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Decisione

14.2012.93

Riconoscimento di debito firmato dal rappresentante. Prova del potere di rappresentanza

6 agosto 2012Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con precetto esecutivo per le

esecuzioni ordinarie n. __________ del 2/4 gennaio 2012 RE 1 ha escusso CO 1 per

Considerandi

l’incasso di fr. 447'334.25 oltre interessi al 5% dal 25

novembre 2011, indicando quale titolo di credito: “Contract

no. 2250610, M 529-1 del 04.05.2010; purchase order del 03.03.2011; purchase

Dispositivo

order del 14.01.2011; additional agreement del 12.01.2011. (fr. 447'334.25 pari

a Euro 367'129.70 al cambio odierno di Euro 1 = Fr. 1.21840)”.

Interposta

tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto

provvisorio al Pretore del Distretto di __________.

B.

Con l’istanza del 27 gennaio 2012 la

procedente afferma di fondare la propria pretesa sul contratto n. 2250610 (doc.

D) e su una serie di contratti aggiuntivi (doc. F, J, L). Il contratto di cui

al doc. D avrebbe previsto la fornitura “chiavi in mano” da parte dell’istante

di due piste di short track, una mobile e l’altra permanente, e di un impianto

centrale di refrigerazione mentre i contratti aggiuntivi di cui ai doc. F, J e

L avrebbero avuto come oggetto alcune prestazioni complementari al contratto

principale nonché lo smantellamento di una delle due piste.

A

dipendenza di questi contratti l’istante vanterebbe nei confronti della

convenuta un credito complessivo di euro 367'129.70, pari a fr. 447'942.30 al

cambio medio di 1.22012 al 29 dicembre 2012, data della domanda di esecuzione, così

composto:

-

euro 315'000.00 sulla base del contratto di cui al doc. D, in virtù del quale

la convenuta si sarebbe impegnata a versare alla procedente l’importo di euro 1'050'000.00 in quattro rate di euro 315'000.00, euro 420'000.00, euro 210'000.00 e euro 105'000.00

cadauna, delle quali avrebbe corrisposto unicamente le prime due,

-

euro 181.60 sulla base del contratto di cui al doc. F, in virtù del quale la

convenuta si sarebbe impegnata a versare alla procedente euro 9'500.00 per la

fornitura di materiale supplementare per piste short track, materiale

regalmente fornito (doc. G), importo solo parzialmente compensato nella misura

di euro 9'318.24 con un credito della convenuta (doc. H),

-

euro 33'728.00 sulla base del contratto di cui al doc. J e all’appendice di cui

al doc. K, in virtù dei quali la convenuta si sarebbe impegnata a versare alla

procedente euro 33'728.00 per il controllo dei diversi sistemi e la

supervisione della manutenzione della pista coperta di short track,

-

euro 18'220.00 sulla base del contratto di cui al doc. L, in virtù del quale la

convenuta si sarebbe impegnata a versare alla procedente euro 18'220.00 per i

lavori di smontaggio della pista coperta di short track, lavoro regolarmente

eseguito (doc. M).

Nella

corrispondenza tra le parti in merito al pagamento delle prestazioni fornite

dall’istante (doc. N, O e P) emergerebbe che la convenuta riconosce il credito

posto in esecuzione.

C. All’udienza

di contraddittorio l’escussa si è opposta all’istanza contestando il tasso di

cambio indicato dalla procedente, non avendo RE 1 prodotto una prova ufficiale

dello stesso.

Per

CO 1 i contratti invocati dalla controparte (doc. D, F, H, J, K e L) e gli

altri documenti da lei prodotti (doc. E, G, M, N, O e P) non sarebbero stati

sottoscritti da persone aventi diritto di firma e pertanto non potrebbero

assurgere a titolo di rigetto dell’opposizione.

A

titolo abbondanziale l’escussa ha contestato che la procedente abbia adempiuto

i propri impegni fornendo la merce e consegnando i documenti previsti dai

diversi contratti: per il doc. D la packing list, il certificato di origine, il

certificato ISO, il protocollo di accettazione e la garanzia bancaria (art.

5.2. e 5.4. del contratto), per il doc. F la packing list, il certificato di

origine, il certificato CE, il foglio dati e la fattura (art. 3), per il doc. L

il certificato di fine lavori.

L’escussa

ha evidenziato che le e-mail prodotte dalla procedente non emanerebbero da

persone abilitate a rappresentarla, non sarebbero state dalla stessa

riconosciute e sarebbero mancanti della firma.

In

replica l’istante ha argomentato che le contestazioni della convenuta sarebbero

pretestuose e contrarie al principio della buona fede. A mente della procedente

per il principio dell’affidamento la firma del contratto da parte di __________,

parente del presidente del consiglio di amministrazione della società e

direttore amministrativo, avrebbe validamente impegnato la società tanto più

che parte dei documenti sarebbero stati redatti su carta intestata della

convenuta o recherebbero il suo timbro e le e-mail agli atti recherebbero il

logo della medesima. Inoltre mal si comprenderebbe perché la convenuta avrebbe

pagato oltre Euro 700'000.00 in parziale esecuzione dei contratti se non vi

fosse vincolata.

In

merito alla contestazione del tasso di cambio, RE 1 argomenta che la stessa

deve essere respinta in quanto la nuova giurisprudenza del tribunale federale

lo considererebbe notorio.

In

duplica CO 1 ha in particolare contestato che di aver eseguito pagamenti sulla

base degli accordi prodotti.

D. Con

decisione 31 maggio 2012 il Pretore del Distretto di ____________________ __________,

ha respinto l’istanza ritenendo che la documentazione prodotta, tutta firmata

da __________ o recante firme illeggibili o rappresentata da e-mail inviati da __________,

non costituisca valido titolo per il rigetto provvisorio dell’opposizione

perché non sottoscritta da una persona abilitata a vincolare validamente CO 1. La

procedente non avrebbe poi provato la sua affermazione secondo cui la convenuta

avrebbe già versato oltre 700'000.00 euro in esecuzione del contratto.

E. Con

reclamo del 15 giugno 2012 RE 1 postula in via

principale l’accoglimento dell’istanza e in via subordinata il rinvio della

pratica al Pretore. A mente della reclamante la più recente dottrina e

giurisprudenza riterrebbero sufficiente che il creditore potesse desumere dalle

circostanze la sussistenza di un rapporto di rappresentanza tra il debitore e

il firmatario del riconoscimento di debito. Nella fattispecie il rapporto di

rappresentanza sarebbe desumibile chiaramente dalla relazione commerciale

instauratasi tra le parti nel corso del 2010 e del 2011 e comprovata dai

contratti e dallo scambio di corrispondenza. Nell’e-mail del 12 maggio 2011

(doc. N) __________ ha indicato dettagliatamente gli importi dovuti alla

reclamante. Questa e-mail, che come emerge dall’indirizzo e-mail del mittente è

stata allestita da un collaboratore dell’escussa, è stata inviata in copia

anche a __________, vice presidente di CO 1. A mente della ricorrente se

l’importo non fosse dovuto o __________ avesse agito senza l’autorizzazione

dell’escussa, __________ avrebbe dovuto intervenire. Anche le e-mail dell’8

giugno 2011, del 9 giugno 2011 e del 28 settembre 2011 (doc. O) sono state

trasmesse in copia anche a __________ che non avrebbe espresso alcun commento

in merito al pagamento dovuto.

F. Delle

osservazioni 16 luglio 2012 di CO 1, chiedenti la reiezione del reclamo, si

dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato

1. Secondo

l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le

decisioni inappellabili di prima istanza finali. Tale è il caso per le

decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto

dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC). Trattandosi

di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art.

251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art.

321 cpv. 2 CPC). Proposto il 15 giugno 2012 a fronte di una decisione emessa in data 31 maggio 2012 e notificata il 5 giugno 2012, il rimedio risulta

tempestivo e, quindi, sotto questo profilo, ammissibile.

2. In

base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione

errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

3. In

virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di

debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può

chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

4. La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante

scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge,

implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo

rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro

determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere

dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli

elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione

essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile

secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di

modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio

dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep. 1989, p. 338 con riferimenti). La volontà di obbligarsi

può anche risultare da un atto pubblico redatto nelle forme stabilite dal

diritto cantonale, come per esempio le cartelle ipotecarie (cfr. Cometta, op. cit., p. 337 con

riferimenti).

5. La

dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la

quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere

chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione

(cfr. Panchaud/Caprez, op. cit., §

1 n. 7 p. 3; cfr. anche DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481).

6.

In via di principio può essere concesso il

rigetto provvisorio nei confronti del rappresentato sulla base di un

riconoscimento di debito firmato dal rappresentante. Dalla dichiarazione si

deve poter evincere che il rappresentante ha agito per il rappresentato, nel

qual caso è sufficiente, se il creditore poteva dedurre dalle circostanze il

rapporto di rappresentanza (art. 32 cpv. 2 CO). Controversa è la questione a

sapere come deve essere provato il potere di rappresentanza di un

rappresentante designato. Secondo la giurisprudenza di alcuni cantoni e secondo

alcuni autori il potere di rappresentanza deve essere provato con documenti o

deve essere almeno notorio, mentre secondo l’opinione di altri autori, che è

stata dichiarata dal Tribunale federale non arbitraria, la procura può essere dimostrata

anche tramite atti concludenti del debitore (DTF 132 III 140 cons. 4.1; 130 III

87 cons. 3.1; 112 III 149 cons. 4.1). In questo caso deve essere differenziato

tra le questioni a sapere, quando sussiste un rapporto di rappresentanza

secondo il diritto civile e quali mezzi di prova sono permessi nella procedura

di rigetto. La procura può, secondo il diritto civile, anche basarsi su atti

concludenti. Questi devono però essere dimostrati con i mezzi di prova permessi

nella procedura sommaria, il che di regola è possibile solo con documenti. In

tal caso questi documenti non devono essere firmati dal rappresentato, e la

firma del rappresentante è sufficiente. Questi documenti devono però dimostrare

il rapporto di rappresentanza in modo chiaro e liquido (Staehelin, op. cit., n. 57 ad art. 82 e rif. ivi). Gli

stessi principi valgono per la rappresentanza di una persona giuridica iscritta

a Registro di commercio. Il riconoscimento di debito deve essere sottoscritto

da una persona autorizzata a rappresentarla. Nel caso in cui il rapporto di

rappresentanza non è iscritto a Registro di commercio, quest’ultimo deve essere

dimostrato dal creditore tramite documenti, nel qual caso anche l’esistenza di

una procura concludente o circostanze nel senso dell’art. 32 cpv. 2 CO possono

essere dimostrate con documenti (Staehelin,

op. cit. n. 59 ad art. 82 e rif. Ivi).

7. Il contratto n.

2250610 (doc. D) e i contratti aggiuntivi di cui ai doc. F, J e L risultano tutti

sottoscritti per l’escussa da __________, i protocolli di accettazione (doc. E,

G, M) e il contratto aggiuntivo del 12 gennaio 2011 (doc. H) recano firme

illeggibili mentre le e-mail di cui ai doc. N, O, P sono state allestite da __________.

Orbene, determinante è che dal Registro di commercio (doc. 1) emerge che __________,

firmatario dei predetti contratti, e __________ che ha allestito le

comunicazioni di posta elettronica agli atti non sono mai stati legittimati a

rappresentare, individualmente o collettivamente, la CO 1. Di fronte alle

contestazioni sollevate dalla convenuta, l’istante non ha dimostrato il

rapporto di rappresentanza tra quest’ultima e __________ rispettivamente __________

tramite documenti, nel qual caso anche una procura concludente o circostanze

nel senso dell’art. 32 cpv. 2 CO avrebbero potuto essere sufficienti, ma non la

sola circostanza che determinati contratti rechino il timbro dell’escussa e le

e-mail agli atti sarebbero stati allestiti negli uffici dell’escussa, non

essendo in concreto rilevante la questione a sapere se queste persone operino

effettivamente in seno alla CO 1. Agli atti neppure

figurano documenti oppure dichiarazioni concludenti di persone abilitate a

rappresentare l’escussa dai quali si possa desumere il pagamento di acconti

riferiti ai suddetti contratti, che potrebbero essere interpretati alla stregua

di una ratifica per atti concludenti dell’operato di __________ in

rappresentanza di CO 1. Tenuto conto che nella procedura di rigetto

dell’opposizione i poteri di rappresentanza devono risultare sufficientemente

liquidi, l’istante avrebbe dovuto fondare la propria domanda su altri e ben più

concreti riscontri non potedole portare neppure ausilio la circostanza che il __________

avrebbe ricevuto in copia tutto lo scambio di corrispondenza elettronica intercorso,

atteso che, a prescindere dalla circostanza che non è necessariamente scontato

che dall’omissione di una sua presa di posizione si possa dedurre la ratifica

per atti concludenti dell’operato di __________, egli non avrebbe potuto

vincolare che collettivamente la società. Ne discende

che ritenere, come ha deciso il Pretore, che agli atti non si trova un valido

riconoscimento di debito di CO 1 a favore dell’istante, non può essere

considerata quale applicazione errata del diritto.

8. Da

quanto precede ne consegue che il reclamo va respinto.

La

tassa di giustizia, le spese processuali e le indennità seguono la soccombenza

(art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2, 106 cpv. 1 CPC).

Per i

quali motivi,

richiamati

gli art. 82 cpv. 1 e 2 LEF; 32 cpv. 2 CO; 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2, 106

cpv. 1, 251, 254 cpv. 1, 309, 319, 320, 321 cpv. 2 CPC;

pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. La tassa di giustizia e le spese processuali per complessivi fr 800.00,

anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico, con l’obbligo di

rifondere a CO 1 fr. 2’000.00 a titolo di ripetibili.

3. Notificazione a:

-

,

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di ____________________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 447'334.25, contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 06.05.2026

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