che con un accordo concluso con l’istante il 19 aprile 2010 è intervenuta la novazione del punto 5 della convenzione sulle conseguenze
accessorie del divorzio (doc. 7). Egli ha poi prodotto uno scambio di e-mail
del 10 novembre 2011 tra la __________ e la __________ (doc. 8) e chiesto infine
l’interrogatorio delle parti.
Con le
controsservazioni del 29 dicembre 2011 la creditrice ha in sostanza contestato le allegazioni del convenuto, riconfermandosi nella sua istanza e producendo
ulteriori documenti (doc. da D a I).
Con le
sue ulteriori osservazioni dell’8 febbraio 2012 il convenuto ha contestato le argomentazioni di controparte riconfermandosi nelle sue allegazioni e
chiedendo nuovamente l’interrogatorio delle parti.
All’udienza
di discussione del 15 maggio 2012 le parti si sono
riconfermate
nelle proprie tesi.
D. Con decisione
del 16 maggio 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dapprima spiegato di non avere ammesso l’interrogatorio delle parti richiesto dal convenuto
avendolo ritenuto ininfluente nell’ambito di una procedura di rigetto
definitivo dell’opposizione oltre che non richiesto dallo scopo del
procedimento. Il primo giudice ha poi ritenuto la sentenza dell’8 febbraio 2008 della Pretura __________, munita del timbro di crescita in giudicato,
valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. In merito al preteso
accordo verbale raggiunto dalle parti successivamente al divorzio che avrebbe comportato
la novazione del punto 5 della convenzione di divorzio, il primo giudice ha
ritenuto che l’”accordo di restituzione debito come da convenzione” del 19 aprile 2010 (doc. 7) non costituisce novazione di quanto pattuito nella convenzione
sulle conseguenze accessorie del divorzio, per cui limitatamente a fr. 96'000.--
oltre interessi al 5% dal 4 giugno 2003 ha concesso il rigetto definitivo dell’opposizione.
E. Con il
reclamo il convenuto sostiene che il primo giudice non ha tenuto conto delle
sue argomentazioni in merito all’importo da versare all’istante quale
liquidazione del regime matrimoniale. Secondo il reclamante le parti hanno, successivamente
al divorzio, raggiunto una diversa intesa, pattuita verbalmente, nel senso che
la procedente avrebbe rinunciato al versamento a suo favore di fr. 96'000.-- a
condizione che il reclamante avesse provveduto a pagare regolarmente il
contributo alimentare a favore della figlia __________ (fr. 1‘850.--) fino
all’ottenimento di un diploma. Il reclamante rileva che, nonostante il tenore
dei doc. 7 e 8 riferisca dell’esistenza di un’intesa fra le parti, il Pretore
non ha ritenuto di approfondire ulteriormente questo aspetto. Trattandosi di
un’intesa verbale egli ha chiesto l’interrogatorio dell’istante, al fine di
poter compiutamente mettere in luce quanto effettivamente concordato. Nonostante
l’incertezza in merito all’esistenza effettiva del debito rispettivamente della
sua entità, il primo giudice non ha tuttavia ritenuto di approfondire la
questione, per cui la decisione pretorile è stata pronunciata sulla base di un
supporto probatorio incompleto. Il reclamante chiede l’annullamento della
sentenza con rinvio dell’incarto al Pretore per ulteriori approfondimenti
istruttori.
F.Delle osservazioni di controparte si dirà, se del caso, in seguito.
Considerandi
in diritto:
1.
Secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo,
tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali. Tale è il caso
per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in materia di
rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).
2.
Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:
a. l’applicazione errata del diritto
b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
3.
In base all’art. 80 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una
decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il
rigetto definitivo dell’opposizione.
Come
correttamente ritenuto dal primo giudice, la sentenza di divorzio dell’8 febbraio 2008 della Pretura __________, munita del timbro di crescita in giudicato,
costituisce, in via di principio, titolo di rigetto definitivo dell’opposizione
ai sensi dell’art. 80 cpv. 1 LEF per il credito residuo di fr. 96'000.-- oltre
interessi al 5% dal 4 giugno 2003 derivante dallo scioglimento del regime dei
beni tra le parti.
4.
Secondo
l’art. 81 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un
tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è
rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo
l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il
pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione.
Il
reclamante pretende di avere concluso un accordo con l’istante, secondo il
quale quest’ultima avrebbe rinunciato all’incasso della liquidazione patrimoniale
ancora dovutale secondo la sentenza di divorzio in cambio del suo impegno a
corrispondere il contributo alimentare a favore della figlia __________ fino al
raggiungimento di un diploma da parte di quest’ultima.
Il
convenuto ha dichiarato che l’accordo è stato raggiunto verbalmente,
producendo, a sostegno della sua tesi, due documenti (doc. 7 e 8). L’accordo
del 19 aprile 2010 concluso tra le parti, denominato “Accordo di
restituzione debito come da convenzione” (doc. 7) rappresenta un accordo circa
le modalità di pagamento dell’importo dovuto dal reclamante e prevede nel caso
di un ritardo di tre mesi nel pagamento delle rate concordate, la facoltà
dell’istante di procedere in via esecutiva e l’impegno dell’escusso a non
interporre opposizione. Il reclamante ha poi prodotto un e-mail scambiato il 10 novembre 2011 (doc. 8) tra la __________ e la __________ in merito all’offerta per un
deumidificatore, per cui ben lungi dal riferirsi all’asserito accordo con l’ex
moglie. Orbene, da questi documenti non emerge alcuna prova in merito
all’estinzione del debito del reclamante nei confronti della procedente
derivante dalla liquidazione del loro regime dei beni secondo l’art. 5 della
convenzione di divorzio, per cui non solo non è stato prodotto alcun documento,
come richiesto dall’art. 81 cpv. 1 LEF, a comprova dell’estinzione del debito
in oggetto, ma non è stato fornito alcun serio indizio che avrebbe potuto
convincere il Pretore della necessità di procedere all’interrogatorio
dell’istante come teste, per cui, correttamente, questa prova in prima sede
non è stata ammessa.
La
sentenza di divorzio dell’8 febbraio 2008 della Pretura __________ costituisce pertanto valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ai sensi
dell’art. 80 cpv. 1 LEF per l’importo residuo di fr. 96'000.-- oltre interessi
al 5% dal 4 giugno 2003. Ne consegue che il Pretore ha accertato in modo
corretto i fatti e ha applicato pure correttamente il diritto.
5.
Il reclamo va respinto.
Le spese processuali e le ripetibili seguono la soccombenza
(art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamti gli art. 80 e 81 LEF
pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia di fr. 480.--, è posta a carico di RE 1, il quale rifonderà
a CO 1 fr. 700.-- a titolo di ripetibili.
3. Notificazione a:
- PA 1
- PA 2
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza
è di fr. 96'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster