14.2012.99
Titolo di rigetto provvisorio. Contratto di lavoro. Conteggio delle prestazioni sociali sullo stipendio
21 agosto 2012Italiano13 min
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Numero d'incarto:
14.2012.99
Data decisione, Autorità:
21.08.2012, CEF
Titolo:
Titolo di rigetto provvisorio. Contratto di lavoro. Conteggio delle prestazioni sociali sullo stipendio
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 82 LEF
Incarto n.
14.2012.99
Lugano
21 agosto
2012
B/fp/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di
esecuzione e fallimenti promossa con istanza 14 maggio 2012 da
RE 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Mendrisio dell’8/9 maggio 2012 per il pagamento di fr. 7'782.10 oltre interessi e spese;
sulla quale istanza il Pretore aggiunto della Giurisdizione
di Mendrisio-Nord con sentenza 13 giugno 2012 (SO.2012.334) ha così deciso:
“1. L’istanza è parzialmente accolta: l’opposizione
interposta dalla parte convenuta
al precetto esecutivo n. __________ dell’8.5.2012 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti
di Mendrisio, è respinta in via provvisoria
limitatamente all’importo di fr. 934.90
oltre interessi del 5% dal 31 gennaio 2012 su fr. 203.30, dal 28 febbraio 2012 su
fr. 528.30 e dal 31 marzo 2012 su fr. 203.30.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi
fr. 300.--, da anticipare dalla
parte istante, e le spese esecutive di fr. 73.--
sono poste a carico di CO 1
in ragione di 1/10 e per la rimanenza sono a
carico di RE 1, la quale
rifonderà a controparte fr. 300.-- a titolo di
indennità.”
Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con
reclamo
20 giugno 2012 postula
l’accoglimento dell’istanza per l’importo di fr. 2'205.10
oltre interessi al 5% dal 1. aprile 2012, protestate spese e ripetibili;
preso atto che controparte non ha presentato
osservazioni;
ritenuto
Fatti
A. Con PE n. __________ dell’8/9 maggio 2012 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di: 1) fr. 7’132.10
oltre interessi al 5% dal 1. gennaio 2012 e 2) fr. 650.--, indicando quale titolo di credito: “1) Rata sentenza 15.03.2012 (inc. SO.2012.94 – 772849) fr. 5'000.-- - Diff. 20% Stip. Gennaio-Febbraio-Marzo 2012 Sentenza c.s. Frs.
2'132.10; 2) Spese precetto + precedente precetto + Comm. Fallimento.”
Interposta
tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. L’istante fonda la sua pretesa su un accordo transattivo raggiunto
dalle parti durante l’udienza di discussione del 15 marzo 2012 nell’ambito di una precedente procedura esecutiva (inc. SO.2012.994), che prevedeva, tra l’altro,
quanto segue: “A tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa relativa allo stipendio
del mese di novembre 2011, dicembre 2011 e tredicesima 2011 CO 1 versa a RE 1,
sul conto corrente bancario del signor RA 1 (Credit Suisse Lugano, conto no. __________)
l’importo di frs. 10'000.00 secondo le seguenti modalità:
frs.
5'000.00 entro il 30 aprile 2012;
frs.
5'000.00 entro il 30 giugno 2012” (doc A).
L’istante
ha rilevato che fr. 5'000.-- corrispondono alla prima rata del predetto accordo
transattivo, mentre fr. 2'132.10 corrispondono al 20% dello stipendio netto per
i mesi da gennaio a marzo 2012: fr. 5'700.-- x 3 mesi = fr. 17'100.-- dedotte
le indennità versate dall’assicurazione malattia per fr. 14'780.-- (fr.
5'035.-- gennaio 2012, fr. 4'710.-- febbraio 2012, fr. 5'035.-- marzo 2012 =
fr. 2'320.-- lordi, dedotti gli oneri sociali AVS 5.15%, AD 1.10%, LAINF 1.16%;
cassa malati 0.69%).
C. Con le sue osservazioni del 25 maggio 2012 la convenuta si è opposta all’istanza rilevando di avere effettuato il pagamento dell’importo di fr.
5'000.--.
Con
la replica del 5 giugno 2012 l’istante si è riconfermata nella sua domanda.
Con
la duplica dell’11 giugno 2012 la convenuta ha asserito che secondo il
regolamento aziendale, a partire dal 31. giorno, l’indennità giornaliera
sarebbe pari al 90% del salario assicurato, per cui sarebbe debitrice nei
confronti dell’istante del 10% del suo ultimo salario.
D. Con decisione 13 giugno 2012 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha accolto parzialmente l’istanza,
argomentando
che, nonostante l’istante abbia omesso di produrre il contratto di lavoro,
dall’insieme della documentazione agli atti e dal tenore degli allegati scritti
emerge l’esistenza di un riconoscimento di debito per il pagamento di un
salario mensile lordo di fr. 5'700.--. Inoltre dall’accordo transattivo del 15 marzo 2012 risulta un riconoscimento di debito per fr. 10'000.-- pagabili in due rate
di fr. 5'000.-- ciascuna alle scadenze 30 aprile 2012 e 30 giugno 2012. Dai documenti prodotti non emerge invece alcun riconoscimento di debito
per l’importo di fr. 650.-- chiesti per le spese esecutive. In merito alle
pretese salariali, in prima sede è stato rilevato che l’importo netto a cui la
dipendente ha diritto in caso di malattia ammonta a fr. 5'238.30 mensili (fr.
5'700.-- lordi, dedotti AVS 5.15%, LAINF 1.16%, AD 1.1%, CM 0.69%), ovvero a
complessivi fr. 15'714.90 netti per il periodo gennaio-marzo 2012. Per tale
periodo risulta che l’istante ha percepito indennità dall’assicurazione
malattia per fr. 14'780.--, ciò che comporta un credito a suo favore di fr.
934.90 oltre interessi del 5% dal 31 gennaio 2012 su fr. 203.30 (fr. 5'238.30 – 5'035.--), dal febbraio 2012 su fr. 528.30 (fr. 5'238.30 – 4'710.--) e dal 31 marzo 2012 su fr. 203.30 (fr. 5'238.30 – 5'035.--). Il primo giudice ha poi considerato
l’avvenuto pagamento di fr. 5'000.-- valuta 30 aprile 2012, per cui il rigetto provvisorio dell’opposizione è stato concesso limitatamente a fr. 934.90
oltre interessi del 5% dal 31 gennaio 2012 su fr. 203.30, dal 28 febbraio 2012 su fr. 528.30 e dal 31 marzo 2012 su fr. 203.30.
E. Con il reclamo RE 1 limita la sua pretesa originaria ammontante a
fr. 7'782.10 a fr. 2'132.10 oltre a fr. 73.-- per le spese del precetto
esecutivo, avendo tenuto conto della prima rata di fr. 5'000.-- versata dalla
convenuta e la non ammissione da parte del primo giudice dell’importo di fr.
650.- per spese esecutive. La reclamante calcola come segue l’importo richiesto:
fr. 2'132.10 quale differenza dello stipendiio mensile di fr. 5'700.-- per 3
mesi, ossia fr. 17'100.- dedotte le indennità versate dall’Assicurazione
malattia, ossia fr. 5'035.-- per gennaio 2012, fr. 4'710.-- per febbraio 2012 e
fr. 5'035.-- per marzo 2012, complessivamente fr. 14'780.--, per giungere
all’importo di fr. 2'320.--, da cui ha dedotto:
- AVS
5.15% su fr. 2'320.--, ossia fr. 119.50,
- AD
1.10% su fr. 2'320.--, ossia fr. 25.50,
- LAINF
1.16% su fr. 2'320.--, ossia fr. 26.90,
-
Cassa malati 0.69% su fr. 2'320.--, ossia fr. 16.--,
complessivamente
fr. 187.90, che dedotto da fr. 2'320.--, dà fr. 2'132.10.
Secondo
la reclamante il saldo dello stipendio netto dovuto ammonterebbe pertanto a fr.
2'132.10 oltre a fr. 73.-- per le spese del precetto esecutivo,
complessivamente fr. 2'205.10.
L’istante
sostiene che il primo giudice non ha tenuto conto della lettera del 16 aprile 2012 della fiduciaria della convenuta, Contam SA, in cui è stato confermato che
“per quanto concerne l’ammontare prospettato sul I° trimestre 2012 dal Dr.
Antonio Petrassi e complessivamente quantificato in fr. 2'320.-- va
precisato che gli importi si intendono come lordi della parte stipendi
rappresentativa del 20%....”. Inoltre non è stato considerato il verbale di
udienza del 15 marzo 2012, in cui la convenuta ha ammesso che “la signora
figura ancora alle dipendenze della CO 1, di conseguenza l’80% dello stipendio
è preso a carico all’assicurazione e fintanto che la signora sarà in malattia
l’assicurazione pagherà l’80% e il datore di lavoro il 20%”. L’istante
rileva poi che in prima sede non è stato tenuto conto delle norme di carattere
imperativo della AVS al 1. gennaio 2012, secondo le quali non fanno parte del salario determinante le prestazioni assicurative in caso d’infortunio,
malattia o invalidità.
Considerandi
In diritto:
1.
Secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante
reclamo,
tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza.
Tale è il
caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema
di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).
2.
In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:
a. l’applicazione
errata del diritto,
b. l’accertamento
manifestamente errato dei fatti.
3.
In virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un
riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata,
il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.
4.
La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante
scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge,
implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo
rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere
dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli
elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione
essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile
secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di
modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio
dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con riferimenti).
5.
La
dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la
quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere
chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione
(cfr. Panchaud/Caprez, Die
Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3; anche DTF 132 III 480 consid. 4 p.
461).
Il
limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente
l’indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una
dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale
accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta,
op. cit., p. 330).
L’ammontare della pretesa
deve risultare determinato nel riconoscimento di debito oppure in un altro
documento al quale il riconoscimento di debito rinvia. Nel caso in cui
l’importo non risultasse dal riconoscimento di debito, ma dagli altri
documenti, la sua determinazione deve poter essere effettuata in modo semplice
(Staehelin, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. I, 2. ed. 2010, n. 25 ad art. 82 LEF).
La documentazione prodotta
(in particolare i conteggi e altri computi numerici) deve permettere una chiara
e immediata ricostruzione dei movimenti contabili di dare e avere tra le parti
fino a giungere all’importo finale posto in esecuzione: una indagine
approfondita di natura contabile sfugge al potere di cognizione del giudice del
rigetto (Cometta, op. cit. in, p.
339).
Il
contratto di lavoro è un contratto sinallagmatico che, sottoscritto dal datore
di lavoro, autorizza a concedere il rigetto provvisorio dell’opposizione per il
salario ivi indicato, dedotti gli oneri sociali (Staehelin, op. cit., n. 126 ad art. 82).
Nel
presente caso la reclamante contesta il conteggio eseguito dal primo giudice,
il quale ha dedotto dal suo salario mensile lordo di fr. 5'700.-- i contributi
AVS, LAINF, AD e CM, giungendo pertanto ad un salario netto mensile di fr.
5'230.30, complessivamente di Fr. 15’714.90 per i mesi di gennaio, febbraio e
marzo 2012, da cui ha poi dedotto le indennità versate dall’Assicurazione
malattia per i tre predetti mesi di complessivamente fr. 14'780.--, concedendo
il rigetto provvisorio dell’opposizione per fr. 934.90 oltre interessi.
Orbene
nel caso di specie l’80% del salario per i mesi di gennaio, febbraio e marzo
2012, per un importo complessivo di fr. 14'780.--, è stato versato alla
reclamante
dall’Assicurazione
malattia. Secondo l’art. 6 cpv. 2 lett. b dell’Ordinanaza sull’assicurazione
per la vecchaia e per i superstiti (cfr. OAVS, RS 831.101) non sono considerate
reddito proveniente da attività lucrativa le prestazioni di assicurazione in
caso d’infortunio, malattia o invalidità, per cui non va versato il contributo AVS
su tali importi. Lo stesso vale per i contributi AD (cfr. LADI art. 3 cpv. 1,
RS 837.0) e LAINF (cfr. art. 92 cpv. 1 LAINF, RS 832.20; art. 22 cpv. 1 e 2 e
art. 115 cpv. 1 OAINF, RS 832.202) regolamentati sulla base del disciplinamento
dell’AVS. In mancanza di elementi che dovevano essere prodotti dalla datrice di
lavoro non si riconosce alcuna deduzione per la Cassa malati sul salario
dell’80% versato per i predetti mesi di gennaio, febbraio e marzo 2012. Ne consegue
che il conteggio eseguito in prima sede è errato, le deduzioni per AVS, AD,
LAINF e CM potendo essere effettuate, come del resto preteso dallla reclamante,
solo sull’importo residuo del 20%. Dallo stipendio lordo per gennaio, febbraio
e marzo 2012 ammontante a fr. 17'100.-- vanno pertanto dedotte le indennità
versate dalla Cassa malati per gennaio, febbraio e marzo 2012 ammontanti a fr.
14'780.--, per giungere all’importo di fr. 2’320.--. Solo su questo importo
possono essere effettuate dalla datrice di lavoro le deduzioni per gli oneri
sociali, ossia:
./.
AVS 5.15% su fr. 2'320.-- = fr. 119.50
./. AD
1.
% su fr. 2'320.-- = fr. 25.50
./. LAINF
1.
% su fr. 2'320.-- = fr. 26.90
./. Cassa
Malati 0.69% su fr. 2'320.-- = fr. 16.00
&r.
187.90
Il
rigetto provvisorio dell’opposizione va quindi concesso per fr. 2'132.10 oltre
interessi al 5% dal 20 aprile 2012, ultimo termine di pagamento concesso dalla
reclamante alla datrice di lavoro con scritto del 12 aprile 2012 (doc. L), come pure per le spese di emissione del precetto esecutivo, ancorché con riferimento alla
parte del credito posto in esecuzione, oggetto di rigetto dell’opposzione,
ossia per fr. 60.- (anziché fr. 73.- come richiesto dalla reclamante), importo
che l’Ufficio di esecuzione e fallimenti avrebbe potuto sulla base all’art. 16
OTLEF esigere per una pretesa di fr. 2'132.10 (sul tema, cfr. staehelin, op. cit. n. 67 ad art. 84).
6.
Il reclamo va pertanto parzialmente accolto.
Le
spese processuali e le ripetibili seguono la reciproca soccombenza in prima
sede e la pressoché completa soccombenza della convenuta in sede di reclamo (art.
48.
e 61 cpv. 1 OTLEF; art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 106 cpv. 1 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
I.
Il reclamo è parzialmente accolto.
“1.
L’istanza 14 maggio 2012 di RE 1,
__________,
è parzialmente accolta. Di conseguenza,
l’opposizione
interposta da CO 1, __________
al
precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione
e
fallimenti di Mendrisio, è rigettata in via provvisoria
limitatamente
a fr. 2'132.10 oltre interessi al 5% dal
20
aprile 2012 e a fr. 60.- per spese esecutive.
2.
La tassa di giustizia per complessivi fr. 300.--,
da
anticipare dalla parte istante, è posta per 1/4 a carico
CO
1 e per 3/4 a carico di RE 1,
la
quale rifonderà a CO 1 fr. 150.-- a titolo
di
ripetibili ridotte.”
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.--,
già anticipata dalla reclamante, è posta a carico di
CO 1, la
quale rifonderà a RE 1
fr. 200.--
a titolo di ripetbili.
III. Notificazione a:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 2'205.--,
non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne
una questiione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a
LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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