14.2013.100
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Identitâ tra la persona indicata nella sentenza quale creditrice e escutente. Legittimazione attiva dell'istante. Eccezione di estinzione del debito. Richiesta di gratuito patrocinio
16 settembre 2013Italiano10 min
pretesa sulla sentenza di divorzio del 3 marzo 2006 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Lugano (doc. B), la sentenza del 21 novembre 2008 del Pretore del Distretto di Lugano di modifica dei contributi alimentari
Source ti.ch
Incarto n.
14.2013.100
Lugano
16 settembre 2013
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per
statuire sul reclamo presentato il 3 giugno 2013 da
RE
1
patrocinato
dall’ PA 1
nella
causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente
dall’istanza del 19 novembre 2012 promossa nei suoi confronti da
CO
1
patrocinata
dall’ PA 2
tendente
ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dal convenuto al
precetto esecutivo n. __________ dell’8/9 ottobre 2012 dell’Ufficio esecuzione di Lugano per il pagamento di fr. 31'291.45 oltre interessi al 5% dal 15 aprile 2009 e fr. 2'500.-- oltre interessi al 5% dal 15 settembre 2012;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5,
con sentenza del
22 maggio 2013 (SO.2012.5377) ha così deciso:
“1. L’istanza è
accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto
esecutivo è respinta in via definitiva.
2. La tassa di
giustizia in fr. 250.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico
della parte convenuta con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 500.-- a
titolo di ripetibili.”
Decisione
tempestivamente impugnata da RE 1, che con reclamo del 3 giugno 2013 postula la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
preso
atto che controparte non ha presentato osservazioni;
ritenuto
in
fatto:
A.Con PE n.
__________ del dell’8/9 ottobre 2012 dell’Ufficio esecuzione di Lugano CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 31'291.45 oltre interessi al 5% dal 15 aprile 2009 e fr. 2'500.-- oltre interessi al 5% dal 15 settembre 2012, indicando quale titolo di credito: “Sentenza del 21 novembre 2008 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, per contributi alimentari in arretrato per il periodo
tra marzo 2006 e luglio 2012; sentenza del 7 agosto 2012 della prima Camera civile del Tribunale d’appello, relativa a contributi alimentari in arretrato
per il periodo tra marzo 2006 e luglio 2012 + tasse, spese e ripetibili di I° e
II° istanza.”
Interposta tempestiva
opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al
Pretore.
Fatti
B. La procedente fonda la sua
pretesa sulla sentenza di divorzio del 3 marzo 2006 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Lugano (doc. B), la sentenza del 21 novembre 2008 del Pretore del Distretto di Lugano di modifica dei contributi alimentari
(doc. C), la sentenza del 7 agosto 2012 della prima Camera civile del Tribunale di appello di modifica della sentenza di divorzio (doc. D),
sull’indicizzazione dei contributi alimentari scoperti sulla base del conteggio
allestito dall’istante secondo quanto stabilito dalle varie autorità
giudiziarie nelle citate sentenze (doc. E) e sul conteggio del 23 agosto 2012 relativo al pagamento degli alimenti per il periodo dal 3 marzo 2006 al luglio 2012 (doc. F).
C. All’udienza di discussione
il convenuto si è opposto all’istanza, rilevando che la procedura è stata
promossa solo da CO 1 per l’incasso dei contributi a lei dovuti per fr.
30'600.-- oltre accessori e per il contributo a favore del figlio __________,
quantificato in fr. 97'620.-- oltre accessori, puntualizzando che per stessa
ammissione della procedente, egli le aveva già versato complessivamente fr.
100'250.--. L’escusso ha eccepito la mancanza di legittimazione attiva
dell’istante per il credito del figlio, il quale, essendo nato il 19 febbraio 1995, era divenuto maggiorenne il 19 febbraio 2013, per cui solo M__________ a suo nome e per suo conto sarebbe stato legittimato ad agire nei suoi confronti
e non l’istante. In merito alla pretesa concernente l’istante stessa,
quantificata in fr. 30'600.-- secondo il doc. F, il convenuto ha asserito che
questa sarebbe stata estinta, avendo versato all’istante complessivamente fr.
100'250.--, importo comprensivo anche di parte del contributo del cui credito
era titolare solo il figlio M__________. Di conseguenza erano adempiuti tutti i
suoi obblighi per complessivi fr. 30'600.-- nei confronti della procedente.
Con la replica e la duplica le
parti si sono in sostanza riconfermate nelle loro allegazioni.
D. Con decisione del 22 maggio 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza ritenendo la documentazione prodotta valido titolo di rigetto definitivo ai
sensi del’art. 80 cpv. 1 LEF. Secondi il primo giudice l’istante aveva fatto
valere correttamente i contributi alimentari maturati per il periodo dal 3 marzo 2006 a luglio 2012, secondo il conteggio doc. F rimasto incontestato, quindi per
un periodo precedente alla maggiore età del figlio, intervenuta il 19 febbraio 2013, come aveva fatto per gli anni precedenti. Il Pretore ha poi respinto l’argomento
sollevato dal convenuto, secondo il quale la pretesa incontestata di fr.
30'600.-- di CO 1 era estinta, in quanto il convenuto aveva versato
complessivamente per essa e per il figlio fr. 100'250.--. Tale importo
comprendeva infatti i contributi sia per l’ex moglie che per il figlio. Il
conteggio doc. F non era mai stato contestato, per cui i pagamenti intervenuti
nel frattempo andavano computati come ivi elencato. Fosse stato estinto il
credito della ex moglie, sarebbe stato maggiore quello del figlio in quanto la
somma in aggiunta ad essa sarebbe andata a scapito di quanto versato al figlio
con conseguente aumento del suo credito nei confronti del padre. L’eccezione di
estinzione del credito di CO 1 è stata quindi respinta.
E. Con il reclamo il convenuto contesta
la legittimazione attiva dell’istante, sostenendo che quale genitore
affidatario poteva agire per i crediti del figlio, ma solo in qualità di sua
rappresentante, non potendo assumere in nome proprio la titolarità giuridica
del credito. Pertanto la procedura esecutiva non poteva essere promossa nel
solo nome dell’istante. Il reclamante ritiene poi che non avendo l’istante la
legittimazione per chiedere il pagamento dei contributi per il figlio M__________,
con l’incontestato versamento da parte del convenuto di complessivamente fr.
100'250.--, la pretesa della procedente è stata estinta. Egli chiede inoltre
di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio
per quanto riguarda la procedura di reclamo.
Considerando
Considerandi
in
diritto:
1.Secondo
l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le
decisioni inappellabili di prima istanza finali. Tale è il caso per le
decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto
dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).
2.
In base all’art. 320 CPC
con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto
(lett. a ), che l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
3.Secondo
l’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un
tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è
rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo
l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento
è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione.
La persona indicata
nella sentenza quale creditrice e l’escutente devono essere identici. Il
giudice deve verificare d’ufficio l’identità dell’escutente con chi nella
sentenza è indicato quale beneficiario (Staehelin,
Basler Kommentar zum SchKG, 2a ed., Berna 2010, n. 33 ad art. 80).
Come correttamente
ritenuto dal primo giudice, le sentenze prodotte dall’istante costituiscono, in
via di principio, valido titolo di rigetto definitivo per l’importo di fr.
33'791.45 oltre interessi.
3.1
Il reclamante contesta la
legittimazione attiva dell’istante, sostenendo che non poteva procedere in nome
proprio e per proprio conto per i crediti alimentari del figlio M__________,
anche durante la minore età di quest’ultimo.
Orbene, nella
fattispecie l’istante procede per il pagamento di contributi alimentari per il
periodo dal 3 marzo 2006 a luglio 2012 per sé stessa e per il figlio M__________,
su cui esercitava l’autorità parentale (cfr. sentenza di divorzio del 3 marzo 2006, convenzione pag. 2, doc. B), divenuto maggiorenne il 19 febbraio 2013 e pertanto successivamente alla promozione dell’esecuzione (8/9 ottobre 2012) rispettivamente dell’istanza di rigetto definitivo in oggetto
(19 novembre 2012).
In una recente
decisione il Tribunale federale ha stabilito che per tutte le questioni di natura
pecuniaria, comprese quelle concernenti i contributi di mantenimento, vale il
principio secondo cui, in virtù dell’art. 318 cpv. 1 CC, il detentore
dell’autorità parentale può esercitare in suo nome i diritti del figlio
minorenne e farli valere giudizialmente o in via esecutiva agendo personalmente
come parte. La legittimazione attiva o passiva deve quindi essere riconosciuta
sia al detentore dell’autorità parentale che al figlio minorenne (DTF 136 III
365.
consid. 2; Staehelin, op.
cit., n. 36 ad art. 80 LEF).
Ne consegue che l’istante,
quale detentrice dell’autorità parentale al momento della promozione
dell’esecuzione rispettivamente dell’istanza di rigetto definitivo, poteva
chiedere in nome proprio il pagamento di crediti alimentari per il periodo in
questione in favore anche del figlio allora minorenne. L’eccezione di carenza
di legittimazione attiva dell’istante è stata quindi correttamente respinta.
3.2
Il reclamante eccepisce
inoltre l’estinzione del credito per alimenti fatto valere dall’istante per sé
stessa ammontante a fr. 30'600.--, considerato il suo versamento di complessivamente
fr. 100'250.--.
Orbene, il conteggio per il
periodo dal 3 marzo 2006 a luglio 2012, rimasto incontestato, indica il
pagamento di alimenti sia per l’ex moglie del convenuto che per il figlio M__________
(doc. F). Ritenuto che nella presente procedura l’istante poteva agire, come
parte attrice, anche per il figlio, i versamenti effettuati dal convenuto vanno
considerati per i crediti alimentari di ambedue e non solo a copertura dei
crediti alimentari di CO 1. Ne consegue che pure l’eccezione di estinzione è
stata correttamente respinta.
4.Il
reclamo va pertanto respinto.
La tassa di giustizia
segue la soccombenza, mentre non si assegnano ripetibili, la controparte non
avendo presentato osservazioni (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, 106 cpv. 1 CPC).
5.RE 1
chiede l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.
5.1
Giusta l’art.
117.
CPC, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi
necessari e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo. Ciò può
comprendere l’esenzione dagli anticipi, dalle cauzioni e dalle spese processuali
nonché la designazione di un patrocinatore d’ufficio, se necessario per
tutelare i diritti dell’interessato, segnatamente se la controparte è
patrocinata da un avvocato (art. 118 cpv. 1 CPC). Di regola, il gratuito
patrocinio non può essere concesso con effetto retroattivo (art. 119 cpv. 4
CPC), ma si estende anche agli atti processuali eseguiti contestualmente alla
presentazione della relativa istanza (DTF 122 I 322 consid. 3b; Trezzini, Commentario al CPC, Lugano
2011, pag. 485 ad C). In sede di ricorso, l’istanza di gratuito patrocinio può
essere riproposta (art. 119 cpv. 5 CPC). Essa è decisa in procedura sommaria
(art. 119 cpv. 3 CPC). Il patrocinatore d’ufficio va remunerato dal Cantone
anche se la parte che rappresenta risulta vincente, qualora le ripetibili non
possano o non potranno presumibilmente essere riscosse presso la controparte
(art. 122 cpv. 2 CPC).
5.2
Nel caso di specie il
reclamo presentato dall’escusso appariva d’acchito privo di possibilità di
successo, ritenuto che la questione della legittimazione attiva dell’istante è
stata definitivamente chiarita dal Tribunale federale con la citata sentenza
del 30 aprile 2010 e che, di conseguenza, l’eccezione di estinzione del credito
alimentare fatto valere da CO 1 non poteva essere accolta, ritenuto che i
pagamenti effettuati dal convenuto concernevano sia i crediti alimentari dell’ex
moglie che del figlio. Ne discende che l’istanza di gratuito patrocinio deve
essere disattesa.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 81 LEF
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. L’istanza di gratuito
patrocinio è respinta.
3.La tassa
di giustizia e le spese per complessivi Fr. 300.- sono poste a carico del
reclamante.
4. Notificazione a:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 33'791.--, contro
la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art.
72 e segg. LTF).