14.2012.89
Decorrenza degli interessi di mora. Verbale di udienza quale titolo di rigetto. Eccezione di avvenuto pagamento
6 agosto 2012Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2012.89
Lugano
6 agosto 2012
EC/fp/mc.
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello
composta
dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Bozzini
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 21 febbraio
2012 da
CO
1
patrocinata
da: PA 2
Contro
RE
1
patrocinato
da: PA 1
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione
interposta al PE n. __________ del 10/15 febbraio 2012 dell’Ufficio di
esecuzione di __________ per l’importo di fr. 15'000.00 oltre interessi al 5%
dal 26 novembre 2004;
sulla
quale istanza il Pretore del Distretto di __________, con decisione 29 maggio 2012
ha così statuito:
“1. L’istanza è accolta e
di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è
respinta in via provvisoria.
2. La
tassa di giustizia di fr. 200.00, da anticipare dalla parte istante, è posta a
carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte fr.
500.00 a titolo di ripetibili.
Sentenza impugnata dalla
parte convenuta, che con reclamo dell’8 giugno 2012 postula, con protesta di
spese, tasse e ripetibili, in via principale la reiezione dell'istanza e in via
subordinata il rinvio della pratica al Pretore,
preso atto che la parte
istante con osservazioni 2 luglio 2012 ha chiesto la reiezione del reclamo,
pure con protesta di spese tasse e ripetibili;
richiamato il decreto
presidenziale 11 giugno 2012 di concessione dell’effetto
sospensivo;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
Fatti
A. Con
precetto esecutivo per le esecuzioni ordinarie n. __________ CO 1 ha escusso RE
1 per l’incasso di fr. 15'000.00 oltre interessi al 5% dal 26.11.2004,
indicando quale titolo di credito: “Cessione quota sociale della ditta __________
__________, riconoscimento di debito a verbale d’udienza 28.09.2011, Pretura di
__________, inc. n. OA.2010.680”.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore del Distretto di __________.
B.
La procedente fonda la propria pretesa sul verbale di udienza del 28
settembre 2011 dinnanzi al Pretore di __________, nel quale in qualità di teste
RE 1 ha affermato di aver comperato una quota sociale di fr. 15'000.00 della __________
da CO 1 e di non aver mai pagato nulla alla stessa. In tale occasione l’escusso
ha pure affermato che era chiaro che egli avrebbe dovuto pagare fr. 15'000.00,
che CO 1 non gli avrebbe mai chiesto il pagamento di questo importo e che se quest’ultima
glielo richiederà egli pagherà.
C. All’udienza
di contraddittorio l’escusso si è opposto all’istanza asseverando che, come
emerge dal contratto di cessione del 19 novembre 2004 di cui al rogito n. 666
del notaio __________, __________, egli avrebbe corrisposto il prezzo della
compravendita. Le sue dichiarazioni espresse durante l’audizione testimoniale
del 28 settembre 2011 sarebbero il frutto di un errore in quanto rese ben sette
anni dopo la firma del contratto di cessione. Solo successivamente, verificando
i fatti sulla base della documentazione in suo possesso, RE 1 si sarebbe accorto
di aver commesso un errore in quanto nulla era più dovuto all’istante. Infatti
durante diversi anni l’escusso avrebbe svolto attività di contabile e di
consulenza a favore dei coniugi __________ e si sarebbe pure fatto carico di
alcuni costi legati al fallimento di una società di cui titolare era il padre
della procedente. Per questo motivo, a liquidazione delle sue pretese, gli sarebbe
stata ceduta la quota sociale della __________. In ogni caso il calcolo degli
interessi eseguito dalla procedente sarebbe errato, in quanto nessuna richiesta
di pagamento sarebbe intervenuta prima del 30 settembre 2011.
D. Con
decisione 29 maggio 2012 il Pretore del Distretto di ____________________ __________,
ha accolto l’istanza ritenendo che la documentazione prodotta costituisce
valido titolo per il rigetto provvisorio dell’opposizione. A mente del primo
giudice quanto contenuto nel rogito di cessione della quota sociale non è atto
ad infirmare la validità quale riconoscimento di debito delle dichiarazioni
rese dall’escusso sotto giuramento. Neppure la dichiarazione del signor __________,
ex marito dell’istante e persona manifestamente interessata ai fatti, appare
atta a smentire quanto sostenuto da RE 1 in udienza.
E. Con
reclamo 8 giugno 2012 RE 1 postula la reiezione dell’istanza ribadendo quanto
affermato in prima sede. In merito alla dichiarazione del signor __________ l’escusso
evidenzia che la stessa sarebbe meritevole di considerazione perché l’esistenza
di una procedura di divorzio non renderebbe di per sé prive di valore le dichiarazioni
rese da un coniuge in una procedura giudiziaria che coinvolge l’altro coniuge.
Quanto dichiarato dal signor __________ sarebbe peraltro confermato dal
contenuto del rogito del 19 novembre 2004 e dal comportamento della procedente,
che nei sette anni successivi alla sottoscrizione del rogito nulla ha mai
chiesto a RE 1.
F. Delle
osservazioni 2 luglio 2012 di CO 1, chiedenti la reiezione del reclamo, si
dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
Considerandi
1.
Secondo
l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le
decisioni inappellabili di prima istanza finali. Tale è il caso per le
decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto
dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC). Trattandosi
di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art.
251.
lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art.
321.
cpv. 2 CPC). Proposto il l’8 giugno 2012
a fronte di una decisione emessa in data 29 maggio 2012 (e quindi notificata
più avanti), il rimedio risulta tempestivo e, quindi, sotto questo profilo, ammissibile.
2.
In
base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione
errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
3.
In
virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di
debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può
chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.
4.
La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex
art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di
un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari
(DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione essenziale è che la somma di
denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi
stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale
dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta,
Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep. 1989, p. 338 con riferimenti). La
volontà di obbligarsi può anche risultare da un atto pubblico redatto nelle
forme stabilite dal diritto cantonale, come per esempio le cartelle ipotecarie
(cfr. Cometta, op. cit., p. 337
con riferimenti).
5.
La
dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la
quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere
chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione
(cfr. Panchaud/Caprez, op. cit., §
1.
n. 7 p. 3; cfr. anche DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481).
6.
In concreto all’udienza
del 28 settembre 2011 dinnanzi al Pretore di Lugano,
Sezione 6, RE1 ha affermato di
avere comperato una quota sociale di fr. 15'000.00 della C____Sagl da CO1 e di non aver pagato nulla alla
procedente perché mai richiesto in tal senso. Egli ha altresì affermato che era
chiaro che egli avrebbe dovuto pagare fr. 15'000.00 e che se CO1 gli chiederà
il pagamento di tale importo egli vi darà seguito. Il verbale d’udienza del 28
settembre 2011, sottoscritto dall’escusso, costituisce pertanto, in principio,
valido riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF per la somma dedotta in
esecuzione di fr. 15'000.00 oltre interessi al tasso legale del 5% (art. 104
cpv. 1 CO) a decorrere dal 1° gennaio 2012, ossia -in mancanza di pregressa
costituzione in mora documentata- dal giorno successivo la data ultima di
pagamento accordata all’escusso nello scritto del 30 settembre 2011 (doc. C). In
questo senso la sentenza del Pretore dovrà essere
7.
Per
l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso
incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza
le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono
anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto
delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413,
cons. 4; Jaeger/
Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs,
vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Staehelin, op. cit., n. 87 s. ad art.
82; Gilliéron, op. cit., n. 82 ad
art. 82; Stücheli, op. cit., p.
350, con rif.).
8.
L’escusso
ha asserito di aver corrisposto il prezzo della compravendita come risulterebbe
sia dal contratto di cessione del 19 novembre 2004 di cui al rogito n. 666 del
notaio __________ (doc. 2) sia dalla dichiarazione del signor __________ (doc.
3).
8.1
Nel
caso di specie il convenuto ha prodotto a conforto delle proprie tesi
liberatorie il contratto di cessione del 19 novembre 2004 di cui al rogito n.
666.
del notaio __________, nel quale è espressamente indicato che il “prezzo
di vendita viene fissato in fr. 15'000.00 ed è già stato liquidato
separatamente “ (doc. 2) e la dichiarazione datata 23 maggio 2012 di __________,
con la quale quest'ultimo afferma che il prezzo di vendita della quota sociale
di fr. 15'000.00 era stato liquidato da RE 1 prima della vendita mediante la compensazione
con prestazioni professionali da lui fornite e mai remunerategli in precedenza
(doc. 3).
8.2
Considerando
il contratto di cui al doc. 2 e la dichiarazione di cui al doc. 3 inidonei a
rendere verosimile l’eccezione sollevata dalla parte convenuta nel contesto
dell’art. 82 cpv. 2 LEF, il Pretore non ha operato un apprezzamento delle prove
incompatibile con la nozione di verosimiglianza esposto nel considerando n. 7
che precede e, ancora meno, un accertamento suscettibile di attuare il titolo
di reclamo di cui all’art. 320 lett. b CPC (accertamento manifestamente errato
di un fatto). Non è infatti arbitrario ritenere che questi documenti, ancorché
non privi di significato, specie il doc. 2, non costituiscano necessariamente decisivi
riscontri oggettivi atti a rendere verosimile -a fronte del successivo riconoscimento
di debito chiaro, esplicito, non equivoco, non discutibile o soggetto a
interpretazione contenuto nel verbale di udienza del 28 settembre 2011- l'avvenuto
pagamento del prezzo della cessione della quota sociale. In altri termini, a
fronte della dichiarazione/testimonianza rilasciata dal convenuto il 28
settembre 2008 dinnazi al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6,
l'eccezione di avvenuto pagamento sollevata dallo stesso escusso sulla base,
in particolare, del punto 2 del rogito n. 666 del notaio Francesco Laghi, non appare
pertanto sorretta da riscontri tali da rendere meno plausibile quanto da lui
espresamente riconosciuto in quella specifca occasione, motivo per cui non è
possibile fare carico al primo giudice di avere violato l’art. 82 cpv. 2 LEF a
seguito di un apprezzamento insostenibile del materiale processuale. Ne
consegue pertanto la reiezione del reclamo al riguardo.
9.
Il reclamo
va nondimento accolto per quanto riguarda gli interessi di mora, dovuti solo a decorrere
dal 1° gennaio 2012, anziché dal 24 novembre 2004, data indicata nel precetto
esecutivo.
10.
Da quanto precede, ne discende
pertanto il parziale accoglimento del reclamo. La tassa di giustizia, le spese
processuali e le indennità seguono – per entrambe le sedi – i rispettivi gradi
di soccombenza (art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2, 106 cpv. 1 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 cpv.
1.
e 2 LEF; 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2, 106 cpv. 1, 251, 254 cpv. 1, 319,
320, 321 cpv. 2 CPC;
pronuncia: I. Il
reclamo è parzialmente accolto.
I.1. Di
conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della sentenza 29 maggio 2012 della
Pretura del Distretto di __________ vengono riformati come segue:
“1. L’istanza è parzialmente
accolta e di conseguenza l’opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo
n. __________ del 10/15 febbraio 2012 dell’Ufficio di esecuzione di __________ è
respinta in via provvisoria per fr. 15’000.00 oltre interessi al 5% dal 1°
gennaio 2012.
2.
La
tassa di giustizia di Fr. 200.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a
carico per 1/4 di CO 1 e per 3/4 di RE 1, che rifonderà a CO 1 fr. 250.-- per
parte di indennità”
II. La
tassa di giustizia e le spese del presente giudizio di fr. 320.00 già
anticipata dall'appellante, è a carico peAP 1 e AP 1 RE 1, che rifonderà a CO 1
fr. 250.00 per parte di indennità.
III. Notificazione
a:
-
avv. PA 1, __________
-
avv. PA 2, __________
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di __________.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Giacché il valore litigioso della vertenza di fr. 15’000.00 non
raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e
segg. LTF).