14.2012.92
Rigetto definitivo dell'opposizione. Contributo di mantenimento del diritto di famiglia. Convenzione omologata dalla commissione tutoria. Cessione del credito all'Ufficio del sostegno sociale in cambi
22 giugno 2012Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2012.92
Lugano
22 giugno 2012
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello
composta
dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Epiney-Colombo
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti
dipendente da istanza 8 gennaio 2012 presentata da
RE
1
contro
CO
1
tendente
ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla parte convenuta
al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona,
intimato in data 30 novembre 2011 per il pagamento di fr. 48'000.- oltre
interessi e spese;
istanza
respinta dal Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona con decisione del 30
maggio 2012 (SO.2012.70);
esaminati
gli atti,
ritenuto
in
fatto:
che con istanza 8 gennaio
2012 RE 1 ha chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione sollevata da CO 1
al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona,
intimatogli in data 30 novembre 2011 per il pagamento di fr. 48’000.- oltre interessi
e spese;
che, premesso che
l’istante ha fondato la propria domanda sul contratto per l’obbligo del
mantenimento di minori e per il diritto alle relazioni personali sottoscritto
dalle parti il 30 marzo 2007 e approvato dalla Commissione tutoria regionale di
Bellinzona con la risoluzione n. 131 del 3 aprile 2007 (doc. B) e pur rilevando
che tale atto costituisce in sé titolo di rigetto definitivo dell’opposizione giusta
gli art. 80 e 81 LEF per l’importo di fr. 650.- mensili dalla nascita, ovvero
dal 3 febbraio 2007, del figlio Amir Hassan, fino al 25 novembre 2011, data del
precetto esecutivo, con decisione del 30 maggio 2012 il Pretore aggiunto ha
nondimeno respinto l’istanza;
che il primo giudice,
ricordato che dall’estratto del conto n. __________ della Banca Raffaisen del __________
intestato alla parte istante (doc. H) e che dall’incarto richiamato dalla
Commissione tutoria regionale n. 9 sede di Torricella- Taverne, risultano
versamenti da parte del convenuto all’istante per complessivi fr. 8'400.-, che
dovrebbero essere defalcati dalla pretesa posta in esecuzione, ha però fatto presente
che in data 13 aprile 2010 l’escutente ha sottoscritto un documento dal titolo
“Mandato-Procura-Cessione”, con cui ha ceduto al Dipartimento della sanità e
della socialità l’importo stabilito quale assetto familiare alimentare dal
contratto di mantenimento del 30 marzo 2007
in parola dalla nascita del figlio, almeno fino al raggiungimento della sua
maggiore età (cfr. punto 4 dell’accordo 13 aprile 2010 nell’incarto richiamato
dall’Ufficio del sostegno sociale e del’inserimento);
che, ciò posto, il Pretore
aggiunto ha quindi concluso che l’istante non può fare valere in giudizio
pretese per contributi alimentari non pagati dal padre per il figlio __________
H__________, avendo per l’appunto essa ceduto le stesse pretese al suddetto Dipartimento;
che contro tale sentenza la
parte istante è insorta con reclamo del 14 giugno 2012, sostenendo che non le
sembra giusto dovere mantenere suo figlio da sola, rimproverando il padre di
essersi sempre disinteressato del figlio, rilevando di essersi trovata nella
situazione di dovere richiedere i contributi degli ultimi tre anni rimasti
impagati dal convenuto, rimasto sempre passivo, e osservando infine di essersi
trovata con debiti di circa fr. 20'000.- quando ha lasciato il suo ex compagno
(ossia il qui convenuto), perché questi non ha mai pagato la sua cassa malati e
quella dei suoi figli;
che il reclamo non è stato
notificato alla controparte per osservazioni;
che secondo l’art. 319
lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni
inappellabili di prima istanza finali;
che tale è il caso per le
pratiche a tenore della LEF, segnatamente in materia di rigetto dell’opposizione
ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);
che in base all’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’errata applicazione del
diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che secondo l’art. 80 cpv.
Fatti
1 LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore
può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;
che sono parificate alle decisioni
giudiziarie, tra l’altro, le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali
(art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF) e le decisioni di autorità amministrative svizzere (art.
80 cpv. 2 n. 2 LEF);
che, come correttamente
sottolineato dal Pretore aggiunto, la convenzione regolante il contributo di
mantenimento a carico dell’escusso costituisce senz’altro titolo di rigetto definitivo
dell’opposizione, essendo la stessa stata ratificata dalla competente commissione
tutoria (art. 287 cpv. 1 CCS), la quale - pur non potendo essere considerata autorità
giudiziaria ex art. 80 cpv. 1 LEF – con la sua approvazione ha reso l’accordo equiparabile,
con l’entrata in vigore del nuovo diritto (1.1.2011) a una decisione
amministrativa suscettibile di renderla perciò esecutiva (BSK SchKG-d.staehelin, n. 24 ad art. 80 ; cfr. in ogni
modo anche BK-heganuer, n. 48 ad
art. 289; CEF decisione del 27 aprile 2012, inc. n. 14.2012.56);
che, tuttavia, come giustamente
fatto presente dallo stesso Pretore aggiunto, detto titolo di rigetto non giova
Considerandi
nella fattispecie all’insorgente, il 13 aprile 2010 – stando al giudizio impugnato
- avendo essa ceduto al Dipartimento della sanità e della socialità le pretese
di cui al punto 1 del contratto per l’obbligo di mantenimento di minori del 30 marzo
2007, ossia gli alimenti a favore del figlio __________ H__________, il che non
le consente di fare valere in giudizio le pretese per i contributi alimentari
non pagati dal convenuto;
che, del resto, la
reclamante non lo contesta, ovvero non pretende di non avere operato tale
cessione e, quindi, non asserisce di non avere delegato ad altri il compito di
incassare gli arretrati rimasti impagati e, per finire, nemmeno obietta che l’Ufficio
del sostegno sociale e dell’inserimento non si sia adoperato per anticiparle quanto
dovuto e non soluto dal debitore, proponendosi essa per contro di opporsi al giudizio
impugnato con una serie di critiche rivolte al suo ex compagno per il modo con
il quale si sarebbe comportato nei confronti suoi e del piccolo __________ H__________,
senza però fornire alcun utile elemento a supporto dell’istanza;
che, in definitiva, ne discende
perciò l’inammissibilità del rimedio;
che gli oneri processuali relativi
al presente giudizio dovrebbero seguire la soccombenza, ovvero dovrebbero essere
posti a carico dell’insorgente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
che data la particolarità della
fattispecie e tenuto conto che la reclamante non è assistita da un avvocato si
prescinde dal riscuotere spese;
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è
inammissibile.
2. Non si prelevano
spese.
3. Notificazione a:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 48'000.-, contro la
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art.
72 e segg. LTF).