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Decisione

14.2012.86

Rigetto definitivo dell’opposizione sulla scorta di decisione di richiesta di garnazia

14 giugno 2013Italiano7 min

dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di ____________________ lo CO 1 ha escusso RE 1 per l’importo di fr. 1'178’000.- oltre interessi e spese esecutive, indicando quale

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Numero d'incarto:

14.2012.86

Data decisione, Autorità:

14.06.2013, CEF

Titolo:

Rigetto definitivo dell’opposizione sulla scorta di decisione di richiesta di garnazia

RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE

SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

TITOLO DEL RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE

art. 80 cpv. 1 LEF

art. 80 cpv. 2 LEF

art. 248 cpv. 1 LT

art. 248 cpv. 2 LT

Incarto n.

14.2012.86

Lugano

14 giugno

2013

FP/ec/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di esecuzione

e fallimenti del Tribunale d’appello

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per

statuire sul reclamo presentato il 4 giugno 2012 da

RE 1

patrocinato dall’ PA 1

contro la decisione emanata il 21 maggio 2012 dal

Pretore del Distretto di __________ nella causa a procedura sommaria in

materia di esecuzione e fallimenti (SO.2012.357) promossa nei suoi confronti

dallo

CO 1

rappresentato dall’RA 1

premesso che con

decisione presidenziale del 5 giugno 2012 al reclamo non è stato concesso

effetto sospensivo;

esaminati gli

atti,

ritenuto

in fatto:

Fatti

che con

precetto esecutivo (per prestazione di garanzia) n. __________ del 22/27.3.2012

dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di ____________________ lo CO 1 ha escusso RE 1 per l’importo di fr. 1'178’000.- oltre interessi e spese esecutive, indicando quale

casuale del credito “Esecuzione a convalida del sequestro no. __________.

Richiesta di garanzia dell’8 marzo 2102”;

che

interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 30

marzo 2012 il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del

Distretto di __________;

che

l’istante ha fondato la propria domanda sulla richiesta di garanzia dell’8

marzo 2102 della Divisione delle contribuzioni di complessivi fr. 1’178’000.-

per l’imposta cantonale e per le spese per gli anni fiscali 2001-2009 + imposta

suppletoria cantonale (multa compresa);

che con

osservazioni del 2 maggio 2012 il convenuto si è opposto all’accoglimento

dell’istanza, sostenendo che la decisione sulla base della quale l’istante ha

chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo, ossia la

menzionata richiesta di prestazione di garanzia 8 marzo 2012, non è ancora

formalmente passata in giudicato, avendo egli in data 6 aprile 2012 presentato

ricorso contro la stessa alla Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello (doc. 1), di modo che la procedura avviata nei suoi confronti sarebbe

prematura;

che con

decisione del 21 maggio 2013 il Pretore del Distretto di __________ ha accolto

l’istanza, ritenendo che la richiesta di prestazione di garanzia costituisce

titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF in

quanto immediatamente esecutiva e parificabile a una sentenza esecutiva giusta

l’art. 80 LEF (cfr. art. 248 cpv. 1 LT);

che,

secondo il primo giudice, contrariamente a quanto preteso dal convenuto, dal

1°gennaio 2011 la decisione sulla base della quale può essere chiesto il

rigetto definitivo dell’opposizione deve essere esecutiva, o per lo meno

anticipatamente eseguibile, ma non deve necessariamente essere passata in

giudicato;

che nella

fattispecie, egli ha puntualizzato, la decisione di cui al doc. B è

immediatamente esecutiva (art. 248 cpv. 1 LT);

che

quanto al ricorso che il convenuto ha presentato contro tale decisione – ha

infine rilevato il Pretore – stando all’art. 248 cpv. 4 LT tale gravame non

sospende l’esecuzione e dagli atti nemmeno emerge che l’escusso, che del resto

neppure lo sostiene, ne abbia chiesto la sospensione all’autorità di ricorso;

che

contro tale decisione il convenuto è insorto con reclamo del 4 giugno 2012

chiedendo - previa concessione dell’effetto sospensivo - che in riforma della

stessa l’istanza sia dichiarata irricevibile, rispettivamente sia respinta;

che se è

vero che l’art. 79 LEF ha subito una parziale modifica è altrettanto vero che

ciò non vale per l’art. 80 cpv. 1 LEF, il quale non ha subito modifiche

sostanziali, ma unicamente lessicali (il termine “sentenza” è stato sostituito

con “decisione giudiziaria”), per cui non si giustifica un cambiamento della

prassi dottrinale e giurisprudenziale sinora adottata in materia di richiesta

di prestazione di garanzia, secondo cui soltanto il passaggio in giudicato

formale della relativa decisione fiscale consente al giudice del rigetto di

applicare l’art. 80 LEF, ossia di pronunciare il rigetto definitivo

dell’opposizione;

che il

reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

considerando

Considerandi

in diritto.

che

contro le sentenze di rigetto dell’opposizione – come nella fattispecie – è

dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b. n 3 e 319

lett. a CPC), da inoltrare entro il termine di 10 giorni dalla notificazione

della sentenza impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);

che

inoltrato il 4 giugno 2012 contro una decisione emanata il 21 maggio 2012 e

notificata/recapitata il 24 maggio successivo (cfr. ricerca postale

Track&Trace), il reclamo è tempestivo per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC

e, quindi, da questo aspetto ammissibile;

che in

base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia

l’applicazione errata del diritto che l’accertamento manifestamente errato dei

fatti;

che se il

credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può

chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 1

LEF);

che sono

parificate alle decisioni giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità

amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF);

che la

richiesta di prestazione di garanzia datata 8 marzo 2013, sfociata nella

presente procedura esecutiva, rientra senz’altro in quest’ultima categoria,

circostanza del resto non contestata come tale dall’insorgente;

che

l’art. 248 cpv. 1 LT prevede infatti che se il debitore d’imposta o di multa

non ha domicilio in Svizzera o se i diritti del fisco sembrano pregiudicati –

come nel caso specifico (doc. B, punto 2) - l’autorità fiscale può chiedere in

ogni tempo, anche prima che l’imposta sia accertata definitivamente, delle

garanzie, impregiudicato il diritto di chiedere il sequestro;

che,

sempre secondo tale noma, la richiesta di garanzia è immediatamente

esecutiva ed è parificata ad una sentenza esecutiva ai sensi dell’art. 80

LEF;

che

trattandosi, come visto, di una decisione di un’autorità amministrativa

svizzera (immediatamente) esecutiva, il primo giudice non ha violato il diritto

federale pronunciando il rigetto definitivo dell’opposizione al precetto

esecutivo sulla base di tale titolo;

che,

infatti, contrariamente all’opinione del reclamante, l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF

- nella sua formulazione entrata in vigore con il 1. gennaio 2011

contemporaneamente al Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di

procedura civile, CPC) - richiede, come del resto avviene per le decisioni

giudiziarie, che la decisione amministrativa posta alla base dell’istanza di

rigetto definitivo dell’opposizione sia esecutiva e non anche formalmente

passata in giudicato (BSK-SchKG I-staehelin,

2a ed., art. 80 n. 110; v. anche, mutatis mutandis, l’art. 79 LEF);

che il

ricorso inoltrato dal convenuto il 6 aprile 2012 alla Camera di diritto

tributario contro la richiesta di prestazione di garanzia dell’8 marzo 2012,

come giustamente sottolineato dal Pretore, è ininfluente, non avendo quel

gravame comportato la sospensione dell’esecuzione della relativa decisione (art.

248.

cpv. 4 LT) e non pretendendo del resto l’insorgente di averla ottenuta a

seguito della sua domanda in tal senso del 4 giugno 2012, peraltro successiva

alla decisione qui impugnata (cfr. Doc. E annesso al reclamo);

che ne discende

pertanto la reiezione del reclamo;

che gli

oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia

sono posti a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

richiamata la OTLEF

pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia e le spese per fr. 850.- sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione a:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 1’178'000.-,

contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione

(art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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