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14.2013.11

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 marzo 2013Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

B. La pretesa si fonda sul contratto di credito 16/28 luglio 2010

con cui la banca (in veste di mutuante) ha concesso alla società debitrice

(quale mutuataria) un credito quadro fino a concorrenza di fr. 2'500'000.–

(doc. B pag. 1), poi esteso ad un'esposizione massima di fr. 2'800'000.– (doc.

B pag. 13). A titolo di garanzia, quest'ultima ha offerto in pegno tutti i suoi

valori (atto di pegno generale 5 maggio 2009), un vaglia cambiario di fr.

1'000'000.– avvallato da __________ e da RE 1 con relativa dichiarazione di

messa in circolazione 6 luglio 2010, poi sostituito dalla cartella ipotecaria

al portatore 24 giugno 2011 [n° __________ dg. __________] di pari importo

gravante in 3° grado la PPP n. __________ del fondo base n. __________ RFD __________

di proprietà di __________ (doc. B pag. 3, 11 e 14; doc. G), un vaglia

cambiario di fr. 2'000'000.– avvallato da __________ con relativa dichiarazione

di messa in circolazione 28 luglio 2010 (doc. B pag. 3; doc. C), un credito di

fr. 630'000.– vantato da __________ nei suoi confronti e ceduto con atto 28

febbraio 2007 ( doc. B pag. 3; doc. D), un credito di fr. 500'000.– vantato da __________

e RE 1 nei suoi confronti e ceduto con atto 6 luglio 2010 (doc. B pag. 3; doc.

E), tutti i crediti attuali e futuri vantati dai propri clienti (dichiarazione

generale di cessione 17 novembre 2004: doc. B pag. 3; doc. F) ed infine la

cartella ipotecaria al portatore 9 maggio 2006 [n° __________ dg. __________]

di fr. 500'000.– gravante in 3° grado la PPP n. __________ del fondo base n. __________

RFD __________ appartenente in ragione di 1/2 ciascuno a __________ e RE 1

(doc. B pag. 13; doc. H). La documentazione si completa della disdetta 28

ottobre 2011 inviata alla società debitrice (doc. I), della risposta 3 febbraio

2012 alla proposta di rimborso della relazione bancaria n. __________ formulata

dalla società debitrice (doc. L) e della comunicazione di disdetta 28 ottobre

2011 inviata -fra l'altro- al qui convenuto quale terzo proprietario (in

ragione di 1/2) del pegno (doc. M), oltre ad un elenco dei documenti (doc. N) e

all'estratto conto corrente bancario al 30 settembre 2011 intestato alla

società debitrice (doc. O).

C. Il

convenuto si è opposto all'istanza con osservazioni 12 novembre 2012. Con

rinvio all'art. 845 cpv. 2 CC ha anzitutto ricordato che le eccezioni del

debitore a riguardo della cartella ipotecaria erano proponibili anche dal

proprietario del fondo dato in pegno. Il convenuto ha quindi eccepito le

modalità con cui la banca aveva prodotto i documenti e la mancata produzione

dell'originale della cartella ipotecaria, contestando poi che quest'ultima

potesse costituire valido titolo di rigetto per il credito quadro causale visto

che era stata trasferita alla banca in piena proprietà e che il credito

incorporato dalla cartella ipotecaria non era stato validamente disdetto nei

suoi confronti (ovvero nel suo ruolo di terzo proprietario del pegno

immobiliare). Egli è infine insorto sugli interessi di mora che la banca

rivendicava ad un tasso del 10% in luogo di quello legale del 5%.

Nella

replica scritta 23 novembre 2012 la banca ha precisato di avere inviato -come

richiesto dal Pretore aggiunto- i documenti a sostegno della sua richiesta in

data 12 ottobre 2012 e che l'originale della cartella ipotecaria al portatore

di fr. 500'000.– del 9 maggio 2006 e gravante in 3° grado la PPP n. __________ del fondo base n. __________ RFD di __________ era già agli atti nel

parallela causa da lei avviata nei confronti della società debitrice, pendente

davanti al medesimo giudice. La cartella ipotecaria le era stata ceduta in

proprietà quale garanzia reale del credito concesso alla società debitrice e la

legittimava quindi a far valere sia il credito garantito che quello incorporato

dal medesimo titolo di pegno. E, dal canto suo, il convenuto non aveva

contestato né l'esistenza del pegno né l'esecuzione in via di realizzazione del

pegno. La cartella ipotecaria costituiva quindi un valido riconoscimento di

debito per il credito astratto incorporatovi (fr. 500'000.–), per tre anni di

interessi convenzionali (7.5% su fr. 500'000.– dal 15 novembre 2011 al 15

novembre 2014) e per gli interessi di mora (5% su fr. 500'000.– dal 15 novembre

2011). L'errata indicazione sulla comunicazione della disdetta 28 ottobre 2011

costituiva una semplice svista, fermo restando che il convenuto poteva

facilmente riconoscere che si trattava della cartella ipotecaria al portatore

gravante la PPP n. __________ del fondo base n. __________ RFD __________. Di

modo che il suo tentativo di voler trarre beneficio da questa circostanza era

contrario alla buona fede.

Nella

duplica scritta 10 dicembre 2012 il convenuto ha ribadito il suo punto di vista

e criticato la banca per non avere precisato se nella fattispecie tornava

applicabile la normativa previgente sui pegni immobiliari o il regime nuovo in

vigore dal 1° gennaio 2012. Invero giusta l'art. 33b cpv. 2 del titolo finale

del CC la legge anteriore continuava a regolare quelli costituiti sotto di

essa, questione che spettava tuttavia al giudice decidere. La comunicazione 28

ottobre 2011 riguardava un altro pegno immobiliare e un altro terzo

proprietario del pegno: di modo che, in assenza di una valida disdetta, la

cartella ipotecaria di cui all'esecuzione in esame non costituiva un valido

riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 LEF.

D. Con

decisione 2 gennaio 2013, il Pretore aggiunto __________ ha parzialmente

accolto l'istanza. A suo giudizio il regime normativo sulle cartelle ipotecarie

e i diritti reali in vigore dal 1° gennaio 2012 non era applicabile alla

fattispecie (art. 26 Tit. fin. CC), che continuava quindi a essere disciplinata

dalla legge anteriore. La cartella ipotecaria al portatore del 9 maggio 2006

(dg __________) di fr. 500'000.– gravante in 3° grado la PPP n. __________ del fondo base n. __________ RFD __________ era stata trasferita alla banca

a garanzia dei crediti concessi alla società debitrice. Pertanto, dovendosi

escludere una novazione, la banca era senz'altro legittimata a far valere tanto

il credito garantito (ossia quello causale) quanto quello incorporato nel

titolo di pegno (cosiddetto credito astratto). Il contratto di credito quadro

era stato efficacemente disdetto (doc. I) ed era altresì pacifica l'esistenza

del pegno immobiliare a favore della banca (doc. H). Quest'ultima nulla aveva

rivendicato a titolo di interessi convenzionali del 10% maturati sulla somma

capitale nei tre anni precedenti. Per gli interessi di mora poteva essere

riconosciuto il tasso legale del 5% dal 15 novembre 2011, ultimo termine

fissato per il pagamento. Ciò detto, i documenti agli atti costituivano così un

valido riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 LEF, consentendo di

rigettare in via provvisoria l'opposizione del convenuto fino a concorrenza

dell'importo di fr. 500'000.– oltre interessi del 5% dal 15 novembre 2011.

E. Con

il presente reclamo il convenuto postula la riforma del giudizio impugnato nel

senso di respingere l'istanza o di disporre il rinvio degli atti al primo

giudice per nuova decisione. Ripropone la tesi secondo cui la cartella

ipotecaria al portatore non era stata disdetta nei suoi confronti -ovvero nel

suo ruolo di terzo proprietario del pegno- poiché lo scritto 28 ottobre 2011

prodotto quale doc. M si riferiva ad un pegno immobiliare che non gli

apparteneva. E visto che il credito incorporato dalla cartella ipotecaria non

era esigibile, un accoglimento dell'istanza di rigetto dell'opposizione era a

priori escluso. Il Pretore aggiunto non aveva inoltre giustificato l'indennità

d'inconvenienza di fr. 2'000.– riconosciuta alla banca, nonostante fosse

intervenuta in giudizio tramite propri organi e in proposito non avesse

notificato alcun costo. Ciò era a maggior ragione incomprensibile visto che

l'interessata aveva trasmesso i documenti solo su invito dello stesso Pretore

aggiunto e che l'istanza era stata redatta adottando la strategia del “copia/incolla”

di precedenti atti.

La

banca ha avversato il reclamo per motivi di cui, se del caso, si dirà nel

seguito.

Considerandi

in diritto: 1. Secondo l'art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo

-tra l'altro- le decisioni inappellabili di prima istanza in tema -per quanto

qui d'interesse- di rigetto dell'opposizione giusta gli art. 80-84 LEF (art.

309.

lett. b n. 3 CPC). Trattandosi di decisione pronunciata in procedura

sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l'inoltro del reclamo è di

dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Un'eventuale risposta al reclamo deve poi

essere proposta entro il medesimo termine (art. 322 cpv. 2 CPC). La competenza

a pronunciarsi sull'impugnazione è della Camera di esecuzione e fallimenti

(art. 48 lett. e n. 1 LOG). Nella procedura di reclamo non sono ammesse né

nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi

mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC).

Ciò detto, presentato il 18 gennaio 2013 avverso la decisione 2

gennaio 2013, notificata il 7 gennaio 2013 e recapitata l'indomani (estratto

ricerca “Tracciamento degli invii” del 22 gennaio 2013), il reclamo è senz'altro

tempestivo. La notifica dell'impugnazione alla banca è del 7 febbraio 2013: di

modo che, giunta a questa Camera il 18 febbraio 2013, anche la relativa

risposta al reclamo risulta ammissibile.

2.

Giusta

l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l'errata

applicazione del diritto che il manifesto accertamento errato dei fatti.

Laddove il Pretore aggiunto non ha considerato che la cartella ipotecaria non

era stata disdetta nei confronti del terzo proprietario del pegno, il reclamante

intravede anzitutto un accertamento manifestamente errato dei fatti (reclamo,

pag. 3 n. 3.2). Ciò ha altresì portato ad un'errata applicazione del diritto

visto che senza una valida disdetta, il credito incorporato dalla cartella

ipotecaria non era esigibile. Mancando quindi un valido titolo di rigetto

provvisorio (art. 82 LEF) l'istanza avrebbe dovuto essere respinta (reclamo,

pag. 3 n. 3.2.2). Il reclamante censura poi l’attribuzione alla banca di

un'indennità d'inconvenienza pari a fr. 2'000.– (reclamo, pag. 3 seg. n.

4).

3.

Giusta

l'art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico -quale è la cartella ipotecaria (Staehelin, in: Staehelin/Bauer/

Staehelin, Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.,

Basilea 2010, n. 167 ad art. 82; Stücheli,

Die Rechtsöffnung, tesi, Zurigo 2000, pag. 377)- o scrittura privata, il

creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione. Questo vale

pure nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno (art. 153 cpv. 4 LEF),

sia per il credito che per il diritto di pegno (art. 153a cpv. 1 LEF; Bernheim /Känzig, in:

Staehelin/Bauer/Staehelin, Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.,

Basilea 2010, n. 35 ad art. 151 e n. 7 ad art. 153a; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und

Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, n. 13 ad § 33; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

II, Losanna 2000, n. 56 segg. ad art. 153; Stücheli,

op. cit., pag. 377).

Il

giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche

in sede di reclamo) se la documentazione prodotta costituisce valido

riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore ed il

credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza, con il creditore, il debitore

ed il credito di cui ai documenti prodotti (Staehelin,

op. cit., n. 50 ad art. 84; Gilliéron,

op. cit., n. 73 seg. ad art. 82; Stücheli,

op. cit., pag. 112 e 169). Nell'esecuzione in via di realizzazione di

pegno poi, il giudice verifica se vi è un titolo attestante l'esistenza del

pegno indicato nel precetto esecutivo (Staehelin,

op. cit., n. 166 e 169 ad art. 82): salvo menzione espressa contraria,

l'opposizione è in effetti presunta diretta sia contro il credito sia contro

l'esistenza del diritto di pegno (art. 85 RFF).

4.

Giova anzitutto rilevare che -come peraltro puntualizzato dal

Pretore aggiunto (decisione impugnata, pag. 3 verso il basso)- alla presente

fattispecie non si applicano le modifiche di legge al Codice civile svizzero

entrate in vigore il 1° gennaio 2012 in materia di “cartella ipotecaria

registrale e altre nuove modifiche della disciplina dei diritti reali”

(introdotta dal n. I 1 della Legge federale dell'11 dicembre 2009: RU 2011

4637; FF 2007 4845). In effetti, l'art. 33a cpv. 1 e 2 del tit. fin. del CC

(introdotto dal n. I 2 della suddetta legge: RU 2011 4637; FF 2007 4845) fissa

appunto il principio dell'applicazione della legge anteriore (indicata in

seguito con l'acronimo “vCC”) alle forme di pegno da essa previste.

D'altra

parte l'“opposizione” del convenuto, a cui il precetto esecutivo n. __________

del 30 aprile/11 maggio 2012 dell'UEF __________ è stato notificato in quanto

terzo comproprietario del fondo, ha pacificamente da intendersi rivolta sia

verso il credito che verso l'esistenza del diritto di pegno.

5.

La

banca ha fondato la sua richiesta sulla cartella ipotecaria al portatore n. __________

di fr. 500'000.– (costituita il 9 maggio 2006 dg. __________) gravante in 3°

grado la PPP n. __________ di cui al fondo base n. __________ RFD __________ di

proprietà del convenuto (in ragione di 1/2) e di __________ (per l'altro 1/2)

(doc. H), sul contratto di credito quadro 16/28 luglio 2010 (doc. B) e sul

credito in conto corrente n. __________, tutte relazioni queste che lei aveva

disdetto per il 15 novembre 2011 (act. I: istanza 9 ottobre 2012, pag. 1 in basso). Dal canto suo il Pretore aggiunto ha ritenuto che sulla base dei documenti prodotti -e

meglio del contratto di credito quadro stipulato tra la banca e la società

debitrice (doc. B) efficacemente disdetto (doc. I) e della convenzione con cui

la cartella ipotecaria era stata trasferita alla banca (doc. H)- quest'ultima

beneficiava di un pegno immobiliare a suo favore e quindi di un valido

riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 LEF (decisione impugnata, pag. 5 in basso e pag. 6 in alto). In conseguenza di ciò, egli ha pertanto rigettato in via provvisoria

l'opposizione del convenuto fino a concorrenza della somma capitale di fr.

500'000.– oltre interessi del 5% dal 15 novembre 2011 (decisione impugnata,

pag. 6 in basso).

6.

La

cartella ipotecaria è un credito personale garantito da pegno immobiliare (art.

842.

vCC). Si caratterizza per il fatto che essa costituisce una cartavalore che

incorpora sia il credito sia il diritto di pegno immobiliare che ne è

l'accessorio (Steinauer, La cédule

hypothécaire, Fiche juridique suisse n. 639, del 1° febbraio 1999, Ginevra,

pag. 2, I.A). Il credito della cartella -qualificato astratto perché non

vi si menziona la sua causa (art. 17 CO)- è indipendente dal rapporto giuridico

di base -all'origine del credito detto causale- che giustifica la

costituzione o il trasferimento della cartella. Ora, il trasferimento o la

costituzione fiduciaria di una cartella ipotecaria a scopo di garanzia

(garanzia fiduciaria, “Sicherungsübereignung”) lascia sussistere il

credito causale (assenza di novazione, l'art. 855 vCC essendo di diritto

Dispositivo

dispositivo) e conferisce al creditore (causale) la piena titolarità del

credito astratto -e quindi la qualità di creditore pignoratizio immobiliare-

obbligandolo tuttavia a farne uso nella stretta misura necessaria al pagamento

del credito causale, in particolare a restituire al debitore rispettivamente al

fiduciante, un'eventuale eccedenza (CEF 16 aprile 2008 inc.14.2007.94/95,

consid. 5).

6.1. In

concreto, la cartella ipotecaria del valore di fr. 500'000.– è stata trasferita

“in proprietà alla Banca a garanzia di tutti i crediti nei confronti di __________

SA, __________” con “convenzione (a scopo di garanzia)” dell'8/20

giugno 2011 (doc. H, pag. 7 n. 2). Come indicato dal Pretore aggiunto

(decisione impugnata, pag. 5 verso il basso), la stessa precisa -fra l'altro-

che “la Banca è legittimata a far valere al posto dei crediti garantiti i

diritti incorporati nei titoli di pegno immobiliare a lei rimessi” (doc. H

pag. 7 n. 4) e che “allorché la Banca non vanti più alcun credito nei

confronti del/dei mutuatario/i, essa è tenuta a restituire al/ai datore/i della

garanzia la proprietà dei titoli di pegno immobiliare che le sono stati dati in

garanzia” (doc. H, pag. 8 n. 9). Non può pertanto esservi dubbio in merito

al fatto che la stessa è stata ceduta a titolo fiduciario alla banca quale

garanzia reale del credito concesso alla società debitrice, ovvero della “facilitazione

creditizia di CHF 2'500'000.00, come da contratto di credito del 28.7.2010,

come pure lo sconfinamento di CHF 500'000.00 oltre il limite confermato per

crediti monetari di CHF 2'300'000.00, per un'esposizione massima di CHF

2'800'000.00 (doc. B pag. 13 nel mezzo).

Per

quanto attiene all'originale della cartella ipotecaria, agli atti solo in copia

(quale doc. H), la banca ha rinviato alla parallela vertenza che aveva avviato

davanti al medesimo giudice ma nei confronti della società debitrice (act. VI:

replica 23 novembre 2012 pag. 3 nel mezzo con rinvio al doc. H nell'inc.

SO.2012. 706; act. 2). Dal canto suo il Pretore aggiunto ha attestato

l'esistenza del pegno immobiliare a favore della banca (decisione impugnata,

pag. 6 in alto), conclusione che il reclamante non censura più. La

legittimazione attiva della banca è data dalla clausola “al portatore” (doc.

H pag. 1), mentre quella del convenuto traspare dalla convenzione (a scopo di

garanzia) 8/20 giugno 2011 che evidenzia che “il datore della garanzia [ovvero

il convenuto appunto] riconosce rispettivamente i datori della garanzia

riconoscono espressamente il suo/loro obbligo personale di debitore/i

risultante dai titoli di pegno immobiliare trasferiti in proprietà alla Banca

sino a concorrenza degli importi di capitale rispettivamente massimi a cui si

aggiungono interessi scaduti di tre anni e interessi correnti” e che “qualora

il/i datore/i della garanzia non fosse/ro il debitore dei titoli, con la

presente egli risponde rispettivamente essi rispondono in solido dell'obbligo

di debitore nella summenzionata misura oltre al debitore dei titoli esistenti”

(doc. H pag. 7 n. 4).

6.2. Invero,

oltre alla cifra di fr. 500'000.– per cui è stata costituita (sopra, consid.

6.1 ab initio), la cartella ipotecaria rappresenta un riconoscimento di debito

-e quindi un titolo per il rigetto in via provvisoria dell'opposizione- anche

per tre interessi annuali scaduti e per quelli decorsi dall'ultima scadenza,

principio questo sancito dall'art. 818 cpv. 1 n. 3 vCC e ripreso dalla medesima

convenzione a scopo di garanzia 8/20 giugno 2011 (sopra, consid. 6.1 in fine). In proposito la banca non ha rivendicato alcunché -come peraltro già rilevato dal

Pretore aggiunto (decisione impugnato, pag. 6 verso il basso)- di modo che la

questione non merita ulteriore disamina. Scaduto il termine di disdetta, la

cartella ipotecaria vale quale riconoscimento di debito anche per gli interessi

di mora (art. 818 cpv. 1 n. 2 vCC) che, se superiori a quello legale del 5%

(art. 104 cpv. 2 CO), possono essere pretesi al tasso convenzionale. Ora, la

convenzione a scopo di garanzia 8/20 giugno 2011 stabilisce “nel caso che

nei titoli di pegno immobiliare sia stato concordato un tasso d'interesse

massimale [assommante in concreto al 10%: doc. H pag. 1)], quest'ultimo

è ritenuto come convenuto con il/i datore/i della garanzia” (doc. H pag. 8

n. 7). In concreto, il Pretore aggiunto ha ammesso l'esistenza di un valido

titolo di rigetto dal 15 novembre 2011 per il tasso legale del 5% (decisione

impugnata, pag. 6 verso il basso), conclusione che la banca non ha di per sé

censurato -nonostante avesse posto in esecuzione il tasso convenzionale del 10%

(doc. A)- e che in sede di replica ha persino avvallato (pag. 4 nel mezzo).

7. La

parte che chiede il rigetto dell'opposizione non solo deve

produrre un titolo di rigetto ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF, ma deve pure

dimostrare l'esigibilità del credito prima dell'inoltro dell'esecuzione (per

tutte: CEF 19 giugno 2006 inc. 14.2005.149, consid. 5 con rinvii; Staehelin, op. cit., n. 79 ad art. 82

con riferimenti).

7.1. Il

reclamante lamenta un accertamento manifestamente errato dei fatti poiché il

Pretore aggiunto non ha considerato che nei suoi confronti la cartella

ipotecaria non era stata disdetta, lo scritto 28 ottobre 2011 di cui al doc. M

riferendosi ad un pegno immobiliare gravante un fondo sito a __________ di cui

il convenuto nemmeno era proprietario (reclamo, pag. 3 n. 3.2 e n. 3.2.1). Al

riguardo la censura è tuttavia irrilevante, giacché il Pretore aggiunto si è di

fatto fondato sulla disdetta di cui al doc. I -altresì risalente al 28 ottobre

2011- giudicandola efficace (decisione impugnata, pag. 2 in basso, pag. 5 in basso e pag. 6 in alto).

7.2. Invero,

la questione deve essere esaminata sotto il profilo del diritto. Nella misura

in cui il reclamante esclude che il credito di cartella fosse esigibile poiché

verso di lui -quale comproprietario del pegno-non era stato disdetto (reclamo,

pag. 3 n. 3.2.2), egli solleva in effetti un problema di qualifica giuridica (Trezzini, in:

Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile

svizzero, Lugano 2011, pag. 1409 ad art. 320) della disdetta di cui al doc. I,

appunto ritenuta efficace dal Pretore aggiunto e quindi atta a provare

l'esigibilità della pretesa posta in esecuzione.

7.3. Ciò

detto, a fronte di una cartella ipotecaria ceduta a titolo fiduciario il

creditore deve documentare tanto la disdetta del credito che quella cartella

ipotecaria incorpora quanto -se ne è eccepita l'inesigibilità- quella del

credito che la stessa è chiamata a garantire, come pure i relativi termini di

preavviso e di scadenza da ossequiare (Staehelin,

op. cit., n. 167 ad art. 82; Staehelin,

Betreibung und Rechtsöffnung beim Schuldbrief, in: AJP/PJA 10/1994, 1265,

ad XIII/B; OGer BL, BJM 2/2005 pag. 89; TC NE, RJN 1996 pag. 281 segg.). Se

-come nel presente caso- il proprietario del pegno immobiliare non è

personalmente debitore della pretesa posta in esecuzione -si parla allora di

terzo proprietario del pegno immobiliare (“Drittpfandeigentümer”: Staehelin, op. cit., AJP/PJA 10/1994, 1268 ad initio)- è

altresì necessario documentare la disdetta della pretesa incorporata nella cartella

ipotecaria nei confronti di quel terzo proprietario del pegno immobiliare (art.

831 CC per il rinvio contenuto all'art. 845 cpv. 1 vCC: Staehelin, in: Honsell/Vogt/ Geiser, Basler Kommentar, ZGB

II, 2a ed., Basilea 2003, n. 1 ad art. 845; Steinauer, Les droits réels, 2a ed., Berna 1996, n. 2938 seg. a pag. 247 e n. 2815 segg. a pag.

188), fermo restando che in assenza di questo presupposto l'istanza di rigetto

andrà respinta (Denys, Cédule

hypothécaire et mainlevée, in: JdT 2008 II 14; Stücheli,

op. cit., pag. 382; Favre/Liniger,

Cédules hypothécaires et procédure de mainlevée, in: SJ 1995 (117) 109).

Va nondimeno ricordato -come evidenzia la banca (risposta al reclamo, pag. 2)-

che non essendo egli debitore della pretesa, è sufficiente che a quel terzo

proprietario del pegno sia data conoscenza della disdetta inviata all'effettivo

debitore (Trauffer, in:

Honsell/Vogt/Geiser, Basler

Kommentar, ZGB II, 2a ed., Basilea 2003, n. 2 ad art.

831; DTF 137 III 453 consid. 6.3).

7.4. Ora,

con lettera raccomandata 28 ottobre 2011 la banca ha inoltrato “disdetta

immediata del contratto di credito quadro di CHF 2'500'000.00 sottoscritto il

28.07.2010” (doc. I pag. 1 nel mezzo) e con effetto al 15 novembre 2011 ha pure disdetto -fra l'altro- il credito di “CHF 500'000.00 cartella ipotecaria al portatore

dg. __________ del 09.05.2006, di 3° grado gravante la PPP no. __________ del fondo base Particella no. __________ RFD __________, di proprietà del

Signor __________ (1/2) e del Signor RE 1 (1/2)” (doc. I pag. 2 verso

l'alto). L'interessata ha spiegato di ricondurre questa sua decisione a “la

totale assenza di informazioni finanziarie relative all'andamento della vostra

attività (situazione attuale + previsioni future) e la presenza di procedure

esecutive a vostro carico” (doc. I pag. 1 nel mezzo). In merito ai termini

di preavviso e scadenza, giova rilevare che il contratto di credito quadro

autorizzava la banca “a rendere esigibile in qualsiasi momento

anticipatamente e con effetto immediato tutti i mutui fissi [...], nonché i

crediti con un termine di disdetta concordato [...], a condizione che si

verifichi uno degli eventi di seguito riportati” (doc. B pag. 5 in basso). E fra questi rientravano la violazione di impegni contrattuali -in proposito occorre

appunto menzionare l'obbligo d'informazione (“obblighi positivi del

mutuatario” nel doc. B pag. 4)- rispettivamente eventuali procedure

fallimentari a carico della mutuataria o di un terzo garante o ancora, a

giudizio della banca, un netto peggioramento della situazione patrimoniale o

reddituale della mutuataria (doc. B pag. 6 in alto). Con riferimento al credito incorporato nella cartella ipotecaria, la convenzione a scopo di garanzia 8/20

giugno 2011 stabiliva poi che “in deroga ai periodi di preavviso e ai

termini di disdetta specificati nei titoli di pegno immobiliare, si conviene

che la disdetta dei crediti da parte della Banca possa avvenire in qualsiasi

momento con effetto immediato e quindi senza rispettare un termine di disdetta,

al più presto tuttavia per la data di scadenza di almeno uno dei crediti

garantiti” (doc. H pag. 8 n. 5), fissata in concreto per il 15 novembre

2011 (doc. I pag. 1; cfr. doc. C pag. 1). Sotto questo profilo, non può

pertanto esservi dubbio sul fatto che la banca ha provato sia la disdetta del

credito garantito che quella del credito di cartella, quanto ancora il rispetto

dei termini pattuiti in quel contesto.

7.5. Ciò

detto, la disdetta è stata indirizzata con invio raccomandato alla società

debitrice e per essa all'“att. Sigg. __________ e RE 1” (doc. I pag. 1 in alto), agenti entrambi quali suoi rappresentanti debitamente iscritti a

registro di commercio (Watter, in:

Honsell/Vogt/Watter, Basler Kommentar, OR II, 3a ed.,

Basilea 2008, n. 1 e 5 ad art. 720), l'uno in qualità di presidente della

società (RE 1) e l'altro di suo membro (__________), con diritto di firma

individuale (estratto RC del Canton Ticino dell'11 marzo 2013). Poste tali

premesse, quella disdetta non solo valeva quale formale notifica alla società

debitrice della rescissione del credito garantito e -fra gli altri- anche del

credito incorporato dalla cartella ipotecaria al portatore n. __________ del

valore di fr. 500'000.– gravante in 3° grado la PPP n. __________ del fondo base n. __________ RFD __________ (doc. H), bensì anche quale formale comunicazione

della disdetta a RE 1 nella sua qualità di terzo proprietario (in ragione di

1/2) di quella precisa PPP. Essendo il presupposto dell'esigibilità adempiuto

anche nei suoi confronti, nulla ostava quindi all'accoglimento -nei termini di

cui si è detto (sopra, consid. 5 e 6)- dell'istanza di rigetto provvisorio

dell'opposizione interposta all'esecuzione in esame. Di modo che nella misura

in cui ha ritenuto la disdetta 28 ottobre 2011 di cui al doc. I efficace, il

giudizio del Pretore aggiunto merita senz'altro tutela, a prescindere dal

contenuto indubbiamente errato dello scritto 28 ottobre 2011 prodotto quale

doc. M. Di conseguenza il reclamo deve essere respinto poiché

infondato.

8. Il

reclamante insorge infine contro l'indennità pari a fr. 2'000.– che il Pretore

aggiunto ha riconosciuto alla banca (reclamo, pag. 3 n. 4). Egli la reputa

ingiustificata in quanto quest'ultima aveva agito in giudizio per il tramite

dei propri organi senza l'ausilio di un rappresentante professionale e poiché

neppure aveva motivato la necessità di un'adeguata indennità d'inconvenienza ai

sensi dell'art. 95 cpv. 3 lett. c CPC (reclamo, pag. 3 n. 4.1 e pag. 4 n. 4.2).

L'interessato soggiunge pure che l'istanza sarebbe stata redatta adottando una “strategia

copia/incolla” e che i relativi documenti erano stati prodotti solo “dando

seguito alla richiesta telefonica della Pretura” (reclamo, pag. 4 n. 4.3).

Dal canto suo, sulla questione la banca non si è espressa.

8.1. Ora,

come questa Camera ha già avuto modo di precisare, il riconoscimento di

un'adeguata indennità d'inconvenienza giusta l'art. 95 cpv. 3 lett. c CPC a

titolo di spese ripetibili -che, esclusa l'eventualità di una rappresentanza

professionale, può entrare in considerazione ogni qual volta come in concreto

una persona giuridica agisce in giudizio per il tramite di suoi organi o di

suoi impiegati (CEF 21 agosto 2012 inc. 14.2012.105; Sterchi, in: Güngerich, Berner Kommentar, Schweizerische

Zivilprozess-ordnung, Band I, Berna 2012, n. 18 ad art. 95)- interviene solo

nei casi in cui ciò si giustifica, ovvero in casi particolari, e impone che la

decisione sia al riguardo motivata (sentenza del Tribunale federale 16 aprile

2012 5D_229/2011 consid. 3.3, in: RSPC/ SZZP 2012/4 304; CEF 21 agosto 2012 inc.

14.2012.105).

8.2. Il

Pretore aggiunto non ha spiegato i motivi che l'hanno indotto a ritenere che in

concreto fosse giustificato riconoscere alla banca -che ha agito (e agisce) per

il tramite di propri servizi interni- un'indennità di fr. 2'000.– (decisione

impugnata, pag. 6 in basso). E, fermo restando che spetta a chi pretende

vedersi assegnare una siffatta indennità “dimostrare l'inconvenienza subita

e darne un'espressione monetaristica” (Trezzini,

op. cit., pag. 388 ad art. 95), nulla agli atti indica che la banca

abbia anche solo tentato di confortare in qualche modo questa sua richiesta.

Per il procedimento di prima sede, all'interessata non può così essere

riconosciuta alcuna indennità giusta l'art. 95 cpv. 3 lett. c CPC, con la

conseguenza che da questo punto di vista il reclamo si rivela fondato e merita

quindi accoglimento. Ciò detto, a favore della banca va nondimeno ammesso un

esborso di complessivi fr. 25.– a titolo di spese necessarie ai sensi dell'art.

95 cpv. 3 lett. a CPC (invio postale dell'istanza 9 ottobre 2012 e della

replica 23 novembre 2012, fotocopie documenti: Sterchi,

op. cit., n. 11 ad art. 95) che, in ragione della sua soccombenza (art. 106

cpv. 1 CPC), resta a carico del convenuto. Il dispositivo pretorile va quindi

coerentemente riformato entro questi limiti, rimanendo invece invariati

fissazione e riparto di spese e tassa di giustizia oltre le spese esecutive,

che il reclamante non ha censurato.

9. In

ragione della sua pressoché integrale soccombenza (per fr. 500'000.–)

davanti a questa Camera, le spese processuali (art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61 cpv.

1 OTLEF) del presente giudizio vanno poste a carico del reclamante (art. 106

cpv. 1 CPC). Non si assegnano indennità alla controparte, che non ha motivato

la sua relativa domanda.

Ai fini

dell'indicazione dei rimedi giuridici esperibili sul piano federale, il valore

litigioso determinante (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) è di fr. 500'000.–.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 82 cpv. 1 LEF, 95 cpv. 2 e 3, 106 cpv. 1 e 319

segg. CPC, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF;

pronuncia: I. Il

reclamo è parzialmente accolto.

Di conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione 2 gennaio 2013

della Pretura __________ (inc. SO.2012.705), è così riformato:

“1. [invariato]

2. Le

spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 500.–, da anticipare dalla

parte istante, e le spese esecutive di fr. 203.–, sono poste a carico del

convenuto, il quale rifonderà alla controparte fr. 25.– a titolo di spese

necessarie.”

II. La

tassa di giustizia di fr. 800.–, già anticipata dal reclamante, resta a suo

carico. Non si assegnano ripetibili né indennità.

III. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Giacché il

valore litigioso della vertenza è di fr. 500'000.–, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg.

LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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