Lexipedia

Decisione

14.2012.97

Reclamo contro la dichiarazione di fallimento. Solvibilitâ non resa verosimile

11 luglio 2012Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Nell’ambito dell’esecuzione n. __________

dell’Ufficio esecuzione di Lugano CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il

mancato pagamento di fr. 1'500.-- oltre accessori, dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza

di discussione del 30 maggio 2012 nessuno è comparso.

C. Con

decisione 6 giugno 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha

dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da venerdì 8 giugno 2012 alle ore 10.00.

D. Con

il reclamo RE 1 asserisce di avere saldato l’esecuzione in oggetto

posteriormente alla dichiarazione di fallimento, producendo una ricevuta dell’8

giugno 2012 dell’UE di Lugano relativa al pagamento di fr. 1'480.--, una

ricevuta postale sempre dell’8 giugno 2012 relativa al versamento di fr. 380.--

e un estratto conto debitore del 14 giugno 2012 dell’UE di Lugano confermante

il pagamento a saldo dell’esecuzione in oggetto (doc. B1 e B2). La reclamante

rileva inoltre di essere proprietaria dell’esercizio pubblico denominato “M__________”

situato nello stabile di sua proprietà part. n. __________ RFD di __________,

il cui valore commerciale, secondo una stima del 2004 era di circa fr.

600'000.-- (doc. C, D e H1-H2), a cui va aggiunto l’aumento di valore in

seguito a ristrutturazione e l’aumento dei valori di reddito e di stima.

L’immobile, che è gravato da ipoteche per nominali fr. 540'000.--, a cui

tuttavia corrisponde un debito effettivo di fr. 358'179.-- come risulta dalla

relativa dichiarazione dell’__________ (doc. E), è stato ristrutturato nel

corso del 2010-2011 con una spesa complessiva di fr. 114'823.-- interamente

pagata (doc. F). La convenuta sostiene che la temporanea mancanza di liquidità

è stata in grande parte determinata dalla stagione invernale e dalla

sfavorevole condizione atmosferica degli ultimi mesi. L’andamento commerciale è

ormai consolidato, come appare dai conteggi allegati (doc. H) che si

riferiscono agli anni scorsi. La reclamante rileva poi che ai fini contabili

gli utili di esercizio sono ridotti dagli ammortamenti e che in effetti per determinare

la residua, netta ed effettiva disponibilità di liquidità questi vanno

aggiunti, per cui la prognosi della solvibilità va ritenuta positiva. In merito

alle esecuzioni l’escussa asserisce che non vi sono ulteriori dichiarazioni di

fallimento, né risultano a carico suo attestati di carenza di beni. Si è inoltre

impegnata a effettuare regolari versamenti all’Ufficio esecuzione per far

fronte alle varie esecuzioni. Le relative ricevute dimostrano la sua effettiva

disponibilità di liquidità. Infatti nei mesi da febbraio a maggio 2012 ha

versato complessivamente fr. 5'500.-- all’Ufficio esecuzione. La convenuta

puntualizza infine che l’esercizio pubblico entra ora nella fase di maggior

reddito che dura fino a ottobre con il culmine nel mese di agosto.

Considerandi

In diritto:

1.

a) In

virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare

la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se

risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I

nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve

espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte

dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere

determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto

nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore

di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti

trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un

periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può

emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di

fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti

importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla

base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,

estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere

verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La

solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che

l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di

appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità

influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo

(Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010, n. 26 ad art. 174

LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna

2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und

Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p.

446.

ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994;

SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

b) La

reclamante ha prodotto una ricevuta dell’8 giugno 2012 dell’Ufficio esecuzione

di Lugano relativa al pagamento di fr. 1'480.--, una ricevuta postale pure

dell’8 giugno 2012 relativa al pagamento di fr. 380.-- e un estratto al 14

giugno 2012 dal conto debitore dell’Ufficio esecuzione di Lugano, in cui viene

confermato il pagamento a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui

avendo provato di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante

posteriormente alla dichiarazione di fallimento, il presupposto di cui all’art.

174.

cpv. 2 n. 1 LEF risulta adempiuto.

Per

quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto dell’UE di Lugano

al 10 luglio 2012 emerge che nei confronti della reclamante sono pendenti 21

esecuzioni per un importo complessivo di fr. 59'100.70. Determinante è che nel

corso del 2012 per esecuzioni promosse in parte già nel 2011 dallo __________,

dalla __________ e dalla CO 1 in 6 procedure è stata presentata la domanda di

realizzazione, in 3 procedure è stato eseguito il pignoramento e per

un’ulteriore procedura è stata emessa la comminatoria di fallimento. Ciò porta

a ritenere che la reclamante non dispone della liquidità necessaria a fare

fronte ai suoi impegni, nemmeno per pagare regolarmente tasse e oneri sociali. Le

schede contabili “ricavi ristorante” così come i bilanci e i conti economici

per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 prodotti dalla reclamante non inducono, a

fronte delle citate procedure esecutive, a ritenere che essa dispone di

sufficiente liquidità. Ancor più se si considera che da febbraio a maggio 2012 essa

ha versato all’Ufficio esecuzione di Lugano un importo alquanto modesto. A

proposito dello stabile di proprietà della convenuta, part. __________ RFD di __________,

in cui è situato l’esercizio pubblico “M__________”, il cui valore commerciale

è stato stimato nel 2004 a fr. 600'000.-- e il cui aggravio ipotecario

effettivo ammonta a fr. 358'179.--, si osserva che questa proprietà non

contribuisce a rendere verosimile la solvibilità della reclamante, atteso che

solo nel caso di una sua vendita le porterebbe mezzi liquidi. In merito alla

possibilità di vendere la citata proprietà e, se del caso, a quale prezzo non

vi è però al momento certezza alcuna, mentre il presupposto della solvibilità

va reso verosimile nel termine di reclamo. Le precedenti considerazioni portano

a concludere che la situazione finanziaria della reclamante non sta migliorando

e che essa non dispone della liquidità necessaria per far fronte ai suoi

impegni. Nel caso di specie si può affermare che l’incapacità di pagamento

della reclamante appare più probabile che la sua capacità di pagamento. Ne

discende che il presupposto della solvibilità non può essere considerato reso

sufficientemente verosimile.

Non

risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento

di RE 1 non può essere annullato.

2.

Il reclamo va pertanto respinto.

Essendo

stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va

nuovamente pronunciato.

La tassa

di giustizia è posta a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106

cpv. 1 CPC).

Alla

controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato

intimato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto

Di

conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, Gandria, a far tempo da

giovedì

12 luglio 2012 alle ore 10.00.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a

carico di

RE 1.

3. Notificazione:

__________ __________;

- __________;

- Ufficio

esecuzione di __________;

- Ufficio

fallimenti di __________;

- Ufficio

cantonale del Registro di commercio, __________;

- Ufficio

del Registro fondiario __________;

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster