14.2013.108
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto di mediazione. Assenza di prova della conclusione del contratto di compravendita con una persona indicata dall'istante
7 agosto 2013Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2013.108
Lugano
7 agosto 2013
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
sedente
quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 10
giugno 2013 da
RE
1
contro
la decisione emanata il 29
maggio 2013 dal Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa
a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (SO.2013.112)
promossa con istanza del 4
febbraio 2013 nei confronti di
CO
1
patrocinata
dall’avv. PA 1
preso
atto che con osservazioni del 18
luglio 2013 la parte convenuta ha chiesto la reiezione del reclamo, con
protesta di spese e ripetibili;
esaminati
gli atti,
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che
contro le sentenze di rigetto dell’opposizione - come nella fattispecie - è
dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b. n 3 e 319 lett.
a CPC), da inoltrare entro il termine di dieci giorni dalla notificazione della
sentenza impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 cpv. 1 lett. e LOG);
che
inoltrato il 10 giugno 2013 contro una decisione emanata il 29
maggio 2013 e notificata/recapitata più avanti, il reclamo è senz’altro
tempestivo e, quindi, da questo aspetto ammissibile;
che
in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto che l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che
l’insorgente non si avvale né dell’uno né dell’altro dei menzionati titoli di
reclamo, di modo che l’ammissibilità del reclamo appare già per questo motivo
dubbia;
che
la questione non ha da essere vagliata oltre, il rimedio essendo in ogni modo
votato all’insuccesso;
che
nella misura in cui rimprovera il Pretore di non avere considerato la prassi
del Tribunale federale (DTF 117 II 286), secondo cui un contratto non è nullo
se un agente immobiliare non dispone dell’autorizzazione cantonale, il
reclamante trascura che il primo giudice ha respinto l’istanza di rigetto
provvisorio dell’opposizione indipendentemente dall’eccezione sollevata
dall’escussa, secondo cui il contratto alla base della procedura esecutiva
sarebbe nullo, poiché l’istante agirebbe come fiduciario immobiliare a titolo
di professione senza disporre della necessaria autorizzazione (questione lasciata
aperta);
che
nella misura in cui asserisce che il fondo è stato venduto a V_______ SA
gestito dallo studio P_____ SA, il reclamante si avvale di una circostanza che
non gli giova;
che,
infatti, egli sorvola sul fatto che, stando al giudizio impugnato e come ben
puntualizzato e specificato dalla convenuta nelle osservazioni al reclamo (v. punto
4), manca in ogni modo la prova della conclusione del contratto di
compravendita con una persona da lui (istante) indicata come possibile
acquirente (conditio sine qua non per l’esigibilità della pretesa provvigione);
che
se risulta che era stato costituito un diritto di compera a favore di A_______
________, poi ceduto a V__________ SA (decisione impugnata, pag. 3) e che, a
complemento di quanto accertato dal Pretore, il fondo è stato effettivamente acquistato
dalla stessa V________ SA (osservazioni al reclamo, punto 4), come preteso nel
reclamo, nulla è dato di sapere sulla correlazione tra le persone menzionate
nel contratto di mediazione (mandato di vendita conferito dalla convenuta
unitamente a P____ _____ _______) come possibili acquirenti (B_____/P_____, F____
G____ A___) e, quindi, come clienti procurati dal mandatario (doc. B; v. decisione
impugnata, pag. 2 in alto) con l’effettiva compratrice, l’affermazione dell’insorgente
secondo cui V_________ SA (ovvero l’acquirente del fondo) sarebbe gestita dalla
P______ SA menzionata nel mandato di vendita costituendo una mera allegazione di
parte non sorretta da alcun oggettivo riscontro;
che
dato quanto precede il reclamo va pertanto disatteso siccome manifestamente infondato,
di modo che non vi è motivo per vagliare le ulteriori argomentazioni del
reclamante riferite al quantum della provvigione e al vincolo di solidarietà tra
Fatti
i mandanti, come pure la questione a sapere se, come di nuovo sostenuto dalla
convenuta, il contratto di mediazione sarebbe nullo in quanto l’istante ha a
suo modo di vedere agito quale fiduciario immobiliare senza disporre di
Considerandi
autorizzazione;
che
le spese processuali e le ripetibili relative al presente giudizio seguono la
soccombenza del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF, 95 cpv. 1 lett. a e b,
cpv. 3 lett. c, 106 cpv. 1 CPC);
Dispositivo
per questi motivi,
decide:
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 750.- sono poste a carico del
reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 1’000.- a titolo di ripetibili.
3. Notificazione
a:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 98'000.-, contro la
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art.
72 e segg. LTF).