14.2012.93
Riconoscimento di debito firmato dal rappresentante. Prova del potere di rappresentanza
6 agosto 2012Italiano14 min
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Numero d'incarto:
14.2012.93
Data decisione, Autorità:
06.08.2012, CEF
Titolo:
Riconoscimento di debito firmato dal rappresentante. Prova del potere di rappresentanza
RAPPRESENTANZA
art. 32 cpv. 2 CO
art. 95 cpv. 2 CPC
art. 95 cpv. 3 CPC
art. 105 cpv. 1 CPC
art. 106 cpv. 1 CPC
art. 251 CPC
art. 254 cpv. 1 CPC
art. 309 CPC
art. 310 CPC
art. 319 CPC
art. 320 CPC
art. 321 cpv. 2 CPC
Incarto n.
14.2012.93
Lugano
6 agosto 2012
EC/fp/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 27 gennaio 2012 da
RE 1
patrocinata dall’ PA 1
contro
CO 1
patrocinata dall’ PA 2
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. ____________________
del 2/4 gennaio 2012 dell’Ufficio di esecuzione di __________ per l’importo di
fr. 447'334.25 oltre interessi al 5% dal 25 novembre 2011;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di ____________________,
con decisione 31 maggio 2012 ha così statuito:
“1. L’istanza è
respinta.
2. La tassa di giustizia in fr. 500.00, da anticipare
dalla parte istante, è posta a suo carico, con l’obbligo di rifondere a
controparte fr. 4’000.00 a titolo di ripetibili.
Sentenza
impugnata dalla parte attrice, che con reclamo del 15 giugno 2012 postula, con
protesta di spese, tasse e ripetibili, in via principale l’accoglimento
dell’istanza e in via subordinata il rinvio della pratica al Pretore,
preso
atto che la parte convenuta con osservazioni 16 luglio 2012 ha chiesto la reiezione del reclamo, pure con protesta di spese tasse e ripetibili;
richiamato
il decreto presidenziale 2 luglio 2012 di concessione dell’effetto sospensivo
in relazione al dispositivo n. 2 della decisione impugnata (condanna al
pagamento di fr. 4'000.– a titolo di ripetibili);
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Con precetto esecutivo per le
esecuzioni ordinarie n. __________ del 2/4 gennaio 2012 RE 1 ha escusso CO 1 per
Considerandi
l’incasso di fr. 447'334.25 oltre interessi al 5% dal 25
novembre 2011, indicando quale titolo di credito: “Contract
no. 2250610, M 529-1 del 04.05.2010; purchase order del 03.03.2011; purchase
Dispositivo
order del 14.01.2011; additional agreement del 12.01.2011. (fr. 447'334.25 pari
a Euro 367'129.70 al cambio odierno di Euro 1 = Fr. 1.21840)”.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore del Distretto di __________.
B.
Con l’istanza del 27 gennaio 2012 la
procedente afferma di fondare la propria pretesa sul contratto n. 2250610 (doc.
D) e su una serie di contratti aggiuntivi (doc. F, J, L). Il contratto di cui
al doc. D avrebbe previsto la fornitura “chiavi in mano” da parte dell’istante
di due piste di short track, una mobile e l’altra permanente, e di un impianto
centrale di refrigerazione mentre i contratti aggiuntivi di cui ai doc. F, J e
L avrebbero avuto come oggetto alcune prestazioni complementari al contratto
principale nonché lo smantellamento di una delle due piste.
A
dipendenza di questi contratti l’istante vanterebbe nei confronti della
convenuta un credito complessivo di euro 367'129.70, pari a fr. 447'942.30 al
cambio medio di 1.22012 al 29 dicembre 2012, data della domanda di esecuzione, così
composto:
-
euro 315'000.00 sulla base del contratto di cui al doc. D, in virtù del quale
la convenuta si sarebbe impegnata a versare alla procedente l’importo di euro 1'050'000.00 in quattro rate di euro 315'000.00, euro 420'000.00, euro 210'000.00 e euro 105'000.00
cadauna, delle quali avrebbe corrisposto unicamente le prime due,
-
euro 181.60 sulla base del contratto di cui al doc. F, in virtù del quale la
convenuta si sarebbe impegnata a versare alla procedente euro 9'500.00 per la
fornitura di materiale supplementare per piste short track, materiale
regalmente fornito (doc. G), importo solo parzialmente compensato nella misura
di euro 9'318.24 con un credito della convenuta (doc. H),
-
euro 33'728.00 sulla base del contratto di cui al doc. J e all’appendice di cui
al doc. K, in virtù dei quali la convenuta si sarebbe impegnata a versare alla
procedente euro 33'728.00 per il controllo dei diversi sistemi e la
supervisione della manutenzione della pista coperta di short track,
-
euro 18'220.00 sulla base del contratto di cui al doc. L, in virtù del quale la
convenuta si sarebbe impegnata a versare alla procedente euro 18'220.00 per i
lavori di smontaggio della pista coperta di short track, lavoro regolarmente
eseguito (doc. M).
Nella
corrispondenza tra le parti in merito al pagamento delle prestazioni fornite
dall’istante (doc. N, O e P) emergerebbe che la convenuta riconosce il credito
posto in esecuzione.
C. All’udienza
di contraddittorio l’escussa si è opposta all’istanza contestando il tasso di
cambio indicato dalla procedente, non avendo RE 1 prodotto una prova ufficiale
dello stesso.
Per
CO 1 i contratti invocati dalla controparte (doc. D, F, H, J, K e L) e gli
altri documenti da lei prodotti (doc. E, G, M, N, O e P) non sarebbero stati
sottoscritti da persone aventi diritto di firma e pertanto non potrebbero
assurgere a titolo di rigetto dell’opposizione.
A
titolo abbondanziale l’escussa ha contestato che la procedente abbia adempiuto
i propri impegni fornendo la merce e consegnando i documenti previsti dai
diversi contratti: per il doc. D la packing list, il certificato di origine, il
certificato ISO, il protocollo di accettazione e la garanzia bancaria (art.
5.2. e 5.4. del contratto), per il doc. F la packing list, il certificato di
origine, il certificato CE, il foglio dati e la fattura (art. 3), per il doc. L
il certificato di fine lavori.
L’escussa
ha evidenziato che le e-mail prodotte dalla procedente non emanerebbero da
persone abilitate a rappresentarla, non sarebbero state dalla stessa
riconosciute e sarebbero mancanti della firma.
In
replica l’istante ha argomentato che le contestazioni della convenuta sarebbero
pretestuose e contrarie al principio della buona fede. A mente della procedente
per il principio dell’affidamento la firma del contratto da parte di __________,
parente del presidente del consiglio di amministrazione della società e
direttore amministrativo, avrebbe validamente impegnato la società tanto più
che parte dei documenti sarebbero stati redatti su carta intestata della
convenuta o recherebbero il suo timbro e le e-mail agli atti recherebbero il
logo della medesima. Inoltre mal si comprenderebbe perché la convenuta avrebbe
pagato oltre Euro 700'000.00 in parziale esecuzione dei contratti se non vi
fosse vincolata.
In
merito alla contestazione del tasso di cambio, RE 1 argomenta che la stessa
deve essere respinta in quanto la nuova giurisprudenza del tribunale federale
lo considererebbe notorio.
In
duplica CO 1 ha in particolare contestato che di aver eseguito pagamenti sulla
base degli accordi prodotti.
D. Con
decisione 31 maggio 2012 il Pretore del Distretto di ____________________ __________,
ha respinto l’istanza ritenendo che la documentazione prodotta, tutta firmata
da __________ o recante firme illeggibili o rappresentata da e-mail inviati da __________,
non costituisca valido titolo per il rigetto provvisorio dell’opposizione
perché non sottoscritta da una persona abilitata a vincolare validamente CO 1. La
procedente non avrebbe poi provato la sua affermazione secondo cui la convenuta
avrebbe già versato oltre 700'000.00 euro in esecuzione del contratto.
E. Con
reclamo del 15 giugno 2012 RE 1 postula in via
principale l’accoglimento dell’istanza e in via subordinata il rinvio della
pratica al Pretore. A mente della reclamante la più recente dottrina e
giurisprudenza riterrebbero sufficiente che il creditore potesse desumere dalle
circostanze la sussistenza di un rapporto di rappresentanza tra il debitore e
il firmatario del riconoscimento di debito. Nella fattispecie il rapporto di
rappresentanza sarebbe desumibile chiaramente dalla relazione commerciale
instauratasi tra le parti nel corso del 2010 e del 2011 e comprovata dai
contratti e dallo scambio di corrispondenza. Nell’e-mail del 12 maggio 2011
(doc. N) __________ ha indicato dettagliatamente gli importi dovuti alla
reclamante. Questa e-mail, che come emerge dall’indirizzo e-mail del mittente è
stata allestita da un collaboratore dell’escussa, è stata inviata in copia
anche a __________, vice presidente di CO 1. A mente della ricorrente se
l’importo non fosse dovuto o __________ avesse agito senza l’autorizzazione
dell’escussa, __________ avrebbe dovuto intervenire. Anche le e-mail dell’8
giugno 2011, del 9 giugno 2011 e del 28 settembre 2011 (doc. O) sono state
trasmesse in copia anche a __________ che non avrebbe espresso alcun commento
in merito al pagamento dovuto.
F. Delle
osservazioni 16 luglio 2012 di CO 1, chiedenti la reiezione del reclamo, si
dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
1. Secondo
l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le
decisioni inappellabili di prima istanza finali. Tale è il caso per le
decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto
dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC). Trattandosi
di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art.
251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art.
321 cpv. 2 CPC). Proposto il 15 giugno 2012 a fronte di una decisione emessa in data 31 maggio 2012 e notificata il 5 giugno 2012, il rimedio risulta
tempestivo e, quindi, sotto questo profilo, ammissibile.
2. In
base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione
errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
3. In
virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di
debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può
chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.
4. La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante
scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge,
implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo
rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere
dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli
elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione
essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile
secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di
modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio
dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep. 1989, p. 338 con riferimenti). La volontà di obbligarsi
può anche risultare da un atto pubblico redatto nelle forme stabilite dal
diritto cantonale, come per esempio le cartelle ipotecarie (cfr. Cometta, op. cit., p. 337 con
riferimenti).
5. La
dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la
quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere
chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione
(cfr. Panchaud/Caprez, op. cit., §
1 n. 7 p. 3; cfr. anche DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481).
6.
In via di principio può essere concesso il
rigetto provvisorio nei confronti del rappresentato sulla base di un
riconoscimento di debito firmato dal rappresentante. Dalla dichiarazione si
deve poter evincere che il rappresentante ha agito per il rappresentato, nel
qual caso è sufficiente, se il creditore poteva dedurre dalle circostanze il
rapporto di rappresentanza (art. 32 cpv. 2 CO). Controversa è la questione a
sapere come deve essere provato il potere di rappresentanza di un
rappresentante designato. Secondo la giurisprudenza di alcuni cantoni e secondo
alcuni autori il potere di rappresentanza deve essere provato con documenti o
deve essere almeno notorio, mentre secondo l’opinione di altri autori, che è
stata dichiarata dal Tribunale federale non arbitraria, la procura può essere dimostrata
anche tramite atti concludenti del debitore (DTF 132 III 140 cons. 4.1; 130 III
87 cons. 3.1; 112 III 149 cons. 4.1). In questo caso deve essere differenziato
tra le questioni a sapere, quando sussiste un rapporto di rappresentanza
secondo il diritto civile e quali mezzi di prova sono permessi nella procedura
di rigetto. La procura può, secondo il diritto civile, anche basarsi su atti
concludenti. Questi devono però essere dimostrati con i mezzi di prova permessi
nella procedura sommaria, il che di regola è possibile solo con documenti. In
tal caso questi documenti non devono essere firmati dal rappresentato, e la
firma del rappresentante è sufficiente. Questi documenti devono però dimostrare
il rapporto di rappresentanza in modo chiaro e liquido (Staehelin, op. cit., n. 57 ad art. 82 e rif. ivi). Gli
stessi principi valgono per la rappresentanza di una persona giuridica iscritta
a Registro di commercio. Il riconoscimento di debito deve essere sottoscritto
da una persona autorizzata a rappresentarla. Nel caso in cui il rapporto di
rappresentanza non è iscritto a Registro di commercio, quest’ultimo deve essere
dimostrato dal creditore tramite documenti, nel qual caso anche l’esistenza di
una procura concludente o circostanze nel senso dell’art. 32 cpv. 2 CO possono
essere dimostrate con documenti (Staehelin,
op. cit. n. 59 ad art. 82 e rif. Ivi).
7. Il contratto n.
2250610 (doc. D) e i contratti aggiuntivi di cui ai doc. F, J e L risultano tutti
sottoscritti per l’escussa da __________, i protocolli di accettazione (doc. E,
G, M) e il contratto aggiuntivo del 12 gennaio 2011 (doc. H) recano firme
illeggibili mentre le e-mail di cui ai doc. N, O, P sono state allestite da __________.
Orbene, determinante è che dal Registro di commercio (doc. 1) emerge che __________,
firmatario dei predetti contratti, e __________ che ha allestito le
comunicazioni di posta elettronica agli atti non sono mai stati legittimati a
rappresentare, individualmente o collettivamente, la CO 1. Di fronte alle
contestazioni sollevate dalla convenuta, l’istante non ha dimostrato il
rapporto di rappresentanza tra quest’ultima e __________ rispettivamente __________
tramite documenti, nel qual caso anche una procura concludente o circostanze
nel senso dell’art. 32 cpv. 2 CO avrebbero potuto essere sufficienti, ma non la
sola circostanza che determinati contratti rechino il timbro dell’escussa e le
e-mail agli atti sarebbero stati allestiti negli uffici dell’escussa, non
essendo in concreto rilevante la questione a sapere se queste persone operino
effettivamente in seno alla CO 1. Agli atti neppure
figurano documenti oppure dichiarazioni concludenti di persone abilitate a
rappresentare l’escussa dai quali si possa desumere il pagamento di acconti
riferiti ai suddetti contratti, che potrebbero essere interpretati alla stregua
di una ratifica per atti concludenti dell’operato di __________ in
rappresentanza di CO 1. Tenuto conto che nella procedura di rigetto
dell’opposizione i poteri di rappresentanza devono risultare sufficientemente
liquidi, l’istante avrebbe dovuto fondare la propria domanda su altri e ben più
concreti riscontri non potedole portare neppure ausilio la circostanza che il __________
avrebbe ricevuto in copia tutto lo scambio di corrispondenza elettronica intercorso,
atteso che, a prescindere dalla circostanza che non è necessariamente scontato
che dall’omissione di una sua presa di posizione si possa dedurre la ratifica
per atti concludenti dell’operato di __________, egli non avrebbe potuto
vincolare che collettivamente la società. Ne discende
che ritenere, come ha deciso il Pretore, che agli atti non si trova un valido
riconoscimento di debito di CO 1 a favore dell’istante, non può essere
considerata quale applicazione errata del diritto.
8. Da
quanto precede ne consegue che il reclamo va respinto.
La
tassa di giustizia, le spese processuali e le indennità seguono la soccombenza
(art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2, 106 cpv. 1 CPC).
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 82 cpv. 1 e 2 LEF; 32 cpv. 2 CO; 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2, 106
cpv. 1, 251, 254 cpv. 1, 309, 319, 320, 321 cpv. 2 CPC;
pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese processuali per complessivi fr 800.00,
anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico, con l’obbligo di
rifondere a CO 1 fr. 2’000.00 a titolo di ripetibili.
3. Notificazione a:
-
,
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di ____________________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 447'334.25, contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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