14.2013.104
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19 novembre 2013Italiano24 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
14.2013.104
Data decisione, Autorità:
19.11.2013, CEF
Ricorso:
RTID 2014 II 905 N. 63C
Titolo:
A fronte di una decisione di exequatur emessa contestualmente ad un sequestro ma non ancora passata in giudicato è opportuno accogliere la richiesta di sospensione del procedimento (e rinvio d'udienza) di rigetto definitivo dell'opposizione nell'esecuzione a convalida di quel provvedimento
CONVALIDA DEL SEQUESTRO
ESECUZIONE
EXEQUATUR
OPPOSIZIONE
RAPPRESENTANZA
RECLAMO
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
RINVIO DELL'UDIENZA
SENTENZA ESTERA
SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO
SPESE E INDENNITÀ
TITOLO DEL RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 5 cf. 4 CLUG 2007
art. 32 CLUG 2007
art. 47 CLUG 2007
art. 47 cf. 1 CLUG 2007
art. 47 cf. 3 CLUG 2007
art. 63 cf. 2 CLUG 2007
art. 126 CPC
art. 126 cpv. 1 CPC
art. 135 CPC
art. 319 cpv. 1 let. a CPC
art. 320 CPC
art. 327a cpv. 2 CPC
art. 80 LEF
art. 84 LEF
art. 271 cpv. 1 cf. 6 LEF
art. 279 LEF
art. 279 cpv. 5 LEF
art. 279 cpv. 5 cf. 2 LEF
art. 280 cf. 1 LEF
Incarto n.
14.2013.104
Lugano
19 novembre
2013
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Jaques
vicecancelliera:
Locatelli
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di rigetto dell'opposizione promossa con istanza 24 gennaio
2013 da
RE 1
(rappresentata dal commissario straordinario dott. __________,
a sua volta patrocinato dall' PA
1)
contro
CO 1
(patrocinato dall' PA
2)
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo n.__________ del 2/8
gennaio 2013 dell'UE __________;
sulla quale istanza il Pretore __________, con
decisione 28 maggio 2013 (inc. SO.2013.355), ha così stabilito:
“1. L'istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia in
fr. 2'000.–, da
anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico, con l'obbligo di rifondere a controparte
fr. 20'000.– a titolo di ripetibili.
3. omissis.”
Decisione
impugnata dalla società istante che con reclamo 5 giugno 2013 ne postula la riforma
nel senso di annullarla e disporre la retrocessione degli atti al primo giudice
per nuovo giudizio previo rinvio dell'udienza o sospensione della procedura fino al passaggio in giudicato
della decisione definitiva di exequatur, rispettivamente, in via subordinata,
di pronunciare il rigetto definitivo dell'opposizione, in tutti i casi ponendo a carico del convenuto spese
processuali e indennità per ripetibili, quest'ultima da ridurre in ogni ipotesi da fr. 20'000.– a fr. 2'000.–,
protestate tasse, spese e ripetibili di secondo grado;
richiamata
la decisione presidenziale 6 giugno 2013 con cui al reclamo, limitatamente al
dispositivo n. 2 del giudizio impugnato, è stato concesso l'effetto sospensivo contestualmente
richiesto;
preso
atto che con osservazioni [correttamente: risposta al reclamo] 1° luglio 2013
il convenuto ha postulato la reiezione del reclamo, protestate tasse, spese e
ripetibili;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ del 2/8 gennaio 2013 dell'UE __________, RE 1 rappresentata dal
commissario straordinario dott. __________, ha escusso CO 1 per fr. 145'016'000.– oltre interessi al 5% dal 20 dicembre 2011 e
fr. 5'000.– senza interessi. Quale titolo di credito l'istante ha indicato: “Sentenza
N. __________ del Tribunale di __________ del 20 dicembre 2011 nei confronti di
CO 1 e altri (R.G. n. __________, N.R. __________, GUP __________)” (doc.
C). L'esecuzione è stata promossa a convalida del sequestro n. __________.
Interposta tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto
definitivo.
B. L'istante fonda la sua pretesa sulla sentenza
n. __________ del 20 dicembre 2011 con cui il Tribunale di __________, Sezione
penale, nell'ambito di un
procedimento promosso a carico di vari coimputati, ha condannato CO 1 a sette anni di reclusione per bancarotta patrimoniale ai danni di varie società costituitesi parte
civile, tra cui quelle in amministrazione straordinaria correlate al gruppo __________,
rappresentate dal commissario straordinario dott. __________ (doc. A pag.
1013). Statuendo sulle pretese civili il Tribunale di __________ ha altresì condannato
l'escusso in solido con altri
coimputati, oltre che ad un risarcimento danni da liquidarsi in separata sede
(doc. A pag. 1014), al pagamento “di una provvisionale dell'importo di euro 120.000.000.–” (doc. A pag. 1015). Il medesimo tribunale, riservata la parziale
restituzione di somme di denaro all'istante, ha per il resto disposto il mantenimento del sequestro conservativo
dei beni già trattenuti, fra cui il conto “n. __________ (relazione cifrata
N. __________, costituito dal deposito titoli e tre conti in valuta) denominato
“__________” e riconducibile a CO 1, acceso presso la banca __________” (doc.
A allegato 1 al dispositivo). In data 11 ottobre 2012 il Tribunale di __________
ha ordinato “a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a
chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico
Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di
concorrervi quando ne siano legalmente richiesti” (doc. A in fondo).
L'istante ha rilevato che con decisione 14
dicembre 2012 il Pretore __________, ha riconosciuto la citata sentenza e l'ha dichiarata
esecutiva in Svizzera limitatamente alla condanna di CO 1 – in solido con altri
imputati – al pagamento della provvisionale di € 120'000'000.– alle società rappresentate dal dott. __________ (doc.
B pag. 4 n. 1.1.1), decretando nel contempo a loro favore e fino a concorrenza
di fr. 145'398'000.– il sequestro dei conti correnti, conti di investimento,
conti deposito, beni depositati in cassette di sicurezza di cui CO 1 risulta
proprietario, specificatamente della relazione n. __________ (e relativi
sottoconti) presso __________ intestata alla __________ (doc. B pag. 4 n.
1.1.2). Agli atti figurano i memoriali di costituzione di parte civile nel
procedimento penale in Italia (doc. E), il relativo verbale di udienza
preliminare (doc. F) insieme alle conclusioni di parte civile (doc. G), un
estratto parziale della sentenza 20 dicembre 2011 (doc. H), l'attestato di cui all'art. 54 CLug che ne attesta l'esecutività (doc. I), l'istanza di sequestro con richiesta di riconoscimento
e di exequatur in Svizzera (doc. L) e la procura rilasciata al patrocinatore legale
(doc. D).
C. Al
contraddittorio tenutosi il 28 maggio 2013, preso atto del reclamo dell'escusso interposto contro il giudizio di riconoscimento
e di exequatur della sentenza estera pendente davanti alla Seconda camera
civile del Tribunale d'appello
(inc. 12.2013.26), l'istante ha
chiesto il rinvio dell'udienza
fino al passaggio in giudicato della relativa decisione. Il convenuto vi si è
opposto facendo notare che il rigetto definitivo dell'opposizione era stato chiesto malgrado la sospensione dei termini di
convalida sancita dall'art. 279
LEF. D'altronde presupposto
indispensabile per l'accoglimento
dell'istanza è l'emanazione
della decisione definitiva di exequatur al più tardi il giorno del contraddittorio,
una richiesta di rinvio dell'udienza
non potendo ovviare a una siffatta carenza. Non da ultimo, il reclamo in ambito
di exequatur ha per legge effetto sospensivo (art. 327a
cpv. 2 CPC).
Con la replica
l'istante ha chiesto in via subordinata
la sospensione del procedimento secondo l'art. 126 CPC. A suo modo di vedere nulla ostava comunque al rigetto
definitivo dell'opposizione e
nemmeno alla successiva domanda di proseguimento e di pignoramento, non
trattandosi di provvedimenti atti a danneggiare irreversibilmente i beni dell'escusso (art. 47 CLug). Quest'ultimo, in sede di duplica, ha avversato
anche la domanda di sospensione poiché lesiva del principio di celerità valido
in materia di rigetto dell'opposi-zione.
Il sequestro pronunciato giusta l'art. 47 CLug era da convalidare in applicazione dell'art. 279 LEF e quindi tenendo altresì conto
della sospensione dei termini disposta al cpv. 5.
D. Con
decisione 28 maggio 2013 il Pretore __________, ha respinto l'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione, ritenendo che la procedura
esecutiva era stata avviata pendente il reclamo contro la decisione di
exequatur del 14 dicembre 2012, malgrado i termini di convalida del sequestro fossero
sospesi giusta l'art. 279 cpv.
5 n. 1 e 2 LEF. E quello stesso reclamo aveva finanche effetto sospensivo. Di
fatto quindi l'istante non disponeva
di un valido titolo esecutivo per ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione. A detta del Pretore il rinvio
dell'udienza non è stato
concepito per supplire alle carenze di un'istanza prematura e neppure necessaria. Per il primo giudice non erano
nemmeno dati gli estremi per sospendere il procedimento giusta l'art. 126 CPC visto che i tempi di evasione
del reclamo contro la decisione di exequatur e dell'eventuale ricorso al Tribunale federale collidevano con i principi
di celerità della procedura sommaria. Pertanto, in assenza di decisione
definitiva sull'exequatur, la documentazione agli atti non consentiva di rigettare
in via definitiva l'opposizione
interposta dall'escusso al
precetto esecutivo.
E. Con
il presente reclamo l'istante
postula la riforma della decisione pretorile nel senso di annullarla e disporre
la retrocessione degli atti al Pretore per nuovo giudizio previo rinvio dell'udienza o sospensione della procedura fino al
passaggio in giudicato della decisione definitiva di exequatur. In via
subordinata la reclamante chiede a questa Camera di accogliere l'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione. L'interessata lamenta un'errata applicazione del diritto e in particolare degli art. 279 cpv.
5 LEF, 126 e 135 CPC, oltre che un incompleto e parziale esame dei documenti prodotti.
In tutti i casi propone di ridurre l'indennità per ripetibili a fr. 2'000.–. Della risposta al reclamo dell'escusso di dirà, per quanto necessario, nel seguito.
in diritto: 1. Secondo l'art. 319 cpv. 1 lett. a CPC
sono impugnabili mediante reclamo, tra l'altro, le decisioni inappellabili di
prima istanza. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della
LEF, segnatamente in tema di rigetto dell'opposizione ex art. 80-84 LEF (art.
309 lett. b n. 3 CPC). I reclami nelle cause proposte a norma della LEF,
escluse quelle di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF) e
di accertamento dell'inesistenza del debito (art. 85a LEF), rientrano nella
competenza della Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d'appello
(art. 48 lett. e n. 1 LOG).
La
decisione impugnata essendo stata pronunciata in procedura sommaria (art. 339
cpv. 2, rispettivamente 251 lett. a CPC), il termine per l'inoltro del reclamo
è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Lo stesso vale per la risposta al
reclamo (art. 322 cpv. 2 CPC). Ciò detto, proposto il 5 giugno 2013 a fronte di un giudizio datato e notificato il 28 maggio 2013 e recapitato l'indomani
(“Tracciamento degli invii” del 7 giugno 2013), il reclamo ossequia il termine
di dieci giorni ed è perciò ammissibile. Per effetto dell'art. 142 cpv. 3 CPC è
altresì ricevibile la risposta spedita lunedì 1° luglio 2013, il reclamo essendo
stato notificato al convenuto il 19 giugno 2013.
2. Pacifica
la capacità di essere parte e la capacità processuale dell'istante (art. 59 cpv. 2 lett. c CPC),
presupposti che l'opponente non contesta e che risultano adempiuti sulla scorta
della decisione 29 dicembre 2011 del Pretore __________, con cui ha abilitato
il dott. __________ ad agire in Svizzera quale rappresentante dell'istante nei
limiti di cui all'art. 295 cpv.
2 LEF con facoltà di subdelega sotto la sua responsabilità (doc. L pag. 3 in basso che rinvia al doc. C [inc. SO.2011.5347 della Pretura __________] prodotto nell'inc. SO.2012.5525 e oggetto di reclamo
pendente davanti alla IICCA inc. 12.2013.26).
3. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l'applicazione
errata del diritto sia l'accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che non sono ammessi nova (art. 326 cpv. 1 CPC) (CEF 18 gennaio
2013 inc. 14.2012.172 consid. 4). Nella fattispecie la reclamante afferma in
sostanza di avere dovuto avviare in via d'esecuzione la procedura di convalida del sequestro e, conseguentemente,
presentare l'istanza di rigetto
definitivo dell'opposizione
interposta al precetto esecutivo per ossequiare i termini di cui all'art. 279 LEF. Sostiene di disporre di un
valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF ancorché la relativa decisione di exequatur emessa in
applicazione della Convenzione di Lugano – e pronunciata contestualmente al
sequestro – non sia ancora passata in giudicato e, proprio per questo motivo,
di avere comunque sia domandato in sede di contraddittorio il rinvio dell'udienza in virtù dell'art. 135 CPC rispettivamente la sospensione
della procedura di rigetto secondo l'art. 126 CPC.
4. Giusta l'art. 80
cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione
giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto
definitivo dell'opposizione. La nozione di decisione ai
sensi dell'art. 80 cpv. 1 LEF concerne tuttavia solo i titoli retti dal diritto
federale o cantonale (Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 30 ad art. 80). Il riconoscimento e l'esecuzione
delle decisioni e titoli assimilati esteri è regolato dalle convenzioni
bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera o, per difetto, dalla LDIP
(art. 25 segg. e 28 LDIP; Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed., 2010, n. 59 ad art. 80).
4.1. Nel
caso specifico, come implicitamente ritenuto dal primo giudice, si applica la nuova Convenzione di Lugano concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 30
ottobre 2007 (CLug, RS 0.275.12), entrata in vigore per la Svizzera il 1°
gennaio 2011 in sostituzione della precedente e omonima Convenzione del 16
settembre 1988 (CL, RU 1991 2436), è ciò in virtù dell'art. 63 cpv. 2 CLug,
poiché la decisione da delibare, del 20 dicembre 2011, è
stata
emessa dopo l'entrata in vigore della nuova convenzione nello Stato di origine – l'Italia – e nello Stato richiesto,
la Svizzera (DTF 138 III 84 consid. 2.1; CEF 10 luglio 2012 inc. 14.2012.79,
RtiD I-2013, 870 n. 68c, consid. 3.4).
4.2. Oggetto
dell'esecuzione su cui si fonda
l'istanza di rigetto definitivo
dell'opposizione è la condanna
dell'escusso pronunciata dal
Tribunale di __________ – in solido con altri imputati – al “pagamento di
una provvisionale dell'importo
di euro 120.000.000.– a favore delle società costituite parte civile
rappresentate dal dott. __________” (doc. A pag.
1015), istituto questo fondato sull'art. 539 n. 2 del Codice di procedura penale italiano. La citata
condanna al pagamento della “provvisionale” è una decisione di merito
che verte sulla parte di danno ritenuta certa dal giudice penale (doc. A pag.
1008) e che, a dispetto della sua denominazione, ha carattere definitivo
ancorché parziale e anticipato rispetto al giudizio sul risarcimento del danno
residuo da liquidare con separato giudizio (doc. A pag. 1014). Non v'è così dubbio riguardo al fatto che, in
concreto, si tratta di una statuizione su una pretesa di carattere civile (cfr.
art. 2043 segg. del Codice civile italiano) a favore di parti “civili” appunto,
rientranti nel campo di applicazione della Convenzione di Lugano a prescindere
dalla natura (nella fattispecie penale) dell'organo giurisdizionale che l'ha emessa: ne dà prova il testo dell'art. 5 n. 4 CLug (II CCA, sentenza inc. 12.2012.30 del 31 luglio
2012, consid. 4.3-4.4; Dasser, in:
Stämpflis Handkommentar, Lugano-Überein-kommen (LugÜ), 2a ed., 2011, n. 35 segg. ad art. 1; Oberhammer,
in: Stämpflis Handkommentar, Lugano-Übereinkommen (LugÜ), 2a ed., 2011, n. 129 segg. ad art. 5).
5. Se
il creditore chiede il rigetto definitivo dell'opposizione sulla base di una decisione estera nel senso dell'art. 32 CLug, in linea di massima il
giudice, nel quadro della procedura di rigetto, esamina solo in via incidentale
se la decisione è esecutiva in Svizzera alla luce della Convenzione di Lugano
(FF 2009 pag. 1468 ad 2.7.1.3; CEF 28 settembre 2012 inc. 14.2012. 120 consid.
6). È tuttavia vincolato dall'esito di un'eventuale sentenza con cui, in via
principale, la decisione prodotta quale titolo di rigetto fosse già stata
dichiarata esecutiva in Svizzera (cfr. art. 81 cpv. 3 LEF; FF 2009 1472 ad
2.7.3.2, pag. 1479 ad 4.1; Staehelin/Bopp
in: Stämpflis Handkommentar, Lugano-Übereinkommen (LugÜ), 2a ed., 2011, n. 45 ad art. 38; Hofmann/
Kunz in: Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, 2011, n. 209 ad art. 47;
Staehelin, op. cit., n. 68c ad
art. 80 e n. 31 ad art. 81).
5.1. In
via subordinata la reclamante sostiene di disporre di un valido titolo
esecutivo ai sensi dell'art. 80
LEF, il Pretore avendo già concluso in tal senso con decisione 14 dicembre 2012
nell'ambito della procedura di
sequestro e di exequatur fondata sulla sentenza del Tribunale di __________ del
20 dicembre 2011 (reclamo, pag. 13 n. 14). Per il primo giudice, invece, i
documenti agli atti non possono giustificare il rigetto dell'opposizione
giacché, pendente davanti alla Seconda Camera civile del Tribunale d'appello il reclamo avverso la dichiarazione
di esecutività della citata sentenza estera, in concreto difetta la decisione
definitiva di exequatur condizione necessaria per la convalida (ai sensi dell'art. 279 LEF) di un sequestro pronunciato
in ossequio all'art. 47 CLug
(decisione impugnata, pag. 6).
5.2. Contrariamente
a quanto sostiene la reclamante, la sentenza penale del Tribunale di __________
(doc. A) non costituisce (ancora) un valido titolo di rigetto dell'opposizione,
perché non è tuttora definitivamente esecutiva in Svizzera, l'esecutività della
decisione di exequatur del 14 dicembre 2012 risultando sospesa dal reclamo pendente
davanti alla Seconda Camera civile del
Tribunale d'appello (inc. 12.2013.26), tranne per quanto concerne il sequestro (art. 327a cpv. 2
CPC). Nel sistema della Convenzione di Lugano, a cui il legislatore svizzero ha
voluto adattare il diritto nazionale con l'adozione degli art. 271 cpv. 1 n. 6
e cpv. 3, 279 cpv. 5 n. 2 LEF e 327a CPC, la decisione di exequatur di
prima istanza giustifica l'adozione di provvedimenti cautelari (art. 47 n. 1
CLug) – in Svizzera sottoforma di sequestro (art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF) se la
decisione estera verte su pretese pecuniarie o in prestazione di garanzie – ma
non di misure esecutive fintanto che la stessa non è definitiva (art. 47 n. 3
CLug a contrario). In altre parole la decisione di exequatur di prima
istanza è un titolo di rigetto definitivo nel senso dell'art. 271 cpv. 1 n. 6
LEF ma non giusta l'art. 80 LEF.
5.3. Non
si disconosce che il legislatore svizzero ha inteso lasciare sussistere,
accanto alla procedura d'exequatur disciplinata dalla Convenzione di Lugano, la
procedura sommaria di rigetto definitivo dell'opposizione (art. 84 LEF),
continuando a riconoscere al giudice del rigetto la facoltà di statuire sull'istanza
sulla base di un semplice
esame
incidentale (pregiudiziale) dell'esecutività in Svizzera della decisione estera
invocata quale titolo di rigetto (FF 2008 1468 ad 2.7.1.3). Il legislatore ha
tuttavia manifestato di non voler derogare all'art. 47 n. 3 CLug (FF 2008 1482,
ad art. 279, cpv. 1) e l'ha implicitamente stabilito nella legge nell'adottare
l'art. 279 cpv. 5 n. 2 LEF, norma che ha un senso solo se si ammette che
l'esecuzione a convalida del sequestro non può essere continuata prima che la
decisione di exequatur sia definitiva (così: Schwander,
Arrestrechtliche Neuerungen im Zuge der Umsetzung des revidierten
Lugano-Übereinkommens, in: ZBJV [146] 2010, pag. 690 seg.; Kren Kostkiewicz/Penon, Zur
Arrestprosequierung im nationalen und internationalen Kontext, in: BlSchK [76]
2012, pag. 227; Hofmann/Kunz, op.
cit., n. 129 ad art. 43 e n. 205 ad art. 47). Ora, non vi sono convincenti
motivi perché ciò non valga anche per le esecuzioni a convalida del sequestro
avviate prima della fine della procedura di exequatur (esecuzioni in sé
ammissibili: sotto, consid. 6.3). Di conseguenza, anche in tale ipotesi il
giudice non può rigettare l'opposizione in via definitiva prima del passaggio
in giudicato della decisione di
exequatur.
Ciò posto, in concreto diventa imprescindibile esaminare se, come pretende la
ricorrente in via principale, il Pretore avrebbe dovuto rinviare l'udienza in virtù
dell'art. 135 CPC o sospendere la procedura nel senso dell'art. 126 CPC.
6. Nella
sentenza impugnata il Pretore ha considerato che i tempi di evasione del procedimento
di exequatur e del relativo reclamo urtassero contro i principi di celerità
della procedura sommaria, vista oltretutto la possibilità di ricorrere fino al
Tribunale federale. Ha inoltre ritenuto, come per la sua decisione di
respingere la domanda di rinvio dell'udienza di discussione, che la questione
della sospensione della procedura non si sarebbe posta se l'istante avesse atteso la decisione
definitiva di exequatur prima di avviare l'esecuzione (decisione impugnata,
pag. 5 verso l'alto). Dal canto
suo la reclamante gli rimprovera di essersi limitato a un mero esame di
opportunità senza tenere conto del fatto che in concreto la sospensione è già
sancita dall'art. 279 cpv. 5
LEF e la decisione di exequatur riveste carattere pregiudiziale rispetto alla
procedura di rigetto, e quindi sussisterebbe un “motivo imperioso di
sospensione”. In ogni caso una sospensione della procedura non lederebbe il
principio di celerità, in quanto eviterebbe al creditore di dover inoltrare una
nuova procedura una volta la decisione di exequatur passata in giudicato (reclamo,
pag. 11 segg. n. 13).
6.1. Secondo
l'art. 126 cpv. 1 CPC il
giudice può sospendere il procedimento se motivi d'opportunità lo richiedono. Ciò è segnatamente il caso allorquando la
decisione dipende dall'esito di
un altro procedimento. Se non già prevista da una norma di legge specifica, il
giudice gode di un ampio margine di decisione, fermo restando che la
sospensione resta pur sempre un provvedimento eccezionale da pronunciare qualora
la procedura ne risulti poi semplificata (Weber,
in: Kurzkommentar, ZPO,
2010, n. 1 e 2 ad art. 126). Alla base della decisione di sospensione ci dev'essere
un motivo oggettivo da ponderare tenendo conto degli interessi di entrambe le
parti (Frei in: Berner Kommentar,
Band I, art. 1-149 ZPO, 2012 , n. 1 ad art. 126). L'esistenza di un procedimento parallelo può giustificare la sospensione
se evita di giungere a decisioni contraddittorie (Frei, op. cit., n. 3 ad art. 126; Weber, op. cit., n. 6 ad art. 126), ma non basta la sola
aspettativa di vedersi chiarire questioni di diritto o di prova (Weber, op. cit., n. 6 ad art. 126). In
materia di rigetto dell'opposizione
la sospensione giusta l'art.
126 CPC viene raramente concessa: se, pur fondata su una decisione giudiziaria,
la pretesa non risulta sufficientemente liquida, l'istanza va respinta per carenza di esecutività e non sospesa nell'attesa che il creditore ottenga un altro
giudizio materiale, a meno che si tratti di un problema risolvibile in via di interpretazione
(Staehelin, op. cit., n. 63 ad
art. 84 LEF).
6.2. Ora,
diversamente da quanto sembra ipotizzare la reclamante, l'art. 279 cpv. 5 LEF non prevede la
sospensione per legge dei procedimenti giudiziari connessi con l'esecuzione a
convalida del sequestro ma si limita a sancire la sospensione dei termini entro
Fatti
i quali il creditore deve agire a salvaguardia del sequestro pronunciato a suo
favore (art. 280 n. 1 LEF). E proprio tale sospensione dei termini rende superflua
una sospensione obbligatoria della procedura di rigetto dell'opposizione,
perché il creditore non è tenuto ad agire durante il periodo intercorrente tra
la notifica della decisione di exequatur (o del decreto di sequestro) e il suo passaggio
in giudicato. D'altra parte, se
è vero che il giudice non può rigettare l'opposizione ove sia pendente una
procedura (indipendente) di exequatur (sopra, consid. 5.3), è altrettanto vero
che la legge non gli vieta esplicitamente di respingere l'istanza presentata durante
la procedura di exequatur. La questione della sospensione della procedura di
rigetto si pone dunque solo sotto il profilo dell'opportunità.
6.3. Al
riguardo occorre premettere che l'art. 279 cpv. 5 LEF non impedisce al
creditore di escutere il debitore a convalida del sequestro durante la
sospensione dei termini stabiliti da questa norma (FF 2009 pag. 1472 ad 2.7.3.2
e pag. 1482 ad 4.1; Reiser in:
Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed., 2010, n. 2a ad
art. 279; D. Staehelin in:
Stämpflis Handkommentar, Lugano-Übereinkommen (LugÜ), 2a ed.,
2011, n. 95 ad art. 47; Kren
Kostkiewicz/Penon, op. cit., pag. 228; Hofmann/Kunz,
op. cit., n. 129 ad art. 43 e n. 206 ad art. 47). Il creditore deve infatti
potersi premunire contro i rischi di una tardiva convalida del sequestro insiti
nella non sempre facile determinazione della scadenza del termine di reclamo
contro la decisione di exequatur, specie in caso di notifica all'estero. Egli
deve inoltre potere agire in modo da ridurre al minimo i tempi tecnici della
procedura, in particolare quelli connessi con l'anticipazione delle spese
processuali. In una situazione del genere, proprio i principi di celerità
(istituito primariamente nell'interesse del creditore: Staehelin, op. cit., n. 48 ad art. 84 LEF) e di economia
processuale rendono opportuna una sospensione della procedura di rigetto giusta
l'art. 126 CPC, evitando al
creditore di dover proporre una nuova istanza di rigetto dell'opposizione dopo il passaggio in giudicato
della decisione di exequatur e al debitore di vedersi inutilmente prolungata la
procedura di convalida e quindi la durata del sequestro. In siffatta
situazione, l’unico argomento del primo giudice a sostegno della reiezione
della domanda di sospensione, e meglio che i tempi di evasione del procedimento
di exequatur e del relativo reclamo urtano contro i principi di celerità della
procedura sommaria, ha in realtà l’effetto contrario perché, di fatto, la
reiezione immediata dell’istanza di rigetto non fa che prolungare ulteriormente
Considerandi
i tempi complessivi della procedura esecutiva.
In quanto fondata su questa motivazione, la decisione impugnata
appare in urto con il summenzionato principio dell’opportunità e non può essere
confermata.
6.4
Contrariamente
a quanto asserisce l'escusso (osservazioni al reclamo, pag. 2 ad II.1), non è
necessario che il titolo invocato dal creditore sia esecutivo già al momento
dell'avvio dell'azione di rigetto dell'opposizione, basta che lo sia al momento
del giudizio. E una sospensione della procedura nell'attesa del passaggio in
giudicato della decisione di exequatur non la rallenta in modo indebito, visto
che in ogni caso il sequestro perdura fino a quel momento (sopra, consid. 5.3).
Anzi, l'interdipendenza delle due procedure – l'esecuzione coatta in Svizzera
della decisione estera ivi dichiarata esecutiva necessitando viceversa l'avvio
di una procedura esecutiva (Staehelin, op.
cit., n. 68 ad art. 80 LEF) – rende opportuna un loro coordinamento. La situazione
in esame si differenzia quindi da quelle in cui la sospensione è chiesta in
attesa dell'esito di un'altra causa suscettibile di modificare il titolo fatto
valere dall'escutente. Si avvicina di più all'ipotesi in cui è in corso una
procedura d'interpretazione della decisione sulla quale si fonda l'istanza di
rigetto, ipotesi in cui la sospensione della procedura è ammessa (Staehelin, op. cit., n. 63 ad art. 84
LEF).
6.5
In
definitiva, la sospensione richiesta dalla reclamante appare opportuna, come opportuno
è il rinvio dell'udienza di discussione dell'istanza, in modo da permettere all'escusso
di potersi esprimere con cognizione di causa dopo che la decisione di exequatur
è diventata "definitiva", ossia è passata in giudicato (FF 2009 pag.
1482.
ad 4.1, segnatamente nelle versioni in francese e in tedesco; M. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG
I, 2a ed., 2010, n. 39 ad art. 30a; Reiser, op. cit., n. 2a ad art. 279; D. Staehelin, op. cit., n. 93 ad art.
47.
CLug; Hofmann/Kunz, op. cit.,
n. 203 ad art. 47; Kren Kostkiewicz/ Penon,
op. cit., pag. 227). La causa andrà riattivata su istanza di parte, fermo
restando che se la reclamante non la presenterà entro 10 giorni dal passaggio
in giudicato della decisione di exequatur, il sequestro decadrà (art. 279 LEF
per analogia e 280 n. 1 LEF).
7.
Il
reclamo va quindi parzialmente accolto nel senso che la decisione impugnata va
annullata, gli atti retrocessi al Pretore e la procedura di primo grado sospesa
sino al passaggio in giudicato della sentenza 14 dicembre 2012 del Pretore __________
(inc. SO.2012.5525, doc. B). Su istanza di parte, il
Pretore emanerà il nuovo giudizio dopo avere nuovamente sentito le parti e statuirà anche sugli oneri processuali e le ripetibili di primo
grado (per analogia: art. 318 cpv. 3 CPC e 68 cpv. 5
LTF). Le spese processuali della procedura di reclamo
(art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF) vanno interamente poste a carico del
convenuto (art. 106 cpv. 2 CPC), con l'obbligo di rifondere alla reclamante un'indennità per ripetibili (art. 95 cpv. 3 CPC).
Ai fini
dell'indicazione dei rimedi
giuridici esperibili sul piano federale, il valore litigioso determinante (art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF) è di fr. 145'021'000.–.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
gli art. 80, 81 e 279 LEF, la CLug, gli art. 95 segg., 319 segg. CPC; 48 e 61
cpv. 1 OTLEF e la LTF;
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto, nel senso che la
decisione 28 maggio 2013 del Pretore __________ (inc. SO.2013.355), è annullata,
gli atti retrocessigli e la procedura di primo grado sospesa sino al passaggio
in giudicato della sentenza 14 dicembre 2012 del Pretore __________ (inc.
SO.2012. 5525). Su istanza di
parte, il primo giudice emanerà il nuovo giudizio dopo avere
nuovamente sentito le parti e statuirà anche sugli oneri processuali e le
ripetibili di primo grado.
2. La
tassa di giustizia per il reclamo, di fr. 3'000.–, già anticipata dalla reclamante,
è posta a carico di CO 1, che rifonderà alla reclamante fr. 6'000.– a titolo di
ripetibili.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Giacché il valore litigioso della
vertenza è di fr. 145'021'000.–, contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72
e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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