14.2012.88
Rigetto provvisorio dell'esecuzione. Reclamo inammissibile in quanto fondato su nova
26 giugno 2012Italiano4 min
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Numero d'incarto:
14.2012.88
Data decisione, Autorità:
26.06.2012, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'esecuzione. Reclamo inammissibile in quanto fondato su nova
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 326 CPC
art. 82 LEF
Incarto n.
14.2012.88
Lugano
26 giugno
2012
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Epiney-Colombo
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 4 aprile 2012 presentata da
RE 1
contro
CO 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione
interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, intimato in data 2 marzo
2012 per il pagamento di fr. 3'424,90 oltre interessi e spese;
istanza accolta dal Giudice di pace del circolo di Giubiasco
con decisione del 15 maggio 2012 (inc. n. 0104-2012s);
sentenza impugnata dalla convenuta con reclamo del 4
giugno 2012;
esaminati gli atti,
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con istanza del 4 aprile 2012 CO 1 ha chiesto alla Pretura di Bellinzona il rigetto provvisorio dell’opposizione sollevata da RE 1 al
precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di
Bellinzona, intimato in data 2 marzo 2012 per l’incasso di fr. 3'424.-, a
titolo di fatture del 12.05, 20.06, 5.07, 25.07 e 19.08 2011;
che con
decisione del 10 aprile 2012 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona,
premesso che il valore litigioso non supera fr. 5'000.-, ha trasmesso l’istanza
alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco per competenza;
che con
ordinanza del 16 aprile 2012 il Giudice di pace del circolo di Giubiasco ha
assegnato alla convenuta un termine di 15 giorni per presentare le proprie
osservazioni all’istanza, con l’avvertenza che in caso di silenzio, egli
avrebbe deciso in base alla domanda e agli atti;
che la
convenuta è rimasta silente;
che con decisione
del 15 maggio 2012 il Giudice di pace ha accolto l’istanza con riferimento ai
mezzi di prova prodotti dall’istante, ossia al precetto esecutivo e alla copia delle
fatture, con estratto conto da cui risulta un acconto versato;
che contro
tale sentenza la convenuta è insorta con reclamo del 4 giugno 2012, asserendo
che le banconote sono in procedura di raccolta, di cui non tutte dell’azienda,
obiettando di non essere in possesso delle fatture, ciò che le ha impedito un
controllo, affermando di essere in possesso soltanto di una compilation, con la
data e l’importo e di non potere determinare quale automobile è stata riparata
(targa, proprietario) e chiedendo in fine di fare in modo di ottenere copia
delle fatture;
che il
reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
che
secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le
decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che tale è
il caso per le decisioni nelle pratiche e tenore della LEF, segnatamente in
tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3
CPC);
che con
il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento
manifestamente inesatto dei fatti;
che l’insorgente
non si avvale però di nessuno dei menzionati titoli di reclamo con riferimento
al diritto applicabile e al materiale processuale agli atti, proponendosi per
contro di invalidare il giudizio impugnato con argomentazioni mai prima d’ora
sollevate, le quali con ogni evidenza non possono essere vagliate da questa
Camera, ostandovi l’art. 326 cpv. 1 CPC, che nella procedura di reclamo non
ammette né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione
Fatti
di nuovi mezzi di prova;
che
proposto in modo improprio il rimedio va perciò dichiarato inammissibile senza
Considerandi
ulteriori considerazioni;
che gli
oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza dell’insorgente
(art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il
reclamo è inammissibile.
2. La
tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 300.- sono poste a carico
della reclamante.
3. Notificazione a:
- __________
- __________
Comunicazione
alla Giudicatura di pace di Giubiasco
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici (pagina seguente)
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 3'424.-,
non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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