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Decisione

14.2013.106

Reclamo inammissibile. Obiezioni sollevate per la prima volta con il reclamo

20 giugno 2013Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

di una nuova udienza di contradditorio, per tacere comunque del fatto che essa

non solo riconosce che l’udienza era già terminata quando è giunta in Pretura,

ma non spiega perché tale inconveniente sarebbe da ricondurre a ragioni a lei

non imputabili, di modo che non vi è motivo per soffermarsi oltre sulla questione;

che il

reclamo è dipoi votato all’insuccesso nella misura in cui la reclamante si

duole del fatto che la procedura esecutiva sia stata avviata solo nei suoi confronti,

benché il contratto di locazione – ossia il titolo sul quale gli istanti hanno

fondato la domanda di rigetto provvisorio dell’opposizione nei suoi confronti –

fosse intestato anche a suo marito (oltre che a lei);

che,

infatti, essendo il contratto in rassegna stato stipulato dagli istanti con più

conduttori - in caso con __________ e __________ (ossia anche con la qui

reclamante, che del resto non mette in dubbio il suo ruolo di conduttrice) -

questi ultimi rispondono solidalmente nei confronti del locatore per tutti gli

obblighi derivanti dal contratto stesso (cfr. doc. A, punto 25);

che a

Considerandi

giusta ragione il Pretore – alle cui pertinenti motivazioni si rinvia - ha

perciò considerato la documentazione esibita dagli istanti titolo di rigetto

provvisorio dell’opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF nella misura in cui essi hanno

proceduto per l’incasso delle pigioni riferite ai mesi da giugno a settembre

2012.

rimaste impagate (doc. B);

che per

quanto riguarda le obiezioni (di merito) esposte per la prima volta dall’insorgente

nel reclamo e fondate sull’art. 82 cpv. 2 LEF, esse non possono essere esaminate

da questa Camera, poiché nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove

conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di

prova (art. 326 cpv. 1 CPC);

che ne

discende perciò l’inammissibilità del rimedio al riguardo;

che, dato

quanto precede, nella limitata misura in cui è ammissibile, il reclamo va pertanto

disatteso;

che gli

oneri processuali relativi al presente giudizio andrebbero posti a carico della

reclamante quale parte soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

che,

tuttavia, data la particolarità della fattispecie e tenuto conto che la reclamante

non è assistita da un avvocato, si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese;

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella

misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.

2. Non

si riscuotono spese.

3. Notificazione a:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 5'500.-,

non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett.

a LTF).

Nello stesso termine è

possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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