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Decisione

14.2012.98

Rigetto definitivo dell'opposizione. Mancata produzione di un titolo di rigetto definitivo o provvisorio

10 luglio 2012Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

che

con precetto esecutivo n. __________ del 13/14.2.2012 dell’Ufficio esecuzione e

fallimenti di Mendrisio, RE 1 ha escusso il Comune di __________ per il

pagamento della somma di fr. 650'000.- oltre interessi e spese, indicando quale

titolo del credito .”Danni da immissioni” (doc. A);

che

interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 29

febbraio 2012 il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura di

Mendrisio-Sud;

che l’escutente

– in estrema sintesi – ha sostenuto che il preteso suo credito si riferisce al

danno conseguente alle immissioni moleste generate al fondo no. __________ RFD

Vacallo di sua proprietà dall’utilizzo da parte di richiedenti l’asilo della

struttura della protezione civile di Vacallo, confinante con la sua proprietà

(doc. B e C), il che avrebbe comportato una svalutazione della stessa quantificabile

in fr. 650'000.- (doc. D), oltre che problemi al suo stato di salute (doc. G);

che, sempre

secondo l’istante, il Comune di __________, segnatamente il suo Municipio,

avrebbe violato i suoi diritti di confinante, non trasmettendogli alcuna documentazione

in merito all’occupazione del sito della protezione civile, ponendolo, unitamente

ai suoi famigliari, davanti al fatto compiuto ed imponendogli, per finire,

questo insediamento, oltremodo dannoso, disattendendo diverse disposizioni

costituzionali, segnatamente gli art. 8, 9, 13 e 26 Cost., oltre che altre

norme di legge e principi procedurali, in particolare il diritto di essere

sentito;

che in

applicazione della Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e

degli agenti pubblici, il Comune di __________ – ha concluso l’istante – gli

deve rifondere l’importo posto in esecuzione, avendo esso permesso l’insediamento

di rifugiati – con tutte le conseguenze che ne sono derivate – contravvenendo a

disposizioni costituzionali federali e cantonali;

che chiamato

a esprimersi sull’istanza, con osservazioni del 15 maggio 2012 il Comune di __________

vi si è opposto, obiettando che l’istante non ha prodotto alcuna decisione

suscettibile di giustificare una richiesta di rigetto definitivo dell’opposizione

ex art. 80 LEF;

che con

replica del 29 maggio 2012 – sottoscritta anche dai suoi genitori __________ e __________

A__________ nelle loro veste di locatari dell’immobile – l’istante si è

confermato nella propria domanda, reiterando nel rilevare che il risarcimento

si riferisce al danno che tre persone hanno dovuto per anni subire a causa di

una situazione imposta loro illegalmente dal Municipio di __________;

che con

duplica dell’8 giugno 2012 il convenuto si è confermato nella propria

opposizione;

che con

decisione dell’11 giugno 2012 il Pretore aggiunto della Giursdizione di Mendrisio-Sud

ha respinto l’istanza, evidenziando la mancanza negli atti sia di un titolo di

rigetto definitivo dell’opposizione, ossia di una decisione giudiziaria esecutiva

ex art. 80 cpv. 1 LEF o di un qualsiasi documento che possa essere a

quest’ultima parificato (art. 80 cpv. 2 LEF), sia però anche di un riconoscimento

di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF che avrebbe, dandosene il caso, consentito di

rigettare per lo meno in via provvisoria l’opposizione al precetto esecutivo in

rassegna;

che contro

tale sentenza RE 1 è insorto con reclamo del 18 giugno 2012 - firmato anche dai

suoi genitori quali inquilini dell’immobile che sorge sul mappale no. __________

RFD __________ - riproponendo le stesse argomentazioni già fatte valere davanti

al primo giudice, ossia reiterando nel fare carico alla parte convenuta di

avere disposto l’insediamento di rifugiati nella struttura della protezione

civile confinante senza consentire loro di tutelare i propri diritti, ossia violando

sistematicamente disposizioni costituzionali federali e cantonali, e più in generale,

i loro diritti fondamentali;

che pur

riconoscendo l’assenza di una decisione giudiziaria di carattere esecutivo a

fondamento dell’istanza, come rilevato dal primo giudice, egli si ritiene

nondimeno nella ragione, asserendo che ex art. 6 LOC un cittadino, come anche il

Comune, di fatto sottoscrivono un contratto tacito (art. 1.2 CO), da cui ne

conseguono obblighi, diritti, benefici e responsabilità reciproche ovvero

“servizi contro imposte”;

che il

reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

Considerandi

in diritto:

che secondo

l’art 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le

decisioni inappellabili di prima istanza finali;

che tale è

il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in

materia di rigetto dell’opposizione ex art 80 -84 LEF (cfr. art. 309 lett. b

n. 3 CPC);

che con

il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione errata del diritto. b. l’accertamento

manifestamente errato dei fatti;

che

secondo l’art 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva, il creditore può chiedere il rigetto definitivo dell’opposizione;

che sono

parificati alle decisioni giudiziarie le transazioni e i riconoscimenti di

debito giudiziari (art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF), i documenti pubblici esecutivi secondo

gli art. 347-352 CPC (art. 80 cpv. 2 n. 1bis LEF) e le decisioni di

autorità amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF);

che, come

correttamente rilevato dal primo giudice, l’insorgente non ha esibito alcuna

decisione giudiziaria esecutiva - o una qualsiasi decisione che possa ad essa

essere equiparata - che contempla la condanna del convenuto al pagamento

dell’importo posto in esecuzione, conditio sine qua non per potere ottenere il

rigetto definitivo dell’opposizione sollevata al precetto esecutivo in rassegna;

che non

può che discenderne la reiezione del reclamo al riguardo, l’insorgente non

potendo pretendere di supplire alla mancata produzione di un titolo di rigetto

definitivo dell’opposizione con argomentazioni che riguardano il merito della

causa, ovvero trasformando, sempre nell’ambito della medesima procedura

sommaria riservata alle cause esecutive ex art. 80 segg. LEF (art. 251 lett. a

CPC), l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione in una sorta di azione

di accertamento/conferma del proprio preteso credito - senza peraltro nemmeno discutere

la questione più di quel tanto, date le gravi violazioni attribuibili a suo giudizio

alla parte convenuta - in funzione dell’ottenimento della rimozione

dell’opposizione al precetto esecutivo, che egli considera, in definitiva, di

fatto una semplice formalità;

che, come

poi giustamente rilevato dal Pretore supplente, non solo manca un titolo di rigetto

definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF, ma anche un titolo di rigetto

provvisorio dell’opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF, ovvero un riconoscimento di

debito da parte dell’escusso, dagli atti non risultando infatti alcun impegno

del convenuto a versare la somma, o per lo meno parte di essa, posta in esecuzione;

che anche

sotto questo profilo il reclamo non è destinato a miglior sorte;

che gli

oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia

sono posti a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 1’000.- sono poste a carico

del reclamante.

3. Notificazione

a:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.

650'000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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