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Decisione

14.2012.82

Fallimento. Solvibilitâ non resa verosimile

7 agosto 2012Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________

dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona ha chiesto il fallimento di

per il mancato pagamento di fr. 717.40 oltre interessi e spese.

B. All’udienza di discussione del 10 maggio 2012 nessuno è comparso.

C. Con decisione 14 maggio 2012 il Pretore aggiunto del Distretto di

Bellinzona ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da martedì 15 maggio

2012 alle ore 09.00.

D. Con

il reclamo RE 1 sostiene di avere saldato il suo debito nei confronti

dell’istante, producendo una ricevuta postale del 29 maggio 2012 relativa al

versamento all’istante di fr. 2'552,35 a saldo, tra l’altro, dell’esecuzione in

oggetto (doc. 2). La reclamante sostiene poi che la, con la quale ha stretti

vincoli, sarebbe in grado entro un anno di saldare i suoi debiti indicati nell’estratto

dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona. Essendo questa società

stata costituita solo da un anno e mezzo il conto economico e il bilancio non

possono ancora essere allestiti. Il bilancio può essere presentato in un

secondo tempo, per cui viene chiesta una proroga. La convenuta rileva infine

che la, che ha già perseguito un guadagno di oltre fr. 50'000.--, ha nel

frattempo riconosciuto il suo debito, assumendosi pertanto un onere nei suoi

confronti (doc. 4).

Considerandi

In diritto.

1.

a) La decisione del giudice del

fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo il

CPC. In virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione

di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua

solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se

risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I

nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve

espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte

dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso

di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata

ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF.

L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare

i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di

una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo

indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere

dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali

nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento

in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi

indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di

riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti

bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore

sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua

solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa

verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal

debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti

dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti

pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF;

Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna 2008,

§ 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und

Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p.

446.

ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994;

SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

b) La reclamante

ha prodotto una ricevuta postale del 29 maggio 2012 relativa al pagamento di

fr. 2'552.35 a favore di diverse esecuzioni promosse dall’istante, tra l’altro

l’esecuzione in oggetto n. __________, per cui avendo provato di avere saldato

l’esecuzione in oggetto posteriormente alla dichiarazione di fallimento, il

presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF risulta adempiuto.

Per

quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto dell’UEF di __________

al 7 agosto 2012 emerge che nei confronti della reclamante sono pendenti 30 esecuzioni

per un importo complessivo di fr. 75'143.20. Orbene dal citato estratto emerge

che già nel dicembre 2011 nei confronti dellla convenuta sono state emesse 5

comminatorie di fallimento. Determinante è che nell’anno in corso sono state

emesse ulteriori 8 comminatorie di fallimento e 5 avvisi di pignoramento tra

l’altro per tasse e oneri sociali. Ciò porta a ritenere che la reclamante non

dispone della liquidità necessaria a fare fronte ai suoi impegni, nemmeno per

pagare regolarmente le predette tasse e oneri sociali. A proposito dello

scritto del 29 maggio 2012 della __________, in cui quest’ultima dichiara la

sua intenzione di pagare entro un anno le esecuzioni della reclamante, nel caso

non venissero pagate da quest’ultima e alla richiesta di proroga per presentare

il bilancio della __________, alla reclamante va ricordato che, ai sensi

dell’art. 174 LEF, i motivi e i documenti che potrebbero impedire la

dichiarazione di fallimento possono essere considerati solo se sono stati

sollevati e prodotti entro il termine di ricorso (cfr. DTF 136 III 294 consid.

3.

e rif. Ivi; Giroud, op. cit. n. 11 e 20 ad art. 174 LEF), per cui il

prospettato pagamento, entro un anno, delle esecuzioni della reclamante non è

argomento atto ad impedire la dichiarazione di fallimento.

Le

precedenti considerazioni portano a concludere che la situazione finanziaria

della convenuta non sta migliorando e che essa non dispone della liquidità

necessaria per far fronte ai suoi impegni. Nel caso di specie si può affermare

che l’incapacità di pagamento della reclamante appare più probabile che la sua

capacità di pagamento. Ne discende che il presupposto della solvibilità non può

essere considerato reso sufficientemente verosimile.

Non

risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento

di RE 1 non può essere annullato.

2.

Il reclamo va pertanto respinto.

Essendo

stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va

nuovamente pronunciato.

La tassa

di giustizia è posta a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106

cpv. 1 CPC).

Alla

controparte non si assegnano ripetibili, non essendo state richieste.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto

Di

conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, , a far tempo da

giovedì

9 agosto 2012 alle ore 10.00.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a

carico di

RE 1.

3. Notificazione:

- RE 1, ,

tramite RA 2,

;

- RA 1,;

- Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, Bellinzona;

- Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Lugano;

- Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,

Bellinzona

Comunicazione

alla Pretura

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 06.05.2026

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