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Decisione

14.2013.100

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Identitâ tra la persona indicata nella sentenza quale creditrice e escutente. Legittimazione attiva dell'istante. Eccezione di estinzione del debito. Richiesta di gratuito patrocinio

16 settembre 2013Italiano10 min

pretesa sulla sentenza di divorzio del 3 marzo 2006 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Lugano (doc. B), la sentenza del 21 novembre 2008 del Pretore del Distretto di Lugano di modifica dei contributi alimentari

Source ti.ch

Incarto n.

14.2013.100

Lugano

16 settembre 2013

B/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per

statuire sul reclamo presentato il 3 giugno 2013 da

RE

1

patrocinato

dall’ PA 1

nella

causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente

dall’istanza del 19 novembre 2012 promossa nei suoi confronti da

CO

1

patrocinata

dall’ PA 2

tendente

ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dal convenuto al

precetto esecutivo n. __________ dell’8/9 ottobre 2012 dell’Ufficio esecuzione di Lugano per il pagamento di fr. 31'291.45 oltre interessi al 5% dal 15 aprile 2009 e fr. 2'500.-- oltre interessi al 5% dal 15 settembre 2012;

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5,

con sentenza del

22 maggio 2013 (SO.2012.5377) ha così deciso:

“1. L’istanza è

accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto

esecutivo è respinta in via definitiva.

2. La tassa di

giustizia in fr. 250.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico

della parte convenuta con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 500.-- a

titolo di ripetibili.”

Decisione

tempestivamente impugnata da RE 1, che con reclamo del 3 giugno 2013 postula la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;

preso

atto che controparte non ha presentato osservazioni;

ritenuto

in

fatto:

A.Con PE n.

__________ del dell’8/9 ottobre 2012 dell’Ufficio esecuzione di Lugano CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 31'291.45 oltre interessi al 5% dal 15 aprile 2009 e fr. 2'500.-- oltre interessi al 5% dal 15 settembre 2012, indicando quale titolo di credito: “Sentenza del 21 novembre 2008 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, per contributi alimentari in arretrato per il periodo

tra marzo 2006 e luglio 2012; sentenza del 7 agosto 2012 della prima Camera civile del Tribunale d’appello, relativa a contributi alimentari in arretrato

per il periodo tra marzo 2006 e luglio 2012 + tasse, spese e ripetibili di I° e

II° istanza.”

Interposta tempestiva

opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al

Pretore.

Fatti

B. La procedente fonda la sua

pretesa sulla sentenza di divorzio del 3 marzo 2006 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Lugano (doc. B), la sentenza del 21 novembre 2008 del Pretore del Distretto di Lugano di modifica dei contributi alimentari

(doc. C), la sentenza del 7 agosto 2012 della prima Camera civile del Tribunale di appello di modifica della sentenza di divorzio (doc. D),

sull’indicizzazione dei contributi alimentari scoperti sulla base del conteggio

allestito dall’istante secondo quanto stabilito dalle varie autorità

giudiziarie nelle citate sentenze (doc. E) e sul conteggio del 23 agosto 2012 relativo al pagamento degli alimenti per il periodo dal 3 marzo 2006 al luglio 2012 (doc. F).

C. All’udienza di discussione

il convenuto si è opposto all’istanza, rilevando che la procedura è stata

promossa solo da CO 1 per l’incasso dei contributi a lei dovuti per fr.

30'600.-- oltre accessori e per il contributo a favore del figlio __________,

quantificato in fr. 97'620.-- oltre accessori, puntualizzando che per stessa

ammissione della procedente, egli le aveva già versato complessivamente fr.

100'250.--. L’escusso ha eccepito la mancanza di legittimazione attiva

dell’istante per il credito del figlio, il quale, essendo nato il 19 febbraio 1995, era divenuto maggiorenne il 19 febbraio 2013, per cui solo M__________ a suo nome e per suo conto sarebbe stato legittimato ad agire nei suoi confronti

e non l’istante. In merito alla pretesa concernente l’istante stessa,

quantificata in fr. 30'600.-- secondo il doc. F, il convenuto ha asserito che

questa sarebbe stata estinta, avendo versato all’istante complessivamente fr.

100'250.--, importo comprensivo anche di parte del contributo del cui credito

era titolare solo il figlio M__________. Di conseguenza erano adempiuti tutti i

suoi obblighi per complessivi fr. 30'600.-- nei confronti della procedente.

Con la replica e la duplica le

parti si sono in sostanza riconfermate nelle loro allegazioni.

D. Con decisione del 22 maggio 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza ritenendo la documentazione prodotta valido titolo di rigetto definitivo ai

sensi del’art. 80 cpv. 1 LEF. Secondi il primo giudice l’istante aveva fatto

valere correttamente i contributi alimentari maturati per il periodo dal 3 marzo 2006 a luglio 2012, secondo il conteggio doc. F rimasto incontestato, quindi per

un periodo precedente alla maggiore età del figlio, intervenuta il 19 febbraio 2013, come aveva fatto per gli anni precedenti. Il Pretore ha poi respinto l’argomento

sollevato dal convenuto, secondo il quale la pretesa incontestata di fr.

30'600.-- di CO 1 era estinta, in quanto il convenuto aveva versato

complessivamente per essa e per il figlio fr. 100'250.--. Tale importo

comprendeva infatti i contributi sia per l’ex moglie che per il figlio. Il

conteggio doc. F non era mai stato contestato, per cui i pagamenti intervenuti

nel frattempo andavano computati come ivi elencato. Fosse stato estinto il

credito della ex moglie, sarebbe stato maggiore quello del figlio in quanto la

somma in aggiunta ad essa sarebbe andata a scapito di quanto versato al figlio

con conseguente aumento del suo credito nei confronti del padre. L’eccezione di

estinzione del credito di CO 1 è stata quindi respinta.

E. Con il reclamo il convenuto contesta

la legittimazione attiva dell’istante, sostenendo che quale genitore

affidatario poteva agire per i crediti del figlio, ma solo in qualità di sua

rappresentante, non potendo assumere in nome proprio la titolarità giuridica

del credito. Pertanto la procedura esecutiva non poteva essere promossa nel

solo nome dell’istante. Il reclamante ritiene poi che non avendo l’istante la

legittimazione per chiedere il pagamento dei contributi per il figlio M__________,

con l’incontestato versamento da parte del convenuto di complessivamente fr.

100'250.--, la pretesa della procedente è stata estinta. Egli chiede inoltre

di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio

per quanto riguarda la procedura di reclamo.

Considerando

Considerandi

in

diritto:

1.Secondo

l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le

decisioni inappellabili di prima istanza finali. Tale è il caso per le

decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto

dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).

2.

In base all’art. 320 CPC

con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto

(lett. a ), che l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

3.Secondo

l’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un

tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è

rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo

l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento

è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione.

La persona indicata

nella sentenza quale creditrice e l’escutente devono essere identici. Il

giudice deve verificare d’ufficio l’identità dell’escutente con chi nella

sentenza è indicato quale beneficiario (Staehelin,

Basler Kommentar zum SchKG, 2a ed., Berna 2010, n. 33 ad art. 80).

Come correttamente

ritenuto dal primo giudice, le sentenze prodotte dall’istante costituiscono, in

via di principio, valido titolo di rigetto definitivo per l’importo di fr.

33'791.45 oltre interessi.

3.1

Il reclamante contesta la

legittimazione attiva dell’istante, sostenendo che non poteva procedere in nome

proprio e per proprio conto per i crediti alimentari del figlio M__________,

anche durante la minore età di quest’ultimo.

Orbene, nella

fattispecie l’istante procede per il pagamento di contributi alimentari per il

periodo dal 3 marzo 2006 a luglio 2012 per sé stessa e per il figlio M__________,

su cui esercitava l’autorità parentale (cfr. sentenza di divorzio del 3 marzo 2006, convenzione pag. 2, doc. B), divenuto maggiorenne il 19 febbraio 2013 e pertanto successivamente alla promozione dell’esecuzione (8/9 ottobre 2012) rispettivamente dell’istanza di rigetto definitivo in oggetto

(19 novembre 2012).

In una recente

decisione il Tribunale federale ha stabilito che per tutte le questioni di natura

pecuniaria, comprese quelle concernenti i contributi di mantenimento, vale il

principio secondo cui, in virtù dell’art. 318 cpv. 1 CC, il detentore

dell’autorità parentale può esercitare in suo nome i diritti del figlio

minorenne e farli valere giudizialmente o in via esecutiva agendo personalmente

come parte. La legittimazione attiva o passiva deve quindi essere riconosciuta

sia al detentore dell’autorità parentale che al figlio minorenne (DTF 136 III

365.

consid. 2; Staehelin, op.

cit., n. 36 ad art. 80 LEF).

Ne consegue che l’istante,

quale detentrice dell’autorità parentale al momento della promozione

dell’esecuzione rispettivamente dell’istanza di rigetto definitivo, poteva

chiedere in nome proprio il pagamento di crediti alimentari per il periodo in

questione in favore anche del figlio allora minorenne. L’eccezione di carenza

di legittimazione attiva dell’istante è stata quindi correttamente respinta.

3.2

Il reclamante eccepisce

inoltre l’estinzione del credito per alimenti fatto valere dall’istante per sé

stessa ammontante a fr. 30'600.--, considerato il suo versamento di complessivamente

fr. 100'250.--.

Orbene, il conteggio per il

periodo dal 3 marzo 2006 a luglio 2012, rimasto incontestato, indica il

pagamento di alimenti sia per l’ex moglie del convenuto che per il figlio M__________

(doc. F). Ritenuto che nella presente procedura l’istante poteva agire, come

parte attrice, anche per il figlio, i versamenti effettuati dal convenuto vanno

considerati per i crediti alimentari di ambedue e non solo a copertura dei

crediti alimentari di CO 1. Ne consegue che pure l’eccezione di estinzione è

stata correttamente respinta.

4.Il

reclamo va pertanto respinto.

La tassa di giustizia

segue la soccombenza, mentre non si assegnano ripetibili, la controparte non

avendo presentato osservazioni (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, 106 cpv. 1 CPC).

5.RE 1

chiede l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.

5.1

Giusta l’art.

117.

CPC, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi

necessari e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo. Ciò può

comprendere l’esenzio­ne dagli anticipi, dalle cauzioni e dalle spese processuali

nonché la designazione di un patrocinatore d’ufficio, se necessario per

tutelare i diritti dell’interessato, segnatamente se la controparte è

patrocinata da un avvocato (art. 118 cpv. 1 CPC). Di regola, il gratuito

patrocinio non può essere concesso con effetto retroattivo (art. 119 cpv. 4

CPC), ma si estende anche agli atti processuali eseguiti contestualmente alla

presentazione della relativa istanza (DTF 122 I 322 consid. 3b; Trezzini, Commentario al CPC, Lugano

2011, pag. 485 ad C). In sede di ricorso, l’istanza di gratuito patrocinio può

essere riproposta (art. 119 cpv. 5 CPC). Essa è decisa in procedura sommaria

(art. 119 cpv. 3 CPC). Il patrocinatore d’ufficio va remunerato dal Cantone

anche se la parte che rappresenta risulta vincente, qualora le ripetibili non

possano o non potranno presumibilmente essere riscosse presso la controparte

(art. 122 cpv. 2 CPC).

5.2

Nel caso di specie il

reclamo presentato dall’escusso appariva d’acchito privo di possibilità di

successo, ritenuto che la questione della legittimazione attiva dell’istante è

stata definitivamente chiarita dal Tribunale federale con la citata sentenza

del 30 aprile 2010 e che, di conseguenza, l’eccezione di estinzione del credito

alimentare fatto valere da CO 1 non poteva essere accolta, ritenuto che i

pagamenti effettuati dal convenuto concernevano sia i crediti alimentari dell’ex

moglie che del figlio. Ne discende che l’istanza di gratuito patrocinio deve

essere disattesa.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 81 LEF

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. L’istanza di gratuito

patrocinio è respinta.

3.La tassa

di giustizia e le spese per complessivi Fr. 300.- sono poste a carico del

reclamante.

4. Notificazione a:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 33'791.--, contro

la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art.

72 e segg. LTF).