14.2013.106
Reclamo inammissibile. Obiezioni sollevate per la prima volta con il reclamo
20 giugno 2013Italiano5 min
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Numero d'incarto:
14.2013.106
Data decisione, Autorità:
20.06.2013, CEF
Titolo:
Reclamo inammissibile. Obiezioni sollevate per la prima volta con il reclamo
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 326 cpv. 1 CPC
art. 82 LEF
Incarto n.
14.2013.106
Lugano
20 giugno
2013
FP/ec/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione
e fallimenti del Tribunale d’appello
sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per
statuire sul reclamo presentato il 7 giugno 2013 da
RE 1
contro la decisione emanata il 24 maggio 2013 dal
Pretore del Distretto di __________, nella causa a procedura sommaria in
materia di esecuzione e fallimenti (SO.2013.91) promossa nei suoi confronti con
istanza del 14 marzo 2013 da
1. CO 1
2. CO 2
3. CO 3
tutti rappresentati dall’a PA 1
esaminati gli
atti,
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che contro
le decisioni di rigetto dell’opposizione - come nella fattispecie - è dato il
rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b. n 3 e 319 lett. a
CPC), da inoltrare entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza impugnata
(combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e cpv. 1 LOG);
che inoltrato
il 7 giugno 2013 contro una decisione emanata il 24 maggio 2013 e
notificata/recapitata il 28 maggio successivo (cfr. ricerca Track&Trace),
il reclamo è tempestivo e, quindi, da questo aspetto ammissibile;
che in
base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto che l’accertamento manifestamente errato dei fatti,
che nella
misura in cui sostiene di non avere potuto esprimersi davanti al Pretore
essendo arrivata in Pretura in ritardo, segnatamente alle ore 11.07 del 24
maggio 2013 - ancorché per motivi giustificati - anziché alle 11.00, ora fissata
per l’udienza di contradditorio, che nel frattempo si era però conclusa, come
comunicatole dalla cancelleria della stessa Pretura, la reclamante si avvale di
un argomento che non le giova;
che al
riguardo, infatti, essa non trae alcuna conclusione, ossia non chiede, per
questo motivo, l’annullamento della decisione impugnata e, quindi, il
conseguente rinvio degli atti al primo giudice per nuova decisione previa fissazione
Fatti
di una nuova udienza di contradditorio, per tacere comunque del fatto che essa
non solo riconosce che l’udienza era già terminata quando è giunta in Pretura,
ma non spiega perché tale inconveniente sarebbe da ricondurre a ragioni a lei
non imputabili, di modo che non vi è motivo per soffermarsi oltre sulla questione;
che il
reclamo è dipoi votato all’insuccesso nella misura in cui la reclamante si
duole del fatto che la procedura esecutiva sia stata avviata solo nei suoi confronti,
benché il contratto di locazione – ossia il titolo sul quale gli istanti hanno
fondato la domanda di rigetto provvisorio dell’opposizione nei suoi confronti –
fosse intestato anche a suo marito (oltre che a lei);
che,
infatti, essendo il contratto in rassegna stato stipulato dagli istanti con più
conduttori - in caso con __________ e __________ (ossia anche con la qui
reclamante, che del resto non mette in dubbio il suo ruolo di conduttrice) -
questi ultimi rispondono solidalmente nei confronti del locatore per tutti gli
obblighi derivanti dal contratto stesso (cfr. doc. A, punto 25);
che a
Considerandi
giusta ragione il Pretore – alle cui pertinenti motivazioni si rinvia - ha
perciò considerato la documentazione esibita dagli istanti titolo di rigetto
provvisorio dell’opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF nella misura in cui essi hanno
proceduto per l’incasso delle pigioni riferite ai mesi da giugno a settembre
2012.
rimaste impagate (doc. B);
che per
quanto riguarda le obiezioni (di merito) esposte per la prima volta dall’insorgente
nel reclamo e fondate sull’art. 82 cpv. 2 LEF, esse non possono essere esaminate
da questa Camera, poiché nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove
conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di
prova (art. 326 cpv. 1 CPC);
che ne
discende perciò l’inammissibilità del rimedio al riguardo;
che, dato
quanto precede, nella limitata misura in cui è ammissibile, il reclamo va pertanto
disatteso;
che gli
oneri processuali relativi al presente giudizio andrebbero posti a carico della
reclamante quale parte soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
che,
tuttavia, data la particolarità della fattispecie e tenuto conto che la reclamante
non è assistita da un avvocato, si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese;
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella
misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.
2. Non
si riscuotono spese.
3. Notificazione a:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 5'500.-,
non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett.
a LTF).
Nello stesso termine è
possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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