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Decisione

14.2012.83

Titolo di rigetto provvisorio. Contratto di lavoro. Violazioni contrattuali

30 luglio 2012Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

PE n. __________ del 23/24 novembre 2011 dell’Ufficio esecuzione di Lugano CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di: 1) fr. 7'185.70 oltre interessi al 5% dal 7 ottobre 2011; 2) fr. 10'214.30 oltre interessi al 5% dal 31 ottobre 2011; 3) fr. 5'500.-- oltre interessi al 5% dal 31 ottobre 2011, indicando quale titolo di credito: “1) Salario lordo + bonus dal 01.09.11 al 07.10.11, contratto di lavoro del 01.07.2010; 2) Salario lordo dal 08.10.11 al 30.11.2011, contratto di lavoro del 01.07.2010; 3) Indennità per licenziamento ingiustificato pari a un mese di salario.”

Interposta

tempestiva opposizione dall’escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto

provvisorio al Pretore limitatamente all’importo di fr. 7'641.95 corrispondente

al salario lordo per il mese di settembre 2011 (fr. 5'500.--), al salario dal

1° al 7 ottobre 2011 (fr. 1'241.95) così come al bonus lordo per il mese di

settembre 2011 (fr. 900.--).

B. Il

procedente fonda la sua pretesa su un contratto di lavoro concluso con la

convenuta il 1. luglio 2010, che prevedeva una retribuzione lorda annua di fr.

66'000.-- e fr. 9'400.-- annui versati trimestralmente al raggiungimento degli

obiettivi fissati di comune accordo (doc. A), in relazione con la disdetta del

contratto inviata dalla datrice di lavoro al dipendente il 30 settembre 2011, con effetto al 30 novembre 2011 (doc. B), con lo scambio di e-mail intercorso tra

l’istante e i rappresentanti della convenuta (doc. C e D), con la diffida a

voler versare lo stipendio per il mese di settembre inviata dall’istante alla

convenuta l’11 ottobre 2011 (doc. E), con il conteggio del salario di settembre

2011 (doc. F), con la bozza di accordo per una risoluzione bonale del contratto

allestita dalla convenuta (doc. G), con lo scambio di e-mail relativo alla bozza

di accordo (doc. H), con l’ulteriore diffida di pagamento per il salario di

settembre del 21 ottobre 2011 (doc. I), con il licenziamento in tronco

notificato dalla datrice di lavoro il 30 ottobre 2011 con effetto retroattivo al 7 ottobre 2011 (doc. L), con la contestazione del licenziamento e la presa di

posizione del rappresentante legale dell’istante del 3 novembre 2011 (doc. M), con lo scritto di Unia all’avv. PA 2 con il quale si vincola il versamento

delle indennità per il periodo dal 9.10.2011 al 30.11. 2011 all’avvio di una procedura nei confronti di RE 1 (doc. O), con i conteggi delle indennità di

disoccupazione per ottobre e novembre (doc. P e Q) e con l’estratto del conto

dell’istante dal quale risulta il ritardo nel versamento del salario già per i

mesi di giugno, luglio e agosto 2011 (doc. T).

C. All’udienza di discussione il procedente si è riconfermato nella sua

istanza. L’escussa ha posto in compensazione il danno causatole dall’istante

con il suo comportamento, sostenendo che quest’ultimo, quale responsabile della

gestione di tutti i sistemi informatici, alla sua partenza non le ha fornito i

dati di accesso ai server, come risulta dal e-mail del 18 ottobre 2011 inviatogli (doc. 1). I danni sono indicati nella lettera del 15 aprile 2012 inviata all’ PA 1doc. 2). La convenuta ha inoltre posto in compensazione la fattura

11/121 ammontante a fr. 238.75 menzionata nella lettera del 22 dicembre 2011 inviata dall’avv. PA 2 all’avv. PA 1 (doc. 3). Essa ha poi sostenuto che l’istante

con il suo comportamento ha manifestamente violato i suoi doveri contrattuali

ai sensi dell’art. 321a cpv. 1, 321d e 321e CO, per cui il contratto di lavoro

non può essere ritenuto valido titolo di rigetto. In ogni caso l’istanza va

limitata all’importo di fr. 7'185.70, non essendoci alcun riconoscimento di

debito per l’importo di fr. 900.-- indicato quale bonus.

Replicando

l’istante ha rilevato di essere stato licenziato in tronco, senza valido

motivo, per cui vanta un credito supplementare, oltre lo stipendio, per licenziamento

ingiustificato, per il quale ha già promosso una causa per salari e mercedi.

Secondo il procedente la convenuta non ha subito alcun danno, per cui ha

contestato i conteggi, di cui al doc. 2. Da parte sua le ha fornito i dati per

l’accesso al server come risulta dallo scambio di e-mail, di cui ai doc. C, D e

H. L’istante ha poi ammesso la compensazione con l’importo di fr. 238.75, per

cui ha ridotto la sua pretesa a fr. 7'403.20. Il bonus gli è invece dovuto,

come risulta dal contratto di lavoro.

Con la

duplica la convenuta ha asserito che il licenziamento è stato motivato

dall’esecuzione non corretta dei suoi compiti da parte dell’istante, che teneva

una cattiva organizzazione della rete, non teneva a disposizione un’adeguata

documentazione aziendale e d’informazione per l’accesso ai sistemi e si è

rifiutato di presentarsi sul posto di lavoro, per cui ha causato i danni di cui

allo scritto doc. 2. Secondo la convenuta il bonus può essere riconosciuto solo

se gli obiettivi sono raggiunti, il che non si è realizzato nella fattispecie.

D. Con decisione 24 maggio 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza, ritenendo la documentazione prodotta valido

riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF, atteso che la

datrice di lavoro non ha sostenuto in modo credibile le asserite violazioni

contrattuali dell‘istante, non essendo sufficiente produrre la lettera di

“prima valutazione economica del danno causato dall’ex dipendente”, di cui al

doc. 2. Secondo il primo giudice tale documento costituisce una mera

affermazione e valutazione di parte che va vagliata dal competente giudice del

merito, già adito. In relazione al bonus è stato ritenuto che lo stesso è

previsto nel contratto di lavoro e va conseguentemente corrisposto.

E. Con

il reclamo RE 1 rileva di avere il 30 settembre 2011 notificato all’istante regolare disdetta del contratto di lavoro per il 30 novembre 2011, ovvero osservando il preavviso di due mesi a norma di legge. Dal 7 ottobre 2011 il procedente non si è più presentato al lavoro senza comunicazione alcuna, per cui gli ha fatto

presente che stava violando i suoi doveri contrattuali e che la sua

comunicazione, giunta soltanto il 10 ottobre 2011, sarebbe stata considerata quale rescissione immediata del contratto. Non avendo ricevuto riscontri

dall’istante e quest’ultimo non presentandosi più in ufficio, eccetto il 12 ottobre 2011, il 31 ottobre 2011 gli ha notificato formalmente che il rapporto veniva

risolto dal 7 ottobre 2011, visto che dal quel momento si era rifiutato di

presentarsi sul posto di lavoro. Da quel giorno la reclamante ha dichiarato di

avere sospeso il pagamento delle sue controprestazioni di natura pecuniaria,

ritenuto che l’istante aveva violato i suoi doveri di diligenza e fedeltà, ancor

prima dell’interruzione del rapporto di lavoro, causandole gravissimi danni

indicati nello scritto agli atti doc. 2. La reclamante rileva che all’istante,

quale unico responsabile, è stato a più riprese richiesto ordine

nell’organizzazione delle informazioni sul sistema informatico aziendale. Egli

doveva provvedere che tale sistema fosse accessibile ai suoi superiori. Non

avendovi dato seguito il procedente le ha causato gravi perdite e danni,

dovendo ricorrere ad altri impiegati che hanno dovuto ricostruire

l’informazione. L’istante ha sicuramente violato l’art. 321a cpv. 1 CO

rispettivamente l’art. 321d cpv. 2 CO. La reclamante contesta poi la validità

del contratto di lavoro per l’importo di fr. 900.-- a titolo di bonus,

trattandosi di un importo non liquido, il bonus dipendendo dal raggiungimento

di obiettivi prefissati di comune accordo, per il quale il precettante non ha presentato

alcuna prova.

F. Delle

osservazioni di controparte si dirà, se del caso, in seguito.

Considerandi

In diritto.

1.

Secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante

reclamo,

tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza.

Tale è il

caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema

di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).

2.

In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:

a. l’applicazione

errata del diritto,

b. l’accertamento

manifestamente errato dei fatti.

3.

In virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un

riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata,

il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

4.

La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante

scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge,

implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo

rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro

determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere

dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli

elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione

essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile

secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di

modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio

dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con riferimenti).

5.

La

dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la

quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere

chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione

(cfr. Panchaud/Caprez, Die

Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3; anche DTF 132 III 480 consid. 4 p.

461).

Il

limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente

l’indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione

che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è

compito del giudice ordinario (Cometta,

op. cit., p. 330).

L’ammontare della pretesa

deve risultare determinato nel riconoscimento di debito oppure in un altro

documento al quale il riconoscimento di debito rinvia. Nel caso in cui

l’importo non risultasse dal riconoscimento di debito, ma dagli altri

documenti, la sua determinazione deve poter essere effettuata in modo semplice

(Staehelin, Basler Kommentar zum

SchKG, vol. I, 2. ed. 2010, n. 25 ad art. 82 LEF).

La documentazione prodotta

(in particolare i conteggi e altri computi numerici) deve permettere una chiara

e immediata ricostruzione dei movimenti contabili di dare e avere tra le parti

fino a giungere all’importo finale posto in esecuzione: una indagine

approfondita di natura contabile sfugge al potere di cognizione del giudice del

rigetto (Cometta, op. cit. in, p.

339).

Il

contratto di lavoro è un contratto sinallagmatico che, sottoscritto dal datore

di lavoro, autorizza a concedere il rigetto provvisorio dell’opposizione per il

salario ivi indicato, dedotti gli oneri sociali. Il rigetto provvisorio

dell’opposizione non può tuttavia essere concesso se il datore di lavoro sostiene

in maniera non infondata che il dipendente non ha fornito la sua prestazione

nel relativo periodo in cui riceve il salario (ritenuto che semplicemente

sostenerlo non è sufficiente) e se questa eccezione non può venire

immediatamente infirmata dal dipendente (Stahelin,

op. cit., n. 126 ad art. 82).

Per

giurisprudenza e dottrina costanti, il riconoscimento di debito, subordinato al

verificarsi di una o più condizioni, legittima il giudice a pronunciare il

rigetto dell’opposizione se il creditore ne dimostra l’avvenuto debito

adempimento. Non riuscendo a far luce sulla causa della mancata realizzazione

di una condizione, l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione va

respinta (Cometta, op. cit. p.

338).

6.

Secondo

l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio

dell’opposizione, a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente

delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso

incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in

giudizio (DTF 132 III 142 cons. 4.1.1. con rinvii). Secondo la giurisprudenza

le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono

anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto

delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 104 Ia 413 consid. 4; Jaeger/walder/Kull/Kottmann,

Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a edizione, Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art.

82.

LEF; Gilliéron, op. cit., vol. II,

n. 82 ad art. 82).

7.

Nel presente caso le parti hanno

sottoscritto il 1° luglio 2010 il contratto di lavoro doc. A che prevedeva una

retribuzione lorda annua (12 mensilità) di fr. 66'000.-- e fr. 9'400.-- da

versare trimestralmente al raggiungimento degli obiettivi fissati di comune

accordo dalle parti. Con il PE in oggetto l’istante procede, tra l’altro, per

l’incasso dell’importo di fr. 7'185.70 oltre interessi al 5% dal 7 ottobre 2011 quale salario lordo + bonus dal 1° settembre al 7 ottobre 2011, ancorchè con l’istanza ha chiesto il rigetto provvisorio dell’opposizione per fr.

7'641.95 oltre interessi. Orbene dapprima va rilevato che il rigetto

provvisorio dell’opposizione può essere concesso al massimo per l’importo

indicato nel PE e non oltre. Per quel che riguarda l’importo preteso, l’istante

ha prodotto un conteggio allestito dalla convenuta stessa per il salario del

mese di settembre 2011, indicante l’importo di fr. 900.-- quale bonus arretrato

e di fr. 5'500.-- quale salario mensile, per un totale complessivo lordo di fr.

6'400.--, da cui sono stati dedotti fr. 705.96 per oneri sociali e LPP, per cui

l’importo netto ammonta a fr. 5’694.05 (doc. F). Per questo importo netto per il

mese di settembre 2011 il contratto di lavoro in oggetto, unitamente al

conteggio, costituisce, in via di principio, valido titolo di rigetto

provvisorio dell’opposizione ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF, considerato che

la condizione a cui soggiaceva il bonus previsto nel contratto di lavoro, ossia

il raggiungimento di obiettivi fissati di comune accordo dalle parti, va

ritenuta provata, atteso che il suddetto conteggio prodotto dall’istante è

stato allestito dalla datrice di lavoro che lo ha considerato quale parte del

salario da versare per il mese di settembre 2011, ammettendo pertanto

implicitamente che la condizione, di cui sopra, era stata ossequiata.

A

proposito del salario preteso dall’istante per i primi 7 giorni del mese di

ottobre 2011 va rilevato che l’istante non ha presentato alcun conteggio. Anche

volendosi basare sul conteggio prodotto per il mese di settembre 2011 (doc. F),

non è possibile calcolare le deduzioni da effettuare per la LPP, atteso che in

questo documento è indicato solo l’importo dedotto per la LPP (fr. 160.55),

mentre occorrerebbe conoscere il salario mensile assicurato e la percentuale

della deduzione LPP. Ritenuto che non è compito del giudice del rigetto

procedere ad un’indagine approfondita allo scopo di determinare un importo che

non risulta in modo chiaro e liquido, per il salario per i primi 7 giorni del

mese di ottobre 2011 non è dato un riconoscimento di debito ai sensi dell’art.

82.

cpv. 1 LEF.

La reclamante eccepisce la violazione da parte dell’istante dei suoi

doveri di diligenza e fedeltà ancora prima dell’interruzione del contratto,

producendo una sua lettera del 15 aprile 2012 al suo rappresentante legale (doc. 2), nella quale ha effettuato una prima valutazione economica del danno

causatole dal procedente. Orbene l’escussa non ha presentato alcun documento

atto a rendere verosimile che durante il rapporto di lavoro la qualità dei

compiti svolti dall’istante aveva dato adito a lamentele e che in tal senso si

era rivolta al suo dipendente. Le pretese violazioni contrattuali da parte dell’istante,

fatte valere dalla convenuta, si riferiscono all’interruzione del rapporto di

lavoro. D’altro canto la valutazione economica del danno contenuta nello

scritto del 15 aprile 2012, inviato dalla convenuta al suo rappresentante legale,

di cui al doc. 2, si fonda su un conteggio allestito dalla reclamante stessa,

che, come correttamente ritenuto in prima sede, non può costituire un riscontro

oggettivo come richiesto dall’art. 82 cpv. 2 LEF.

Tenuto

conto che l’istante ha riconosciuto la compensazione con l’importo di fr.

238.

, il rigetto provvisorio dell’opposizione può quindi essere concesso

limitatamente a fr. 5'694.05 dedotti fr. 238.75, ossia a fr. 5'455.30 oltre

interessi al 5% dal 7 ottobre 2011.

8.

Il reclamo va di conseguenza

parzialmente accolto.

Le

spese processuali e le ripetibili seguono la reciproca soccombenza (art. 48 e

61.

cpv. 1 OTLEF; art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2 e 106 cpv. 1 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 82 LEF

pronuncia:

I. Il

reclamo è parzialmente accolto.

Di

conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione 24 maggio 2012 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, (SO.2012.888) sono così riformati:

“1.

L’istanza 16 febbraio 2012 di CO 1

è

parzialmente accolta. Di conseguenza l’opposizione

interposta

da RE 1 al precetto esecutivo

n. __________

dell’Ufficio esecuzione di Lugano è rigettata

in via

provvisoria limitatamente a fr. 5'455.30 oltre interessi

al 5% dal

7 ottobre 2011.

2.

La tassa di giustizia per complessivi fr.

180.--, anticipata

dalla parte istante, è posta per 3/10 a suo carico e per 7/10

a carico di RE 1, la quale rifonderà a

CO 1 ripetibili ridotte di fr. 400.--.”

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 300.--, già anticipata da RE 1,

è posta per 3/10 a carico di CO 1 e per 7/10 a carico di Viva Com Sagl, la

quale rifonderà a CO 1 ripetibili ridotte di fr. 400.--.

III. Notificazione a:

- ,

- ,

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 7'403.--,

non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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