14.2012.97
Reclamo contro la dichiarazione di fallimento. Solvibilitâ non resa verosimile
11 luglio 2012Italiano9 min
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Numero d'incarto:
14.2012.97
Data decisione, Autorità:
11.07.2012, CEF
Titolo:
Reclamo contro la dichiarazione di fallimento. Solvibilitâ non resa verosimile
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2012.97
Lugano
11 luglio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di
fallimento promossa con istanza 14 marzo 2012 da
CO 1
contro
RE 1
patrocinato dall PA 1
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 5, con decisione 6 giugno 2012 (SO.2012.1275) ha così deciso:
“1. È pronunciato il
fallimento di RE 1, __________, a far tempo da venerdì 8 giugno 2012 alle ore 10.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con
reclamo
18 giugno 2012 ne postula l’annullamento;
rilevato che all’istante non è stato intimato il
reclamo, il suo credito essendo
stato saldato;
preso atto che con decreto presidenziale 20 giugno
2012 al reclamo è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A.
Nell’ambito dell’esecuzione n. __________
dell’Ufficio esecuzione di Lugano CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il
mancato pagamento di fr. 1'500.-- oltre accessori, dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza
di discussione del 30 maggio 2012 nessuno è comparso.
C. Con
decisione 6 giugno 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha
dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da venerdì 8 giugno 2012 alle ore 10.00.
D. Con
il reclamo RE 1 asserisce di avere saldato l’esecuzione in oggetto
posteriormente alla dichiarazione di fallimento, producendo una ricevuta dell’8
giugno 2012 dell’UE di Lugano relativa al pagamento di fr. 1'480.--, una
ricevuta postale sempre dell’8 giugno 2012 relativa al versamento di fr. 380.--
e un estratto conto debitore del 14 giugno 2012 dell’UE di Lugano confermante
il pagamento a saldo dell’esecuzione in oggetto (doc. B1 e B2). La reclamante
rileva inoltre di essere proprietaria dell’esercizio pubblico denominato “M__________”
situato nello stabile di sua proprietà part. n. __________ RFD di __________,
il cui valore commerciale, secondo una stima del 2004 era di circa fr.
600'000.-- (doc. C, D e H1-H2), a cui va aggiunto l’aumento di valore in
seguito a ristrutturazione e l’aumento dei valori di reddito e di stima.
L’immobile, che è gravato da ipoteche per nominali fr. 540'000.--, a cui
tuttavia corrisponde un debito effettivo di fr. 358'179.-- come risulta dalla
relativa dichiarazione dell’__________ (doc. E), è stato ristrutturato nel
corso del 2010-2011 con una spesa complessiva di fr. 114'823.-- interamente
pagata (doc. F). La convenuta sostiene che la temporanea mancanza di liquidità
è stata in grande parte determinata dalla stagione invernale e dalla
sfavorevole condizione atmosferica degli ultimi mesi. L’andamento commerciale è
ormai consolidato, come appare dai conteggi allegati (doc. H) che si
riferiscono agli anni scorsi. La reclamante rileva poi che ai fini contabili
gli utili di esercizio sono ridotti dagli ammortamenti e che in effetti per determinare
la residua, netta ed effettiva disponibilità di liquidità questi vanno
aggiunti, per cui la prognosi della solvibilità va ritenuta positiva. In merito
alle esecuzioni l’escussa asserisce che non vi sono ulteriori dichiarazioni di
fallimento, né risultano a carico suo attestati di carenza di beni. Si è inoltre
impegnata a effettuare regolari versamenti all’Ufficio esecuzione per far
fronte alle varie esecuzioni. Le relative ricevute dimostrano la sua effettiva
disponibilità di liquidità. Infatti nei mesi da febbraio a maggio 2012 ha
versato complessivamente fr. 5'500.-- all’Ufficio esecuzione. La convenuta
puntualizza infine che l’esercizio pubblico entra ora nella fase di maggior
reddito che dura fino a ottobre con il culmine nel mese di agosto.
Considerandi
In diritto:
1.
a) In
virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare
la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La
solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che
l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di
appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità
influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo
(Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010, n. 26 ad art. 174
LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna
2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und
Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p.
446.
ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994;
SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) La
reclamante ha prodotto una ricevuta dell’8 giugno 2012 dell’Ufficio esecuzione
di Lugano relativa al pagamento di fr. 1'480.--, una ricevuta postale pure
dell’8 giugno 2012 relativa al pagamento di fr. 380.-- e un estratto al 14
giugno 2012 dal conto debitore dell’Ufficio esecuzione di Lugano, in cui viene
confermato il pagamento a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui
avendo provato di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante
posteriormente alla dichiarazione di fallimento, il presupposto di cui all’art.
174.
cpv. 2 n. 1 LEF risulta adempiuto.
Per
quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto dell’UE di Lugano
al 10 luglio 2012 emerge che nei confronti della reclamante sono pendenti 21
esecuzioni per un importo complessivo di fr. 59'100.70. Determinante è che nel
corso del 2012 per esecuzioni promosse in parte già nel 2011 dallo __________,
dalla __________ e dalla CO 1 in 6 procedure è stata presentata la domanda di
realizzazione, in 3 procedure è stato eseguito il pignoramento e per
un’ulteriore procedura è stata emessa la comminatoria di fallimento. Ciò porta
a ritenere che la reclamante non dispone della liquidità necessaria a fare
fronte ai suoi impegni, nemmeno per pagare regolarmente tasse e oneri sociali. Le
schede contabili “ricavi ristorante” così come i bilanci e i conti economici
per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 prodotti dalla reclamante non inducono, a
fronte delle citate procedure esecutive, a ritenere che essa dispone di
sufficiente liquidità. Ancor più se si considera che da febbraio a maggio 2012 essa
ha versato all’Ufficio esecuzione di Lugano un importo alquanto modesto. A
proposito dello stabile di proprietà della convenuta, part. __________ RFD di __________,
in cui è situato l’esercizio pubblico “M__________”, il cui valore commerciale
è stato stimato nel 2004 a fr. 600'000.-- e il cui aggravio ipotecario
effettivo ammonta a fr. 358'179.--, si osserva che questa proprietà non
contribuisce a rendere verosimile la solvibilità della reclamante, atteso che
solo nel caso di una sua vendita le porterebbe mezzi liquidi. In merito alla
possibilità di vendere la citata proprietà e, se del caso, a quale prezzo non
vi è però al momento certezza alcuna, mentre il presupposto della solvibilità
va reso verosimile nel termine di reclamo. Le precedenti considerazioni portano
a concludere che la situazione finanziaria della reclamante non sta migliorando
e che essa non dispone della liquidità necessaria per far fronte ai suoi
impegni. Nel caso di specie si può affermare che l’incapacità di pagamento
della reclamante appare più probabile che la sua capacità di pagamento. Ne
discende che il presupposto della solvibilità non può essere considerato reso
sufficientemente verosimile.
Non
risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento
di RE 1 non può essere annullato.
2.
Il reclamo va pertanto respinto.
Essendo
stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va
nuovamente pronunciato.
La tassa
di giustizia è posta a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106
cpv. 1 CPC).
Alla
controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato
intimato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto
Di
conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, Gandria, a far tempo da
giovedì
12 luglio 2012 alle ore 10.00.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a
carico di
RE 1.
3. Notificazione:
__________ __________;
- __________;
- Ufficio
esecuzione di __________;
- Ufficio
fallimenti di __________;
- Ufficio
cantonale del Registro di commercio, __________;
- Ufficio
del Registro fondiario __________;
Comunicazione
alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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