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Decisione

14.2012.90

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 giugno 2012Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

che con

precetto esecutivo n. __________ del 23/24.2.2012 dell’Ufficio di esecuzione di

__________, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso della somma di fr. 199.- oltre

interessi e spese, indicando quale titolo del credito il “Canone arretrato

abbonamento __________ (www. __________.ch)”;

che

interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 7

marzo 2012 la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura

di pace del circolo di __________;

che

l’istante ha fondato la propria domanda sul contratto di iscrizione al servizio

“__________”, sottoscritto dalle parti il 6 settembre 2004, per un importo

annuo di fr. 189.-, IVA compresa (doc. A), poi modificato nel corso del 2010,

con un canone annuo di fr. 199.- (doc. B);

che

chiamato ad esprimersi sull’istanza, con osservazioni 11/14 marzo 2012 il convenuto

ha rilevato di avere inoltrato il 14 dicembre 2010 -dopo avere parlato

telefonicamente con un collaboratore della parte istante- disdetta del

contratto per la fine dello stesso anno (cfr. doc. C), dichiarando pertanto di

mantenere l’opposizione al precetto esecutivo in rassegna;

che con

decisione del 25 maggio 2012 il Giudice di pace del circolo di __________ ha respinto

l’istanza;

che, pur

individuando nel contratto doc. A gli estremi di un riconoscimento di debito e,

quindi, di un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 cpv. 1

LEF per quanto riguarda l’impegno al pagamento del canone di abbonamento annuo

nella misura in cui tale contratto non sia stato validamente disdetto, egli ha

per finire stabilito che dagli atti di causa risulta che l’escusso ha validamente

disdetto il servizio con scritto del 14 dicembre 2010 per la fine del 2010

(doc. C);

che, ha

dipoi osservato il primo giudice, è vero che la parte istante ha accettato la

disdetta soltanto per il 10 febbraio 2012 (doc. D), accampando la ragione che,

secondo le condizioni generali, la disdetta deve pervenire con almeno tre mesi

di preavviso, pena il rinnovo del contratto per un ulteriore anno (doc. F);

che, tuttavia,

egli ha puntualizzato, per essere ammessa, tale eccezione va provata, ciò che

non è però il caso nella fattispecie, poiché le condizioni generali allegate ai

documenti di causa (doc.G/H) non dimostrano il rinnovamento tacito così come

preteso dalla procedente, anche perché incomplete, essendo stati trasmessi due

esemplari della pagina 2 e nessuno della pagina 1;

che

stando così le cose, ha concluso il Giudice di pace, e visto il carattere prettamente

formale della procedura di rigetto dell’opposizione, non vi è la dimostrazione

del rinnovo contrattuale, di modo che l’istanza non può essere ammessa;

che

contro tale sentenza la procedente è insorta con reclamo del 29 maggio 2012,

reiterando nel sostenere che il convenuto non ha rispettato i termini di

disdetta previsti dalle condizioni generali di cui al doc. H (accettate delle

parti al momento della sottoscrizione del contratto doc. A), le quali al §4.2,

stabiliscono che il contratto è prorogato tacitamente di volta in volta di un ulteriore

anno, qualora non disdetto per scritto da una delle due parti entro tre mesi di

preavviso della scadenza;

che non

avendo la controparte rispettato tale termine con l’invio dello scritto 14

dicembre 2010, il contratto si è perciò rinnovato tacitamente di un ulteriore

anno, fino al 22 febbraio 2012, come del resto fatto presente al convenuto, di

modo che l’istanza merita tutela;

che il

reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

Considerandi

in diritto:

che secondo

l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili con reclamo, tra l’altro, le decisioni

inappellabili di prima istanza finali;

che tale è

il caso per le decisioni nelle pratiche e tenore della LEF, segnatamente in

materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n.

3.

CPC);

che in

base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione

errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

che in

virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di

debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può

chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;

che la

nozione di riconoscimento di debito constato mediante scrittura privata ex art.

82.

cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il

riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di

un’obbligazione in relazione a una somma di denaro determinata o facilmente determinabile,

ritenuto che il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme

di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari (DTF 132

III 480 consid. 4.1 pag. 481);

che,

nella fattispecie, a giusta ragione il Giudice di pace ha individuato nel

contratto di cui al doc. A, segnatamente nell’impegno del convenuto a pagare un

canone di abbonamento annuo di fr. 189.- alla controparte in relazione alle

prestazioni ivi contemplate (punto 2.26), alla condizione che tale contratto –

stipulato a tempo indeterminato, con una durata minima di 12 mesi (punto 2.25)

– non sia stato validamente disdetto;

che del

resto nessuno lo contesta;

che se è

vero che nel punto 3 del contratto le parti hanno sottoposto la relativa pattuizione

alle condizioni generali per i contratti “__________” e “__________” (edizione

maggio 2003), a differenza di quanto preteso dall’insorgente nel reclamo, nulla

consente di ritenere che l’invio della disdetta da parte del convenuto con

scritto 14 dicembre 2010 per la fine dello stesso anno si sia rivelato inefficace

alla luce del §4.2 delle condizioni generali, secondo cui il contratto è

prorogato tacitamente di volta in volta di un anno qualora non disdetto per

scritto da una delle due parti con tre mesi di preavviso dalla scadenza;

che, infatti,

come correttamente accertato dal primo giudice, le condizioni generali esibite

dall’istante (plico doc. G/H) si riferiscono alle clausole 5.4.3-9.3, ossia alla

sola pagina due, ove nulla figura sui termini di disdetta, argomento verosimilmente

trattato alla pagina uno, non prodotta, per tacere del fatto che né nell’istanza

di rigetto dell’opposizione, né nello scambio di corrispondenza intercorso tra

le parti in causa vi è un concreto riferimento a tale clausola (§4.2);

che già

per questo motivo il reclamo va disatteso;

che a

maggior ragione la reiezione del gravame si impone, ove si consideri che di

fatto l’istante procede sulla base di una pattuizione apparentemente diversa da

quella del doc. A, ossia della modifica del contratto di cui allo scritto doc.

B (ove figura la menzione: “cambio di abbonamento”), che riporta un canone

annuo di fr. 199.- fino alla fine di febbraio 2011, senza alcun riferimento alle

condizioni generali richiamate nel reclamo e, ancor meno, alle relative

modalità di rinnovo;

che ne

discende pertanto, comunque sia, la reiezione del rimedio;

che gli

oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia

sono posti a carico dell’insorgente (art. 48, 61 cpv. 1 e OTLEF e 106 cpv. 1

CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo

è respinto.

2. La

tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 80.- sono poste a carico del

reclamante.

3. Notificazione

a:

-

-

Comunicazione

alla Giudicatura di pace di __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 199.-,

non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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