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Decisione

14.2013.104

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

19 novembre 2013Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i quali il creditore deve agire a salvaguardia del sequestro pronunciato a suo

favore (art. 280 n. 1 LEF). E proprio tale sospensione dei termini rende superflua

una sospensione obbligatoria della procedura di rigetto dell'opposizione,

perché il creditore non è tenuto ad agire durante il periodo intercorrente tra

la notifica della decisione di exequatur (o del decreto di sequestro) e il suo passaggio

in giudicato. D'altra parte, se

è vero che il giudice non può rigettare l'opposizione ove sia pendente una

procedura (indipendente) di exequatur (sopra, consid. 5.3), è altrettanto vero

che la legge non gli vieta esplicitamente di respingere l'istanza presentata durante

la procedura di exequatur. La questione della sospensione della procedura di

rigetto si pone dunque solo sotto il profilo dell'opportunità.

6.3. Al

riguardo occorre premettere che l'art. 279 cpv. 5 LEF non impedisce al

creditore di escutere il debitore a convalida del sequestro durante la

sospensione dei termini stabiliti da questa norma (FF 2009 pag. 1472 ad 2.7.3.2

e pag. 1482 ad 4.1; Reiser in:

Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed., 2010, n. 2a ad

art. 279; D. Staehelin in:

Stämpflis Handkommentar, Lugano-Übereinkommen (LugÜ), 2a ed.,

2011, n. 95 ad art. 47; Kren

Kostkiewicz/Penon, op. cit., pag. 228; Hofmann/Kunz,

op. cit., n. 129 ad art. 43 e n. 206 ad art. 47). Il creditore deve infatti

potersi premunire contro i rischi di una tardiva convalida del sequestro insiti

nella non sempre facile determinazione della scadenza del termine di reclamo

contro la decisione di exequatur, specie in caso di notifica all'estero. Egli

deve inoltre potere agire in modo da ridurre al minimo i tempi tecnici della

procedura, in particolare quelli connessi con l'anticipazione delle spese

processuali. In una situazione del genere, proprio i principi di celerità

(istituito primariamente nell'interesse del creditore: Staehelin, op. cit., n. 48 ad art. 84 LEF) e di economia

processuale rendono opportuna una sospensione della procedura di rigetto giusta

l'art. 126 CPC, evitando al

creditore di dover proporre una nuova istanza di rigetto dell'opposizione dopo il passaggio in giudicato

della decisione di exequatur e al debitore di vedersi inutilmente prolungata la

procedura di convalida e quindi la durata del sequestro. In siffatta

situazione, l’unico argomento del primo giudice a sostegno della reiezione

della domanda di sospensione, e meglio che i tempi di evasione del procedimento

di exequatur e del relativo reclamo urtano contro i principi di celerità della

procedura sommaria, ha in realtà l’effetto contrario perché, di fatto, la

reiezione immediata dell’istanza di rigetto non fa che prolungare ulteriormente

Considerandi

i tempi complessivi della procedura esecutiva.

In quanto fondata su questa motivazione, la decisione impugnata

appare in urto con il summenzionato principio dell’opportunità e non può essere

confermata.

6.4

Contrariamente

a quanto asserisce l'escusso (osservazioni al reclamo, pag. 2 ad II.1), non è

necessario che il titolo invocato dal creditore sia esecutivo già al momento

dell'avvio dell'azione di rigetto dell'opposizione, basta che lo sia al momento

del giudizio. E una sospensione della procedura nell'attesa del passaggio in

giudicato della decisione di exequatur non la rallenta in modo indebito, visto

che in ogni caso il sequestro perdura fino a quel momento (sopra, consid. 5.3).

Anzi, l'interdipendenza delle due procedure – l'esecuzione coatta in Svizzera

della decisione estera ivi dichiarata esecutiva necessitando viceversa l'avvio

di una procedura esecutiva (Stae­helin, op.

cit., n. 68 ad art. 80 LEF) – rende opportuna un loro coordinamento. La situazione

in esame si differenzia quindi da quelle in cui la sospensione è chiesta in

attesa dell'esito di un'altra causa suscettibile di modificare il titolo fatto

valere dall'escutente. Si avvicina di più all'ipotesi in cui è in corso una

procedura d'interpretazione della decisione sulla quale si fonda l'istanza di

rigetto, ipotesi in cui la sospensione della procedura è ammessa (Staehelin, op. cit., n. 63 ad art. 84

LEF).

6.5

In

definitiva, la sospensione richiesta dalla reclamante appare opportuna, come opportuno

è il rinvio dell'udienza di discussione dell'istanza, in modo da permettere all'escusso

di potersi esprimere con cognizione di causa dopo che la decisione di exequatur

è diventata "definitiva", ossia è passata in giudicato (FF 2009 pag.

1482.

ad 4.1, segnatamente nelle versioni in francese e in tedesco; M. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG

I, 2a ed., 2010, n. 39 ad art. 30a; Rei­ser, op. cit., n. 2a ad art. 279; D. Stae­helin, op. cit., n. 93 ad art.

47.

CLug; Hofmann/Kunz, op. cit.,

n. 203 ad art. 47; Kren Kostkiewicz/ Penon,

op. cit., pag. 227). La causa andrà riattivata su istanza di parte, fermo

restando che se la reclamante non la presenterà entro 10 giorni dal passaggio

in giudicato della decisione di exequatur, il sequestro decadrà (art. 279 LEF

per analogia e 280 n. 1 LEF).

7.

Il

reclamo va quindi parzialmente accolto nel senso che la decisione impugnata va

annullata, gli atti retrocessi al Pretore e la procedura di primo grado sospesa

sino al passaggio in giudicato della sentenza 14 dicembre 2012 del Pretore __________

(inc. SO.2012.5525, doc. B). Su istanza di parte, il

Pretore emanerà il nuovo giudizio dopo avere nuovamente sentito le parti e statuirà anche sugli oneri processuali e le ripetibili di primo

grado (per analogia: art. 318 cpv. 3 CPC e 68 cpv. 5

LTF). Le spese processuali della procedura di reclamo

(art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF) vanno interamente poste a carico del

convenuto (art. 106 cpv. 2 CPC), con l'obbligo di rifondere alla reclamante un'indennità per ripetibili (art. 95 cpv. 3 CPC).

Ai fini

dell'indicazione dei rimedi

giuridici esperibili sul piano federale, il valore litigioso determinante (art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF) è di fr. 145'021'000.–.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

gli art. 80, 81 e 279 LEF, la CLug, gli art. 95 segg., 319 segg. CPC; 48 e 61

cpv. 1 OTLEF e la LTF;

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto, nel senso che la

decisione 28 maggio 2013 del Pretore __________ (inc. SO.2013.355), è annullata,

gli atti retrocessigli e la procedura di primo grado sospesa sino al passaggio

in giudicato della sentenza 14 dicembre 2012 del Pretore __________ (inc.

SO.2012. 5525). Su istanza di

parte, il primo giudice emanerà il nuovo giudizio dopo avere

nuovamente sentito le parti e statuirà anche sugli oneri processuali e le

ripetibili di primo grado.

2. La

tassa di giustizia per il reclamo, di fr. 3'000.–, già anticipata dalla reclamante,

è posta a carico di CO 1, che rifonderà alla reclamante fr. 6'000.– a titolo di

ripetibili.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Giacché il valore litigioso della

vertenza è di fr. 145'021'000.–, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72

e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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