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Decisione

14.2013.107

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Istanza di restituzione in intero del termine per proporre reclamo respinta in quanto non sostanziata entro il termine assegnato. Rimedi di diritto davanti al Tri

25 marzo 2014Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

14.2013.107

Data decisione, Autorità:

25.03.2014, CEF

Titolo:

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Istanza di restituzione in intero del termine per proporre reclamo respinta in quanto non sostanziata entro il termine assegnato. Rimedi di diritto davanti al Tribunale federale

INOSSERVANZA E RESTITUZIONE

RECLAMO

RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE

RIMEDIO DI DIRITTO

art. 138 cpv. 1 CPC

art. 148 CPC

art. 148 cpv. 1 CPC

art. 148 cpv. 2 CPC

art. 149 CPC

art. 319 let. a CPC

art. 82 LEF

Incarto n.

14.2013.107

Lugano

25 marzo 2014

SL/ww/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente della Camera di

esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sulla

causa a procedura sommaria in materia di rigetto dell’opposizione

promossa con istanza 8 aprile 2013 da

CO 1

contro

IS 1

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ del 15/20

febbraio 2013 dell’UEF di Bellinzona;

sulla quale istanza il Giudice di pace del circolo di

Bellinzona, con decisione 23

maggio 2013 (inc. n. __________), ha così stabilito:

“1. L’istanza è accolta; l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo

n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona è respinta in via

provvisoria per l’importo di Fr. 3'434.95 oltre:

Fr. 73.00 costi esecutivi PE __________

Fr. 250.00

tassa di giustizia

2. La tassa

di giustizia, anticipata dalla parte attrice, è a carico della parte convenuta.

3. omissis”.

Ed ora sulla richiesta (istanza) presentata

dalla debitrice il 6 giugno 2013 e intesa ad ottenere la restituzione del

termine per proporre reclamo avverso la citata decisione, domanda sulla quale CO

1 non è stato invitato ad esprimersi;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che

contro le sentenze di rigetto dell’opposizione – come nella fattispecie – è dato il rimedio giuridico

del reclamo (combinati art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare

Considerandi

entro il termine di dieci giorni dalla notificazione della decisione impugnata

(combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

(art. 48 lett. e n. 1 LOG);

che l’autorità di reclamo può restituire il citato

termine se, su

istanza

di parte presentata entro dieci giorni dalla cessazione del motivo all’origine dell’impedimento, il richiedente rende verosimile di non avere colpa dell’inosservanza o di averne solo in lieve

misura (art. 148 cpv. 1 e 2 CPC; Kunz, in:

ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, Kommentar zu den Art. 308-327a ZPO,

2013, n. 14 e 21 ad art. 321 combinato con n. 25 e 41 seg. ad art. 311; A. Staehelin, in: Kommentar zur Schweizerischen

Zivilprozessordnung (ZPO), 2a ed., 2013, n. 3 ad art.

148; Tappy, in: CPC commenté, 2011,

n. 10 ad art. 148 e n. 18 ad art. 145; Nordmann,

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.,

2010, n. 1 e 2a ad art. 33; Sprecher,

Prozessieren zum SchKG unter neuer ZPO, in: SJZ 107 (2011) pag. 273, 283; DTF

138.

III 483, consid. 3.2.5);

che, in

tal caso, il richiedente dovrà obbligatoriamente presentare reclamo entro il

nuovo termine impartitogli dall’autorità che accoglie l’istanza di restituzione in intero così proposta (Kunz, op. cit., n. 42 ad art. 311);

che, in

concreto, il Giudice di pace ha notificato all’escussa la decisione 23 maggio 2013 tramite invio per “posta A”, in

luogo di quello raccomandato o contro ricevuta di ritorno come dispone l’art. 138 cpv. 1 CPC, il che esclude la

possibilità di determinare il giorno in cui quel giudizio è stato recapitato

alle parti;

che con

domanda presentata il 6 giugno 2013 – spedita tramite invio postale raccomandato

giunto alla Cancelleria del Tribunale d’appello il successivo giorno 10 (cfr. timbro) – la debitrice si è

rivolta a questa Camera affermando che “a causa di problemi di salute riesco

a leggere solo ora la decisione del Giudice di pace di Bellinzona riguardo alla

mia opposizione ad un precetto esecutivo”, di chiedere pertanto “cortesemente

di concedermi una quindicina di giorni per poter inoltrare reclamo”

precisando infine che in caso di “bisogno posso farvi avere un certificato

medico dal mio neurologo per motivare questo mio ritardo”;

che con

scritto raccomandato del 18/19 febbraio 2014 questa Camera ha assegnato all’escussa “un termine improrogabile di 15

giorni”, invitandola a sostanziare i citati “problemi di salute”

– nel fascicolo processuale del Giudice di pace si accenna ad una patologia quale

la sclerosi multipla (doc. B1) – da lei patiti, ovvero e più precisamente

a “trasmettere i necessari documenti atti a comprovare i motivi del suo

impedimento, la durata della sua impossibilità ad agire e la cessazione della medesima”;

che nondimeno,

entro il predetto termine l’interessata

non ha prodotto alcunché ed è rimasta del tutto silente;

che,

difettando degli elementi necessari a conforto della sua richiesta, questa Camera

è impossibilitata a procedere ad un esame delle condizioni che potrebbero – se

adempiute – legittimare l’accoglimento

dell’istanza di restituzione

del termine per proporre reclamo, che deve quindi essere respinta senza che il

procedente sia preventivamente interpellato (art. 149 CPC);

che,

trattandosi della reiezione della sua istanza di restituzione in intero del

termine per proporre reclamo, l’esclusione di ogni via di ricorso non è opponibile – diversamente dal

tenore letterale di cui all’art.

149.

CPC – alla debitrice (DTF 139 III 478);

che,

pertanto, il giudizio odierno soggiace ai rimedi di diritto di cui all’art. 72 segg. LTF, ritenuto un valore litigioso

di fr. 3'434.95 (art. 74 cpv. 1

lett. b LTF);

che gli

oneri processuali del presente giudizio andrebbero posti a carico dell’escussa risultata soccombente (art. 48, 61

cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC), senza l’assegnazione di indennità (art. 95 cpv. 3 CPC) visto che la

controparte non è stata sentita;

che

tuttavia, data la particolarità del caso in esame e altresì considerato che la

debitrice non è patrocinata da un legale, in concreto si prescinde eccezionalmente

dal riscuotere spese;

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza di restituzione in intero del

termine per il reclamo è respinta.

2. Non

si prelevano spese. Non si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il vicepresidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Giacché il

valore litigioso della vertenza, di fr. 3'434.95, non raggiunge il limite di

legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello

stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg.

LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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