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Decisione

14.2012.92

Rigetto definitivo dell'opposizione. Contributo di mantenimento del diritto di famiglia. Convenzione omologata dalla commissione tutoria. Cessione del credito all'Ufficio del sostegno sociale in cambi

22 giugno 2012Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

1 LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore

può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;

che sono parificate alle decisioni

giudiziarie, tra l’altro, le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali

(art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF) e le decisioni di autorità amministrative svizzere (art.

80 cpv. 2 n. 2 LEF);

che, come correttamente

sottolineato dal Pretore aggiunto, la convenzione regolante il contributo di

mantenimento a carico dell’escusso costituisce senz’altro titolo di rigetto definitivo

dell’opposizione, essendo la stessa stata ratificata dalla competente commissione

tutoria (art. 287 cpv. 1 CCS), la quale - pur non potendo essere considerata autorità

giudiziaria ex art. 80 cpv. 1 LEF – con la sua approvazione ha reso l’accordo equiparabile,

con l’entrata in vigore del nuovo diritto (1.1.2011) a una decisione

amministrativa suscettibile di renderla perciò esecutiva (BSK SchKG-d.staehelin, n. 24 ad art. 80 ; cfr. in ogni

modo anche BK-heganuer, n. 48 ad

art. 289; CEF decisione del 27 aprile 2012, inc. n. 14.2012.56);

che, tuttavia, come giustamente

fatto presente dallo stesso Pretore aggiunto, detto titolo di rigetto non giova

Considerandi

nella fattispecie all’insorgente, il 13 aprile 2010 – stando al giudizio impugnato

- avendo essa ceduto al Dipartimento della sanità e della socialità le pretese

di cui al punto 1 del contratto per l’obbligo di mantenimento di minori del 30 marzo

2007, ossia gli alimenti a favore del figlio __________ H__________, il che non

le consente di fare valere in giudizio le pretese per i contributi alimentari

non pagati dal convenuto;

che, del resto, la

reclamante non lo contesta, ovvero non pretende di non avere operato tale

cessione e, quindi, non asserisce di non avere delegato ad altri il compito di

incassare gli arretrati rimasti impagati e, per finire, nemmeno obietta che l’Ufficio

del sostegno sociale e dell’inserimento non si sia adoperato per anticiparle quanto

dovuto e non soluto dal debitore, proponendosi essa per contro di opporsi al giudizio

impugnato con una serie di critiche rivolte al suo ex compagno per il modo con

il quale si sarebbe comportato nei confronti suoi e del piccolo __________ H__________,

senza però fornire alcun utile elemento a supporto dell’istanza;

che, in definitiva, ne discende

perciò l’inammissibilità del rimedio;

che gli oneri processuali relativi

al presente giudizio dovrebbero seguire la soccombenza, ovvero dovrebbero essere

posti a carico dell’insorgente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

che data la particolarità della

fattispecie e tenuto conto che la reclamante non è assistita da un avvocato si

prescinde dal riscuotere spese;

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è

inammissibile.

2. Non si prelevano

spese.

3. Notificazione a:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 48'000.-, contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art.

72 e segg. LTF).