14.2012.84
Rigetto definitivo dell’opposizione sulla scorta di decisione di richiesta di garnazia
14 giugno 2013Italiano7 min
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Numero d'incarto:
14.2012.84
Data decisione, Autorità:
14.06.2013, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell’opposizione sulla scorta di decisione di richiesta di garnazia
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE
TITOLO DEL RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 80 cpv. 1 LEF
art. 80 cpv. 2 LEF
art. 248 cpv. 1 LT
art. 248 cpv. 2 LT
Incarto n.
14.2012.84
Lugano
14 giugno
2013
FP/ec/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione
e fallimenti del Tribunale d’appello
sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per
statuire sul reclamo presentato il 4 giugno 2012 da
RE 1
patrocinato dall’ PA 1
contro la decisione emanata il 21 maggio 2012 dal
Pretore del Distretto di __________ nella causa a procedura sommaria in
materia di esecuzione e fallimenti (SO.2012.355) promossa nei suoi confronti
dal
CO 1
rappresentato dall’RA 1
premesso che con
decisione presidenziale del 5 giugno 2012 al reclamo non è stato concesso
effetto sospensivo;
esaminati gli
atti,
ritenuto
Fatti
che con
precetto esecutivo (per prestazione di garanzia) n. __________ del 22/27.3.2012
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________, il CO 1 ha escusso RE 1 per l’importo di fr. 1'055.000.- oltre interessi e spese esecutive, indicando quale
casuale del credito “Esecuzione a convalida del sequestro no. __________.
Richiesta di garanzia dell’8 marzo 2012”;
che
interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 30
marzo 2012 il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto
di __________;
che
l’istante ha fondato la propria domanda sulla richiesta di garanzia dell’8
marzo 2012 della Divisione delle contribuzioni per complessivi fr. 1'055’000.- per
l’imposta comunale e per le spese per gli anni fiscali 2001-2009 + imposta
suppletoria comunale (multa compresa);
che con
osservazioni del 2 maggio 2012 il convenuto si è opposto all’accoglimento
dell’istanza, sostenendo che la decisione sulla base della quale l’istante ha
chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo, ossia la
menzionata richiesta di prestazione di garanzia 8 marzo 2012, non è ancora
formalmente passata in giudicato, avendo egli in data 6 aprile 2012 presentato
ricorso contro la stessa alla Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello (doc. 1), di modo che la procedura avviata nei suoi confronti sarebbe
prematura;
che con decisione
del 21 maggio 2012 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha accolto l’istanza,
ritenendo che la richiesta di prestazione di garanzia costituisce titolo di rigetto
definitivo dell’opposizione ex art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF in quanto immediatamente
esecutiva e parificabile a una sentenza esecutiva giusta l’art. 80 LEF (cfr.
art. 248 cpv. 1 LT);
che, secondo
il primo giudice, contrariamente a quanto preteso dal convenuto, dal 1°gennaio
2011 la decisione sulla base della quale può essere chiesto il rigetto definitivo
dell’opposizione deve essere esecutiva, o per lo meno anticipatamente eseguibile,
ma non deve necessariamente essere passata in giudicato;
che nella
fattispecie, egli ha puntualizzato, la decisione di cui al doc. B è
immediatamente esecutiva (art. 248 cpv. 1 LT);
che
quanto al ricorso che il convenuto ha presentato contro tale decisione – ha infine
rilevato il Pretore – stando all’art. 248 cpv. 4 LT tale gravame non ne sospende
l’esecuzione e dagli atti nemmeno emerge che l’escusso, che del resto neppure
lo sostiene, ne abbia chiesto la sospensione all’autorità di ricorso;
che contro
tale decisione il convenuto è insorto con reclamo del 4 giugno 2012 chiedendo -
previa concessione dell’effetto sospensivo - che in riforma della stessa l’istanza
sia dichiarata irricevibile, rispettivamente sia respinta;
che se è
vero che l’art. 79 LEF ha subito una parziale modifica è altrettanto vero che ciò
non vale per l’art. 80 cpv. 1 LEF, il quale non ha subito modifiche sostanziali,
ma unicamente lessicali (il termine “sentenza” è stato sostituito con “decisione
giudiziaria”), per cui non si giustifica un cambiamento della prassi dottrinale
e giurisprudenziale sinora adottata in materia di richiesta di prestazione di
garanzia, secondo cui soltanto il passaggio in giudicato formale della relativa
decisione fiscale consente al giudice del rigetto di applicare l’art. 80 LEF, ossia
di pronunciare il rigetto definitivo dell’opposizione;
che il reclamo
non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
Considerandi
in diritto.
che contro
le sentenze di rigetto dell’opposizione – come nella fattispecie – è dato il rimedio
giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b. n 3 e 319 lett. a CPC), da
inoltrare entro il termine di 10 giorni dalla notificazione della sentenza impugnata
(combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);
che
inoltrato il 4 giugno 2012 contro una decisione emanata il 21 maggio 2012 e notificata/recapitata
il 24 maggio successivo (cfr. ricerca postale Track&Trace), il reclamo è
tempestivo per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC e, quindi, da questo aspetto
ammissibile;
che in
base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto che l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che se il
credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere
in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 1 LEF);
che sono
parificate alle decisioni giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità amministrative
svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF);
che la
richiesta di prestazione di garanzia datata 8 marzo 2012, sfociata nella presente
procedura esecutiva, rientra senz’altro in quest’ultima categoria, circostanza
del resto non contestata come tale dall’insorgente;
che
l’art. 248 cpv. 1 LT prevede infatti che se il debitore d’imposta o di multa non
ha domicilio in Svizzera o se i diritti del fisco sembrano pregiudicati – come
nel caso specifico (doc. B, punto 2) - l’autorità fiscale può chiedere in ogni
tempo, anche prima che l’imposta sia accertata definitivamente, delle garanzie,
impregiudicato il diritto di chiedere il sequestro;
che,
sempre secondo tale noma, la richiesta di garanzia è immediatamente
esecutiva ed è parificata ad una sentenza esecutiva ai sensi dell’art. 80
LEF;
che
trattandosi, come visto, di un decisione di un’autorità amministrativa svizzera
(immediatamente) esecutiva, il primo giudice non ha violato il diritto federale
pronunciando il rigetto definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo sulla
base di tale titolo;
che,
infatti, contrariamente all’opinione del reclamante, l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF
- nella sua formulazione entrata in vigore con il 1° gennaio 2011 contemporaneamente
al Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile,
CPC) - richiede, come del resto avviene per le decisioni giudiziarie, che la decisione
amministrativa posta alla base dell’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione
sia esecutiva e non anche formalmente passata in giudicato (BSK-SchKG I-staehelin, 2a ed., art. 80 n. 110; v. anche,
mutatis mutandis, l’art. 79 LEF);
che il
ricorso inoltrato dal convenuto il 6 aprile 2012 alla Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello contro la richiesta di prestazione di
garanzia dell’8 marzo 2012, come giustamente sottolineato dal Pretore, è ininfluente,
non avendo quel gravame comportato la sospensione dell’esecuzione della
relativa decisione (art. 248 cpv. 4 LT) e non pretendendo del resto l’insorgente
di averla ottenuta a seguito della sua domanda in tal senso del 4 giugno 2012,
peraltro successiva alla decisione qui impugnata (cfr. Doc. E annesso al reclamo);
che ne
discende pertanto la reiezione del reclamo;
che gli
oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono
posti a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
Dispositivo
per questi motivi,
richiamata la OTLEF
pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia e le spese per fr. 850.- sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.
1'055'000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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