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Decisione

14.2012.89

Decorrenza degli interessi di mora. Verbale di udienza quale titolo di rigetto. Eccezione di avvenuto pagamento

6 agosto 2012Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

precetto esecutivo per le esecuzioni ordinarie n. __________ CO 1 ha escusso RE

1 per l’incasso di fr. 15'000.00 oltre interessi al 5% dal 26.11.2004,

indicando quale titolo di credito: “Cessione quota sociale della ditta __________

__________, riconoscimento di debito a verbale d’udienza 28.09.2011, Pretura di

__________, inc. n. OA.2010.680”.

Interposta

tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto

provvisorio al Pretore del Distretto di __________.

B.

La procedente fonda la propria pretesa sul verbale di udienza del 28

settembre 2011 dinnanzi al Pretore di __________, nel quale in qualità di teste

RE 1 ha affermato di aver comperato una quota sociale di fr. 15'000.00 della __________

da CO 1 e di non aver mai pagato nulla alla stessa. In tale occasione l’escusso

ha pure affermato che era chiaro che egli avrebbe dovuto pagare fr. 15'000.00,

che CO 1 non gli avrebbe mai chiesto il pagamento di questo importo e che se quest’ultima

glielo richiederà egli pagherà.

C. All’udienza

di contraddittorio l’escusso si è opposto all’istanza asseverando che, come

emerge dal contratto di cessione del 19 novembre 2004 di cui al rogito n. 666

del notaio __________, __________, egli avrebbe corrisposto il prezzo della

compravendita. Le sue dichiarazioni espresse durante l’audizione testimoniale

del 28 settembre 2011 sarebbero il frutto di un errore in quanto rese ben sette

anni dopo la firma del contratto di cessione. Solo successivamente, verificando

i fatti sulla base della documentazione in suo possesso, RE 1 si sarebbe accorto

di aver commesso un errore in quanto nulla era più dovuto all’istante. Infatti

durante diversi anni l’escusso avrebbe svolto attività di contabile e di

consulenza a favore dei coniugi __________ e si sarebbe pure fatto carico di

alcuni costi legati al fallimento di una società di cui titolare era il padre

della procedente. Per questo motivo, a liquidazione delle sue pretese, gli sarebbe

stata ceduta la quota sociale della __________. In ogni caso il calcolo degli

interessi eseguito dalla procedente sarebbe errato, in quanto nessuna richiesta

di pagamento sarebbe intervenuta prima del 30 settembre 2011.

D. Con

decisione 29 maggio 2012 il Pretore del Distretto di ____________________ __________,

ha accolto l’istanza ritenendo che la documentazione prodotta costituisce

valido titolo per il rigetto provvisorio dell’opposizione. A mente del primo

giudice quanto contenuto nel rogito di cessione della quota sociale non è atto

ad infirmare la validità quale riconoscimento di debito delle dichiarazioni

rese dall’escusso sotto giuramento. Neppure la dichiarazione del signor __________,

ex marito dell’istante e persona manifestamente interessata ai fatti, appare

atta a smentire quanto sostenuto da RE 1 in udienza.

E. Con

reclamo 8 giugno 2012 RE 1 postula la reiezione dell’istanza ribadendo quanto

affermato in prima sede. In merito alla dichiarazione del signor __________ l’escusso

evidenzia che la stessa sarebbe meritevole di considerazione perché l’esistenza

di una procedura di divorzio non renderebbe di per sé prive di valore le dichiarazioni

rese da un coniuge in una procedura giudiziaria che coinvolge l’altro coniuge.

Quanto dichiarato dal signor __________ sarebbe peraltro confermato dal

contenuto del rogito del 19 novembre 2004 e dal comportamento della procedente,

che nei sette anni successivi alla sottoscrizione del rogito nulla ha mai

chiesto a RE 1.

F. Delle

osservazioni 2 luglio 2012 di CO 1, chiedenti la reiezione del reclamo, si

dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Secondo

l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le

decisioni inappellabili di prima istanza finali. Tale è il caso per le

decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto

dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC). Trattandosi

di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art.

251.

lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art.

321.

cpv. 2 CPC). Proposto il l’8 giugno 2012

a fronte di una decisione emessa in data 29 maggio 2012 (e quindi notificata

più avanti), il rimedio risulta tempestivo e, quindi, sotto questo profilo, ammissibile.

2.

In

base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione

errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

3.

In

virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di

debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può

chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

4.

La

nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex

art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il

riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di

un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente

determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un

insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari

(DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione essenziale è che la somma di

denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi

stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale

dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta,

Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep. 1989, p. 338 con riferimenti). La

volontà di obbligarsi può anche risultare da un atto pubblico redatto nelle

forme stabilite dal diritto cantonale, come per esempio le cartelle ipotecarie

(cfr. Cometta, op. cit., p. 337

con riferimenti).

5.

La

dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la

quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere

chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione

(cfr. Panchaud/Caprez, op. cit., §

1.

n. 7 p. 3; cfr. anche DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481).

6.

In concreto all’udienza

del 28 settembre 2011 dinnanzi al Pretore di Lugano,

Sezione 6, RE1 ha affermato di

avere comperato una quota sociale di fr. 15'000.00 della C____Sagl da CO1 e di non aver pagato nulla alla

procedente perché mai richiesto in tal senso. Egli ha altresì affermato che era

chiaro che egli avrebbe dovuto pagare fr. 15'000.00 e che se CO1 gli chiederà

il pagamento di tale importo egli vi darà seguito. Il verbale d’udienza del 28

settembre 2011, sottoscritto dall’escusso, costituisce pertanto, in principio,

valido riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF per la somma dedotta in

esecuzione di fr. 15'000.00 oltre interessi al tasso legale del 5% (art. 104

cpv. 1 CO) a decorrere dal 1° gennaio 2012, ossia -in mancanza di pregressa

costituzione in mora documentata- dal giorno successivo la data ultima di

pagamento accordata all’escusso nello scritto del 30 settembre 2011 (doc. C). In

questo senso la sentenza del Pretore dovrà essere

7.

Per

l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio

dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente

delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso

incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in

giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza

le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono

anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto

delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413,

cons. 4; Jaeger/

Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs,

vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Staehelin, op. cit., n. 87 s. ad art.

82; Gilliéron, op. cit., n. 82 ad

art. 82; Stücheli, op. cit., p.

350, con rif.).

8.

L’escusso

ha asserito di aver corrisposto il prezzo della compravendita come risulterebbe

sia dal contratto di cessione del 19 novembre 2004 di cui al rogito n. 666 del

notaio __________ (doc. 2) sia dalla dichiarazione del signor __________ (doc.

3).

8.1

Nel

caso di specie il convenuto ha prodotto a conforto delle proprie tesi

liberatorie il contratto di cessione del 19 novembre 2004 di cui al rogito n.

666.

del notaio __________, nel quale è espressamente indicato che il “prezzo

di vendita viene fissato in fr. 15'000.00 ed è già stato liquidato

separatamente “ (doc. 2) e la dichiarazione datata 23 maggio 2012 di __________,

con la quale quest'ultimo afferma che il prezzo di vendita della quota sociale

di fr. 15'000.00 era stato liquidato da RE 1 prima della vendita mediante la compensazione

con prestazioni professionali da lui fornite e mai remunerategli in precedenza

(doc. 3).

8.2

Considerando

il contratto di cui al doc. 2 e la dichiarazione di cui al doc. 3 inidonei a

rendere verosimile l’eccezione sollevata dalla parte convenuta nel contesto

dell’art. 82 cpv. 2 LEF, il Pretore non ha operato un apprezzamento delle prove

incompatibile con la nozione di verosimiglianza esposto nel considerando n. 7

che precede e, ancora meno, un accertamento suscettibile di attuare il titolo

di reclamo di cui all’art. 320 lett. b CPC (accertamento manifestamente errato

di un fatto). Non è infatti arbitrario ritenere che questi documenti, ancorché

non privi di significato, specie il doc. 2, non costituiscano necessariamente decisivi

riscontri oggettivi atti a rendere verosimile -a fronte del successivo riconoscimento

di debito chiaro, esplicito, non equivoco, non discutibile o soggetto a

interpretazione contenuto nel verbale di udienza del 28 settembre 2011- l'avvenuto

pagamento del prezzo della cessione della quota sociale. In altri termini, a

fronte della dichiarazione/testimonianza rilasciata dal convenuto il 28

settembre 2008 dinnazi al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6,

l'eccezione di avvenuto pagamento sollevata dallo stesso escusso sulla base,

in particolare, del punto 2 del rogito n. 666 del notaio Francesco Laghi, non appare

pertanto sorretta da riscontri tali da rendere meno plausibile quanto da lui

espresamente riconosciuto in quella specifca occasione, motivo per cui non è

possibile fare carico al primo giudice di avere violato l’art. 82 cpv. 2 LEF a

seguito di un apprezzamento insostenibile del materiale processuale. Ne

consegue pertanto la reiezione del reclamo al riguardo.

9.

Il reclamo

va nondimento accolto per quanto riguarda gli interessi di mora, dovuti solo a decorrere

dal 1° gennaio 2012, anziché dal 24 novembre 2004, data indicata nel precetto

esecutivo.

10.

Da quanto precede, ne discende

pertanto il parziale accoglimento del reclamo. La tassa di giustizia, le spese

processuali e le indennità seguono – per entrambe le sedi – i rispettivi gradi

di soccombenza (art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2, 106 cpv. 1 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 82 cpv.

1.

e 2 LEF; 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2, 106 cpv. 1, 251, 254 cpv. 1, 319,

320, 321 cpv. 2 CPC;

pronuncia: I. Il

reclamo è parzialmente accolto.

I.1. Di

conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della sentenza 29 maggio 2012 della

Pretura del Distretto di __________ vengono riformati come segue:

“1. L’istanza è parzialmente

accolta e di conseguenza l’opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo

n. __________ del 10/15 febbraio 2012 dell’Ufficio di esecuzione di __________ è

respinta in via provvisoria per fr. 15’000.00 oltre interessi al 5% dal 1°

gennaio 2012.

2.

La

tassa di giustizia di Fr. 200.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a

carico per 1/4 di CO 1 e per 3/4 di RE 1, che rifonderà a CO 1 fr. 250.-- per

parte di indennità”

II. La

tassa di giustizia e le spese del presente giudizio di fr. 320.00 già

anticipata dall'appellante, è a carico peAP 1 e AP 1 RE 1, che rifonderà a CO 1

fr. 250.00 per parte di indennità.

III. Notificazione

a:

-

avv. PA 1, __________

-

avv. PA 2, __________

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di __________.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

segretario

Giacché il valore litigioso della vertenza di fr. 15’000.00 non

raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e

segg. LTF).