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Decisione

14.2012.87

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8 agosto 2012Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di __________, RE 1

ha escusso CO 1 per l'incasso di fr. 3'904'200.-- oltre interessi al 10% dal

1° settembre 2009 e spese, indicando quale titolo di credito: “contratto di

prestito del 18 agosto 2006, cambiario, garantito con un avallo di cambiali

(Aval) di CO 1 del 18 agosto 2006, contratto di riconoscimento di debito del

22/29 dicembre 2008, corso del cambio all’8 febbraio 2011 (importo EUR 3 000

000); fruizione d’avallo del 18 agosto 2006”

(doc. 15). L’escusso ha interposto opposizione.

B. Con

istanza, l’escutente ha chiesto il rigetto provvisorio dell’op­po­si­zione, esponendo,

in sostanza, che con contratto 18 agosto 2006, lo S__________ Fund, un trust che

sarebbe stato costituito nel giugno 2006 secondo le leggi di Singapore, ha

concesso un prestito di € 3'000'000.-- alla società R__________ AG, detenuta al

100% dall’escusso CO 1. Lo S__________ Fund era rappresentato nel contratto dalla

sua amministratrice (“mana­ger”), la società singaporese G__________ Ltd.,

mentre CO 1 vi è intervenuto quale garante (“Garantiegeber”) della

società mutuataria, avallando un vaglia cambiario a certo tempo vista (“Sicht-Eigenwechsel”)

tratta sulla R__________ AG di € 3'000'000.-- oltre interessi annui del 10%. Le

società H__________ GmbH e H__________ Verwaltungs GmbH, entrambe rappresentate

dallo stesso escusso, si sono inoltre impegnate a trasferire, in particolare,

diritti minerari (autorizzazioni esclusive di prospezione) alla società H__________

AG, CO 1 impegnandosi da parte sua a conferire il 100% delle azioni di

quest’ultima alla R__________ AG nel contesto di un aumento di capitale (doc.

6). Il 7 novembre 2008, è stato decretato il fallimento di REN AG (doc. 7),

nell’ambito del quale lo S__________ Fund, il 4 febbraio 20120, si è visto

rilasciare un attestato di carenza di beni per un credito di fr. 4'498'500.--,

riconosciuto dalla fallita (doc. 8). Intimato a restituire il prestito concesso,

nel frattempo aumento a € 4'000'000.--, l’escusso ne ha restituito una parte,

pari a € 1'000'000.-- in date 20 e 25 novembre 2008 (doc. 9 e 10). Il 22

dicembre 2008, CO 1 ha confermato di dover personalmente allo S__________ Fund

l’impor­to originario di € 3'000'000.-- (doc. 12). Secondo l’istante, il

credito di restituzione del mutuo dello S__________ Fund, il quale non avrebbe

personalità giuridica, appartiene al suo amministratore fiduciario (trustee),

ovvero, originariamente alla società S__________ Trust (Asia) Ltd., a cui

sarebbe poi subentrata, in data 30 aprile 2007, la società P__________ Trust

(Singapore) Ltd. (doc. 2), alla quale sarebbe a sua volta succeduta l’istante

il 28 gennaio 2011 (doc. 3). Onde rafforzare la propria posizione, l’istante,

il 1° febbraio 2011, si è fatta cedere da G__________ Ltd. i crediti derivanti

dal contratto di mutuo “nella misura in cui tali crediti non spettino comunque”

all’istante (doc. 5). Quest’­ultima sarebbe quindi legittimata a far valere il

credito in questione e quindi a chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizio­ne

sulla base del contratto di mutuo 18 agosto 2006 (doc. 6) e del riconoscimento

di debito del 22 dicembre 2008 (doc. 12).

C. Con

osservazioni del 24 agosto 2011, l’escusso si è opposto all’istanza,

contestando la legittimazione attiva dell’istante e facendo valere, in via

subordinata, la compensazione con un credito quantificato in oltre fr.

5'000'000.--. In sede di replica (del 13 settembre 2011) e di duplica (del 2

novembre 2011) scritte, le parti sono rimaste sulle proprie posizioni.

D. Con

decisione 23 maggio 2012, il Pretore del Distretto __________, dopo aver estromesso

i documenti (24-29) prodotti dall’i­stante dopo la presentazione della duplica,

ha respinto l’i­stanza, ritenendo che, pur essendo sufficientemente chiaro che

il convenuto si era riconosciuto debitore nei confronti di qualcuno, non era

altrettanto evidente – in procedura sommaria – identificare il creditore nella

persona di RE 1 Richiamando il criterio della verosimiglianza che caratterizza

la procedura in questione, il Pretore ha precisato di non poter escludere che

il rapporto debitorio potesse essere “inficiato da presupposti processuali o da

altre eccezioni” che avrebbero meritato di essere approfonditi in una procedura

ordinaria, visto il potere di cognizione (limitato e prudente) del giudice del

rigetto.

E. Contro

la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente l’istan­te, che rimprovera al

primo giudice di aver accertato in modo manifestamente errato parte dei fatti

di causa, misconoscendo in particolare che il contratto di mutuo è stato

firmato da G__________ Ltd. per conto non dello S__________ Fund, che non ha

personalità giuridica, bensì dell’allora trustee S__________ Trust (Asia) Ltd.,

i cui diritti sono poi stati acquistati dal successivo trustee P__________

Trust (Singapore) Ltd. e in ultimo luogo dall’istante. Sarebbe del resto chiaro

a tutte le parti che il creditore è il trustee, tant’è vero che l’escusso avrebbe

riconosciuto che l’istante agisce per conto dello S__________ Fund (cita in

merito la dichiarazione del 9 settembre 2011, doc. 18). Inoltre, la cessione

del 1° febbraio 2011 sarebbe intervenuta solo nella misura in cui i crediti

ceduti non spettassero già all’istante, proprio allo scopo di neutralizzare

eventuali obiezioni dell’escusso. Sul piano del diritto, la reclamante ribadisce

che il contratto di mutuo e il riconoscimento di debito del 22 dicembre 2008

costituiscono, ciascuno per sé, un valido titolo di rigetto provvisorio

dell’opposizione. A suo avviso, il primo giudice non poteva validamente

respingere l’istanza, in considerazione di presupposti processuali o altre

eccezioni suscettibili d’inficiare il rapporto debitorio che l’escusso non

avesse reso verosimile giusta l’art. 82 cpv. 2 LEF. Infine, la ricorrente,

invocando il suo diritto di essere sentita, critica l’estro­missione dei doc.

24-29, la cui produzione si sarebbe resa necessaria solo dopo che l’escusso

aveva fatto valere, in sede di duplica, che mancava il “Trust Deed” e le successive

regolamentazioni atte a dimostrare che l’istante è legittimato a far valere i

diritti dello S__________ Fund.

F. Delle

osservazioni della parte convenuta si dirà, per quanto necessario ai fini del

giudizio, nei successivi considerandi.

Considerato

Considerandi

1.

Premesso

che sia l’istanza di rigetto dell’opposizione, proposta il 1° luglio 2011, sia

la decisione impugnata, che risale al 23 maggio 2012, sono posteriori

all’entrata in vigore (il 1° gennaio 2011) del Codice di diritto processuale

svizzero (CPC), tanto la procedura di prima istanza quanto quella ricorsuale

sono rette dal nuovo diritto.

2.

Secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante

reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza. Tale è il

caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema

di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).

Trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura

sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di

dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Essendo la notifica della sentenza impugnata

avvenuta il 24 maggio 2012, il reclamo, proposto il lunedì 4 giugno, si rivela

tempestivo, stante il riporto del termine che scadeva il 3 giugno al primo

giorno feriale successivo (art. 142 cpv. 3 CPC), e, siccome rientra nella

competenza della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

(art. 48 lett. e n. 1 LOG), è di principio ammissibile.

3.

Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia

l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente inesatto

dei fatti.

4.

Giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento

di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore

può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

4.1

Il

giudice del rigetto accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa – quindi anche

in seconda sede, e ciò a prescindere dalla presenza delle parti all’udienza di

primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute (CEF 30 giugno 1972

pubblicata in Rep. 1972, p. 344, cons. 6; CEF 8 aprile 1974 pubblicata in Rep.

1975, p. 101) – se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento

di debito (cfr. Cometta, Il

rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 331; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I,

Losanna 1999, n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art. 84; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 112 ad c; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,

vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 50 ad art. 84).

4.2

La

nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata

giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica

necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo

rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro

determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere

dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli

elementi necessari, nella misura in cui quello firmato si riferisce direttamente

a quelli che ne determinano l’importo (DTF 132 III 480-1, cons. 4.1). Conditio

sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile

secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di

modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, op. cit., p. 338 con

riferimenti). Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto

provvisorio non consente l'indagine volta a stabilire quale sia il reale

significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida,

ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit., p. 330).

4.3

Il

giudice esamina anche d'ufficio se sono date le tre identità tra titolo di

rigetto (riconoscimento di debito) e precetto esecutivo: identità dell'escusso

e della persona indicata nel titolo di rigetto come debitrice; identità

dell'escutente e della persona indicata nel titolo di rigetto come creditore;

identità del credito invocato nell'esecuzione e del credito riconosciuto nel

titolo di rigetto (per tutti: Gilliéron,

op. cit., n. 22 ad art. 80, 13 ad art. 81, ed i rif. e n. 74 ad art. 82). Il

rigetto provvisorio può essere concesso a chi prende il posto del creditore

indicato nel riconoscimento di debito, in particolare mediante cessione, se la

cessione è provata con documenti (CEF 7 settembre 2009, inc. n. 14.09.69, cons.

5; Staehelin, op. cit., n. 73 ad

art. 82; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung,

Zurigo 1980, § 18 pag. 41).

5.

Nel

caso in esame, non è contestato che sia il contratto di mutuo del 18 agosto

2006.

(doc. 6 allegato all’istanza) sia il riconoscimento di debito del 22 dicembre

2008.

(doc. 12) costituiscono un valido riconoscimento da parte dell’escusso di

un suo debito di € 3'000'000.--, pari a fr. 3'904'200.-- (doc. 16), oltre

interessi al 10% dal 1° settembre 2009 (doc. 12 ad 1). Lo ammettono sia il

primo giudice (sentenza impugnata, cons. 9

a pag. 4) sia lo stesso escusso (cfr. osservazioni al reclamo, ad III).

6.

La contestazione verte invece sull’identità tra creditore ed escutente,

ovvero sul fatto di sapere se RE 1 sia titolare del credito (doppiamente) riconosciuto

dal convenuto.

6.1

A questo

proposito, la reclamante ha esposto dettagliatamente i motivi per cui si

ritiene legittimata a far valere il credito posto in esecuzione, sia quale

(terzo) trustee sia in virtù della cessione 1° febbraio 2011 conclusa con G__________

Ltd (cfr. ad B). Il primo giudice ha però omesso di esporre i motivi per cui

non ha ritenuto convincente tale (doppia) motivazione e in particolare non ha

accertato chiaramente l’esi­sten­za o l’in­esistenza dei fatti allegati

dall’istante, ciò che costituisce un motivo di annullamento ai sensi dell’art.

320.

lett. b CPC (cfr. Trez­zini,

Commentario al CPC, Lugano 2011, p. 1409 ad 2). Occorre infatti ricordare che

se, in ragione del carattere sommario della procedura (art. 251 lett. a CPC), la

motivazione della decisione di rigetto dell’opposizione può essere molto

concisa (cfr. Staehe­lin/Stae­helin/Grolimund,

Zivilprozessrecht, Zurigo/Basilea/Gi­ne­vra 2008, n. 47 ad §21), il giudice

deve comunque esaminare gli argomenti e le prove pertinenti portati dalle parti

– ad eccezione degli atti prolissi, che possono essere ritornati al loro autore

per essere sanati (cfr. art. 132 cpv. 2 CPC) – e motivare la sua decisione in

modo tale che il destinatario possa capirla e se del caso contestarla con

cognizione di causa, e che l’autorità di ricorso possa esercitare il proprio controllo

(cfr. STF 4 settembre 2006,5P.334/2006, cons. 2.1). Il titolo di rigetto

dev’essere esaminato con un pieno potere di cognizione, a differenza delle

eccezioni dell’escusso, per le quali è sufficiente la mera verosimiglianza

(art. 82 cpv. 2 LEF). Ciò posto, la Camera ritiene comunque opportuno entrare

nel merito del reclamo, siccome la causa, in cui è già intervenuto un doppio

scambio di allegati in prima istanza, è matura per il giudizio (cfr. art. 327

cpv. 3 lett. b CPC).

6.2

Il

contratto di mutuo 18 agosto 2006 è stato concluso, in qualità di mutuante, da “S__________

Fund, ein Singapore Unit Trust, c/o SG__________ Limited”, rappresentato dalla

società “G__________ Ltd, Singapore”; CO 1 è intervenuto nel contratto quale

garante (“Garantiegeber”) della società mutuataria (doc. 6 annesso

all’istanza). Con il “contratto” del 22 dicembre 2008 (doc. 12 annesso

all’istanza), CO 1 si è poi riconosciuto personalmente debitore di €

3'000'000.-- nei confronti di “P__________ Ltd nella sua qualità di “trustee

di S__________ Fund”, rappresentato in tale occasione dal direttore di G__________

Ltd. Il 1° febbraio 2011, quest’ultima società ha poi ceduto all’istante i

crediti derivanti dal contratto di mutuo del 18 agosto 2008 (recte:

2006) “nella misura in cui tali crediti non spettino comunque” alla cessionaria

(doc. 5b annesso all’i­stanza).

a) Con la

sua risposta 13 settembre 2011 (ad n. 14, pag. 5), CO 1

ha contestato sia l’esistenza della società G__________ Ltd. sia il potere di

rappresentanza dei firmatari della cessione, __________ e __________, in quanto

agli atti non figurava (allora) alcun documento simile ad un estratto del

registro di commercio riferito a tale società. Il convenuto ha riproposto tale

censura nella sua risposta al reclamo in esame (osservazioni 20 giugno 2012, ad

n. 11, 3°). Sennonché l’istante, con la replica, ha prodotto un estratto del

registro delle imprese di Singapore relativo a G__________ Ltd (doc. 19), da

cui risulta che __________ e __________ ne sono direttori (cfr. pag. 2). Il convenuto,

in sede di duplica, non si è espresso su questo documento, limitandosi a

rinviare a quanto da lui esposto nella risposta (cfr. duplica 2 novembre 2011,

ad 7). In assenza di obiezioni circostanziate, questa Camera non ha motivo di

dubitare della validità della cessione del 1° febbraio 2011, regolarmente sottoscritta

dalla rappresentante (“manager”) dello S__________ Fund (cfr. doc. 6 e

12.

allegati all’istanza), né quindi della legittimazione dell’istante a

chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione (cfr. supra cons. 4.3).

La censura riguardo alla stessa esistenza del trust concerne invece il merito

del credito posto in esecuzione e va quindi esaminata quale eccezione giusta

l’art. 82 cpv. 2 LEF (cfr. infra ad cons. 7.1).

b) In sede

di risposta (ad n. 15, pag. 5), CO 1 ha inoltre sostenuto che anche se fosse

valida, la cessione sarebbe ovviamente in conflitto con l’art. 1 del

riconoscimento di debito, secondo cui, a differenza della traduzione incompleta

di cui al doc. 12b, egli si sarebbe “personalmente” impegnato verso lo S__________

Fund “personalmente”. Si potrebbe disquisire sulla questione di sapere se il

duplice impiego della parola “persönlich” sia atto a neutralizzare gli

effetti della cessione o sia solo un’inavvertenza. Ciò non è tuttavia

necessario, dal momento che una simile riserva non esiste nel contratto di

mutuo 18 agosto 2006, che come visto (supra cons. 5), costituisce

anch’esso un titolo di rigetto provvisorio per il credito posto in esecuzione.

c) Infine,

il convenuto, sempre in sede di risposta (ad n. 16, pag. 5), sostiene che la

stessa cessione dimostrerebbe chiaramente che il subentro dell’istante quale

nuovo trustee dello S__________ Fund (doc. 3 annesso all’istanza) non sarebbe

sufficiente per stabilire una sua pretesa verso il convenuto. Ammessa la

validità della cessione, la censura diventa però priva di oggetto, dal momento

che la legittimazione dell’istante si fonda allora sulla cessione e non sulla

sua asserita qualità di trustee. È del resto proprio il senso della riserva

espressa in fondo all’atto di cessione, secondo cui la stessa viene concessa

“nella misura in cui tali crediti non spettino comunque” alla cessionaria. È

quindi inutile verificare se l’istante sia (anche) trustee, poiché sebbene non

lo fosse essa risulta comunque titolare del credito posto in esecuzione in base

alla cessione del 1° febbraio 2011.

7.

Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio

dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente

delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso

incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in

giudizio (DTF 132 III 142 cons. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le

eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche

essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle

allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413, cons. 4; Jaeger/Walder/Kull/ Kot­tmann, Bundesgesetz

über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art.

82; Gilliéron, op. cit., n. 82 ad

art. 82; Stücheli, op. cit., p.

350, con rif.; Staehelin, op. cit.,

n. 87 s. ad art. 82).

7.1

In prima

istanza, il convenuto ha contestato che lo S__________ Fund fosse un trust ai

sensi dell’art. 149a LDIP, non escludendo che potesse essere invece un fondo

d’investimento, e ne ha comunque contestato l’esistenza, affermando di essere

stato informato della sua liquidazione (risposta 24 agosto 2011, ad III/1). In

questa sede, il convenuto non ha più riproposto tale censura, condividendo

addirittura la sentenza impugnata, laddove indica lo S__________ Fund quale

parte creditrice (cfr. osservazioni 29 giugno 2012, ad n. 9, 2°). In ogni caso,

CO 1 non ha reso verosimile la censura in questione, segnatamente non ha

spiegato perché ha firmato ben due volte atti giuridici in cui lo S__________

Fund era chiaramente indicato quale parte creditrice (cfr. doc. 6 e 12 allegati

all’istanza) né ha sostanziato con indizi oggettivi e concreti l’asserita

liquidazione successiva del trust.

7.2

In prima

istanza e in via subordinata, l’escusso ha anche invocato la compensazione con

una pretesa che ha quantificato in oltre fr. 5'000'000.--, fondata sul fatto

che lo S__________ Fund avrebbe disatteso un suo impegno d’investi­re € 50 mio.

nella società R__________ AG, determinandone il fallimento e il ritiro dei

diritti minerari di un valore di € 3,525 mio. conferiti alla sua società H__________

GmbH.

a) Dato

che il convenuto non ha riproposto l’eccezione di compensazione in sede di

reclamo, ci si potrebbe chiedere se non vi ha tacitamente rinunciato, dal

momento ch’egli doveva aspettarsi che la Camera potesse statuire direttamente

sull’istanza, stante la facoltà di riforma della sentenza impugnata riservata

all’art. 323 cpv. 3 lett. b CPC. La questione può tuttavia rimanere indecisa,

poiché l’eccezione è comunque manifestamente infondata.

b) In

effetti, l’eccezione di estinzione del debito per compensazione – eccezione che

il debitore può opporre anche con riferimento a un credito contestato che egli

ha contro il procedente (cfr. art. 120 cpv. 2 CO) – può essere accolta unicamente

nella misura in cui il credito posto in compensazione sia reso attendibile (CEF

9.

gennaio 2004, 14.03.52, cons. 5.1/c; Panchaud/Caprez,

Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 36 n. 1 ss. p. 80 ss.; Staehelin, op. cit., n. 93 ad art. 82).

A tal fine spetta all’escusso rendere verosimile non solo il suo diritto a far

valere la compensazione, ma anche, sulla base di giustificativi, la causa e

l’importo del credito, ritenuto che la compensazione può avvenire solo nel caso

in cui l'importo e l'esigibilità della contropretesa risultano con sufficiente

chiarezza dalla documentazione agli atti (Panchaud/Caprez,

op. cit., § 36 n. 1 e 2, p. 81). Ora, nel caso in esame, non risulta né dal

contratto di mutuo 18 agosto 2006 (doc. 6 allegato all’i­stan­za) né dai

documenti prodotti dal convenuto (doc. 2-11) – che non si riferiscono allo S__________

Fund – che quest’ultimo si fosse impegnato ad investire € 50 mio. nella società

R__________ AG. Il danno ch’egli dice di aver subito non appare quindi

verosimile.

8.

Visto

l’esito del presente giudizio, la questione dell’estromissione dei doc. 24-29

prodotti dall’escutente il 21 novembre 2011 è diventata priva di oggetto.

9.

Nella

misura in cui non è privo di oggetto, il reclamo va quindi accolto.

Spese

processuali e ripetibili, queste ultime determinate in funzione dei minimi

stabiliti dall’art. 11 cpv. 1 e 2 lett. a-b del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1), seguono la soccombenza (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, 95 segg. CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 82 LEF nonché 48 e 61 OTLEF, 95

segg. CPC;

pronuncia

1.

Nella misura in cui è divenuto privo d’oggetto il reclamo è accolto.

1.1

Di conseguenza,

i dispositivi n. 2 e 3 della decisione 23 maggio 2012 del Pretore del Distretto

di Vallemaggia (inc. SO.2011.95) sono annullati e riformati come segue:

“2. L’istanza è accolta e di conseguenza

l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ del’UEF di

Vallemaggia è rigettata in via provvisoria.__________

3.

La tassa di giustizia in fr. 1’500.-- e le

spese sono poste a carico di CO 1, che rifonderà all’istante fr. 16’000.-- a

titolo di ripetibili.”

2.

La

tassa di giustizia di fr. 2’500.--, già anticipata dalla reclamante, è posta a

carico di CO 1, che le rifonderà fr. 6’000.-- a titolo di ripetibili.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Giacché il valore litigioso della

vertenza è di fr. 3'904'200.--, contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).