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Decisione

14.2013.101

Opposizione a sequestro. Credito fondato su un attestato di carenza di beni e principi della sua estinzione: causa e credito verosimili. Pretesa di restituzione di una somma di denaro versata su un co

10 ottobre 2013Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il

sequestrante fonda la sua pretesa sull’attestato di carenza di beni n. __________ del 26 aprile 2010 emesso

nell’esecuzione n. __________

del­l’Uf­ficio esecuzione e fallimenti

__________ per la somma di fr. 678.65 e che, quale causa del credito, indica “ripetibili

secondo sentenza Tram incarto __________ del 31 agosto 2009”. In relazione al medesimo importo il procedente ha nel frattempo fatto spiccare dall’Uf­ficio esecuzione e fallimenti __________

un nuovo precetto esecutivo n. __________ del 21/24 ottobre 2011.

C. Il 2

novembre 2011 il Giudice di pace __________ ha ordinato il sequestro così come

richiesto.

D. Il

14 novembre 2011 la debitrice sequestrata RE 1 e suo figlio RE 2 hanno presentato

opposizione al decreto di sequestro. Essi hanno evidenziato che nell’ambito della causa ereditaria pendente

davanti al Tribunale __________ tra la debitrice sequestrata da una parte e i

di lei fratelli CO 1 e __________ dall’altra – in relazione alla successione della defunta madre __________

– era stata considerata la possibilità di vendere il fondo n. __________ RFD di

__________ ad RE 2. A questo proposito quest’ultimo aveva appunto ottenuto una linea di credito di fr. 400'000.– da parte della __________. Di questi,

fr. 300'000.– erano stati depositati

a nome e per conto di RE 2 sul conto clienti del suo rappresentante legale avv.

PA 1 e, in seguito, da quest’ultimo

trasferiti sul conto bancario intestato a quel tribunale. Ciò detto, il denaro

sequestrato apparteneva pertanto ad RE 2 e non alla debitrice sequestrata. S’imponeva così di annullare il sequestro.

All’udienza di discussione del 6 dicembre 2011, a cui RE 1 e RE 2 non hanno presenziato, il sequestrante ha contestato la legittimazione a

proporre opposizione di RE 2, il quale non era parte né alla procedura di

sequestro né alla successione __________. Nel merito, egli ha invece rilevato

che l’importo di fr. 300'000.– era depositato presso il Tribunale __________

a nome e per conto della debitrice sequestrata, come attestavano i documenti

agli atti.

E. Con

decisione 22 maggio 2013 il Giudice di pace __________ ha respinto le opposizioni

e confermato il sequestro. Il primo giudice ha riconosciuto ad RE 2 il ruolo di

preteso terzo proprietario del bene oggetto di sequestro e, conseguentemente, la

legittimazione a proporre opposizione. Egli ha altresì preso atto che la verosimile

esistenza del credito e della causa del sequestro non

erano

contestate. Invece secondo il Giudice di pace l’importo di fr. 300'000.– non apparteneva ad RE 2. Quel denaro

era stato depositato presso il Tribunale __________ per conto della debitrice

sequestrata tramite il legale che la rappresentava, nell’intento di porre fine alla vertenza

ereditaria – di cui RE 2 non era parte – che la opponeva ai fratelli CO 1 e __________.

Il contratto di finanziamento bancario di fr. 400'000.– concesso ad RE 2 era subordinato a diverse condizioni e risaliva

al 18/23 febbraio 2011. Se non che il bonifico di fr. 300'000.– effettuato il

24 febbraio 2011 sul conto clienti del legale proveniva da RE 2 e non dalla

banca. Pertanto, la somma di denaro non poteva ricondursi a quel credito bancario.

L’avvocato aveva poi motivato il

trasferimento sul conto del tribunale avvenuto in data 23 settembre 2011 quale

operazione eseguita a nome della debitrice sequestrata alfine di tacitare le pretese

dei coeredi in vista del ritiro del fondo n. __________ RFD di __________. Verosimile

quindi che il denaro fosse stato anticipato da RE 2 alla

madre RE 1, alla quale doveva pertanto appartenere.

F. Con

il reclamo del 3 giugno 2013 gli opponenti propongono di annullare la decisione

impugnata e il sequestro. Essi rilevano che il debito di cui all’attestato di carenza di beni è stato pagato

e che, come tale, la misura è ormai diventata priva d’oggetto. Pacifica poi la concessione ad RE 2 del prestito bancario

di fr. 400'000.–, di cui fr.

300'000.– vincolati all’acquisto della casa e i restanti fr. 100'000.– alla ristrutturazione dell’immobile. L’accredito sul conto clienti del legale era stato ordinato da RE 2 in ossequio alla prassi bancaria in uso, mentre alle garanzie richieste si poteva provvedere una

volta conclusa la compravendita. L’intento era consentire ad RE 2 di diventare proprietario della casa pagando gli

zii, e non quello di concedere un prestito alla madre. E, visto che né una compravendita

né una transazione giudiziale era mai stata perfezionata, nulla indicava un passaggio

di proprietà alla debitrice sequestrata.

Della

risposta al reclamo formulata dal sequestrante si dirà, se necessario, nel seguito.

Considerandi

in diritto: 1. La decisione del giudice del sequestro –

sia essa di annullamento o di conferma del sequestro (Reiser, in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed.,

2010, n. 44-45 ad art. 278) – che statuisce sull’opposizione (ai sensi dell’art. 278 cpv. 1 LEF) interposta dal debitore destinatario del

sequestro o da un terzo può essere impugnata davanti all’autori­tà giudiziaria superiore (art. 278

cpv. 3 primo periodo LEF), nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti (art. 48 lett. e n. 1 LOG), con il rimedio del reclamo a

prescindere dal valore litigioso (art. 251 lett. a, 309 lett. b n. 6 e 319

lett. a CPC). L’autorità superiore

deve verificare, sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle

parti, se nel caso concreto in relazione al realizzarsi delle condizioni del

sequestro addotte dal creditore – e contestate da controparte – è raggiunto il

grado di verosimiglianza necessario per mantenere il provvedimento

conservativo, atteso che in caso negativo annullerà la decisione del giudice di

prime cure che ha confermato il sequestro rispettivamente confermerà la

decisione che lo ha annullato, riservate soluzioni intermedie (Amonn/Walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed.,

2008, n. 74 ad § 51; Reeb, Les

mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, pag. 482).

2.

Il termine per l’inoltro

del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Eventuali osservazioni al

reclamo devono poi ossequiare il medesimo termine (art. 322 cpv. 2 CPC). Proposto

lunedì 3 giugno 2013 avverso la decisione datata 22 maggio 2013 notificata lo

stesso giorno e recapitata agli opponenti l’indomani, il reclamo ossequia il termine di dieci giorni per effetto

dell’art. 142 cpv. 3 CPC ed è così

ammissibile. L’impugnazione è

stata notificata il 20 giugno 2013, di modo che anche la risposta al reclamo

spedita il 25 giugno 2013 risulta senz’altro tempestiva.

3.

Con

riferimento alla situazione giuridica della debitrice sequestrata, giova

anzitutto rilevare che nella misura in cui esclude a priori di essere titolare

del bene posto sotto sequestro l’interessata non prova di avere un interesse a ricorrere contro la

decisione su opposizione (CEF 29 febbraio 2012 inc. 14.2011.216 consid. 8, 28

luglio 2011 inc. 14.2011.85 consid. 5, 18 giugno 2010 inc. 14.2010.40 consid.

2.

), sicché difetta un presupposto processuale (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC). Limitatamente

a questo argomento pertanto il suo reclamo va dichiarato irricevibile (art. 60

CPC). Nulla osta per contro a che il suo ricorso sia esaminato nel merito

laddove afferma che il debito accertato dall’attestato di carenza di beni – alla base dell’istanza di sequestro – nel frattempo sarebbe

stato saldato, giacché entro questi limiti la stessa è senz’altro toccata dal provvedimento a suo carico.

Per quanto attiene la posizione di RE 2 invece, diversamente da quanto eccepito

davanti al primo giudice (verbale 6 dicembre 2011, pag. 2 in alto), il sequestrante non solleva più la carenza di legittimazione a proporre opposizione,

presupposto che ad ogni modo – per i motivi di cui si dirà oltre (sotto consid.

9.

) – è adempiuto tanto quanto la sua legittimazione a ricorrere davanti a

questa Camera.

4.

Le decisioni in materia di concessione di sequestro, in quanto sottostanno

alla procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), sono rette dalla massima

Dispositivo

dispositiva (art. 58 cpv. 2 CPC), dal principio attitatorio (art. 55 cpv. 1

CPC) nonché dalle massime di celerità (Stoffel,

in: Basler Kommentar, SchKG

II, 2a ed., 2010, n. 56 ad art. 272) e di concentrazione (Stoffel, op. cit., n. 54 ad art. 272). Detto altrimenti, il giudice non agisce d’ufficio, ma esamina solo

ciò che è stato allegato e decide unicamente in base alle prove addotte e che

possono essere assunte seduta stante (“Beweismittelbeschränkung”) (Mazan, in: Basler Kommentar,

Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 251; Stoffel, op. cit., n. 54 ad art. 272),

salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non contestato dalla

controparte non contumace o sia notorio (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; CEF 8

settembre 2011 inc. 14.2011.113 consid. 6.5).

Il giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei

fatti ed esaminare sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile

con l’esigenza di celerità

(art. 272 cpv. 1 LEF; Hohl, La

réalisation du droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Gilliéron, Le séquestre dans la LP révisée, in: BlSchK 1995, pag. 133, B; Piégai,

La protection du débiteur et des tiers dans le nou­veau droit du séquestre,

tesi Losanna 1997, pag. 212; Artho von

Gunten, Die Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, pag. 85 segg.). Il

giudice apprezza liberamente le prove (art. 157 CPC).

Inoltre, i principi di celerità e di concentrazione impongono in

particolare alle parti alte esigenze di motivazione per poter giungere a un

giudizio sollecito. Esse devono sostanziare le loro tesi con riferimenti

puntuali e d’immediato riscontro

nei documenti (o, eccezionalmente, nelle altre prove) che reputano

determinanti.

5. Vi

è verosimiglianza quando esiste una certa probabilità che i fatti allegati corrispondano

al vero (Piégai, op. cit., n. 792,

pag. 173). Secondo questa Camera, la verosimiglianza è data a due condizioni

cumulative (CEF 15 maggio 2002 inc. n. 14.2002.6 consid. 1.5d):

– che vi sia un “inizio di

prova” (“commencement de preuve”, DTF 107 III 36, 39 e 40, consid. 3 e 5; Stoffel, op. cit., n. 4-7 ad art. 272),

ossia indizi oggettivi e concreti a conforto della tesi del sequestrante;

– che dall’esame degli

allegati e dei mezzi di prova si ricavi l’im­pressione che i fatti rilevanti

per il giudizio si siano comunque realizzati, pur senza poter escludere la

probabilità nello stesso ordine di grandezza di una realtà di segno opposto;

detto altrimenti, vi è verosimiglianza (semplice) quando sono possibili anche

altre soluzioni altrettanto probabili; viceversa, un fatto è da ritenere inverosimile,

quando si ha la netta impressione che i fatti si siano svolti diversamente da

quanto affermato dal sequestrante.

6. In virtù degli art. 278 cpv. 3, 2. periodo LEF e 326 cpv. 2 CPC, le

parti possono, nell’ambito del

ricorso contro la decisione su opposizione, avvalersi di fatti nuovi. Secondo

la giurisprudenza di questa Camera (da ultimo: CEF 16 febbraio 2012 inc.

14.2011.225 e 14.2012.4, consid. 1.5 con rinvii) sono ricevibili sia i fatti,

prove ed eccezioni nuovi che si sono verificati dopo l’emanazione della sentenza di primo grado (cosiddetti “nova in senso

proprio”) sia quelli verificatisi prima (“nova in senso improprio”) (pure così Jeandin, in: CPC commenté, 2011, n. 4 ad

art. 326). Il documento prodotto davanti a questa Camera dai reclamanti (doc. 2)

è nuovo e come tale ammissibile, insieme evidentemente alla decisione impugnata

(doc. 1). Nella misura in cui già non fanno parte dell’incarto (doc. C), anche i nuovi documenti che accompagnano le osservazioni

(doc. A e B) risultano ricevibili.

7. Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere

censurati sia l’applicazione

errata del diritto (lett. a) che l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Ora, giusta

l’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene concesso dal giudice del luogo dell’esecuzione o dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il

creditore renda verosimile l’esistenza:

1. del credito;

2. di una causa di sequestro;

3.

di beni appartenenti al debitore.

Per i

reclamanti il sequestro è ormai privo d’oggetto poiché, contestualmente all’inoltro del reclamo, il credito accertato dall’attestato di carenza di beni era stato nel

frattempo pagato (reclamo, n. 1 a 3). RE 2 censura inoltre la verosimile appartenenza

dei beni sequestrati alla debitrice sequestrata (reclamo, n. 4 segg.).

8. Giusta

l’art. 149a cpv. 2 LEF il

debitore può sempre estinguere il debito accertato mediante un attestato di

carenza di beni versando l’ammontare

all’ufficio d’esecuzione che lo ha rilasciato. Il pagamento

dell’intero debito comporta la

cancellazione dell’iscrizione

dell’at-testato di carenza di

beni dal relativo registro (art. 149a cpv. 3 prima frase LEF), ciò di

cui viene dato atto al debitore che lo richieda (art. 149a cpv. 3

seconda frase LEF), liberandolo (art. 12 cpv. 2 LEF; Näf, in: Kurzkommentar, SchKG, 2009, n. 5 ad art. 149a).

Determinante non è l’effettiva

consegna al creditore, bensì l’incasso

da parte del competente ufficio d’esecuzione e quindi il pagamento diretto presso i suoi sportelli o,

volendo procedere con un ordine di bonifico o una polizza di versamento postale,

l’avvenuto accredito sul conto intestato

all’ufficio (Levante, in: Kurzkommentar, SchKG, 2009,

n. 9 ad art. 12; Emmel, in: Basler

Kommentar, SchKG I, 2a ed., 2010, n. 3, 7 e 14 ad art.

12). E, diversamente da quanto lasciano intendere i reclamanti, nulla agli atti

dimostra che il debito possa ritenersi saldato alla luce delle considerazioni

che precedono. Il documento da loro prodotto in questa sede si riduce a un

generico e, oltretutto, parziale ordine di pagamento redatto in forma

elettronica, ma da cui non si può certo evincere la sua avvenuta ed effettiva esecuzione

(doc. 2). D’altra parte, non

risulta nemmeno – né gli interessati lo pretendono – che in tal senso l’ufficio d’esecuzione abbia rilasciato un giustificativo qualsiasi.

Aggiungasi

per il resto che l’attestato di

carenza di beni dà piena prova dei fatti che vi sono riportati finché non ne sia

dimostrata l’inesattezza (art.

9 cpv. 1 CC; DTF 120 III 118 consid. 2, 117 III 13 consid. 5c; CEF 22 agosto

2012 inc. 15.2012.79, 30 agosto 2002 inc. 15.2002.93 consid. 2a). Ciò detto, il

pagamento dell’intero onere a

suo carico (comprensivo degli accessori) legittima il debitore a pretendere la

restituzione – tramite l’ufficiale

– dell’attestato di carenza di

beni annullato, rispettivamente a rivendicarne l’annullamento giusta l’art. 90 cpv. 1 CO (art. 150 cpv. 1 LEF; Levante, op. cit., n. 12 ad art. 12; Näf, op. cit., n. 1 ad art. 150; Emmel, op. cit., n. 18 ad art. 12; Huber, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed., 2010, n. 3 e 6 ad art. 150; CEF 22

agosto 2012 inc. 15.2012.79). Ma, in tal senso, gli

opponenti non pretendono alcunché. Per il momento almeno, non vi è quindi motivo

di dubitare dell’efficacia dell’attestato di carenza di beni n. __________ del 26 aprile 2010 emesso dall’Ufficio esecuzione e fallimenti __________ in relazione all’esecuzione n. __________ (nel plico di

documenti allegati all’istanza

di sequestro). Di modo che, sotto questo profilo, anche la verosimile esistenza

della causa di sequestro individuata nell’art. 271 cpv. 1 n. 5 LEF e del relativo credito rivendicato dal

sequestrante permane attuale e sostenibile. La censura va conseguentemente respinta.

9. Il

sequestro può colpire soltanto beni di proprietà del debitore rispettivamente

crediti di cui egli è titolare (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; DTF 105 III 112),

atteso che per costante giurisprudenza del Tribunale federale determinante è in

linea di principio la realtà giuridica e non quella economica (DTF 107 III 104

consid. 1; Amonn/Walther, op. cit.,

n. 7 ad § 51): sono quindi esclusi dal sequestro, in quanto considerati beni di

terzi, tutti quelli che secondo le regole del diritto civile appartengono ad

una persona fisica o giuridica diversa dal debitore sequestrato (DTF 106 III

89, 105 III 112). Soltanto in casi eccezionali si può tenere conto dell’identità economica fra il debitore escusso

e il terzo (DTF 105 III 112-113, 102 III 165 segg.). Pertanto, nella misura in

cui i beni di cui è chiesto il sequestro si trovino in possesso di un terzo o

figurino a nome di un terzo, il creditore sequestrante deve rendere verosimile

che quei beni appartengono in realtà al debitore sequestrato (art. 272 cpv. 1

n. 3 LEF; Messaggio concernente la

revisione della LEF dell’8

maggio 1991, in: FF 1991 III pag. 119;

Stoffel, op. cit., n. 53-55 ad art. 271 e n. 31-33 ad art. 272), oppure

che essi sono stati trasferiti al terzo con un atto manifestamente

abusivo (art. 2 cpv. 2 CC) o comunque revocabile (art. 285 segg.

LEF) tendente a danneggiare i creditori o favorirne alcuni a scapito di altri

(CEF 18 ottobre 2005 inc. 14.2005.67, consid. 3.4).

9.1. Ora, l’importo di fr. 300'000.–

si trova depositato su un conto bancario intestato al Tribunale __________

(doc. A pag. 2 e doc. J allegati all’opposizione). Per il Giudice di pace, il patrocinatore della debitrice sequestrata e di RE 2 ha versato quella somma di denaro a nome e per conto della cliente RE 1 nel

contesto della vertenza ereditaria che la opponeva ai due fratelli, di cui però

RE 2 non era parte (decisione impugnata, pag. 3 verso l’alto). Non essendovi traccia dell’avvenuto pagamento da parte della banca, nulla

indicava che quella cifra proveniva dal prestito (subordinato a condizioni) di

fr. 400'000.– concesso ad RE 2 (decisione impugnata,

pag. 3 verso il basso). Se ne doveva dedurre che quest’ultimo aveva corrisposto fr. 300'000.– sul conto clienti del patrocinatore, avv. PA 1, a nome e per conto della madre RE 1 a cui, pertanto, dovevano appartenere (decisione impugnata,

pag. 4 verso l’alto). Dal canto

loro i reclamanti contestano questa sua conclusione e considerano che tale somma

appartenga indubbiamente ad RE 2 (reclamo, n. 5 segg.).

9.2. Anzitutto,

a sostegno della loro tesi, i reclamanti rimproverano al Giudice di pace di non

avere considerato l’importo di

fr. 300'000.– come proveniente

dal prestito bancario concesso ad RE 2 (reclamo, n. 8 a 14). Così come proposta tuttavia la censura non ha portata pratica. Dagli

atti risulta in effetti che il versamento avvenuto in data 24 febbraio 2011

della corrispondente somma di denaro sul conto postale del patrocinatore è

stato eseguito su ordine di

RE 2 indicando quale causale la “Compravendita part. __________ RFD __________”

(doc. H allegato all’opposizione),

ovvero quindi attingendo verosimilmente a beni già suoi. E, in un

siffatto contesto, diventa irrilevante stabilire se quella somma di denaro sia

da ricondurre al prestito bancario di fr. 400'000.– oppure no, nell’uno come nell’altro

caso dovendosi comunque partire dal presupposto che, originariamente, quel

denaro era di spettanza dell’opponente RE 2. Di conseguenza, in quanto riferite al prestito bancario, le argomentazioni

proposte dai reclamanti non meritano ulteriore disamina.

9.3. Invero

– come detto (sopra, consid. 8.1) – a prescindere dalla provenienza dell’importo di fr. 300'000.–,

il Giudice di pace ha stabilito che il versamento di tale

somma ad opera di RE 2 sul conto clienti del

patrocinatore legale non dimostrava affatto che i beni sequestrati appartenevano

allo stesso RE 2. Questo perché l’avvocato che rappresentava gli interessi

della debitrice sequestrata nella vertenza ereditaria aveva avuto modo di precisare

che “il versamento di fr. 300'000.– nell’ambito dell’accordo transattivo

sarebbe avvenuto a nome della stessa ed a tacitazione dei coeredi, quale

contropartita del ritiro dell’immobile di __________ (e-mail 1° marzo 2010)

[nel plico di documenti allegato all’istanza di sequestro]” (decisione impugnata,

pag. 4 in alto). Nondimeno, da questo punto di vista, il semplice fatto che i

reclamanti pretendano che l’“obbiettivo finale era che RE 2 divenisse

proprietario della casa pagando direttamente gli zii e non la madre”

(reclamo, n. 15) e che “di questo le parti erano al corrente e risulta

dall[e] varie bozze di transazione allestite” (reclamo, n. 16), di cui tuttavia

non vi è alcuna traccia negli atti, non basta a sovvertire questa sua conclusione.

9.4. Sennonché

RE 2 ha reso verosimile di aver girato dal proprio conto postale, il 24

febbraio 2011, fr. 300'000.– sul conto dell’avv. PA 1 indicando quale

causale la “compravendita part. __________ RFD __________” (doc. H allegato

all’opposizione). E, lo stesso importo è poi stato girato il 23 settembre 2011 dal

conto dell’avv. PA 1 sul conto del Tribunale __________ (doc. J allegato

all’opposizione), verosimilmente in esecuzione dell’accordo raggiunto dalle

parti (la debitrice e i suoi fratelli) nella causa ereditaria in occasione

dell’udienza del 31 agosto 2011 (doc. K punto 2, allegato all’opposizione).

Orbene, il medesimo accordo prevedeva appunto che il Tribunale __________

avrebbe restituito l’importo di fr. 300'000.– qualora le parti non avessero

sottoscritto la transazione prospettata entro il 30 settembre 2011 (punto 3).

Che le trattative siano fallite non è contestato sicché appare verosimile in

base ai documenti citati in precedenza che l’opponente RE 2 sia titolare, per

il tramite dell’avv. PA 1, di un credito nei confronti del Tribunale __________

in restituzione dell’importo depositato di fr. 300'000.–. In assenza di

elementi concreti di segno contrario non può presumersi che RE 2 abbia donato o

prestato tale somma a sua madre (cfr. sentenza del

Tribunale federale 5A_87/2010 del 5 maggio 2010, consid. 3.1 con rif.). Di modo che, l’escussa non risultando apparentemente titolare del

credito sequestrato sotto questo profilo il reclamo va sostanzialmente accolto.

10. La tassa

di giustizia (art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF) è posta per metà a

carico della debitrice sequestrata, che – per quanto ricevibile – si vede

respingere il suo reclamo, mentre la rimanenza va a carico del sequestrante,

che soccombe quasi integralmente nei confronti di RE 2 (art. 106 cpv. 2 CPC), compensate

indennità e ripetibili (art. 95 cpv. 3 CPC). Lo stesso grado di soccombenza determina

altresì la nuova ripartizione di spese e ripetibili di prima sede.

Ai fini

dell’indicazione dei rimedi

giuridici esperibili sul piano federale, il valore litigioso determinante (art.

74 cpv. 1 lett. b LTF) è di fr. 678.65 (importo del credito fatto valere

dal sequestrante).

Per questi motivi,

richiamati

gli art. 271 segg. LEF, 95, 106, 319 segg. CPC, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF;

pronuncia: I. Nella

misura in cui è ricevibile, il reclamo di RE 1 è

respinto.

II. Il reclamo di RE 2 è parzialmente accolto.

III. Di

conseguenza i dispositivi n. 1, 1.1 e 2 della decisione del 22 mag-gio 2013 del

Giudice di pace __________ (inc. 28c/11) sono così riformati:

“1. L’opposizione 14/16 novembre 2011 di RE 1, __________, è

respinta. L’opposizione 14/16 novembre 2011 di RE 2, __________,

è accolta.

1.1. Di

conseguenza il decreto di sequestro n° __________ pronunciato a carico di RE 1,

__________, ed emesso il 2 novembre 2011 dal Giudice di pace __________ (inc.

28c/11) è annullato.

2. La

tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 100.–, sono poste per 1/2

a carico di RE 1 e per il resto a carico di CO 1, compensate indennità e ripetibili.

”.

IV. La

tassa di giustizia per il reclamo, di fr. 150.–, già anticipata dai reclamanti,

resta per metà a carico di RE 1, mentre la rimanenza va a carico di CO 1, compensate

indennità e ripetibili.

V. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Trattandosi di misura cautelare sottoposta

alla limitazione dell’art. 98 LTF e ritenuto che il valore litigioso della vertenza, di

fr. 678.65, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF) al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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