14.2012.86
Rigetto definitivo dell’opposizione sulla scorta di decisione di richiesta di garnazia
14 giugno 2013Italiano7 min
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di ____________________ lo CO 1 ha escusso RE 1 per l’importo di fr. 1'178’000.- oltre interessi e spese esecutive, indicando quale
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AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2012.86
Data decisione, Autorità:
14.06.2013, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell’opposizione sulla scorta di decisione di richiesta di garnazia
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE
TITOLO DEL RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 80 cpv. 1 LEF
art. 80 cpv. 2 LEF
art. 248 cpv. 1 LT
art. 248 cpv. 2 LT
Incarto n.
14.2012.86
Lugano
14 giugno
2013
FP/ec/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione
e fallimenti del Tribunale d’appello
sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per
statuire sul reclamo presentato il 4 giugno 2012 da
RE 1
patrocinato dall’ PA 1
contro la decisione emanata il 21 maggio 2012 dal
Pretore del Distretto di __________ nella causa a procedura sommaria in
materia di esecuzione e fallimenti (SO.2012.357) promossa nei suoi confronti
dallo
CO 1
rappresentato dall’RA 1
premesso che con
decisione presidenziale del 5 giugno 2012 al reclamo non è stato concesso
effetto sospensivo;
esaminati gli
atti,
ritenuto
in fatto:
Fatti
che con
precetto esecutivo (per prestazione di garanzia) n. __________ del 22/27.3.2012
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di ____________________ lo CO 1 ha escusso RE 1 per l’importo di fr. 1'178’000.- oltre interessi e spese esecutive, indicando quale
casuale del credito “Esecuzione a convalida del sequestro no. __________.
Richiesta di garanzia dell’8 marzo 2102”;
che
interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 30
marzo 2012 il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del
Distretto di __________;
che
l’istante ha fondato la propria domanda sulla richiesta di garanzia dell’8
marzo 2102 della Divisione delle contribuzioni di complessivi fr. 1’178’000.-
per l’imposta cantonale e per le spese per gli anni fiscali 2001-2009 + imposta
suppletoria cantonale (multa compresa);
che con
osservazioni del 2 maggio 2012 il convenuto si è opposto all’accoglimento
dell’istanza, sostenendo che la decisione sulla base della quale l’istante ha
chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo, ossia la
menzionata richiesta di prestazione di garanzia 8 marzo 2012, non è ancora
formalmente passata in giudicato, avendo egli in data 6 aprile 2012 presentato
ricorso contro la stessa alla Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello (doc. 1), di modo che la procedura avviata nei suoi confronti sarebbe
prematura;
che con
decisione del 21 maggio 2013 il Pretore del Distretto di __________ ha accolto
l’istanza, ritenendo che la richiesta di prestazione di garanzia costituisce
titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF in
quanto immediatamente esecutiva e parificabile a una sentenza esecutiva giusta
l’art. 80 LEF (cfr. art. 248 cpv. 1 LT);
che,
secondo il primo giudice, contrariamente a quanto preteso dal convenuto, dal
1°gennaio 2011 la decisione sulla base della quale può essere chiesto il
rigetto definitivo dell’opposizione deve essere esecutiva, o per lo meno
anticipatamente eseguibile, ma non deve necessariamente essere passata in
giudicato;
che nella
fattispecie, egli ha puntualizzato, la decisione di cui al doc. B è
immediatamente esecutiva (art. 248 cpv. 1 LT);
che
quanto al ricorso che il convenuto ha presentato contro tale decisione – ha
infine rilevato il Pretore – stando all’art. 248 cpv. 4 LT tale gravame non
sospende l’esecuzione e dagli atti nemmeno emerge che l’escusso, che del resto
neppure lo sostiene, ne abbia chiesto la sospensione all’autorità di ricorso;
che
contro tale decisione il convenuto è insorto con reclamo del 4 giugno 2012
chiedendo - previa concessione dell’effetto sospensivo - che in riforma della
stessa l’istanza sia dichiarata irricevibile, rispettivamente sia respinta;
che se è
vero che l’art. 79 LEF ha subito una parziale modifica è altrettanto vero che
ciò non vale per l’art. 80 cpv. 1 LEF, il quale non ha subito modifiche
sostanziali, ma unicamente lessicali (il termine “sentenza” è stato sostituito
con “decisione giudiziaria”), per cui non si giustifica un cambiamento della
prassi dottrinale e giurisprudenziale sinora adottata in materia di richiesta
di prestazione di garanzia, secondo cui soltanto il passaggio in giudicato
formale della relativa decisione fiscale consente al giudice del rigetto di
applicare l’art. 80 LEF, ossia di pronunciare il rigetto definitivo
dell’opposizione;
che il
reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
considerando
Considerandi
in diritto.
che
contro le sentenze di rigetto dell’opposizione – come nella fattispecie – è
dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b. n 3 e 319
lett. a CPC), da inoltrare entro il termine di 10 giorni dalla notificazione
della sentenza impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);
che
inoltrato il 4 giugno 2012 contro una decisione emanata il 21 maggio 2012 e
notificata/recapitata il 24 maggio successivo (cfr. ricerca postale
Track&Trace), il reclamo è tempestivo per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC
e, quindi, da questo aspetto ammissibile;
che in
base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia
l’applicazione errata del diritto che l’accertamento manifestamente errato dei
fatti;
che se il
credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può
chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 1
LEF);
che sono
parificate alle decisioni giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità
amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF);
che la
richiesta di prestazione di garanzia datata 8 marzo 2013, sfociata nella
presente procedura esecutiva, rientra senz’altro in quest’ultima categoria,
circostanza del resto non contestata come tale dall’insorgente;
che
l’art. 248 cpv. 1 LT prevede infatti che se il debitore d’imposta o di multa
non ha domicilio in Svizzera o se i diritti del fisco sembrano pregiudicati –
come nel caso specifico (doc. B, punto 2) - l’autorità fiscale può chiedere in
ogni tempo, anche prima che l’imposta sia accertata definitivamente, delle
garanzie, impregiudicato il diritto di chiedere il sequestro;
che,
sempre secondo tale noma, la richiesta di garanzia è immediatamente
esecutiva ed è parificata ad una sentenza esecutiva ai sensi dell’art. 80
LEF;
che
trattandosi, come visto, di una decisione di un’autorità amministrativa
svizzera (immediatamente) esecutiva, il primo giudice non ha violato il diritto
federale pronunciando il rigetto definitivo dell’opposizione al precetto
esecutivo sulla base di tale titolo;
che,
infatti, contrariamente all’opinione del reclamante, l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF
- nella sua formulazione entrata in vigore con il 1. gennaio 2011
contemporaneamente al Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di
procedura civile, CPC) - richiede, come del resto avviene per le decisioni
giudiziarie, che la decisione amministrativa posta alla base dell’istanza di
rigetto definitivo dell’opposizione sia esecutiva e non anche formalmente
passata in giudicato (BSK-SchKG I-staehelin,
2a ed., art. 80 n. 110; v. anche, mutatis mutandis, l’art. 79 LEF);
che il
ricorso inoltrato dal convenuto il 6 aprile 2012 alla Camera di diritto
tributario contro la richiesta di prestazione di garanzia dell’8 marzo 2012,
come giustamente sottolineato dal Pretore, è ininfluente, non avendo quel
gravame comportato la sospensione dell’esecuzione della relativa decisione (art.
248.
cpv. 4 LT) e non pretendendo del resto l’insorgente di averla ottenuta a
seguito della sua domanda in tal senso del 4 giugno 2012, peraltro successiva
alla decisione qui impugnata (cfr. Doc. E annesso al reclamo);
che ne discende
pertanto la reiezione del reclamo;
che gli
oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia
sono posti a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
Dispositivo
per questi motivi,
richiamata la OTLEF
pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia e le spese per fr. 850.- sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 1’178'000.-,
contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile
al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione
(art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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