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Decisione

14.2012.96

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 agosto 2012Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con precetto

esecutivo n. __________ dell’UE di Lugano (doc. D), RE 1 ha escusso CO 1 per

l'incasso di fr. 60'249,85 oltre interessi al 5% dal 30 settembre 2009 e spese,

indicando quale titolo di credito “Decreto ingiuntivo n. 1234/09 del Tribunale

ordinario di __________ del 26.05.2009; atto di precetto del 24/28.9.2009;

assegni del 15.10.2001, 30.11.2004, 15.12.2004, 30.12.2004 tratti sulla Banca

Nazionale del lavoro”.

Interposta opposizione,

l’escutente ne ha chiesto il rigetto provvisorio.

B. All'udienza di

contraddittorio del 29 marzo 2012, la parte istante ha confermato la propria

istanza, mentre il convenuto vi si è opposto, contestando in sostanza

l’allegazione dell’istante, secondo cui egli gli avrebbe concesso un prestito

di € 40'000.--, la cui restituzione sarebbe avvenuta con la consegna dei

quattro assegni. Ha sostenuto di averli in realtà consegnati a tale __________

P__________ quale anticipo per l’acquisto di orologi pregiati e di un veicolo, poi

mai consegnati, sicché i titoli, quali frutto di una truffa, non gli sarebbero

opponibili. In sede di replica e di duplica le parti sono rimaste sulle

rispettive posizioni.

C. Con decisione 5

giugno 2012, il Pretore di Lugano, Sezione 5, ha respinto l’istanza, ritenendo la tesi del convenuto più credibile di quella dell’istante – anzi

addirittura comprovata dalla documentazione versata agli atti. Per il primo

giudice, l’istante, in ragione della querela penale da lui stesso sporta contro

P__________, doveva sapere o quanto meno presumere che gli assegni

consegnatigli da quest’ultimo potessero far parte di una truffa a danno del

convenuto analoga a quella ordita nei suoi confronti.

D. Contro la sentenza

pretorile si aggrava tempestivamente RE 1, che nel ribadire che il convenuto si

era impegnato a restituire il prestito di € 40'000.-- tramite la consegna dei

quattro assegni, precisa che il rapporto giuridico tra traente e successivo

portatore dell’assegno è comunque irrilevante siccome il traente si assume il

rischio della successiva circolazione dell’assegno, non potendo poi opporre le

eccezioni fondate sui suoi rapporti personali con il primo portatore. Il

reclamante sostiene inoltre che gli assegni, unitamente al decreto ingiuntivo

26 maggio 2009 del Tribunale ordinario di __________ e al successivo precetto

esecutivo inoltrato dall’i­stante il 28 settembre 2009 in pagamento degli assegni, costituirebbero un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposi­zio­ne.

Ammette che dagli articoli di giornale prodotti dal convenuto si evince che P__________

è stato condannato più volte per truffa, ma ciò non proverebbe che l’istante, accettando

gli assegni consegnatigli da P__________, abbia in malafede agito

consapevolmente ed intenzionalmente a danno del convenuto. A mente del

reclamante, la denuncia da lui sporta contro P__________ già il 31 gennaio 2002

dimostrerebbe anzi che pure lui è stato vittima di una truffa da parte del

denunciato e che in alcun modo avrebbe dunque agito in correità con P__________

con l’intenzione di danneggiare il convenuto.

E. Delle osservazioni

della parte convenuta si dirà, per quanto necessario ai fini del giudizio, nei successivi

considerandi.

Considerato

Considerandi

1.

Secondo l’art. 319

cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni

inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche

a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art.

80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC). Trattandosi di un’impugnazione

contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC),

il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).

Proposto il 15 giugno 2012, ossia nel termine di dieci giorni decorrente dalla

notifica della sentenza impugnata, avvenuta l’11 giugno, il reclamo, che

rientra nella competenza della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG), è perciò di principio ammissibile.

2.

Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente inesatto dei fatti. Non sono ammesse

né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi

mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). I documenti annessi al reclamo vanno

quindi estromessi dall’incarto e le allegazioni con essi connesse saranno

ignorate.

3.

Giusta l’art. 82

cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato

mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto

provvisorio dell'opposizione.

3.1

La nozione di

riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata giusta l’art. 82

cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento

da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione

ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento

di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che

da essi risultino gli elementi necessari, nella misura in cui quello firmato si

riferisce direttamente a quelli che ne determinano l’importo (DTF 132 III

480-1, cons. 4.1). Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta

sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza

e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà

delle parti (cfr. Cometta, Il

rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep

1989, p. 338 con riferimenti).

3.2

In linea di massima, un

titolo cambiario (cambiale, vaglia cambiario o assegno bancario) valido in

virtù del diritto svizzero costituisce nella procedura esecutiva ordinaria riconoscimento

del debito cambiario da parte di ogni obbligato cambiario. Nei confronti dell'emittente

di un vaglia cambiario, rispettivamente del trattario che ha accettato la

cambiale, non è necessario che il portatore abbia dapprima levato protesto

giusta l’art. 1034 CO, mentre lo è se l’istanza è diretta contro un obbligato secondario,

in particolare il traente. Un assegno bancario (chèque) costituisce un titolo

di rigetto provvisorio nei confronti dell’emittente (traente) solo se il

rifiuto del pagamento da parte del trattario (la banca) è stato constatato in

uno dei modi prescritti dall’art. 1128 CO (cfr. Staehelin,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 152 e

157.

ad art. 82).

3.3

Nel caso di specie, gli

assegni bancari prodotti dall’istante a sostegno della propria pretesa (doc. A)

sono stati tratti dal convenuto su una banca italiana (la __________), sicché

la giurisprudenza citata nel precedente considerando può trovare qui ad

applicarsi solo per analogia. Determinante per stabilire se, ed eventualmente a

quali condizioni, il convenuto, con la firma di questi assegni, si è riconosciuto

debitore del loro importo nei confronti del portatore è il diritto italiano,

ovvero il Regio decreto n. 1736 del 21 dicembre 1933 (G.U. 29 dicembre 1933, n.

300), come allegato dal reclamante senza essere contraddetto dal convenuto

(cfr. istanza, ad n. 19). Ora, secondo l’art. 16 di tale decreto, “il traente

risponde del pagamento” e “il portatore mantiene i suoi diritti contro il

traente, sebbene l’assegno bancario non sia stato presentato tempestivamente o

non sia stato fatto il protesto o la constatazione equivalente” (art. 45 cpv. 2

primo periodo). Ne consegue che i quattro assegni prodotti dall’istante

costituiscono un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione.

4.

Per l’art. 82 cpv. 2

LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il

debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare

il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza

delle eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 cons. 4.1.1 con

rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte

in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile

nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi

(cfr. DTF 104 Ia 413, cons. 4; Jaeger/Walder/Kull/

Kot­tmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a

ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Gilliéron,

op. cit., n. 82 ad art. 82; Stücheli, op.

cit., p. 350, con rif.; Staehelin,

op. cit., n. 87 s. ad art. 82).

4.1

In materia cambiaria,

sono proponibili tutte le eccezioni cambiarie (cfr. Staehelin, op. cit., n. 153 ad art. 82), ma nei limiti

fissati dal diritto cambiario, che non ammette tutti i tipi di eccezioni allo

scopo di facilitare la circolazione degli effetti cambiari. Come rettamente

sostenuto dal reclamante (ad n. 22), anche il diritto italiano – come quello

svizzero (cfr. art. 1143 cpv. 1 n. 5, per il rinvio dell’art. 1007 CO) –

dispone che “la persona contro la quale sia promossa azione in virtù dell’asse­gno

bancario, non può opporre al portatore le eccezioni fondate sui suoi rapporti

personali col traente e con i portatori precedenti, a meno che il portatore,

acquistando l’assegno bancario, abbia agito scientemente a danno del debitore”

(art. 25 del summenzionato Regio decreto).

4.2

Nel caso di specie, si

tratta quindi di determinare se l’istante, nell’ac­cettare gli assegni bancari

consegnatigli da P__________, abbia “agito scientemente a danno“ del convenuto.

Il primo giudice ha ritenuto verosimile – anzi comprovato – che l’istante, in

ragione della querela penale da lui stesso sporta contro P__________, avrebbe

dovuto sapere o quanto meno presumere che gli assegni consegnatigli da

quest’ultimo potessero far parte di una truffa a danno del convenuto analoga a

quella ordita nei suoi confronti. Il reclamante sostiene invece che la documentazione

portata dal convenuto dimostra solo che P__________ è stato condannato più volte

per truffa, ma non ch’egli – l’istante – abbia consapevolmente ed

intenzionalmente agito a danno del convenuto (reclamo, ad n. 22). Per

quest’ultimo infine, le pratiche truffaldine di P__________ erano ben note

all’istante, poiché ne è stato lui stesso vittima (osservazioni, ad 19).

a) Risulta dagli

accertamenti effettuati dal primo giudice che i noti quattro titoli fanno parte

di tutta una serie di assegni bancari emessi dal convenuto CO 1 in favore di P__________

e da quest’ul­ti­mo successivamente “passati” all’istante. Implicitamente, il

Pretore sem­bra inoltre aver ritenuto verosimile che il convenuto sia stato da

parte di P__________ vittima di una truffa analoga a quella subita dall’i­stante.

Quest’ultimo non contesta esplicitamente tali accertamenti, limitandosi a

notare che la denuncia penale sporta dal convenuto contro P__________ il 1°

luglio 2005 (doc. 3 e 4) “è un atto di parte che non prova assolutamente nulla”

(reclamo, ad n. 20). Invero, se la truffa commessa nei confronti del convenuto

non è certo dimostrata, può nondimeno essere ritenuta verosimile, giacché P__________

ne ha commesso diverse altre a danno di altri calciatori (cfr. doc. 7 e 3, pag.

13). Del resto, se così non fosse, l’istante non avrebbe mancato di produrre i

documenti a soste­gno della validità del negozio giuridico di base tra il convenuto

e P__________, che quest’ultimo gli avrebbe sicuramente trasmesso per

scagionarsi. Va poi precisato che l’allegazione dell’istante, secondo cui gli

assegni sarebbero stati emessi quale rimborso di un prestito di € 40'000.-- da

lui concesso al convenuto, non solo non è suffragata da alcun indizio, ma è

addirittura contraddetta dalla “comparsa di costituzione e risposta” presentata

il 19 gennaio 2006 al Tribunale civile di __________ dallo stesso istante (doc.

1, a pag. 3, 3° capoverso).

b) L’istante contesta

per contro esplicitamente che si possa dedurre dagli atti ch’egli,

nell’accettare gli assegni, avrebbe consapevolmente ed intenzionalmente agito a

danno del convenuto. Intanto, non si può dare torto al primo giudice nel

ritenere che l’istante, vista la propria esperienza avuta (nel 2001-2002, cfr.

doc. 6) prima della consegna degli assegni, avrebbe dovuto sapere o quanto

meno presumere ch’essi potessero far parte di una truffa a danno del convenuto

analoga a quella ordita nei suoi confronti. Ciò anche perché egli non poteva

legittimamente ignorare che altri calciatori erano rimasti vittime di P__________

(cfr. la querela penale sporta dall’istante contro P__________, doc. 6). Occorre

però domandarsi se in tali circostanze si possa ritenere verosimile che

l’istante abbia agito “scientemente” a danno del convenuto. Va detto in merito

che la giurisprudenza italiana (come quella svizzera del resto) è severa

nell’apprezzare tale intenzione, per cui non è sufficiente che il portatore

fosse a conoscenza dei fatti posti a base delle eccezioni personali, ma deve

inoltre avere avuto l’intenzione, con l’acquisto del titolo, d’impedire le

difese del debitore cambiario, fermo restando che non è richiesta una collusione

con il precedente portatore e che sono ammissibili presunzioni semplici circa

la consapevolezza dell’attuale portatore (cfr. Pelizzi/Partesotti,

Commentario breve alla legislazione sulla cambiale e sugli assegni, 2a

ed., Padova 1995, n. 5 ad art. 25, p. 308). Nel caso in esame, vista

l’esperienza (negativa) avuta con P__________, appare verosimile che l’istante

si sia reso conto – o quanto meno avrebbe dovuto rendersi conto – del carattere

almeno potenzialmente dubbio degli assegni consegnatigli da P__________, ma

emessi da un terzo, anch’esso calciatore. Il fatto poi che pure l’istante sia

stato ingannato da P__________ non gli dà certo il diritto di farsi risarcire

su beni di un’altra vittima. In ogni caso, si tratta di una questione delicata,

sulla quale il convenuto ha diritto di potersi esprimere pienamente nell’am­bi­to

di una procedura ordinaria, volta in particolare a chiarire le circostanze

della consegna degli assegni all’istante, rimaste del tutto oscure nella

procedura in esame – non vi sono al riguardo indicazioni di sorta nel decreto

ingiuntivo 26 maggio 2009 del Tribunale ordinario di __________ (doc. B) né nel

successivo precetto esecutivo inoltrato dall’i­stante il 28 settembre 2009

(doc. C).

c) In conclusione, appare

verosimile l’eccezione d’inopponibilità degli assegni nei suoi confronti

sollevata dal convenuto. La decisione pretorile merita pertanto conferma.

5.

Il reclamo va quindi

respinto.

Spese processuali e

ripetibili seguono la soccombenza (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, 95 segg. CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 82 LEF, nonché 48 e 61 OTLEF, 95 segg. CPC;

pronuncia

1.

Il reclamo è respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 500.--, già anticipata dal reclamante, rimane a suo carico,

con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 1’000.-- per ripetibili.

3.

Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

segretario

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.

(esempio: fr. 60'249,85), contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 06.05.2026

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