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Decisione

14.2013.108

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto di mediazione. Assenza di prova della conclusione del contratto di compravendita con una persona indicata dall'istante

7 agosto 2013Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i mandanti, come pure la questione a sapere se, come di nuovo sostenuto dalla

convenuta, il contratto di mediazione sarebbe nullo in quanto l’istante ha a

suo modo di vedere agito quale fiduciario immobiliare senza disporre di

Considerandi

autorizzazione;

che

le spese processuali e le ripetibili relative al presente giudizio seguono la

soccombenza del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF, 95 cpv. 1 lett. a e b,

cpv. 3 lett. c, 106 cpv. 1 CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

decide:

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 750.- sono poste a carico del

reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 1’000.- a titolo di ripetibili.

3. Notificazione

a:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 98'000.-, contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art.

72 e segg. LTF).