14.2013.1
Le decisioni di tassazione emesse in virtù della Legge cantonale sul turismo rappresentano decisioni di autorità amministrative svizzere che, come tali, legittimano il rigetto definitivo dell'opposizi
5 febbraio 2013Italiano8 min
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Numero d'incarto:
14.2013.1
Data decisione, Autorità:
05.02.2013, CEF
Titolo:
Le decisioni di tassazione emesse in virtù della Legge cantonale sul turismo rappresentano decisioni di autorità amministrative svizzere che, come tali, legittimano il rigetto definitivo dell'opposizione
DECISIONE AMMINISTRATIVA
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
TITOLO DEL RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
TURISMO
art. 319 let. a CPC
art. 80 cpv. 1 LEF
art. 80 cpv. 2 cf. 2 LEF
art. 81 cpv. 1 LEF
art. 21 LTUR
art. 35b LTUR
art. 38 LTUR
art. 39 LTUR
Incarto n.
14.2013.1
Lugano
5 febbraio
2013
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Jaques
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti promossa con istanza dell’8 novembre 2012 da
CO 1
patrocinata dall’ PA 1
contro
RE 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione
interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano,
notificato l’1. dicembre 2011/24 gennaio 2012 per il pagamento di fr. 1'440.-- oltre interessi al 5% dal 20 settembre 2011 e fr. 50.-- per spese di sollecito;
istanza accolta dal Giudice di pace del circolo
della Magliasina con decisione
del 27 dicembre 2012 (inc. n. __________);
sentenza impugnata dal convenuto con reclamo del 2 gennaio 2013;
lette le osservazioni di controparte del 25 gennaio 2013;
ritenuto
Fatti
che con
precetto esecutivo n. __________ del 1. dicembre 2011/24 gennaio 2012 dell’Ufficio esecuzione di Lugano l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di
fr. 1'440.-- oltre interessi al 5% dal 20 settembre 2011 e fr. 50.--, indicando quale titolo di credito la tassa di soggiorno per gli anni dal 2005 al 2011 e
le spese di sollecito;
che
interposta tempestiva opposizione, il procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio alla Giudicatura di pace del circolo della Magliasina;
che
l’escutente ha fondato la propria domanda su due decisioni di tassazione
d’ufficio relative alla riscossione della tassa di soggiorno e di promovimento
turistico, una emanata il 17 settembre 2009 per gli anni 2005-2006-2007-2008-2009 ammontante a fr. 1'200.-- (doc. 1) e l’altra emanata il 25 agosto 2011 per gli anni 2010-2011 ammontante a fr. 240.-- (doc. 2);
che con
osservazioni del 26 novembre 2012 il convenuto si è opposto all’istanza,
sostenendo di avere spiegato alla procedente, sia tramite un formulario da
compilare che con telefonate, che l’edificio in questione, dopo un incendio
scoppiato nel 2005, si trovava allo stato grezzo e non era abitabile;
che con
controsservazioni del 12 dicembre 2012 l’istante si è riconfermata nella sua domanda, sostenendo che da un sopralluogo era risultato che nessuna domanda di
costruzione era stata presentata dopo il 2005 e che l’immobile in oggetto
risultava agibile e abitabile;
che con decisione
del 27 dicembre 2012 il Giudice di pace del circolo della Magliasina ha accolto
l’istanza, ritenendo le decisioni di tassazione del 17 settembre 2009 rispettivamente del 25 agosto 2011, contro le quali il convenuto non aveva
presentato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni indicato
sulle citate decisioni di tassazione, validi titoli di rigetto provvisorio
dell’opposizione ai sensi dell’art. 82 LEF, come previsto dall’art. 38 L-Tur,
atteso che le contestazioni sollevate erano tardive e inammissibili nella procedura
di rigetto;
che
contro la predetta decisione il convenuto è insorto con reclamo del 2 gennaio 2013, asserendo che la casa in oggetto non è e non era abitabile e che non intende
pagare quanto richiesto, anzi, se del caso, sarebbe pronto a far intervenire la RSI per un’intervista sul caso;
che delle
osservazioni di controparte si dirà, se necessario, in seguito;
Considerandi
in diritto:
che
secondo l‘art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,
le decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che tale
è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in
tema di rigetto dell’opposizione ex. art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3
CPC);
che in
base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia
l’applicazione errata del diritto, sia l’accertamento manifestamente errato dei
fatti;
che è
compito del giudice decidere se il titolo prodotto autorizza a concedere il
rigetto definitivo o provvisorio dell’opposizione (Staehelin, Basler Kommntar zum SchKG, Basilea 2010, 2. ed.,
n. 38 e 39 ad art. 84; Panchaud/Caprez,
Die Recvhtsöffnung, Zurigo 1980, § 154 n. 19-27; Stücheli, Die Rechtsöffnung, Diss. Zurigo 2000, pag. 126);
che,
secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione
giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto
definitivo dell’opposizione;
che sono
parificate alle decisioni giudiziarie, tra l‘altro, le decisioni di autorità
amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF);
che, nel
presente caso, le decisioni del 17 settembre 2009 rispettivamente del 25 agosto 2011 relative alla riscossione della tassa di soggiorno e di
promovimento turistico per gli anni 2005-2006-2007-2008-2009 rispettivamente per
gli anni 2010-2011 (doc. 1 e 2), emesse d’ufficio da CO 1 in virtù dell’art.
35b) della legge cantonale sul turismo (L-Tur, RL 7.5.1.1) del 19 novembre 1970 rispettivamente all’art. 21 L-Tur del 30 novembre 1998, rappresentano decisioni di autorità amministrative svizzere;
che nelle
predette decisioni è stata indicata la facoltà di ricorso al Consiglio di Stato
entro il termine di 15 giorni (art. 39 L-Tur);
che il
convenuto non ha preteso di avere presentato ricorso al Consiglio di Stato, per
cui le decisioni in oggetto sono passate in giudicato;
che
secondo l’art. 38 L-Tur “la decisione di tassazione cresciuta in giudicato costituisce
titolo di riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 della Legge sulle
esecuzioni e sul fallimento”;
che questa
norma è in palese contrasto con il diritto federale, ritenuto che nel caso in
cui il creditore dispone di un titolo esecutivo (sentenza giudiziaria oppure
decisione amministrativa), secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF va concesso il rigetto
definitivo dell’opposizione, atteso che in tale evenienza il giudice non può statuire
sull’esistenza materiale del credito, né esaminare la correttezza materiale
della decisione (DTF 135 III 315, 319 consid. 2.3) rispettivamente il debitore
non può impedire il proseguimento della procedura con l’inoltro di un’azione di
disconoscimento del debito ai sensi dell’art. 83 cpv. 2 LEF, diversamente da
quanto gli è concesso in caso di rigetto provvisorio fondato su un
riconoscimento di debito (Staehelin,
op. cit., n. 1 ad art. 80);
che in
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione
esecutiva di un tribunale svizzero o - come nella fattispecie - di un’autorità
amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che
l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è
stato estinto o il termine di pagamento è stato prorogato ovvero che è
subentrata la prescrizione;
che il
convenuto ha sollevato solo questioni di merito e non si è avvalso di nessuna
delle suddette eccezioni;
che
tuttavia per le spese di sollecito di fr. 50.-- non risulta agli atti alcun
titolo di rigetto, mentre gli interessi di mora vanno riconosciuti con
decorrenza dal 7 ottobre 2011, ritenuto che con scritto del 20 settembre 2011 l’istante ha concesso al convenuto un termine di 15 giorni per saldare il suo
debito nei suoi confronti (doc. 4);
che il
reclamo va quindi parzialmente accolto e il dispositivo della decisione
riformato tenendo conto anche delle precedenti considerazioni in merito al
titolo di rigetto;
che la tassa
di giustizia e le ripetibili seguono la pressoché totale soccombenza del
reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
Dispositivo
per questi motivi,
richiamati gli art. 80 e 81 LEF
pronuncia:
I. Il
reclamo è parzialmente accolto.
Di
conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione del 27 dicembre 2012 del Giudice di pace del circolo della Magliasina (inc. n. __________) è così riformato:
“1.
L’istanza presentata l’8 novembre 2012 dall’CO 1 è parzialmente accolta. Di conseguenza l’opposizione interposta da RE 1, __________, al precetto esecutivo
n. __________ dell’1. dicembre 2011/24 gennaio 2012 dell’Ufficio esecuzione di Lugano è rigettata in via definitiva per fr. 1440.-- oltre interessi al 5%
dal 7 ottobre 2011.”
II. La tassa di giustizia di fr. 200.--, già anticipata dal
reclamante, resta a suo carico. RE 1 rifonderà all’CO 1 fr. 200.-- per
ripetibili.
III. Notificazione:
– RE 1;
– PA 1.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo della Magliasina.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Giacché il valore
litigioso della vertenza, di fr. 1490.--, non raggiunge il limite di legge di
fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla
notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg.
LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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