14.2012.83
Titolo di rigetto provvisorio. Contratto di lavoro. Violazioni contrattuali
30 luglio 2012Italiano16 min
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Numero d'incarto:
14.2012.83
Data decisione, Autorità:
30.07.2012, CEF
Titolo:
Titolo di rigetto provvisorio. Contratto di lavoro. Violazioni contrattuali
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 82 LEF
Incarto n.
14.2012.83
Lugano
30 luglio
2012
B/fp/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Epiney-Colombo
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di
esecuzione e fallimenti promossa con istanza 16 febbraio 2012 da
CO 1
patrocinato dall’ PA 2
contro
RE 1
patrocinata dall’ PA 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 23/24 novembre 2011 dell’Ufficio esecuzione di Lugano;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 5, con decisione
24 maggio 2012
(SO.2012.888) ha così statuito:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza
l’opposizione interposta al summenzionato
precetto esecutivo è respinta in via
provvisoria per fr. 7'403.20 oltre interessi al
5% dal 7.10.2011.
2. La tassa di giustizia in fr. 180.--, da
anticipare dalla parte istante, è posta
a carico della parte convenuta, con l’obbligo
di rifondere a controparte fr. 500.--
a titolo di ripetibili.”
Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con
reclamo
4 giugno 2012 postula la
reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
lette le osservazioni 6 luglio 2012 di controparte;
preso atto che con decreto presidenziale 5 giugno 2012 al reclamo è stato concesso effetto sospensivo;
ritenuto
Fatti
A. Con
PE n. __________ del 23/24 novembre 2011 dell’Ufficio esecuzione di Lugano CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di: 1) fr. 7'185.70 oltre interessi al 5% dal 7 ottobre 2011; 2) fr. 10'214.30 oltre interessi al 5% dal 31 ottobre 2011; 3) fr. 5'500.-- oltre interessi al 5% dal 31 ottobre 2011, indicando quale titolo di credito: “1) Salario lordo + bonus dal 01.09.11 al 07.10.11, contratto di lavoro del 01.07.2010; 2) Salario lordo dal 08.10.11 al 30.11.2011, contratto di lavoro del 01.07.2010; 3) Indennità per licenziamento ingiustificato pari a un mese di salario.”
Interposta
tempestiva opposizione dall’escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore limitatamente all’importo di fr. 7'641.95 corrispondente
al salario lordo per il mese di settembre 2011 (fr. 5'500.--), al salario dal
1° al 7 ottobre 2011 (fr. 1'241.95) così come al bonus lordo per il mese di
settembre 2011 (fr. 900.--).
B. Il
procedente fonda la sua pretesa su un contratto di lavoro concluso con la
convenuta il 1. luglio 2010, che prevedeva una retribuzione lorda annua di fr.
66'000.-- e fr. 9'400.-- annui versati trimestralmente al raggiungimento degli
obiettivi fissati di comune accordo (doc. A), in relazione con la disdetta del
contratto inviata dalla datrice di lavoro al dipendente il 30 settembre 2011, con effetto al 30 novembre 2011 (doc. B), con lo scambio di e-mail intercorso tra
l’istante e i rappresentanti della convenuta (doc. C e D), con la diffida a
voler versare lo stipendio per il mese di settembre inviata dall’istante alla
convenuta l’11 ottobre 2011 (doc. E), con il conteggio del salario di settembre
2011 (doc. F), con la bozza di accordo per una risoluzione bonale del contratto
allestita dalla convenuta (doc. G), con lo scambio di e-mail relativo alla bozza
di accordo (doc. H), con l’ulteriore diffida di pagamento per il salario di
settembre del 21 ottobre 2011 (doc. I), con il licenziamento in tronco
notificato dalla datrice di lavoro il 30 ottobre 2011 con effetto retroattivo al 7 ottobre 2011 (doc. L), con la contestazione del licenziamento e la presa di
posizione del rappresentante legale dell’istante del 3 novembre 2011 (doc. M), con lo scritto di Unia all’avv. PA 2 con il quale si vincola il versamento
delle indennità per il periodo dal 9.10.2011 al 30.11. 2011 all’avvio di una procedura nei confronti di RE 1 (doc. O), con i conteggi delle indennità di
disoccupazione per ottobre e novembre (doc. P e Q) e con l’estratto del conto
dell’istante dal quale risulta il ritardo nel versamento del salario già per i
mesi di giugno, luglio e agosto 2011 (doc. T).
C. All’udienza di discussione il procedente si è riconfermato nella sua
istanza. L’escussa ha posto in compensazione il danno causatole dall’istante
con il suo comportamento, sostenendo che quest’ultimo, quale responsabile della
gestione di tutti i sistemi informatici, alla sua partenza non le ha fornito i
dati di accesso ai server, come risulta dal e-mail del 18 ottobre 2011 inviatogli (doc. 1). I danni sono indicati nella lettera del 15 aprile 2012 inviata all’ PA 1doc. 2). La convenuta ha inoltre posto in compensazione la fattura
11/121 ammontante a fr. 238.75 menzionata nella lettera del 22 dicembre 2011 inviata dall’avv. PA 2 all’avv. PA 1 (doc. 3). Essa ha poi sostenuto che l’istante
con il suo comportamento ha manifestamente violato i suoi doveri contrattuali
ai sensi dell’art. 321a cpv. 1, 321d e 321e CO, per cui il contratto di lavoro
non può essere ritenuto valido titolo di rigetto. In ogni caso l’istanza va
limitata all’importo di fr. 7'185.70, non essendoci alcun riconoscimento di
debito per l’importo di fr. 900.-- indicato quale bonus.
Replicando
l’istante ha rilevato di essere stato licenziato in tronco, senza valido
motivo, per cui vanta un credito supplementare, oltre lo stipendio, per licenziamento
ingiustificato, per il quale ha già promosso una causa per salari e mercedi.
Secondo il procedente la convenuta non ha subito alcun danno, per cui ha
contestato i conteggi, di cui al doc. 2. Da parte sua le ha fornito i dati per
l’accesso al server come risulta dallo scambio di e-mail, di cui ai doc. C, D e
H. L’istante ha poi ammesso la compensazione con l’importo di fr. 238.75, per
cui ha ridotto la sua pretesa a fr. 7'403.20. Il bonus gli è invece dovuto,
come risulta dal contratto di lavoro.
Con la
duplica la convenuta ha asserito che il licenziamento è stato motivato
dall’esecuzione non corretta dei suoi compiti da parte dell’istante, che teneva
una cattiva organizzazione della rete, non teneva a disposizione un’adeguata
documentazione aziendale e d’informazione per l’accesso ai sistemi e si è
rifiutato di presentarsi sul posto di lavoro, per cui ha causato i danni di cui
allo scritto doc. 2. Secondo la convenuta il bonus può essere riconosciuto solo
se gli obiettivi sono raggiunti, il che non si è realizzato nella fattispecie.
D. Con decisione 24 maggio 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza, ritenendo la documentazione prodotta valido
riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF, atteso che la
datrice di lavoro non ha sostenuto in modo credibile le asserite violazioni
contrattuali dell‘istante, non essendo sufficiente produrre la lettera di
“prima valutazione economica del danno causato dall’ex dipendente”, di cui al
doc. 2. Secondo il primo giudice tale documento costituisce una mera
affermazione e valutazione di parte che va vagliata dal competente giudice del
merito, già adito. In relazione al bonus è stato ritenuto che lo stesso è
previsto nel contratto di lavoro e va conseguentemente corrisposto.
E. Con
il reclamo RE 1 rileva di avere il 30 settembre 2011 notificato all’istante regolare disdetta del contratto di lavoro per il 30 novembre 2011, ovvero osservando il preavviso di due mesi a norma di legge. Dal 7 ottobre 2011 il procedente non si è più presentato al lavoro senza comunicazione alcuna, per cui gli ha fatto
presente che stava violando i suoi doveri contrattuali e che la sua
comunicazione, giunta soltanto il 10 ottobre 2011, sarebbe stata considerata quale rescissione immediata del contratto. Non avendo ricevuto riscontri
dall’istante e quest’ultimo non presentandosi più in ufficio, eccetto il 12 ottobre 2011, il 31 ottobre 2011 gli ha notificato formalmente che il rapporto veniva
risolto dal 7 ottobre 2011, visto che dal quel momento si era rifiutato di
presentarsi sul posto di lavoro. Da quel giorno la reclamante ha dichiarato di
avere sospeso il pagamento delle sue controprestazioni di natura pecuniaria,
ritenuto che l’istante aveva violato i suoi doveri di diligenza e fedeltà, ancor
prima dell’interruzione del rapporto di lavoro, causandole gravissimi danni
indicati nello scritto agli atti doc. 2. La reclamante rileva che all’istante,
quale unico responsabile, è stato a più riprese richiesto ordine
nell’organizzazione delle informazioni sul sistema informatico aziendale. Egli
doveva provvedere che tale sistema fosse accessibile ai suoi superiori. Non
avendovi dato seguito il procedente le ha causato gravi perdite e danni,
dovendo ricorrere ad altri impiegati che hanno dovuto ricostruire
l’informazione. L’istante ha sicuramente violato l’art. 321a cpv. 1 CO
rispettivamente l’art. 321d cpv. 2 CO. La reclamante contesta poi la validità
del contratto di lavoro per l’importo di fr. 900.-- a titolo di bonus,
trattandosi di un importo non liquido, il bonus dipendendo dal raggiungimento
di obiettivi prefissati di comune accordo, per il quale il precettante non ha presentato
alcuna prova.
F. Delle
osservazioni di controparte si dirà, se del caso, in seguito.
Considerandi
In diritto.
1.
Secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante
reclamo,
tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza.
Tale è il
caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema
di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).
2.
In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:
a. l’applicazione
errata del diritto,
b. l’accertamento
manifestamente errato dei fatti.
3.
In virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un
riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata,
il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.
4.
La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante
scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge,
implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo
rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere
dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli
elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione
essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile
secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di
modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio
dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con riferimenti).
5.
La
dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la
quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere
chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione
(cfr. Panchaud/Caprez, Die
Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3; anche DTF 132 III 480 consid. 4 p.
461).
Il
limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente
l’indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione
che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è
compito del giudice ordinario (Cometta,
op. cit., p. 330).
L’ammontare della pretesa
deve risultare determinato nel riconoscimento di debito oppure in un altro
documento al quale il riconoscimento di debito rinvia. Nel caso in cui
l’importo non risultasse dal riconoscimento di debito, ma dagli altri
documenti, la sua determinazione deve poter essere effettuata in modo semplice
(Staehelin, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. I, 2. ed. 2010, n. 25 ad art. 82 LEF).
La documentazione prodotta
(in particolare i conteggi e altri computi numerici) deve permettere una chiara
e immediata ricostruzione dei movimenti contabili di dare e avere tra le parti
fino a giungere all’importo finale posto in esecuzione: una indagine
approfondita di natura contabile sfugge al potere di cognizione del giudice del
rigetto (Cometta, op. cit. in, p.
339).
Il
contratto di lavoro è un contratto sinallagmatico che, sottoscritto dal datore
di lavoro, autorizza a concedere il rigetto provvisorio dell’opposizione per il
salario ivi indicato, dedotti gli oneri sociali. Il rigetto provvisorio
dell’opposizione non può tuttavia essere concesso se il datore di lavoro sostiene
in maniera non infondata che il dipendente non ha fornito la sua prestazione
nel relativo periodo in cui riceve il salario (ritenuto che semplicemente
sostenerlo non è sufficiente) e se questa eccezione non può venire
immediatamente infirmata dal dipendente (Stahelin,
op. cit., n. 126 ad art. 82).
Per
giurisprudenza e dottrina costanti, il riconoscimento di debito, subordinato al
verificarsi di una o più condizioni, legittima il giudice a pronunciare il
rigetto dell’opposizione se il creditore ne dimostra l’avvenuto debito
adempimento. Non riuscendo a far luce sulla causa della mancata realizzazione
di una condizione, l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione va
respinta (Cometta, op. cit. p.
338).
6.
Secondo
l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione, a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso
incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio (DTF 132 III 142 cons. 4.1.1. con rinvii). Secondo la giurisprudenza
le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono
anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto
delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 104 Ia 413 consid. 4; Jaeger/walder/Kull/Kottmann,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a edizione, Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art.
82.
LEF; Gilliéron, op. cit., vol. II,
n. 82 ad art. 82).
7.
Nel presente caso le parti hanno
sottoscritto il 1° luglio 2010 il contratto di lavoro doc. A che prevedeva una
retribuzione lorda annua (12 mensilità) di fr. 66'000.-- e fr. 9'400.-- da
versare trimestralmente al raggiungimento degli obiettivi fissati di comune
accordo dalle parti. Con il PE in oggetto l’istante procede, tra l’altro, per
l’incasso dell’importo di fr. 7'185.70 oltre interessi al 5% dal 7 ottobre 2011 quale salario lordo + bonus dal 1° settembre al 7 ottobre 2011, ancorchè con l’istanza ha chiesto il rigetto provvisorio dell’opposizione per fr.
7'641.95 oltre interessi. Orbene dapprima va rilevato che il rigetto
provvisorio dell’opposizione può essere concesso al massimo per l’importo
indicato nel PE e non oltre. Per quel che riguarda l’importo preteso, l’istante
ha prodotto un conteggio allestito dalla convenuta stessa per il salario del
mese di settembre 2011, indicante l’importo di fr. 900.-- quale bonus arretrato
e di fr. 5'500.-- quale salario mensile, per un totale complessivo lordo di fr.
6'400.--, da cui sono stati dedotti fr. 705.96 per oneri sociali e LPP, per cui
l’importo netto ammonta a fr. 5’694.05 (doc. F). Per questo importo netto per il
mese di settembre 2011 il contratto di lavoro in oggetto, unitamente al
conteggio, costituisce, in via di principio, valido titolo di rigetto
provvisorio dell’opposizione ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF, considerato che
la condizione a cui soggiaceva il bonus previsto nel contratto di lavoro, ossia
il raggiungimento di obiettivi fissati di comune accordo dalle parti, va
ritenuta provata, atteso che il suddetto conteggio prodotto dall’istante è
stato allestito dalla datrice di lavoro che lo ha considerato quale parte del
salario da versare per il mese di settembre 2011, ammettendo pertanto
implicitamente che la condizione, di cui sopra, era stata ossequiata.
A
proposito del salario preteso dall’istante per i primi 7 giorni del mese di
ottobre 2011 va rilevato che l’istante non ha presentato alcun conteggio. Anche
volendosi basare sul conteggio prodotto per il mese di settembre 2011 (doc. F),
non è possibile calcolare le deduzioni da effettuare per la LPP, atteso che in
questo documento è indicato solo l’importo dedotto per la LPP (fr. 160.55),
mentre occorrerebbe conoscere il salario mensile assicurato e la percentuale
della deduzione LPP. Ritenuto che non è compito del giudice del rigetto
procedere ad un’indagine approfondita allo scopo di determinare un importo che
non risulta in modo chiaro e liquido, per il salario per i primi 7 giorni del
mese di ottobre 2011 non è dato un riconoscimento di debito ai sensi dell’art.
82.
cpv. 1 LEF.
La reclamante eccepisce la violazione da parte dell’istante dei suoi
doveri di diligenza e fedeltà ancora prima dell’interruzione del contratto,
producendo una sua lettera del 15 aprile 2012 al suo rappresentante legale (doc. 2), nella quale ha effettuato una prima valutazione economica del danno
causatole dal procedente. Orbene l’escussa non ha presentato alcun documento
atto a rendere verosimile che durante il rapporto di lavoro la qualità dei
compiti svolti dall’istante aveva dato adito a lamentele e che in tal senso si
era rivolta al suo dipendente. Le pretese violazioni contrattuali da parte dell’istante,
fatte valere dalla convenuta, si riferiscono all’interruzione del rapporto di
lavoro. D’altro canto la valutazione economica del danno contenuta nello
scritto del 15 aprile 2012, inviato dalla convenuta al suo rappresentante legale,
di cui al doc. 2, si fonda su un conteggio allestito dalla reclamante stessa,
che, come correttamente ritenuto in prima sede, non può costituire un riscontro
oggettivo come richiesto dall’art. 82 cpv. 2 LEF.
Tenuto
conto che l’istante ha riconosciuto la compensazione con l’importo di fr.
238.
, il rigetto provvisorio dell’opposizione può quindi essere concesso
limitatamente a fr. 5'694.05 dedotti fr. 238.75, ossia a fr. 5'455.30 oltre
interessi al 5% dal 7 ottobre 2011.
8.
Il reclamo va di conseguenza
parzialmente accolto.
Le
spese processuali e le ripetibili seguono la reciproca soccombenza (art. 48 e
61.
cpv. 1 OTLEF; art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2 e 106 cpv. 1 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia:
I. Il
reclamo è parzialmente accolto.
Di
conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione 24 maggio 2012 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, (SO.2012.888) sono così riformati:
“1.
L’istanza 16 febbraio 2012 di CO 1
è
parzialmente accolta. Di conseguenza l’opposizione
interposta
da RE 1 al precetto esecutivo
n. __________
dell’Ufficio esecuzione di Lugano è rigettata
in via
provvisoria limitatamente a fr. 5'455.30 oltre interessi
al 5% dal
7 ottobre 2011.
2.
La tassa di giustizia per complessivi fr.
180.--, anticipata
dalla parte istante, è posta per 3/10 a suo carico e per 7/10
a carico di RE 1, la quale rifonderà a
CO 1 ripetibili ridotte di fr. 400.--.”
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 300.--, già anticipata da RE 1,
è posta per 3/10 a carico di CO 1 e per 7/10 a carico di Viva Com Sagl, la
quale rifonderà a CO 1 ripetibili ridotte di fr. 400.--.
III. Notificazione a:
- ,
- ,
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 7'403.--,
non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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