14.2012.82
Fallimento. Solvibilitâ non resa verosimile
7 agosto 2012Italiano8 min
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Numero d'incarto:
14.2012.82
Data decisione, Autorità:
07.08.2012, CEF
Titolo:
Fallimento. Solvibilitâ non resa verosimile
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2012.82
Lugano
7 agosto 2012/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di
fallimento promossa con istanza 29 marzo 2012 da
CO 1
rappr. da: RA 1
contro
RE 1
sulla quale istanza il Pretore aggiunto del
Distretto di Bellinzona con decisione 14 maggio 2012 (SO.2012.352) ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento della ditta RE 1, , a
far tempo
dal giorno di martedì 15 maggio 2012, alle ore 09.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con
reclamo
29 maggio 2012 ne postula l’annullamento;
lette le osservazioni 25 luglio 2012 di
controparte;
preso atto che con decreto presidenziale 1. giugno
2012 al reclamo è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona ha chiesto il fallimento di
per il mancato pagamento di fr. 717.40 oltre interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 10 maggio 2012 nessuno è comparso.
C. Con decisione 14 maggio 2012 il Pretore aggiunto del Distretto di
Bellinzona ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da martedì 15 maggio
2012 alle ore 09.00.
D. Con
il reclamo RE 1 sostiene di avere saldato il suo debito nei confronti
dell’istante, producendo una ricevuta postale del 29 maggio 2012 relativa al
versamento all’istante di fr. 2'552,35 a saldo, tra l’altro, dell’esecuzione in
oggetto (doc. 2). La reclamante sostiene poi che la, con la quale ha stretti
vincoli, sarebbe in grado entro un anno di saldare i suoi debiti indicati nell’estratto
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona. Essendo questa società
stata costituita solo da un anno e mezzo il conto economico e il bilancio non
possono ancora essere allestiti. Il bilancio può essere presentato in un
secondo tempo, per cui viene chiesta una proroga. La convenuta rileva infine
che la, che ha già perseguito un guadagno di oltre fr. 50'000.--, ha nel
frattempo riconosciuto il suo debito, assumendosi pertanto un onere nei suoi
confronti (doc. 4).
Considerandi
In diritto.
1.
a) La decisione del giudice del
fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo il
CPC. In virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione
di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua
solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso
di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata
ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF.
L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare
i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di
una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo
indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere
dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali
nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento
in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi
indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di
riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti
bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore
sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua
solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa
verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal
debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti
dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti
pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF;
Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna 2008,
§ 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und
Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p.
446.
ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994;
SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) La reclamante
ha prodotto una ricevuta postale del 29 maggio 2012 relativa al pagamento di
fr. 2'552.35 a favore di diverse esecuzioni promosse dall’istante, tra l’altro
l’esecuzione in oggetto n. __________, per cui avendo provato di avere saldato
l’esecuzione in oggetto posteriormente alla dichiarazione di fallimento, il
presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF risulta adempiuto.
Per
quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto dell’UEF di __________
al 7 agosto 2012 emerge che nei confronti della reclamante sono pendenti 30 esecuzioni
per un importo complessivo di fr. 75'143.20. Orbene dal citato estratto emerge
che già nel dicembre 2011 nei confronti dellla convenuta sono state emesse 5
comminatorie di fallimento. Determinante è che nell’anno in corso sono state
emesse ulteriori 8 comminatorie di fallimento e 5 avvisi di pignoramento tra
l’altro per tasse e oneri sociali. Ciò porta a ritenere che la reclamante non
dispone della liquidità necessaria a fare fronte ai suoi impegni, nemmeno per
pagare regolarmente le predette tasse e oneri sociali. A proposito dello
scritto del 29 maggio 2012 della __________, in cui quest’ultima dichiara la
sua intenzione di pagare entro un anno le esecuzioni della reclamante, nel caso
non venissero pagate da quest’ultima e alla richiesta di proroga per presentare
il bilancio della __________, alla reclamante va ricordato che, ai sensi
dell’art. 174 LEF, i motivi e i documenti che potrebbero impedire la
dichiarazione di fallimento possono essere considerati solo se sono stati
sollevati e prodotti entro il termine di ricorso (cfr. DTF 136 III 294 consid.
3.
e rif. Ivi; Giroud, op. cit. n. 11 e 20 ad art. 174 LEF), per cui il
prospettato pagamento, entro un anno, delle esecuzioni della reclamante non è
argomento atto ad impedire la dichiarazione di fallimento.
Le
precedenti considerazioni portano a concludere che la situazione finanziaria
della convenuta non sta migliorando e che essa non dispone della liquidità
necessaria per far fronte ai suoi impegni. Nel caso di specie si può affermare
che l’incapacità di pagamento della reclamante appare più probabile che la sua
capacità di pagamento. Ne discende che il presupposto della solvibilità non può
essere considerato reso sufficientemente verosimile.
Non
risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento
di RE 1 non può essere annullato.
2.
Il reclamo va pertanto respinto.
Essendo
stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va
nuovamente pronunciato.
La tassa
di giustizia è posta a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106
cpv. 1 CPC).
Alla
controparte non si assegnano ripetibili, non essendo state richieste.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto
Di
conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, , a far tempo da
giovedì
9 agosto 2012 alle ore 10.00.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a
carico di
RE 1.
3. Notificazione:
- RE 1, ,
tramite RA 2,
;
- RA 1,;
- Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, Bellinzona;
- Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Lugano;
- Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,
Bellinzona
Comunicazione
alla Pretura
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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