Lexipedia

Decisione

14.2012.88

Rigetto provvisorio dell'esecuzione. Reclamo inammissibile in quanto fondato su nova

26 giugno 2012Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

di nuovi mezzi di prova;

che

proposto in modo improprio il rimedio va perciò dichiarato inammissibile senza

Considerandi

ulteriori considerazioni;

che gli

oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza dell’insorgente

(art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il

reclamo è inammissibile.

2. La

tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 300.- sono poste a carico

della reclamante.

3. Notificazione a:

- __________

- __________

Comunicazione

alla Giudicatura di pace di Giubiasco

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici (pagina seguente)

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 3'424.-,

non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster