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Decisione

14.2013.1

Le decisioni di tassazione emesse in virtù della Legge cantonale sul turismo rappresentano decisioni di autorità amministrative svizzere che, come tali, legittimano il rigetto definitivo dell'opposizi

5 febbraio 2013Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

che con

precetto esecutivo n. __________ del 1. dicembre 2011/24 gennaio 2012 dell’Ufficio esecuzione di Lugano l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di

fr. 1'440.-- oltre interessi al 5% dal 20 settembre 2011 e fr. 50.--, indicando quale titolo di credito la tassa di soggiorno per gli anni dal 2005 al 2011 e

le spese di sollecito;

che

interposta tempestiva opposizione, il procedente ne ha chiesto il rigetto

provvisorio alla Giudicatura di pace del circolo della Magliasina;

che

l’escutente ha fondato la propria domanda su due decisioni di tassazione

d’ufficio relative alla riscossione della tassa di soggiorno e di promovimento

turistico, una emanata il 17 settembre 2009 per gli anni 2005-2006-2007-2008-2009 ammontante a fr. 1'200.-- (doc. 1) e l’altra emanata il 25 agosto 2011 per gli anni 2010-2011 ammontante a fr. 240.-- (doc. 2);

che con

osservazioni del 26 novembre 2012 il convenuto si è opposto all’istanza,

sostenendo di avere spiegato alla procedente, sia tramite un formulario da

compilare che con telefonate, che l’edificio in questione, dopo un incendio

scoppiato nel 2005, si trovava allo stato grezzo e non era abitabile;

che con

controsservazioni del 12 dicembre 2012 l’istante si è riconfermata nella sua domanda, sostenendo che da un sopralluogo era risultato che nessuna domanda di

costruzione era stata presentata dopo il 2005 e che l’immobile in oggetto

risultava agibile e abitabile;

che con decisione

del 27 dicembre 2012 il Giudice di pace del circolo della Magliasina ha accolto

l’istanza, ritenendo le decisioni di tassazione del 17 settembre 2009 rispettivamente del 25 agosto 2011, contro le quali il convenuto non aveva

presentato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni indicato

sulle citate decisioni di tassazione, validi titoli di rigetto provvisorio

dell’opposizione ai sensi dell’art. 82 LEF, come previsto dall’art. 38 L-Tur,

atteso che le contestazioni sollevate erano tardive e inammissibili nella procedura

di rigetto;

che

contro la predetta decisione il convenuto è insorto con reclamo del 2 gennaio 2013, asserendo che la casa in oggetto non è e non era abitabile e che non intende

pagare quanto richiesto, anzi, se del caso, sarebbe pronto a far intervenire la RSI per un’intervista sul caso;

che delle

osservazioni di controparte si dirà, se necessario, in seguito;

Considerandi

in diritto:

che

secondo l‘art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,

le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

che tale

è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in

tema di rigetto dell’opposizione ex. art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3

CPC);

che in

base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia

l’applicazione errata del diritto, sia l’accertamento manifestamente errato dei

fatti;

che è

compito del giudice decidere se il titolo prodotto autorizza a concedere il

rigetto definitivo o provvisorio dell’opposizione (Staehelin, Basler Kommntar zum SchKG, Basilea 2010, 2. ed.,

n. 38 e 39 ad art. 84; Panchaud/Caprez,

Die Recvhtsöffnung, Zurigo 1980, § 154 n. 19-27; Stücheli, Die Rechtsöffnung, Diss. Zurigo 2000, pag. 126);

che,

secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione

giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto

definitivo dell’opposizione;

che sono

parificate alle decisioni giudiziarie, tra l‘altro, le decisioni di autorità

amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF);

che, nel

presente caso, le decisioni del 17 settembre 2009 rispettivamente del 25 agosto 2011 relative alla riscossione della tassa di soggiorno e di

promovimento turistico per gli anni 2005-2006-2007-2008-2009 rispettivamente per

gli anni 2010-2011 (doc. 1 e 2), emesse d’ufficio da CO 1 in virtù dell’art.

35b) della legge cantonale sul turismo (L-Tur, RL 7.5.1.1) del 19 novembre 1970 rispettivamente all’art. 21 L-Tur del 30 novembre 1998, rappresentano decisioni di autorità amministrative svizzere;

che nelle

predette decisioni è stata indicata la facoltà di ricorso al Consiglio di Stato

entro il termine di 15 giorni (art. 39 L-Tur);

che il

convenuto non ha preteso di avere presentato ricorso al Consiglio di Stato, per

cui le decisioni in oggetto sono passate in giudicato;

che

secondo l’art. 38 L-Tur “la decisione di tassazione cresciuta in giudicato costituisce

titolo di riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 della Legge sulle

esecuzioni e sul fallimento”;

che questa

norma è in palese contrasto con il diritto federale, ritenuto che nel caso in

cui il creditore dispone di un titolo esecutivo (sentenza giudiziaria oppure

decisione amministrativa), secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF va concesso il rigetto

definitivo dell’opposizione, atteso che in tale evenienza il giudice non può statuire

sull’esistenza materiale del credito, né esaminare la correttezza materiale

della decisione (DTF 135 III 315, 319 consid. 2.3) rispettivamente il debitore

non può impedire il proseguimento della procedura con l’inoltro di un’azione di

disconoscimento del debito ai sensi dell’art. 83 cpv. 2 LEF, diversamente da

quanto gli è concesso in caso di rigetto provvisorio fondato su un

riconoscimento di debito (Staehelin,

op. cit., n. 1 ad art. 80);

che in

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione

esecutiva di un tribunale svizzero o - come nella fattispecie - di un’autorità

amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che

l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è

stato estinto o il termine di pagamento è stato prorogato ovvero che è

subentrata la prescrizione;

che il

convenuto ha sollevato solo questioni di merito e non si è avvalso di nessuna

delle suddette eccezioni;

che

tuttavia per le spese di sollecito di fr. 50.-- non risulta agli atti alcun

titolo di rigetto, mentre gli interessi di mora vanno riconosciuti con

decorrenza dal 7 ottobre 2011, ritenuto che con scritto del 20 settembre 2011 l’istante ha concesso al convenuto un termine di 15 giorni per saldare il suo

debito nei suoi confronti (doc. 4);

che il

reclamo va quindi parzialmente accolto e il dispositivo della decisione

riformato tenendo conto anche delle precedenti considerazioni in merito al

titolo di rigetto;

che la tassa

di giustizia e le ripetibili seguono la pressoché totale soccombenza del

reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

richiamati gli art. 80 e 81 LEF

pronuncia:

I. Il

reclamo è parzialmente accolto.

Di

conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione del 27 dicembre 2012 del Giudice di pace del circolo della Magliasina (inc. n. __________) è così riformato:

“1.

L’istanza presentata l’8 novembre 2012 dall’CO 1 è parzialmente accolta. Di conseguenza l’opposizione interposta da RE 1, __________, al precetto esecutivo

n. __________ dell’1. dicembre 2011/24 gennaio 2012 dell’Ufficio esecuzione di Lugano è rigettata in via definitiva per fr. 1440.-- oltre interessi al 5%

dal 7 ottobre 2011.”

II. La tassa di giustizia di fr. 200.--, già anticipata dal

reclamante, resta a suo carico. RE 1 rifonderà all’CO 1 fr. 200.-- per

ripetibili.

III. Notificazione:

– RE 1;

– PA 1.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo della Magliasina.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Giacché il valore

litigioso della vertenza, di fr. 1490.--, non raggiunge il limite di legge di

fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla

notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg.

LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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