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25 giugno 2012Italiano8 min
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Numero d'incarto:
14.2012.90
Data decisione, Autorità:
25.06.2012, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto di abbonamento di "hosting" su un sito internet. Disdetta considerata dall'istante tardiva secondo le condizioni generali, che però non sono state integralmente prodotte. Reiezione del reclamo interposto dall'istante
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 82 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2012.90
Lugano
25 giugno
2012
FP/ec/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Epiney-Colombo
segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 7 marzo 2012 presentata da
RE 1
contro
CO 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio di esecuzione di __________, notificato in data 24 febbraio 2012
per il pagamento di fr. 199.- oltre interessi e spese;
istanza respinta dal Giudice di pace del circolo di __________
con decisione del 25 maggio 2012 (inc. n. 130);
sentenza impugnata dall’istante con reclamo del 29
maggio 2012;
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che con
precetto esecutivo n. __________ del 23/24.2.2012 dell’Ufficio di esecuzione di
__________, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso della somma di fr. 199.- oltre
interessi e spese, indicando quale titolo del credito il “Canone arretrato
abbonamento __________ (www. __________.ch)”;
che
interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 7
marzo 2012 la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura
di pace del circolo di __________;
che
l’istante ha fondato la propria domanda sul contratto di iscrizione al servizio
“__________”, sottoscritto dalle parti il 6 settembre 2004, per un importo
annuo di fr. 189.-, IVA compresa (doc. A), poi modificato nel corso del 2010,
con un canone annuo di fr. 199.- (doc. B);
che
chiamato ad esprimersi sull’istanza, con osservazioni 11/14 marzo 2012 il convenuto
ha rilevato di avere inoltrato il 14 dicembre 2010 -dopo avere parlato
telefonicamente con un collaboratore della parte istante- disdetta del
contratto per la fine dello stesso anno (cfr. doc. C), dichiarando pertanto di
mantenere l’opposizione al precetto esecutivo in rassegna;
che con
decisione del 25 maggio 2012 il Giudice di pace del circolo di __________ ha respinto
l’istanza;
che, pur
individuando nel contratto doc. A gli estremi di un riconoscimento di debito e,
quindi, di un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 cpv. 1
LEF per quanto riguarda l’impegno al pagamento del canone di abbonamento annuo
nella misura in cui tale contratto non sia stato validamente disdetto, egli ha
per finire stabilito che dagli atti di causa risulta che l’escusso ha validamente
disdetto il servizio con scritto del 14 dicembre 2010 per la fine del 2010
(doc. C);
che, ha
dipoi osservato il primo giudice, è vero che la parte istante ha accettato la
disdetta soltanto per il 10 febbraio 2012 (doc. D), accampando la ragione che,
secondo le condizioni generali, la disdetta deve pervenire con almeno tre mesi
di preavviso, pena il rinnovo del contratto per un ulteriore anno (doc. F);
che, tuttavia,
egli ha puntualizzato, per essere ammessa, tale eccezione va provata, ciò che
non è però il caso nella fattispecie, poiché le condizioni generali allegate ai
documenti di causa (doc.G/H) non dimostrano il rinnovamento tacito così come
preteso dalla procedente, anche perché incomplete, essendo stati trasmessi due
esemplari della pagina 2 e nessuno della pagina 1;
che
stando così le cose, ha concluso il Giudice di pace, e visto il carattere prettamente
formale della procedura di rigetto dell’opposizione, non vi è la dimostrazione
del rinnovo contrattuale, di modo che l’istanza non può essere ammessa;
che
contro tale sentenza la procedente è insorta con reclamo del 29 maggio 2012,
reiterando nel sostenere che il convenuto non ha rispettato i termini di
disdetta previsti dalle condizioni generali di cui al doc. H (accettate delle
parti al momento della sottoscrizione del contratto doc. A), le quali al §4.2,
stabiliscono che il contratto è prorogato tacitamente di volta in volta di un ulteriore
anno, qualora non disdetto per scritto da una delle due parti entro tre mesi di
preavviso della scadenza;
che non
avendo la controparte rispettato tale termine con l’invio dello scritto 14
dicembre 2010, il contratto si è perciò rinnovato tacitamente di un ulteriore
anno, fino al 22 febbraio 2012, come del resto fatto presente al convenuto, di
modo che l’istanza merita tutela;
che il
reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
Considerandi
in diritto:
che secondo
l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili con reclamo, tra l’altro, le decisioni
inappellabili di prima istanza finali;
che tale è
il caso per le decisioni nelle pratiche e tenore della LEF, segnatamente in
materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n.
3.
CPC);
che in
base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione
errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che in
virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di
debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può
chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;
che la
nozione di riconoscimento di debito constato mediante scrittura privata ex art.
82.
cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione a una somma di denaro determinata o facilmente determinabile,
ritenuto che il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme
di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari (DTF 132
III 480 consid. 4.1 pag. 481);
che,
nella fattispecie, a giusta ragione il Giudice di pace ha individuato nel
contratto di cui al doc. A, segnatamente nell’impegno del convenuto a pagare un
canone di abbonamento annuo di fr. 189.- alla controparte in relazione alle
prestazioni ivi contemplate (punto 2.26), alla condizione che tale contratto –
stipulato a tempo indeterminato, con una durata minima di 12 mesi (punto 2.25)
– non sia stato validamente disdetto;
che del
resto nessuno lo contesta;
che se è
vero che nel punto 3 del contratto le parti hanno sottoposto la relativa pattuizione
alle condizioni generali per i contratti “__________” e “__________” (edizione
maggio 2003), a differenza di quanto preteso dall’insorgente nel reclamo, nulla
consente di ritenere che l’invio della disdetta da parte del convenuto con
scritto 14 dicembre 2010 per la fine dello stesso anno si sia rivelato inefficace
alla luce del §4.2 delle condizioni generali, secondo cui il contratto è
prorogato tacitamente di volta in volta di un anno qualora non disdetto per
scritto da una delle due parti con tre mesi di preavviso dalla scadenza;
che, infatti,
come correttamente accertato dal primo giudice, le condizioni generali esibite
dall’istante (plico doc. G/H) si riferiscono alle clausole 5.4.3-9.3, ossia alla
sola pagina due, ove nulla figura sui termini di disdetta, argomento verosimilmente
trattato alla pagina uno, non prodotta, per tacere del fatto che né nell’istanza
di rigetto dell’opposizione, né nello scambio di corrispondenza intercorso tra
le parti in causa vi è un concreto riferimento a tale clausola (§4.2);
che già
per questo motivo il reclamo va disatteso;
che a
maggior ragione la reiezione del gravame si impone, ove si consideri che di
fatto l’istante procede sulla base di una pattuizione apparentemente diversa da
quella del doc. A, ossia della modifica del contratto di cui allo scritto doc.
B (ove figura la menzione: “cambio di abbonamento”), che riporta un canone
annuo di fr. 199.- fino alla fine di febbraio 2011, senza alcun riferimento alle
condizioni generali richiamate nel reclamo e, ancor meno, alle relative
modalità di rinnovo;
che ne
discende pertanto, comunque sia, la reiezione del rimedio;
che gli
oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia
sono posti a carico dell’insorgente (art. 48, 61 cpv. 1 e OTLEF e 106 cpv. 1
CPC);
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo
è respinto.
2. La
tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 80.- sono poste a carico del
reclamante.
3. Notificazione
a:
-
-
Comunicazione
alla Giudicatura di pace di __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 199.-,
non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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