14.2012.96
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16 agosto 2012Italiano14 min
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Numero d'incarto:
14.2012.96
Data decisione, Autorità:
16.08.2012, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Assegni bancari tratti su una banca italiana. Eccezione sollevata dall'emittente escusso, secondo cui è stato vittima di una truffa da parte del primo portatore e che il cessionario abbia agito scientemente ai suoi danni accettano gli assegni quale risarcimento
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 1007 CO
art. 1142 cpv. 1 cf. 5 CO
art. 82 LEF
Incarto n.
14.2012.96
Lugano
16 agosto 2012
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello
composta
dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo
sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti promossa
(inc. __________) con istanza 22 dicembre 2011 da
RE
1
patrocinato
dall’ PA 1
contro
CO
1
patrocinato
dall’ PA 2
tendente ad ottenere il rigetto
provvisorio dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________
dell'Ufficio esecuzione di Lugano del 21 novembre 2011;
sulla quale istanza il
Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con decisione 5 giugno 2012, ha così deciso (nella sua versione rettificata):
"1. L’istanza è respinta.
2. La
tassa di giustizia in fr. 250.--, da anticipare dalla parte istante, resta a
suo carico, con l’obbligo di rifondere a parte convenuta fr. 1’000.-- a titolo
di ripetibili.
3. omissis";
sentenza tempestivamente
impugnata dall'escutente, che con reclamo 15 giugno 2012 ha postulato l’annullamento della sentenza impugnata.
viste le osservazioni 19
luglio 2012 della parte convenuta, che si è opposta al gravame, con protesta di
spese e ripetibili;
ritenuto
Fatti
A. Con precetto
esecutivo n. __________ dell’UE di Lugano (doc. D), RE 1 ha escusso CO 1 per
l'incasso di fr. 60'249,85 oltre interessi al 5% dal 30 settembre 2009 e spese,
indicando quale titolo di credito “Decreto ingiuntivo n. 1234/09 del Tribunale
ordinario di __________ del 26.05.2009; atto di precetto del 24/28.9.2009;
assegni del 15.10.2001, 30.11.2004, 15.12.2004, 30.12.2004 tratti sulla Banca
Nazionale del lavoro”.
Interposta opposizione,
l’escutente ne ha chiesto il rigetto provvisorio.
B. All'udienza di
contraddittorio del 29 marzo 2012, la parte istante ha confermato la propria
istanza, mentre il convenuto vi si è opposto, contestando in sostanza
l’allegazione dell’istante, secondo cui egli gli avrebbe concesso un prestito
di € 40'000.--, la cui restituzione sarebbe avvenuta con la consegna dei
quattro assegni. Ha sostenuto di averli in realtà consegnati a tale __________
P__________ quale anticipo per l’acquisto di orologi pregiati e di un veicolo, poi
mai consegnati, sicché i titoli, quali frutto di una truffa, non gli sarebbero
opponibili. In sede di replica e di duplica le parti sono rimaste sulle
rispettive posizioni.
C. Con decisione 5
giugno 2012, il Pretore di Lugano, Sezione 5, ha respinto l’istanza, ritenendo la tesi del convenuto più credibile di quella dell’istante – anzi
addirittura comprovata dalla documentazione versata agli atti. Per il primo
giudice, l’istante, in ragione della querela penale da lui stesso sporta contro
P__________, doveva sapere o quanto meno presumere che gli assegni
consegnatigli da quest’ultimo potessero far parte di una truffa a danno del
convenuto analoga a quella ordita nei suoi confronti.
D. Contro la sentenza
pretorile si aggrava tempestivamente RE 1, che nel ribadire che il convenuto si
era impegnato a restituire il prestito di € 40'000.-- tramite la consegna dei
quattro assegni, precisa che il rapporto giuridico tra traente e successivo
portatore dell’assegno è comunque irrilevante siccome il traente si assume il
rischio della successiva circolazione dell’assegno, non potendo poi opporre le
eccezioni fondate sui suoi rapporti personali con il primo portatore. Il
reclamante sostiene inoltre che gli assegni, unitamente al decreto ingiuntivo
26 maggio 2009 del Tribunale ordinario di __________ e al successivo precetto
esecutivo inoltrato dall’istante il 28 settembre 2009 in pagamento degli assegni, costituirebbero un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione.
Ammette che dagli articoli di giornale prodotti dal convenuto si evince che P__________
è stato condannato più volte per truffa, ma ciò non proverebbe che l’istante, accettando
gli assegni consegnatigli da P__________, abbia in malafede agito
consapevolmente ed intenzionalmente a danno del convenuto. A mente del
reclamante, la denuncia da lui sporta contro P__________ già il 31 gennaio 2002
dimostrerebbe anzi che pure lui è stato vittima di una truffa da parte del
denunciato e che in alcun modo avrebbe dunque agito in correità con P__________
con l’intenzione di danneggiare il convenuto.
E. Delle osservazioni
della parte convenuta si dirà, per quanto necessario ai fini del giudizio, nei successivi
considerandi.
Considerato
Considerandi
1.
Secondo l’art. 319
cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni
inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche
a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art.
80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC). Trattandosi di un’impugnazione
contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC),
il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).
Proposto il 15 giugno 2012, ossia nel termine di dieci giorni decorrente dalla
notifica della sentenza impugnata, avvenuta l’11 giugno, il reclamo, che
rientra nella competenza della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG), è perciò di principio ammissibile.
2.
Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente inesatto dei fatti. Non sono ammesse
né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi
mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). I documenti annessi al reclamo vanno
quindi estromessi dall’incarto e le allegazioni con essi connesse saranno
ignorate.
3.
Giusta l’art. 82
cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato
mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto
provvisorio dell'opposizione.
3.1
La nozione di
riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata giusta l’art. 82
cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento
da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione
ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento
di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che
da essi risultino gli elementi necessari, nella misura in cui quello firmato si
riferisce direttamente a quelli che ne determinano l’importo (DTF 132 III
480-1, cons. 4.1). Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta
sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza
e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà
delle parti (cfr. Cometta, Il
rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep
1989, p. 338 con riferimenti).
3.2
In linea di massima, un
titolo cambiario (cambiale, vaglia cambiario o assegno bancario) valido in
virtù del diritto svizzero costituisce nella procedura esecutiva ordinaria riconoscimento
del debito cambiario da parte di ogni obbligato cambiario. Nei confronti dell'emittente
di un vaglia cambiario, rispettivamente del trattario che ha accettato la
cambiale, non è necessario che il portatore abbia dapprima levato protesto
giusta l’art. 1034 CO, mentre lo è se l’istanza è diretta contro un obbligato secondario,
in particolare il traente. Un assegno bancario (chèque) costituisce un titolo
di rigetto provvisorio nei confronti dell’emittente (traente) solo se il
rifiuto del pagamento da parte del trattario (la banca) è stato constatato in
uno dei modi prescritti dall’art. 1128 CO (cfr. Staehelin,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 152 e
157.
ad art. 82).
3.3
Nel caso di specie, gli
assegni bancari prodotti dall’istante a sostegno della propria pretesa (doc. A)
sono stati tratti dal convenuto su una banca italiana (la __________), sicché
la giurisprudenza citata nel precedente considerando può trovare qui ad
applicarsi solo per analogia. Determinante per stabilire se, ed eventualmente a
quali condizioni, il convenuto, con la firma di questi assegni, si è riconosciuto
debitore del loro importo nei confronti del portatore è il diritto italiano,
ovvero il Regio decreto n. 1736 del 21 dicembre 1933 (G.U. 29 dicembre 1933, n.
300), come allegato dal reclamante senza essere contraddetto dal convenuto
(cfr. istanza, ad n. 19). Ora, secondo l’art. 16 di tale decreto, “il traente
risponde del pagamento” e “il portatore mantiene i suoi diritti contro il
traente, sebbene l’assegno bancario non sia stato presentato tempestivamente o
non sia stato fatto il protesto o la constatazione equivalente” (art. 45 cpv. 2
primo periodo). Ne consegue che i quattro assegni prodotti dall’istante
costituiscono un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione.
4.
Per l’art. 82 cpv. 2
LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il
debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare
il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza
delle eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 cons. 4.1.1 con
rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte
in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile
nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi
(cfr. DTF 104 Ia 413, cons. 4; Jaeger/Walder/Kull/
Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a
ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Gilliéron,
op. cit., n. 82 ad art. 82; Stücheli, op.
cit., p. 350, con rif.; Staehelin,
op. cit., n. 87 s. ad art. 82).
4.1
In materia cambiaria,
sono proponibili tutte le eccezioni cambiarie (cfr. Staehelin, op. cit., n. 153 ad art. 82), ma nei limiti
fissati dal diritto cambiario, che non ammette tutti i tipi di eccezioni allo
scopo di facilitare la circolazione degli effetti cambiari. Come rettamente
sostenuto dal reclamante (ad n. 22), anche il diritto italiano – come quello
svizzero (cfr. art. 1143 cpv. 1 n. 5, per il rinvio dell’art. 1007 CO) –
dispone che “la persona contro la quale sia promossa azione in virtù dell’assegno
bancario, non può opporre al portatore le eccezioni fondate sui suoi rapporti
personali col traente e con i portatori precedenti, a meno che il portatore,
acquistando l’assegno bancario, abbia agito scientemente a danno del debitore”
(art. 25 del summenzionato Regio decreto).
4.2
Nel caso di specie, si
tratta quindi di determinare se l’istante, nell’accettare gli assegni bancari
consegnatigli da P__________, abbia “agito scientemente a danno“ del convenuto.
Il primo giudice ha ritenuto verosimile – anzi comprovato – che l’istante, in
ragione della querela penale da lui stesso sporta contro P__________, avrebbe
dovuto sapere o quanto meno presumere che gli assegni consegnatigli da
quest’ultimo potessero far parte di una truffa a danno del convenuto analoga a
quella ordita nei suoi confronti. Il reclamante sostiene invece che la documentazione
portata dal convenuto dimostra solo che P__________ è stato condannato più volte
per truffa, ma non ch’egli – l’istante – abbia consapevolmente ed
intenzionalmente agito a danno del convenuto (reclamo, ad n. 22). Per
quest’ultimo infine, le pratiche truffaldine di P__________ erano ben note
all’istante, poiché ne è stato lui stesso vittima (osservazioni, ad 19).
a) Risulta dagli
accertamenti effettuati dal primo giudice che i noti quattro titoli fanno parte
di tutta una serie di assegni bancari emessi dal convenuto CO 1 in favore di P__________
e da quest’ultimo successivamente “passati” all’istante. Implicitamente, il
Pretore sembra inoltre aver ritenuto verosimile che il convenuto sia stato da
parte di P__________ vittima di una truffa analoga a quella subita dall’istante.
Quest’ultimo non contesta esplicitamente tali accertamenti, limitandosi a
notare che la denuncia penale sporta dal convenuto contro P__________ il 1°
luglio 2005 (doc. 3 e 4) “è un atto di parte che non prova assolutamente nulla”
(reclamo, ad n. 20). Invero, se la truffa commessa nei confronti del convenuto
non è certo dimostrata, può nondimeno essere ritenuta verosimile, giacché P__________
ne ha commesso diverse altre a danno di altri calciatori (cfr. doc. 7 e 3, pag.
13). Del resto, se così non fosse, l’istante non avrebbe mancato di produrre i
documenti a sostegno della validità del negozio giuridico di base tra il convenuto
e P__________, che quest’ultimo gli avrebbe sicuramente trasmesso per
scagionarsi. Va poi precisato che l’allegazione dell’istante, secondo cui gli
assegni sarebbero stati emessi quale rimborso di un prestito di € 40'000.-- da
lui concesso al convenuto, non solo non è suffragata da alcun indizio, ma è
addirittura contraddetta dalla “comparsa di costituzione e risposta” presentata
il 19 gennaio 2006 al Tribunale civile di __________ dallo stesso istante (doc.
1, a pag. 3, 3° capoverso).
b) L’istante contesta
per contro esplicitamente che si possa dedurre dagli atti ch’egli,
nell’accettare gli assegni, avrebbe consapevolmente ed intenzionalmente agito a
danno del convenuto. Intanto, non si può dare torto al primo giudice nel
ritenere che l’istante, vista la propria esperienza avuta (nel 2001-2002, cfr.
doc. 6) prima della consegna degli assegni, avrebbe dovuto sapere o quanto
meno presumere ch’essi potessero far parte di una truffa a danno del convenuto
analoga a quella ordita nei suoi confronti. Ciò anche perché egli non poteva
legittimamente ignorare che altri calciatori erano rimasti vittime di P__________
(cfr. la querela penale sporta dall’istante contro P__________, doc. 6). Occorre
però domandarsi se in tali circostanze si possa ritenere verosimile che
l’istante abbia agito “scientemente” a danno del convenuto. Va detto in merito
che la giurisprudenza italiana (come quella svizzera del resto) è severa
nell’apprezzare tale intenzione, per cui non è sufficiente che il portatore
fosse a conoscenza dei fatti posti a base delle eccezioni personali, ma deve
inoltre avere avuto l’intenzione, con l’acquisto del titolo, d’impedire le
difese del debitore cambiario, fermo restando che non è richiesta una collusione
con il precedente portatore e che sono ammissibili presunzioni semplici circa
la consapevolezza dell’attuale portatore (cfr. Pelizzi/Partesotti,
Commentario breve alla legislazione sulla cambiale e sugli assegni, 2a
ed., Padova 1995, n. 5 ad art. 25, p. 308). Nel caso in esame, vista
l’esperienza (negativa) avuta con P__________, appare verosimile che l’istante
si sia reso conto – o quanto meno avrebbe dovuto rendersi conto – del carattere
almeno potenzialmente dubbio degli assegni consegnatigli da P__________, ma
emessi da un terzo, anch’esso calciatore. Il fatto poi che pure l’istante sia
stato ingannato da P__________ non gli dà certo il diritto di farsi risarcire
su beni di un’altra vittima. In ogni caso, si tratta di una questione delicata,
sulla quale il convenuto ha diritto di potersi esprimere pienamente nell’ambito
di una procedura ordinaria, volta in particolare a chiarire le circostanze
della consegna degli assegni all’istante, rimaste del tutto oscure nella
procedura in esame – non vi sono al riguardo indicazioni di sorta nel decreto
ingiuntivo 26 maggio 2009 del Tribunale ordinario di __________ (doc. B) né nel
successivo precetto esecutivo inoltrato dall’istante il 28 settembre 2009
(doc. C).
c) In conclusione, appare
verosimile l’eccezione d’inopponibilità degli assegni nei suoi confronti
sollevata dal convenuto. La decisione pretorile merita pertanto conferma.
5.
Il reclamo va quindi
respinto.
Spese processuali e
ripetibili seguono la soccombenza (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, 95 segg. CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 LEF, nonché 48 e 61 OTLEF, 95 segg. CPC;
pronuncia
1.
Il reclamo è respinto.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 500.--, già anticipata dal reclamante, rimane a suo carico,
con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 1’000.-- per ripetibili.
3.
Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.
(esempio: fr. 60'249,85), contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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