14.2012.98
Rigetto definitivo dell'opposizione. Mancata produzione di un titolo di rigetto definitivo o provvisorio
10 luglio 2012Italiano7 min
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Numero d'incarto:
14.2012.98
Data decisione, Autorità:
10.07.2012, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione. Mancata produzione di un titolo di rigetto definitivo o provvisorio
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 80 LEF
Incarto n.
14.2012.98
Lugano
10 luglio
2012
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 29 febbraio 2012 presentata da
RE 1
contro
CO 1
rappresentato dal suo RA 1
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione
interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Mendrisio, notificato in data 14 febbraio 2012 per
il pagamento di fr. 650'000.- oltre interessi e spese;
istanza
respinta dal Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud con
decisione dell’11 giugno 2012 (SO.2012.153),
sentenza
impugnata dal convenuto con reclamo del 18 giugno 2012;
esaminati
gli atti,
ritenuto
Fatti
che
con precetto esecutivo n. __________ del 13/14.2.2012 dell’Ufficio esecuzione e
fallimenti di Mendrisio, RE 1 ha escusso il Comune di __________ per il
pagamento della somma di fr. 650'000.- oltre interessi e spese, indicando quale
titolo del credito .”Danni da immissioni” (doc. A);
che
interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 29
febbraio 2012 il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura di
Mendrisio-Sud;
che l’escutente
– in estrema sintesi – ha sostenuto che il preteso suo credito si riferisce al
danno conseguente alle immissioni moleste generate al fondo no. __________ RFD
Vacallo di sua proprietà dall’utilizzo da parte di richiedenti l’asilo della
struttura della protezione civile di Vacallo, confinante con la sua proprietà
(doc. B e C), il che avrebbe comportato una svalutazione della stessa quantificabile
in fr. 650'000.- (doc. D), oltre che problemi al suo stato di salute (doc. G);
che, sempre
secondo l’istante, il Comune di __________, segnatamente il suo Municipio,
avrebbe violato i suoi diritti di confinante, non trasmettendogli alcuna documentazione
in merito all’occupazione del sito della protezione civile, ponendolo, unitamente
ai suoi famigliari, davanti al fatto compiuto ed imponendogli, per finire,
questo insediamento, oltremodo dannoso, disattendendo diverse disposizioni
costituzionali, segnatamente gli art. 8, 9, 13 e 26 Cost., oltre che altre
norme di legge e principi procedurali, in particolare il diritto di essere
sentito;
che in
applicazione della Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e
degli agenti pubblici, il Comune di __________ – ha concluso l’istante – gli
deve rifondere l’importo posto in esecuzione, avendo esso permesso l’insediamento
di rifugiati – con tutte le conseguenze che ne sono derivate – contravvenendo a
disposizioni costituzionali federali e cantonali;
che chiamato
a esprimersi sull’istanza, con osservazioni del 15 maggio 2012 il Comune di __________
vi si è opposto, obiettando che l’istante non ha prodotto alcuna decisione
suscettibile di giustificare una richiesta di rigetto definitivo dell’opposizione
ex art. 80 LEF;
che con
replica del 29 maggio 2012 – sottoscritta anche dai suoi genitori __________ e __________
A__________ nelle loro veste di locatari dell’immobile – l’istante si è
confermato nella propria domanda, reiterando nel rilevare che il risarcimento
si riferisce al danno che tre persone hanno dovuto per anni subire a causa di
una situazione imposta loro illegalmente dal Municipio di __________;
che con
duplica dell’8 giugno 2012 il convenuto si è confermato nella propria
opposizione;
che con
decisione dell’11 giugno 2012 il Pretore aggiunto della Giursdizione di Mendrisio-Sud
ha respinto l’istanza, evidenziando la mancanza negli atti sia di un titolo di
rigetto definitivo dell’opposizione, ossia di una decisione giudiziaria esecutiva
ex art. 80 cpv. 1 LEF o di un qualsiasi documento che possa essere a
quest’ultima parificato (art. 80 cpv. 2 LEF), sia però anche di un riconoscimento
di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF che avrebbe, dandosene il caso, consentito di
rigettare per lo meno in via provvisoria l’opposizione al precetto esecutivo in
rassegna;
che contro
tale sentenza RE 1 è insorto con reclamo del 18 giugno 2012 - firmato anche dai
suoi genitori quali inquilini dell’immobile che sorge sul mappale no. __________
RFD __________ - riproponendo le stesse argomentazioni già fatte valere davanti
al primo giudice, ossia reiterando nel fare carico alla parte convenuta di
avere disposto l’insediamento di rifugiati nella struttura della protezione
civile confinante senza consentire loro di tutelare i propri diritti, ossia violando
sistematicamente disposizioni costituzionali federali e cantonali, e più in generale,
i loro diritti fondamentali;
che pur
riconoscendo l’assenza di una decisione giudiziaria di carattere esecutivo a
fondamento dell’istanza, come rilevato dal primo giudice, egli si ritiene
nondimeno nella ragione, asserendo che ex art. 6 LOC un cittadino, come anche il
Comune, di fatto sottoscrivono un contratto tacito (art. 1.2 CO), da cui ne
conseguono obblighi, diritti, benefici e responsabilità reciproche ovvero
“servizi contro imposte”;
che il
reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
Considerandi
in diritto:
che secondo
l’art 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le
decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che tale è
il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in
materia di rigetto dell’opposizione ex art 80 -84 LEF (cfr. art. 309 lett. b
n. 3 CPC);
che con
il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione errata del diritto. b. l’accertamento
manifestamente errato dei fatti;
che
secondo l’art 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva, il creditore può chiedere il rigetto definitivo dell’opposizione;
che sono
parificati alle decisioni giudiziarie le transazioni e i riconoscimenti di
debito giudiziari (art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF), i documenti pubblici esecutivi secondo
gli art. 347-352 CPC (art. 80 cpv. 2 n. 1bis LEF) e le decisioni di
autorità amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF);
che, come
correttamente rilevato dal primo giudice, l’insorgente non ha esibito alcuna
decisione giudiziaria esecutiva - o una qualsiasi decisione che possa ad essa
essere equiparata - che contempla la condanna del convenuto al pagamento
dell’importo posto in esecuzione, conditio sine qua non per potere ottenere il
rigetto definitivo dell’opposizione sollevata al precetto esecutivo in rassegna;
che non
può che discenderne la reiezione del reclamo al riguardo, l’insorgente non
potendo pretendere di supplire alla mancata produzione di un titolo di rigetto
definitivo dell’opposizione con argomentazioni che riguardano il merito della
causa, ovvero trasformando, sempre nell’ambito della medesima procedura
sommaria riservata alle cause esecutive ex art. 80 segg. LEF (art. 251 lett. a
CPC), l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione in una sorta di azione
di accertamento/conferma del proprio preteso credito - senza peraltro nemmeno discutere
la questione più di quel tanto, date le gravi violazioni attribuibili a suo giudizio
alla parte convenuta - in funzione dell’ottenimento della rimozione
dell’opposizione al precetto esecutivo, che egli considera, in definitiva, di
fatto una semplice formalità;
che, come
poi giustamente rilevato dal Pretore supplente, non solo manca un titolo di rigetto
definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF, ma anche un titolo di rigetto
provvisorio dell’opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF, ovvero un riconoscimento di
debito da parte dell’escusso, dagli atti non risultando infatti alcun impegno
del convenuto a versare la somma, o per lo meno parte di essa, posta in esecuzione;
che anche
sotto questo profilo il reclamo non è destinato a miglior sorte;
che gli
oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia
sono posti a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 1’000.- sono poste a carico
del reclamante.
3. Notificazione
a:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.
650'000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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