14.2013.109
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Reclamo non motivato. Divieto di nova
8 luglio 2013Italiano6 min
contro una decisione emanata il 4 giugno 2013 e notificata/recapitata più avanti,
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Incarto n.
14.2013.109
Lugano
8 luglio 2013
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
sedente
quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato in data 11
giugno 2013 da
RE
1
contro
la decisione emanata il 4 giugno 2013 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 5, nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e
fallimenti (__________) promossa nei suoi confronti con istanza 12 febbraio
2013 da
1. CO 1
2. CO 2
entrambi patrocinati dall’ PA 1
esaminati gli atti,
ritenuto
in
fatto:
che con precetto esecutivo n. __________
del 15/19.1.2013 dell’Ufficio esecuzione di Lugano, CO 1 e CO 2 hanno escusso RE
1 per l’incasso della somma di fr. 6’000.- oltre interessi e spese, indicando
quale causale del credito “Canone di locazione novembre 2012/marzo 2013”;
che interposta tempestiva
opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 12 febbraio 2013 i procedenti
ne hanno chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano;
che gli istanti hanno fondato la
loro domanda – volta all’incasso delle pigioni scoperte riferite ai mesi da
novembre 2012 a marzo 2013 (doc. A) - sul contratto di locazione sottoscritto
il 18 gennaio 1997 con il convenuto (doc. C), in relazione con la notifica dell’adeguamento
del canone di locazione del 27 agosto 2007 (doc. D), con il preventivo di tinteggiatura dell’appartamento del 19 dicembre 2012 (doc. E), con lo scambio di missive tra PA 1 (patrocinatore degli istanti) e l’escusso (doc. F e G), con
la perizia sullo stato dei vani locati allestita dal perito del Comune di __________
in data 8 novembre 2012 (doc. H), con la disdetta notificata il 27 settembre 2012 dal conduttore per la fine ottobre 2012 (doc. I), con le diverse missive
intercorse tra le parti (doc, M e N), con lo scambio epistolare tra PA 1 con il
preteso subentrante (doc. P) e, infine, con lo scambio epistolare tra lo stesso
PA 1 e il medico curante della moglie del convenuto (doc. Q e R);
che all’udienza di contradditorio
del 4 giugno 2013 le parti istanti si sono confermate nella propria domanda, mentre
che la parte convenuta vi si è opposta, contestando il credito posto in esecuzione
in quanto avrebbe trovato un subentrante che l’avrebbe così liberato dai propri
obblighi, il quale non è però stato accettato dai locatori;
che, secondo il convenuto, causa grave
malattia di sua moglie, gli era stato consigliato dai medici di lasciare l’appartamento
che non era idoneo per le sue condizioni, ritenuto poi che aveva già trovato un
ente sostitutivo che doveva affittare immediatamente perché altrimenti sarebbe
stato locato a terzi;
che, infine, il convenuto ha asserito
di non essere in grado di far fronte al pagamento della somma in rassegna in
quanto unicamente al beneficio della rendita AVS;
che in replica e in duplica le parti
si sono confermate nelle rispettive ragioni;
che con decisione del 4 giugno 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza, ritenendo la documentazione esibita dai procedenti, segnatamente il contratto
di locazione in atti, valido riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF
nella misura in cui la cosa locata sia stata consegnata o messa a disposizione del
locatario e nella misura in cui quest’ultimo non abbia reso verosimile che l’ente
locato evidenzia difetti tali da giustificare la rescissione del contratto o la
riduzione della pigione o la richiesta di risarcimento;
che, secondo il primo giudice, le
allegazioni addotte dal convenuto all’udienza di discussione, peraltro rimaste
allo stadio di puro parlato, non sono atte a infirmare la validità della pretesa
avanzata e sono state del resto confutate dai doc. P e R prodotti dagli istanti
con riferimento alla questione del subentrante e della malattia della moglie
dell’escusso,
che contro tale decisione il convenuto
è insorto con reclamo dell’11 giugno 2013 richiamando la documentazione elencata
e annessa al medesimo;
che il reclamo non è stato notificato
alla controparte per osservazioni;
considerando
in
diritto:
che contro le sentenze di rigetto
dell’opposizione – come nella fattispecie – è dato il rimedio giuridico del reclamo
(combinati art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro il termine
Fatti
di 10 giorni dalla notificazione della sentenza impugnata (combinati art. 251
lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello (art. 47 lett. e cpv. 1 LOG);
che inoltrato in data 11 giugno 2013
contro una decisione emanata il 4 giugno 2013 e notificata/recapitata più avanti,
il reclamo è senz’altro tempestivo e, quindi, da questo aspetto ammissibile;
che in base all’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto che l’accertamento
manifestamente errato dei fatti;
che, nella fattispecie,
l’insorgente non si avvale di nessuno dei menzionati titoli di reclamo;
che la carenza rimane priva di conseguenze;
che il reclamo, così come impostato,
Considerandi
sfugge infatti, comunque sia, a disamina;
che, infatti, il reclamante non
solo non si confronta con le motivazioni che hanno spinto il primo giudice ad
accogliere l’istanza e, in particolare, a considerare ininfluenti le eccezioni
liberatorie sollevate dall’escusso ex art. 82 cpv. 2 LEF in occasione dell’udienza
di contradditorio, ma si limita per finire solo a richiamare i documenti
annessi al reclamo – peraltro esibiti per la prima volta in questa sede in
violazione dell’art. 326 cpv. 1 CPC, che nella procedura di reclamo non ammette
né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o, per quanto qui di rilievo,
la produzione di nuovi mezzi di prova – senza in alcun modo spiegare perché
tali mezzi di prova gioverebbero alla sua causa;
che ne discende pertanto l’inammissibilità
del rimedio;
che gli oneri processuali relativi
al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico del
reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è inammissibile.
2. La tassa di giustizia e le
spese per complessivi fr. 150.- sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
-;
-;
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Giacché il valore litigioso della
vertenza, di fr. 6'000.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-,
contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile
al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione,
solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso
termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).