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Decisione

14.2012.91

Reclamo contro la dichiarazione di fallimento. Esecuzione in oggetto saldata. Solvibilità resa verosimile

26 giugno 2012Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________

dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio CO 1 ha chiesto il fallimento

di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 8'498.90 oltre interessi e spese.

B. All’udienza di discussione dell’8 maggio 2012 il convenuto ha asserito

di essere in attesa di incassare una somma di denaro derivante dalla vendita

di un appartamento e di un locale commerciale, per cui il Pretore gli ha

fissato un termine scadente il 23 maggio 2012 per saldare il suo debito.

C. Non avendo il debitore saldato il suo debito entro il predetto

termine, il Pretore della Giuridizione di Mendrisio-Nord con decisione 6 giugno

2012 ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da quello stesso giorno

alle ore 14.00.

D. Con il reclamo RE 1 asserisce di avere pagato il suo debito nei

confronti dell’istante, producendo una ricevuta dell’Ufficio esecuzione e

fallimenti di Mendrisio relativa al versamento di fr. 9'615.-- a saldo

dell’esecuzione n. __________ promossa da CO 1 (doc. A). Il reclamante sostiene

poi di avere saldato le ulteriori procedure esecutive pendenti nei suoi

confronti, ad eccezione di una che è intenzionato a pagare appena in possesso

del ricavato proveniente dalla vendita per fr. 168'000.-- di una sua PPP, il

cui rogito è stato eseguito il 16 maggio 2012. Il reclamante ha poi prodotto un

estratto delle sue esecuzioni all’11 giugno 2012 dell’Ufficio esecuzione e

fallimenti di Mendrisio rispettivamente un estratto al 14 giugno 2012

dell’Ufficio esecuzione di Lugano, con l’indicazione “partito per Coldrerio”

(doc. B e C).

Considerandi

in diritto:

1.

a) In virtù dell’art. 174 cpv.

2.

LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di

fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua

solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se

risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I

nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve

espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte

dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere

determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto

nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore

di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti

trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un

periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può

emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di

fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti

importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla

base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,

estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere

verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La

solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che

l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di

appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità

influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo

(Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010, n. 26 ad art. 174

LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna

2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und

Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p.

446.

ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994;

SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

b) Il

reclamante ha prodotto una ricevuta dell’11 giugno 2012 dell’Ufficio esecuzione

e fallimenti di Mendrisio relativa al pagamento di fr. 9'615.-- a saldo

dell’esecuzione in oggetto n. 773682 promossa dall’istante, per cui avendo

provato di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante

posteriormente alla dichiarazione di fallimento, il presupposto di cui all’art.

174.

cpv. 2 n. 1 LEF risulta adempiuto.

Per

quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto dell’UEF di __________

all’11 giugno 2012 emerge che le tre esecuzioni pendenti nei confronti del

reclamante sono state pagate, mentre dall’estratto dell’UE di Lugano al 14

giugno 2012 si evince che delle 4 procedure pendenti tre sono state pagate e

contro una, ammontante a fr. 1'487.55, è stata interposta opposizione. Il

reclamante si è dichiarato intenzionato a saldare anche quest’ultima esecuzione,

appena in possesso del ricavato della vendita di una sua PPP. Inoltre ha dimostrato

di avere pagato sia l’esecuzione in oggetto di importo elevato che le altre

esecuzioni pendenti nei suoi confronti. Ciò porta a ritenere che la situazione

finanziaria del convenuto non sta peggiorando e che da parte sua sussiste la

seria volontà di saldare anche la rimanente procedura. Il fatto poi che a

carico del reclamante non risultano attestati di carenza di beni, lascia

ritenere che le sue difficoltà di pagamento sono state solo di natura

transitoria rispettivamente che si è trattato di una mancanza di liquidità a

breve (cfr. SJZ 99 (2003) n. 12 pag. 308). A questo punto va poi osservato che

secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe

alla verosimiglianza della solvibilità. La ratio legis dell’art. 174 LEF è

infatti quella di evitare il fallimento quando il debitore sembra capace di

sopravvivere economicamente e la mancanza di liquidità sufficiente appare

passeggera (cfr. anche sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11.8.2011,

consid. 2 con rif.). Nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di

pagamento del reclamante appare più probabile che la sua incapacità di

pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può

essere ritenuta favorevole. Le precedenti considerazioni portano a concludere

che il presupposto della solvibilità può essere considerato reso

sufficientemente verosimile.

Risultando

adempiuti i requisiti di cui all’174 cpv. 2 LEF, il fallimento di AP 1 va

annullato.

2.

Il

reclamo va pertanto accolto.

La tassa

di giustizia è posta in ambo le sedi a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv.

1.

OTLEF e 106 cpv. 1 CPC).

Le spese

dell’Ufficio fallimenti sono pure poste a carico del reclamante.

Alla

controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato

intimato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

I. Il

reclamo è accolto.

“1.

La dichiarazione di fallimento 6 giugno 2012 pronunciata dal Pretore della

Giurisdizione di Mendrisio-Nord (inc. SO.2012.__________), nei confronti di RE

1, è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 60.--, da anticipare come

di rito, è posta a carico di RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio, da

anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.”

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.-- è posta a

carico

di RE 1.

III. Notificazione:

- __________;

- __________;

- Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio, Mendrisio;

- Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;

- Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio__________Mendrisio;

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg.

LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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