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Decisione

14.2013.109

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Reclamo non motivato. Divieto di nova

8 luglio 2013Italiano6 min

contro una decisione emanata il 4 giugno 2013 e notificata/recapitata più avanti,

Source ti.ch

Incarto n.

14.2013.109

Lugano

8 luglio 2013

FP/b/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

sedente

quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato in data 11

giugno 2013 da

RE

1

contro

la decisione emanata il 4 giugno 2013 dal Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 5, nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e

fallimenti (__________) promossa nei suoi confronti con istanza 12 febbraio

2013 da

1. CO 1

2. CO 2

entrambi patrocinati dall’ PA 1

esaminati gli atti,

ritenuto

in

fatto:

che con precetto esecutivo n. __________

del 15/19.1.2013 dell’Ufficio esecuzione di Lugano, CO 1 e CO 2 hanno escusso RE

1 per l’incasso della somma di fr. 6’000.- oltre interessi e spese, indicando

quale causale del credito “Canone di locazione novembre 2012/marzo 2013”;

che interposta tempestiva

opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 12 febbraio 2013 i procedenti

ne hanno chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano;

che gli istanti hanno fondato la

loro domanda – volta all’incasso delle pigioni scoperte riferite ai mesi da

novembre 2012 a marzo 2013 (doc. A) - sul contratto di locazione sottoscritto

il 18 gennaio 1997 con il convenuto (doc. C), in relazione con la notifica dell’adeguamento

del canone di locazione del 27 agosto 2007 (doc. D), con il preventivo di tinteggiatura dell’appartamento del 19 dicembre 2012 (doc. E), con lo scambio di missive tra PA 1 (patrocinatore degli istanti) e l’escusso (doc. F e G), con

la perizia sullo stato dei vani locati allestita dal perito del Comune di __________

in data 8 novembre 2012 (doc. H), con la disdetta notificata il 27 settembre 2012 dal conduttore per la fine ottobre 2012 (doc. I), con le diverse missive

intercorse tra le parti (doc, M e N), con lo scambio epistolare tra PA 1 con il

preteso subentrante (doc. P) e, infine, con lo scambio epistolare tra lo stesso

PA 1 e il medico curante della moglie del convenuto (doc. Q e R);

che all’udienza di contradditorio

del 4 giugno 2013 le parti istanti si sono confermate nella propria domanda, mentre

che la parte convenuta vi si è opposta, contestando il credito posto in esecuzione

in quanto avrebbe trovato un subentrante che l’avrebbe così liberato dai propri

obblighi, il quale non è però stato accettato dai locatori;

che, secondo il convenuto, causa grave

malattia di sua moglie, gli era stato consigliato dai medici di lasciare l’appartamento

che non era idoneo per le sue condizioni, ritenuto poi che aveva già trovato un

ente sostitutivo che doveva affittare immediatamente perché altrimenti sarebbe

stato locato a terzi;

che, infine, il convenuto ha asserito

di non essere in grado di far fronte al pagamento della somma in rassegna in

quanto unicamente al beneficio della rendita AVS;

che in replica e in duplica le parti

si sono confermate nelle rispettive ragioni;

che con decisione del 4 giugno 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza, ritenendo la documentazione esibita dai procedenti, segnatamente il contratto

di locazione in atti, valido riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF

nella misura in cui la cosa locata sia stata consegnata o messa a disposizione del

locatario e nella misura in cui quest’ultimo non abbia reso verosimile che l’ente

locato evidenzia difetti tali da giustificare la rescissione del contratto o la

riduzione della pigione o la richiesta di risarcimento;

che, secondo il primo giudice, le

allegazioni addotte dal convenuto all’udienza di discussione, peraltro rimaste

allo stadio di puro parlato, non sono atte a infirmare la validità della pretesa

avanzata e sono state del resto confutate dai doc. P e R prodotti dagli istanti

con riferimento alla questione del subentrante e della malattia della moglie

dell’escusso,

che contro tale decisione il convenuto

è insorto con reclamo dell’11 giugno 2013 richiamando la documentazione elencata

e annessa al medesimo;

che il reclamo non è stato notificato

alla controparte per osservazioni;

considerando

in

diritto:

che contro le sentenze di rigetto

dell’opposizione – come nella fattispecie – è dato il rimedio giuridico del reclamo

(combinati art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro il termine

Fatti

di 10 giorni dalla notificazione della sentenza impugnata (combinati art. 251

lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello (art. 47 lett. e cpv. 1 LOG);

che inoltrato in data 11 giugno 2013

contro una decisione emanata il 4 giugno 2013 e notificata/recapitata più avanti,

il reclamo è senz’altro tempestivo e, quindi, da questo aspetto ammissibile;

che in base all’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto che l’accertamento

manifestamente errato dei fatti;

che, nella fattispecie,

l’insorgente non si avvale di nessuno dei menzionati titoli di reclamo;

che la carenza rimane priva di conseguenze;

che il reclamo, così come impostato,

Considerandi

sfugge infatti, comunque sia, a disamina;

che, infatti, il reclamante non

solo non si confronta con le motivazioni che hanno spinto il primo giudice ad

accogliere l’istanza e, in particolare, a considerare ininfluenti le eccezioni

liberatorie sollevate dall’escusso ex art. 82 cpv. 2 LEF in occasione dell’udienza

di contradditorio, ma si limita per finire solo a richiamare i documenti

annessi al reclamo – peraltro esibiti per la prima volta in questa sede in

violazione dell’art. 326 cpv. 1 CPC, che nella procedura di reclamo non ammette

né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o, per quanto qui di rilievo,

la produzione di nuovi mezzi di prova – senza in alcun modo spiegare perché

tali mezzi di prova gioverebbero alla sua causa;

che ne discende pertanto l’inammissibilità

del rimedio;

che gli oneri processuali relativi

al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico del

reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è inammissibile.

2. La tassa di giustizia e le

spese per complessivi fr. 150.- sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione a:

-;

-;

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Giacché il valore litigioso della

vertenza, di fr. 6'000.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-,

contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione,

solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso

termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).