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Decisione

14.2012.84

Rigetto definitivo dell’opposizione sulla scorta di decisione di richiesta di garnazia

14 giugno 2013Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

che con

precetto esecutivo (per prestazione di garanzia) n. __________ del 22/27.3.2012

dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________, il CO 1 ha escusso RE 1 per l’importo di fr. 1'055.000.- oltre interessi e spese esecutive, indicando quale

casuale del credito “Esecuzione a convalida del sequestro no. __________.

Richiesta di garanzia dell’8 marzo 2012”;

che

interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 30

marzo 2012 il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto

di __________;

che

l’istante ha fondato la propria domanda sulla richiesta di garanzia dell’8

marzo 2012 della Divisione delle contribuzioni per complessivi fr. 1'055’000.- per

l’imposta comunale e per le spese per gli anni fiscali 2001-2009 + imposta

suppletoria comunale (multa compresa);

che con

osservazioni del 2 maggio 2012 il convenuto si è opposto all’accoglimento

dell’istanza, sostenendo che la decisione sulla base della quale l’istante ha

chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo, ossia la

menzionata richiesta di prestazione di garanzia 8 marzo 2012, non è ancora

formalmente passata in giudicato, avendo egli in data 6 aprile 2012 presentato

ricorso contro la stessa alla Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello (doc. 1), di modo che la procedura avviata nei suoi confronti sarebbe

prematura;

che con decisione

del 21 maggio 2012 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha accolto l’istanza,

ritenendo che la richiesta di prestazione di garanzia costituisce titolo di rigetto

definitivo dell’opposizione ex art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF in quanto immediatamente

esecutiva e parificabile a una sentenza esecutiva giusta l’art. 80 LEF (cfr.

art. 248 cpv. 1 LT);

che, secondo

il primo giudice, contrariamente a quanto preteso dal convenuto, dal 1°gennaio

2011 la decisione sulla base della quale può essere chiesto il rigetto definitivo

dell’opposizione deve essere esecutiva, o per lo meno anticipatamente eseguibile,

ma non deve necessariamente essere passata in giudicato;

che nella

fattispecie, egli ha puntualizzato, la decisione di cui al doc. B è

immediatamente esecutiva (art. 248 cpv. 1 LT);

che

quanto al ricorso che il convenuto ha presentato contro tale decisione – ha infine

rilevato il Pretore – stando all’art. 248 cpv. 4 LT tale gravame non ne sospende

l’esecuzione e dagli atti nemmeno emerge che l’escusso, che del resto neppure

lo sostiene, ne abbia chiesto la sospensione all’autorità di ricorso;

che contro

tale decisione il convenuto è insorto con reclamo del 4 giugno 2012 chiedendo -

previa concessione dell’effetto sospensivo - che in riforma della stessa l’istanza

sia dichiarata irricevibile, rispettivamente sia respinta;

che se è

vero che l’art. 79 LEF ha subito una parziale modifica è altrettanto vero che ciò

non vale per l’art. 80 cpv. 1 LEF, il quale non ha subito modifiche sostanziali,

ma unicamente lessicali (il termine “sentenza” è stato sostituito con “decisione

giudiziaria”), per cui non si giustifica un cambiamento della prassi dottrinale

e giurisprudenziale sinora adottata in materia di richiesta di prestazione di

garanzia, secondo cui soltanto il passaggio in giudicato formale della relativa

decisione fiscale consente al giudice del rigetto di applicare l’art. 80 LEF, ossia

di pronunciare il rigetto definitivo dell’opposizione;

che il reclamo

non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

Considerandi

in diritto.

che contro

le sentenze di rigetto dell’opposizione – come nella fattispecie – è dato il rimedio

giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b. n 3 e 319 lett. a CPC), da

inoltrare entro il termine di 10 giorni dalla notificazione della sentenza impugnata

(combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);

che

inoltrato il 4 giugno 2012 contro una decisione emanata il 21 maggio 2012 e notificata/recapitata

il 24 maggio successivo (cfr. ricerca postale Track&Trace), il reclamo è

tempestivo per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC e, quindi, da questo aspetto

ammissibile;

che in

base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto che l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

che se il

credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere

in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 1 LEF);

che sono

parificate alle decisioni giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità amministrative

svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF);

che la

richiesta di prestazione di garanzia datata 8 marzo 2012, sfociata nella presente

procedura esecutiva, rientra senz’altro in quest’ultima categoria, circostanza

del resto non contestata come tale dall’insorgente;

che

l’art. 248 cpv. 1 LT prevede infatti che se il debitore d’imposta o di multa non

ha domicilio in Svizzera o se i diritti del fisco sembrano pregiudicati – come

nel caso specifico (doc. B, punto 2) - l’autorità fiscale può chiedere in ogni

tempo, anche prima che l’imposta sia accertata definitivamente, delle garanzie,

impregiudicato il diritto di chiedere il sequestro;

che,

sempre secondo tale noma, la richiesta di garanzia è immediatamente

esecutiva ed è parificata ad una sentenza esecutiva ai sensi dell’art. 80

LEF;

che

trattandosi, come visto, di un decisione di un’autorità amministrativa svizzera

(immediatamente) esecutiva, il primo giudice non ha violato il diritto federale

pronunciando il rigetto definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo sulla

base di tale titolo;

che,

infatti, contrariamente all’opinione del reclamante, l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF

- nella sua formulazione entrata in vigore con il 1° gennaio 2011 contemporaneamente

al Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile,

CPC) - richiede, come del resto avviene per le decisioni giudiziarie, che la decisione

amministrativa posta alla base dell’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione

sia esecutiva e non anche formalmente passata in giudicato (BSK-SchKG I-staehelin, 2a ed., art. 80 n. 110; v. anche,

mutatis mutandis, l’art. 79 LEF);

che il

ricorso inoltrato dal convenuto il 6 aprile 2012 alla Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello contro la richiesta di prestazione di

garanzia dell’8 marzo 2012, come giustamente sottolineato dal Pretore, è ininfluente,

non avendo quel gravame comportato la sospensione dell’esecuzione della

relativa decisione (art. 248 cpv. 4 LT) e non pretendendo del resto l’insorgente

di averla ottenuta a seguito della sua domanda in tal senso del 4 giugno 2012,

peraltro successiva alla decisione qui impugnata (cfr. Doc. E annesso al reclamo);

che ne

discende pertanto la reiezione del reclamo;

che gli

oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono

posti a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

richiamata la OTLEF

pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia e le spese per fr. 850.- sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione a:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.

1'055'000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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