14.2013.107
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Istanza di restituzione in intero del termine per proporre reclamo respinta in quanto non sostanziata entro il termine assegnato. Rimedi di diritto davanti al Tri
25 marzo 2014Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
14.2013.107
Data decisione, Autorità:
25.03.2014, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Istanza di restituzione in intero del termine per proporre reclamo respinta in quanto non sostanziata entro il termine assegnato. Rimedi di diritto davanti al Tribunale federale
INOSSERVANZA E RESTITUZIONE
RECLAMO
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
RIMEDIO DI DIRITTO
art. 138 cpv. 1 CPC
art. 148 CPC
art. 148 cpv. 1 CPC
art. 148 cpv. 2 CPC
art. 149 CPC
art. 319 let. a CPC
art. 82 LEF
Incarto n.
14.2013.107
Lugano
25 marzo 2014
SL/ww/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente della Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sulla
causa a procedura sommaria in materia di rigetto dell’opposizione
promossa con istanza 8 aprile 2013 da
CO 1
contro
IS 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ del 15/20
febbraio 2013 dell’UEF di Bellinzona;
sulla quale istanza il Giudice di pace del circolo di
Bellinzona, con decisione 23
maggio 2013 (inc. n. __________), ha così stabilito:
“1. L’istanza è accolta; l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo
n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona è respinta in via
provvisoria per l’importo di Fr. 3'434.95 oltre:
Fr. 73.00 costi esecutivi PE __________
Fr. 250.00
tassa di giustizia
2. La tassa
di giustizia, anticipata dalla parte attrice, è a carico della parte convenuta.
3. omissis”.
Ed ora sulla richiesta (istanza) presentata
dalla debitrice il 6 giugno 2013 e intesa ad ottenere la restituzione del
termine per proporre reclamo avverso la citata decisione, domanda sulla quale CO
1 non è stato invitato ad esprimersi;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che
contro le sentenze di rigetto dell’opposizione – come nella fattispecie – è dato il rimedio giuridico
del reclamo (combinati art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare
Considerandi
entro il termine di dieci giorni dalla notificazione della decisione impugnata
(combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
(art. 48 lett. e n. 1 LOG);
che l’autorità di reclamo può restituire il citato
termine se, su
istanza
di parte presentata entro dieci giorni dalla cessazione del motivo all’origine dell’impedimento, il richiedente rende verosimile di non avere colpa dell’inosservanza o di averne solo in lieve
misura (art. 148 cpv. 1 e 2 CPC; Kunz, in:
ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, Kommentar zu den Art. 308-327a ZPO,
2013, n. 14 e 21 ad art. 321 combinato con n. 25 e 41 seg. ad art. 311; A. Staehelin, in: Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung (ZPO), 2a ed., 2013, n. 3 ad art.
148; Tappy, in: CPC commenté, 2011,
n. 10 ad art. 148 e n. 18 ad art. 145; Nordmann,
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.,
2010, n. 1 e 2a ad art. 33; Sprecher,
Prozessieren zum SchKG unter neuer ZPO, in: SJZ 107 (2011) pag. 273, 283; DTF
138.
III 483, consid. 3.2.5);
che, in
tal caso, il richiedente dovrà obbligatoriamente presentare reclamo entro il
nuovo termine impartitogli dall’autorità che accoglie l’istanza di restituzione in intero così proposta (Kunz, op. cit., n. 42 ad art. 311);
che, in
concreto, il Giudice di pace ha notificato all’escussa la decisione 23 maggio 2013 tramite invio per “posta A”, in
luogo di quello raccomandato o contro ricevuta di ritorno come dispone l’art. 138 cpv. 1 CPC, il che esclude la
possibilità di determinare il giorno in cui quel giudizio è stato recapitato
alle parti;
che con
domanda presentata il 6 giugno 2013 – spedita tramite invio postale raccomandato
giunto alla Cancelleria del Tribunale d’appello il successivo giorno 10 (cfr. timbro) – la debitrice si è
rivolta a questa Camera affermando che “a causa di problemi di salute riesco
a leggere solo ora la decisione del Giudice di pace di Bellinzona riguardo alla
mia opposizione ad un precetto esecutivo”, di chiedere pertanto “cortesemente
di concedermi una quindicina di giorni per poter inoltrare reclamo”
precisando infine che in caso di “bisogno posso farvi avere un certificato
medico dal mio neurologo per motivare questo mio ritardo”;
che con
scritto raccomandato del 18/19 febbraio 2014 questa Camera ha assegnato all’escussa “un termine improrogabile di 15
giorni”, invitandola a sostanziare i citati “problemi di salute”
– nel fascicolo processuale del Giudice di pace si accenna ad una patologia quale
la sclerosi multipla (doc. B1) – da lei patiti, ovvero e più precisamente
a “trasmettere i necessari documenti atti a comprovare i motivi del suo
impedimento, la durata della sua impossibilità ad agire e la cessazione della medesima”;
che nondimeno,
entro il predetto termine l’interessata
non ha prodotto alcunché ed è rimasta del tutto silente;
che,
difettando degli elementi necessari a conforto della sua richiesta, questa Camera
è impossibilitata a procedere ad un esame delle condizioni che potrebbero – se
adempiute – legittimare l’accoglimento
dell’istanza di restituzione
del termine per proporre reclamo, che deve quindi essere respinta senza che il
procedente sia preventivamente interpellato (art. 149 CPC);
che,
trattandosi della reiezione della sua istanza di restituzione in intero del
termine per proporre reclamo, l’esclusione di ogni via di ricorso non è opponibile – diversamente dal
tenore letterale di cui all’art.
149.
CPC – alla debitrice (DTF 139 III 478);
che,
pertanto, il giudizio odierno soggiace ai rimedi di diritto di cui all’art. 72 segg. LTF, ritenuto un valore litigioso
di fr. 3'434.95 (art. 74 cpv. 1
lett. b LTF);
che gli
oneri processuali del presente giudizio andrebbero posti a carico dell’escussa risultata soccombente (art. 48, 61
cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC), senza l’assegnazione di indennità (art. 95 cpv. 3 CPC) visto che la
controparte non è stata sentita;
che
tuttavia, data la particolarità del caso in esame e altresì considerato che la
debitrice non è patrocinata da un legale, in concreto si prescinde eccezionalmente
dal riscuotere spese;
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza di restituzione in intero del
termine per il reclamo è respinta.
2. Non
si prelevano spese. Non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il vicepresidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Giacché il
valore litigioso della vertenza, di fr. 3'434.95, non raggiunge il limite di
legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello
stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg.
LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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