14.2013.11
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
21 marzo 2013Italiano29 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2013.11
Data decisione, Autorità:
21.03.2013, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Esecuzione in via di realizzazione di pegno immobiliare. Cartella ipotecaria ceduta a titolo fiduciario alla banca. Esigibilità. Disdetta all'escusso. Al terzo proprietario del pegno deve essere data conoscenza della disdetta. Indennità d'inconvenienza
ATTO PUBBLICO
CARTELLA IPOTECARIA
DISDETTA
ESIGIBILITÀ
OPPOSIZIONE
PEGNO IMMOBILIARE
RICONOSCIMENTO DI DEBITO
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
SPESE E INDENNITÀ
TERZO PROPRIETARIO
art. 831 CC
art. 104 cpv. 2 CO
art. 95 cpv. 3 let. a CPC
art. 95 cpv. 3 let. c CPC
art. 251 let. a CPC
art. 309 let. b cf. 3 CPC
art. 319segg. CPC
art. 320 CPC
art. 82 cpv. 1 LEF
art. 153 cpv. 4 LEF
art. 153a cpv. 1 LEF
art. 48 let. 1 cf. e LOG
art. 818 cpv. 1 cf. 2 VCC
art. 818 cpv. 1 cf. 3 VCC
art. 842 VCC
art. 845 cpv. 1 VCC
art. 855 VCC
Incarto n.
14.2013.11
Lugano
21 marzo 2013
LS/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Jaques
vicecancelliera:
Locatelli
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di rigetto dell'opposizione promossa con istanza 9 ottobre 2012 da
CO 1
contro
RE 1
(patrocinato dall' PA 1)
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell'opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo n. __________ del 30
aprile/11 maggio 2012 dell'UEF __________;
sulla quale istanza il Pretore aggiunto __________,
con decisione 2 gennaio 2013 (inc. SO.2012.705), ha così stabilito:
“1. L'istanza è
parzialmente accolta: l'opposizione interposta dalla parte convenuta al
precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti __________,
è respinta in via provvisoria per l'importo di fr. 500'000.– oltre
interessi del 5% dal 15 novembre 2011.
2. Le spese e la tassa di giustizia per
complessivi fr. 500.–, da anticipare dalla parte istante, e le spese esecutive
di fr. 203.– sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a
controparte fr. 2'000.– a titolo di indennità.
3. omissis.”
Decisione impugnata dal convenuto che con reclamo 18 gennaio 2013 ne
chiede la riforma nel senso di respingere l'istanza rispettivamente, a titolo
subordinato, di disporre il rinvio degli atti al primo giudice per nuovo
giudizio, spese processuali e ripetibili a carico della controparte;
richiamato il decreto presidenziale del 22 gennaio 2013 con cui al
reclamo è stato concesso l'effetto sospensivo contestualmente richiesto;
stabilito che con osservazioni [correttamente: risposta al reclamo]
15 febbraio 2013 l'istante ne propone la reiezione, protestate tasse, spese e
ripetibili;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ del 30 aprile 2012 dell'UEF __________,
CO 1 [di seguito: la banca] ha escusso in via di realizzazione di un pegno
immobiliare __________ SA -nella persona del suo presidente RE 1 - di __________
[ora: __________; di seguito: la società debitrice] per l'incasso della somma
capitale complessiva di fr. 500'000.– oltre interessi al 10% dal 15 novembre
2011. Quale titolo di credito ha indicato “Cartella ipotecaria al portatore
di CHF 500'000.–, datata 09.05.2006, dg. __________, gravante in 3° rango la
PPP no. __________ del fondo base no. __________ RFD __________, di proprietà
del Signor __________ (1/2) e Signor RE 1 (1/2); disdetta per il 15.11.2011.
Credito Quadro; credito in conto corrente no. __________; tutti disdetti per il
15.11.2011.” (doc. A). Quale oggetto del pegno ha indicato: “PPP no. __________
del fondo base no. __________ RFD __________. PROVENTO AFFITTI (Amministrazione
a termine art. 806 CCS/91 RFF).”. Il precetto esecutivo è stato altresì
notificato a RE 1, quale terzo proprietario dell'immobile, che ha interposto
tempestiva opposizione. La banca ne ha chiesto il rigetto provvisorio.
Fatti
B. La pretesa si fonda sul contratto di credito 16/28 luglio 2010
con cui la banca (in veste di mutuante) ha concesso alla società debitrice
(quale mutuataria) un credito quadro fino a concorrenza di fr. 2'500'000.–
(doc. B pag. 1), poi esteso ad un'esposizione massima di fr. 2'800'000.– (doc.
B pag. 13). A titolo di garanzia, quest'ultima ha offerto in pegno tutti i suoi
valori (atto di pegno generale 5 maggio 2009), un vaglia cambiario di fr.
1'000'000.– avvallato da __________ e da RE 1 con relativa dichiarazione di
messa in circolazione 6 luglio 2010, poi sostituito dalla cartella ipotecaria
al portatore 24 giugno 2011 [n° __________ dg. __________] di pari importo
gravante in 3° grado la PPP n. __________ del fondo base n. __________ RFD __________
di proprietà di __________ (doc. B pag. 3, 11 e 14; doc. G), un vaglia
cambiario di fr. 2'000'000.– avvallato da __________ con relativa dichiarazione
di messa in circolazione 28 luglio 2010 (doc. B pag. 3; doc. C), un credito di
fr. 630'000.– vantato da __________ nei suoi confronti e ceduto con atto 28
febbraio 2007 ( doc. B pag. 3; doc. D), un credito di fr. 500'000.– vantato da __________
e RE 1 nei suoi confronti e ceduto con atto 6 luglio 2010 (doc. B pag. 3; doc.
E), tutti i crediti attuali e futuri vantati dai propri clienti (dichiarazione
generale di cessione 17 novembre 2004: doc. B pag. 3; doc. F) ed infine la
cartella ipotecaria al portatore 9 maggio 2006 [n° __________ dg. __________]
di fr. 500'000.– gravante in 3° grado la PPP n. __________ del fondo base n. __________
RFD __________ appartenente in ragione di 1/2 ciascuno a __________ e RE 1
(doc. B pag. 13; doc. H). La documentazione si completa della disdetta 28
ottobre 2011 inviata alla società debitrice (doc. I), della risposta 3 febbraio
2012 alla proposta di rimborso della relazione bancaria n. __________ formulata
dalla società debitrice (doc. L) e della comunicazione di disdetta 28 ottobre
2011 inviata -fra l'altro- al qui convenuto quale terzo proprietario (in
ragione di 1/2) del pegno (doc. M), oltre ad un elenco dei documenti (doc. N) e
all'estratto conto corrente bancario al 30 settembre 2011 intestato alla
società debitrice (doc. O).
C. Il
convenuto si è opposto all'istanza con osservazioni 12 novembre 2012. Con
rinvio all'art. 845 cpv. 2 CC ha anzitutto ricordato che le eccezioni del
debitore a riguardo della cartella ipotecaria erano proponibili anche dal
proprietario del fondo dato in pegno. Il convenuto ha quindi eccepito le
modalità con cui la banca aveva prodotto i documenti e la mancata produzione
dell'originale della cartella ipotecaria, contestando poi che quest'ultima
potesse costituire valido titolo di rigetto per il credito quadro causale visto
che era stata trasferita alla banca in piena proprietà e che il credito
incorporato dalla cartella ipotecaria non era stato validamente disdetto nei
suoi confronti (ovvero nel suo ruolo di terzo proprietario del pegno
immobiliare). Egli è infine insorto sugli interessi di mora che la banca
rivendicava ad un tasso del 10% in luogo di quello legale del 5%.
Nella
replica scritta 23 novembre 2012 la banca ha precisato di avere inviato -come
richiesto dal Pretore aggiunto- i documenti a sostegno della sua richiesta in
data 12 ottobre 2012 e che l'originale della cartella ipotecaria al portatore
di fr. 500'000.– del 9 maggio 2006 e gravante in 3° grado la PPP n. __________ del fondo base n. __________ RFD di __________ era già agli atti nel
parallela causa da lei avviata nei confronti della società debitrice, pendente
davanti al medesimo giudice. La cartella ipotecaria le era stata ceduta in
proprietà quale garanzia reale del credito concesso alla società debitrice e la
legittimava quindi a far valere sia il credito garantito che quello incorporato
dal medesimo titolo di pegno. E, dal canto suo, il convenuto non aveva
contestato né l'esistenza del pegno né l'esecuzione in via di realizzazione del
pegno. La cartella ipotecaria costituiva quindi un valido riconoscimento di
debito per il credito astratto incorporatovi (fr. 500'000.–), per tre anni di
interessi convenzionali (7.5% su fr. 500'000.– dal 15 novembre 2011 al 15
novembre 2014) e per gli interessi di mora (5% su fr. 500'000.– dal 15 novembre
2011). L'errata indicazione sulla comunicazione della disdetta 28 ottobre 2011
costituiva una semplice svista, fermo restando che il convenuto poteva
facilmente riconoscere che si trattava della cartella ipotecaria al portatore
gravante la PPP n. __________ del fondo base n. __________ RFD __________. Di
modo che il suo tentativo di voler trarre beneficio da questa circostanza era
contrario alla buona fede.
Nella
duplica scritta 10 dicembre 2012 il convenuto ha ribadito il suo punto di vista
e criticato la banca per non avere precisato se nella fattispecie tornava
applicabile la normativa previgente sui pegni immobiliari o il regime nuovo in
vigore dal 1° gennaio 2012. Invero giusta l'art. 33b cpv. 2 del titolo finale
del CC la legge anteriore continuava a regolare quelli costituiti sotto di
essa, questione che spettava tuttavia al giudice decidere. La comunicazione 28
ottobre 2011 riguardava un altro pegno immobiliare e un altro terzo
proprietario del pegno: di modo che, in assenza di una valida disdetta, la
cartella ipotecaria di cui all'esecuzione in esame non costituiva un valido
riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 LEF.
D. Con
decisione 2 gennaio 2013, il Pretore aggiunto __________ ha parzialmente
accolto l'istanza. A suo giudizio il regime normativo sulle cartelle ipotecarie
e i diritti reali in vigore dal 1° gennaio 2012 non era applicabile alla
fattispecie (art. 26 Tit. fin. CC), che continuava quindi a essere disciplinata
dalla legge anteriore. La cartella ipotecaria al portatore del 9 maggio 2006
(dg __________) di fr. 500'000.– gravante in 3° grado la PPP n. __________ del fondo base n. __________ RFD __________ era stata trasferita alla banca
a garanzia dei crediti concessi alla società debitrice. Pertanto, dovendosi
escludere una novazione, la banca era senz'altro legittimata a far valere tanto
il credito garantito (ossia quello causale) quanto quello incorporato nel
titolo di pegno (cosiddetto credito astratto). Il contratto di credito quadro
era stato efficacemente disdetto (doc. I) ed era altresì pacifica l'esistenza
del pegno immobiliare a favore della banca (doc. H). Quest'ultima nulla aveva
rivendicato a titolo di interessi convenzionali del 10% maturati sulla somma
capitale nei tre anni precedenti. Per gli interessi di mora poteva essere
riconosciuto il tasso legale del 5% dal 15 novembre 2011, ultimo termine
fissato per il pagamento. Ciò detto, i documenti agli atti costituivano così un
valido riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 LEF, consentendo di
rigettare in via provvisoria l'opposizione del convenuto fino a concorrenza
dell'importo di fr. 500'000.– oltre interessi del 5% dal 15 novembre 2011.
E. Con
il presente reclamo il convenuto postula la riforma del giudizio impugnato nel
senso di respingere l'istanza o di disporre il rinvio degli atti al primo
giudice per nuova decisione. Ripropone la tesi secondo cui la cartella
ipotecaria al portatore non era stata disdetta nei suoi confronti -ovvero nel
suo ruolo di terzo proprietario del pegno- poiché lo scritto 28 ottobre 2011
prodotto quale doc. M si riferiva ad un pegno immobiliare che non gli
apparteneva. E visto che il credito incorporato dalla cartella ipotecaria non
era esigibile, un accoglimento dell'istanza di rigetto dell'opposizione era a
priori escluso. Il Pretore aggiunto non aveva inoltre giustificato l'indennità
d'inconvenienza di fr. 2'000.– riconosciuta alla banca, nonostante fosse
intervenuta in giudizio tramite propri organi e in proposito non avesse
notificato alcun costo. Ciò era a maggior ragione incomprensibile visto che
l'interessata aveva trasmesso i documenti solo su invito dello stesso Pretore
aggiunto e che l'istanza era stata redatta adottando la strategia del “copia/incolla”
di precedenti atti.
La
banca ha avversato il reclamo per motivi di cui, se del caso, si dirà nel
seguito.
Considerandi
in diritto: 1. Secondo l'art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo
-tra l'altro- le decisioni inappellabili di prima istanza in tema -per quanto
qui d'interesse- di rigetto dell'opposizione giusta gli art. 80-84 LEF (art.
309.
lett. b n. 3 CPC). Trattandosi di decisione pronunciata in procedura
sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l'inoltro del reclamo è di
dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Un'eventuale risposta al reclamo deve poi
essere proposta entro il medesimo termine (art. 322 cpv. 2 CPC). La competenza
a pronunciarsi sull'impugnazione è della Camera di esecuzione e fallimenti
(art. 48 lett. e n. 1 LOG). Nella procedura di reclamo non sono ammesse né
nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi
mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC).
Ciò detto, presentato il 18 gennaio 2013 avverso la decisione 2
gennaio 2013, notificata il 7 gennaio 2013 e recapitata l'indomani (estratto
ricerca “Tracciamento degli invii” del 22 gennaio 2013), il reclamo è senz'altro
tempestivo. La notifica dell'impugnazione alla banca è del 7 febbraio 2013: di
modo che, giunta a questa Camera il 18 febbraio 2013, anche la relativa
risposta al reclamo risulta ammissibile.
2.
Giusta
l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l'errata
applicazione del diritto che il manifesto accertamento errato dei fatti.
Laddove il Pretore aggiunto non ha considerato che la cartella ipotecaria non
era stata disdetta nei confronti del terzo proprietario del pegno, il reclamante
intravede anzitutto un accertamento manifestamente errato dei fatti (reclamo,
pag. 3 n. 3.2). Ciò ha altresì portato ad un'errata applicazione del diritto
visto che senza una valida disdetta, il credito incorporato dalla cartella
ipotecaria non era esigibile. Mancando quindi un valido titolo di rigetto
provvisorio (art. 82 LEF) l'istanza avrebbe dovuto essere respinta (reclamo,
pag. 3 n. 3.2.2). Il reclamante censura poi l’attribuzione alla banca di
un'indennità d'inconvenienza pari a fr. 2'000.– (reclamo, pag. 3 seg. n.
4).
3.
Giusta
l'art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico -quale è la cartella ipotecaria (Staehelin, in: Staehelin/Bauer/
Staehelin, Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.,
Basilea 2010, n. 167 ad art. 82; Stücheli,
Die Rechtsöffnung, tesi, Zurigo 2000, pag. 377)- o scrittura privata, il
creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione. Questo vale
pure nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno (art. 153 cpv. 4 LEF),
sia per il credito che per il diritto di pegno (art. 153a cpv. 1 LEF; Bernheim /Känzig, in:
Staehelin/Bauer/Staehelin, Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.,
Basilea 2010, n. 35 ad art. 151 e n. 7 ad art. 153a; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, n. 13 ad § 33; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
II, Losanna 2000, n. 56 segg. ad art. 153; Stücheli,
op. cit., pag. 377).
Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede di reclamo) se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore ed il
credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza, con il creditore, il debitore
ed il credito di cui ai documenti prodotti (Staehelin,
op. cit., n. 50 ad art. 84; Gilliéron,
op. cit., n. 73 seg. ad art. 82; Stücheli,
op. cit., pag. 112 e 169). Nell'esecuzione in via di realizzazione di
pegno poi, il giudice verifica se vi è un titolo attestante l'esistenza del
pegno indicato nel precetto esecutivo (Staehelin,
op. cit., n. 166 e 169 ad art. 82): salvo menzione espressa contraria,
l'opposizione è in effetti presunta diretta sia contro il credito sia contro
l'esistenza del diritto di pegno (art. 85 RFF).
4.
Giova anzitutto rilevare che -come peraltro puntualizzato dal
Pretore aggiunto (decisione impugnata, pag. 3 verso il basso)- alla presente
fattispecie non si applicano le modifiche di legge al Codice civile svizzero
entrate in vigore il 1° gennaio 2012 in materia di “cartella ipotecaria
registrale e altre nuove modifiche della disciplina dei diritti reali”
(introdotta dal n. I 1 della Legge federale dell'11 dicembre 2009: RU 2011
4637; FF 2007 4845). In effetti, l'art. 33a cpv. 1 e 2 del tit. fin. del CC
(introdotto dal n. I 2 della suddetta legge: RU 2011 4637; FF 2007 4845) fissa
appunto il principio dell'applicazione della legge anteriore (indicata in
seguito con l'acronimo “vCC”) alle forme di pegno da essa previste.
D'altra
parte l'“opposizione” del convenuto, a cui il precetto esecutivo n. __________
del 30 aprile/11 maggio 2012 dell'UEF __________ è stato notificato in quanto
terzo comproprietario del fondo, ha pacificamente da intendersi rivolta sia
verso il credito che verso l'esistenza del diritto di pegno.
5.
La
banca ha fondato la sua richiesta sulla cartella ipotecaria al portatore n. __________
di fr. 500'000.– (costituita il 9 maggio 2006 dg. __________) gravante in 3°
grado la PPP n. __________ di cui al fondo base n. __________ RFD __________ di
proprietà del convenuto (in ragione di 1/2) e di __________ (per l'altro 1/2)
(doc. H), sul contratto di credito quadro 16/28 luglio 2010 (doc. B) e sul
credito in conto corrente n. __________, tutte relazioni queste che lei aveva
disdetto per il 15 novembre 2011 (act. I: istanza 9 ottobre 2012, pag. 1 in basso). Dal canto suo il Pretore aggiunto ha ritenuto che sulla base dei documenti prodotti -e
meglio del contratto di credito quadro stipulato tra la banca e la società
debitrice (doc. B) efficacemente disdetto (doc. I) e della convenzione con cui
la cartella ipotecaria era stata trasferita alla banca (doc. H)- quest'ultima
beneficiava di un pegno immobiliare a suo favore e quindi di un valido
riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 LEF (decisione impugnata, pag. 5 in basso e pag. 6 in alto). In conseguenza di ciò, egli ha pertanto rigettato in via provvisoria
l'opposizione del convenuto fino a concorrenza della somma capitale di fr.
500'000.– oltre interessi del 5% dal 15 novembre 2011 (decisione impugnata,
pag. 6 in basso).
6.
La
cartella ipotecaria è un credito personale garantito da pegno immobiliare (art.
842.
vCC). Si caratterizza per il fatto che essa costituisce una cartavalore che
incorpora sia il credito sia il diritto di pegno immobiliare che ne è
l'accessorio (Steinauer, La cédule
hypothécaire, Fiche juridique suisse n. 639, del 1° febbraio 1999, Ginevra,
pag. 2, I.A). Il credito della cartella -qualificato astratto perché non
vi si menziona la sua causa (art. 17 CO)- è indipendente dal rapporto giuridico
di base -all'origine del credito detto causale- che giustifica la
costituzione o il trasferimento della cartella. Ora, il trasferimento o la
costituzione fiduciaria di una cartella ipotecaria a scopo di garanzia
(garanzia fiduciaria, “Sicherungsübereignung”) lascia sussistere il
credito causale (assenza di novazione, l'art. 855 vCC essendo di diritto
Dispositivo
dispositivo) e conferisce al creditore (causale) la piena titolarità del
credito astratto -e quindi la qualità di creditore pignoratizio immobiliare-
obbligandolo tuttavia a farne uso nella stretta misura necessaria al pagamento
del credito causale, in particolare a restituire al debitore rispettivamente al
fiduciante, un'eventuale eccedenza (CEF 16 aprile 2008 inc.14.2007.94/95,
consid. 5).
6.1. In
concreto, la cartella ipotecaria del valore di fr. 500'000.– è stata trasferita
“in proprietà alla Banca a garanzia di tutti i crediti nei confronti di __________
SA, __________” con “convenzione (a scopo di garanzia)” dell'8/20
giugno 2011 (doc. H, pag. 7 n. 2). Come indicato dal Pretore aggiunto
(decisione impugnata, pag. 5 verso il basso), la stessa precisa -fra l'altro-
che “la Banca è legittimata a far valere al posto dei crediti garantiti i
diritti incorporati nei titoli di pegno immobiliare a lei rimessi” (doc. H
pag. 7 n. 4) e che “allorché la Banca non vanti più alcun credito nei
confronti del/dei mutuatario/i, essa è tenuta a restituire al/ai datore/i della
garanzia la proprietà dei titoli di pegno immobiliare che le sono stati dati in
garanzia” (doc. H, pag. 8 n. 9). Non può pertanto esservi dubbio in merito
al fatto che la stessa è stata ceduta a titolo fiduciario alla banca quale
garanzia reale del credito concesso alla società debitrice, ovvero della “facilitazione
creditizia di CHF 2'500'000.00, come da contratto di credito del 28.7.2010,
come pure lo sconfinamento di CHF 500'000.00 oltre il limite confermato per
crediti monetari di CHF 2'300'000.00, per un'esposizione massima di CHF
2'800'000.00 (doc. B pag. 13 nel mezzo).
Per
quanto attiene all'originale della cartella ipotecaria, agli atti solo in copia
(quale doc. H), la banca ha rinviato alla parallela vertenza che aveva avviato
davanti al medesimo giudice ma nei confronti della società debitrice (act. VI:
replica 23 novembre 2012 pag. 3 nel mezzo con rinvio al doc. H nell'inc.
SO.2012. 706; act. 2). Dal canto suo il Pretore aggiunto ha attestato
l'esistenza del pegno immobiliare a favore della banca (decisione impugnata,
pag. 6 in alto), conclusione che il reclamante non censura più. La
legittimazione attiva della banca è data dalla clausola “al portatore” (doc.
H pag. 1), mentre quella del convenuto traspare dalla convenzione (a scopo di
garanzia) 8/20 giugno 2011 che evidenzia che “il datore della garanzia [ovvero
il convenuto appunto] riconosce rispettivamente i datori della garanzia
riconoscono espressamente il suo/loro obbligo personale di debitore/i
risultante dai titoli di pegno immobiliare trasferiti in proprietà alla Banca
sino a concorrenza degli importi di capitale rispettivamente massimi a cui si
aggiungono interessi scaduti di tre anni e interessi correnti” e che “qualora
il/i datore/i della garanzia non fosse/ro il debitore dei titoli, con la
presente egli risponde rispettivamente essi rispondono in solido dell'obbligo
di debitore nella summenzionata misura oltre al debitore dei titoli esistenti”
(doc. H pag. 7 n. 4).
6.2. Invero,
oltre alla cifra di fr. 500'000.– per cui è stata costituita (sopra, consid.
6.1 ab initio), la cartella ipotecaria rappresenta un riconoscimento di debito
-e quindi un titolo per il rigetto in via provvisoria dell'opposizione- anche
per tre interessi annuali scaduti e per quelli decorsi dall'ultima scadenza,
principio questo sancito dall'art. 818 cpv. 1 n. 3 vCC e ripreso dalla medesima
convenzione a scopo di garanzia 8/20 giugno 2011 (sopra, consid. 6.1 in fine). In proposito la banca non ha rivendicato alcunché -come peraltro già rilevato dal
Pretore aggiunto (decisione impugnato, pag. 6 verso il basso)- di modo che la
questione non merita ulteriore disamina. Scaduto il termine di disdetta, la
cartella ipotecaria vale quale riconoscimento di debito anche per gli interessi
di mora (art. 818 cpv. 1 n. 2 vCC) che, se superiori a quello legale del 5%
(art. 104 cpv. 2 CO), possono essere pretesi al tasso convenzionale. Ora, la
convenzione a scopo di garanzia 8/20 giugno 2011 stabilisce “nel caso che
nei titoli di pegno immobiliare sia stato concordato un tasso d'interesse
massimale [assommante in concreto al 10%: doc. H pag. 1)], quest'ultimo
è ritenuto come convenuto con il/i datore/i della garanzia” (doc. H pag. 8
n. 7). In concreto, il Pretore aggiunto ha ammesso l'esistenza di un valido
titolo di rigetto dal 15 novembre 2011 per il tasso legale del 5% (decisione
impugnata, pag. 6 verso il basso), conclusione che la banca non ha di per sé
censurato -nonostante avesse posto in esecuzione il tasso convenzionale del 10%
(doc. A)- e che in sede di replica ha persino avvallato (pag. 4 nel mezzo).
7. La
parte che chiede il rigetto dell'opposizione non solo deve
produrre un titolo di rigetto ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF, ma deve pure
dimostrare l'esigibilità del credito prima dell'inoltro dell'esecuzione (per
tutte: CEF 19 giugno 2006 inc. 14.2005.149, consid. 5 con rinvii; Staehelin, op. cit., n. 79 ad art. 82
con riferimenti).
7.1. Il
reclamante lamenta un accertamento manifestamente errato dei fatti poiché il
Pretore aggiunto non ha considerato che nei suoi confronti la cartella
ipotecaria non era stata disdetta, lo scritto 28 ottobre 2011 di cui al doc. M
riferendosi ad un pegno immobiliare gravante un fondo sito a __________ di cui
il convenuto nemmeno era proprietario (reclamo, pag. 3 n. 3.2 e n. 3.2.1). Al
riguardo la censura è tuttavia irrilevante, giacché il Pretore aggiunto si è di
fatto fondato sulla disdetta di cui al doc. I -altresì risalente al 28 ottobre
2011- giudicandola efficace (decisione impugnata, pag. 2 in basso, pag. 5 in basso e pag. 6 in alto).
7.2. Invero,
la questione deve essere esaminata sotto il profilo del diritto. Nella misura
in cui il reclamante esclude che il credito di cartella fosse esigibile poiché
verso di lui -quale comproprietario del pegno-non era stato disdetto (reclamo,
pag. 3 n. 3.2.2), egli solleva in effetti un problema di qualifica giuridica (Trezzini, in:
Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile
svizzero, Lugano 2011, pag. 1409 ad art. 320) della disdetta di cui al doc. I,
appunto ritenuta efficace dal Pretore aggiunto e quindi atta a provare
l'esigibilità della pretesa posta in esecuzione.
7.3. Ciò
detto, a fronte di una cartella ipotecaria ceduta a titolo fiduciario il
creditore deve documentare tanto la disdetta del credito che quella cartella
ipotecaria incorpora quanto -se ne è eccepita l'inesigibilità- quella del
credito che la stessa è chiamata a garantire, come pure i relativi termini di
preavviso e di scadenza da ossequiare (Staehelin,
op. cit., n. 167 ad art. 82; Staehelin,
Betreibung und Rechtsöffnung beim Schuldbrief, in: AJP/PJA 10/1994, 1265,
ad XIII/B; OGer BL, BJM 2/2005 pag. 89; TC NE, RJN 1996 pag. 281 segg.). Se
-come nel presente caso- il proprietario del pegno immobiliare non è
personalmente debitore della pretesa posta in esecuzione -si parla allora di
terzo proprietario del pegno immobiliare (“Drittpfandeigentümer”: Staehelin, op. cit., AJP/PJA 10/1994, 1268 ad initio)- è
altresì necessario documentare la disdetta della pretesa incorporata nella cartella
ipotecaria nei confronti di quel terzo proprietario del pegno immobiliare (art.
831 CC per il rinvio contenuto all'art. 845 cpv. 1 vCC: Staehelin, in: Honsell/Vogt/ Geiser, Basler Kommentar, ZGB
II, 2a ed., Basilea 2003, n. 1 ad art. 845; Steinauer, Les droits réels, 2a ed., Berna 1996, n. 2938 seg. a pag. 247 e n. 2815 segg. a pag.
188), fermo restando che in assenza di questo presupposto l'istanza di rigetto
andrà respinta (Denys, Cédule
hypothécaire et mainlevée, in: JdT 2008 II 14; Stücheli,
op. cit., pag. 382; Favre/Liniger,
Cédules hypothécaires et procédure de mainlevée, in: SJ 1995 (117) 109).
Va nondimeno ricordato -come evidenzia la banca (risposta al reclamo, pag. 2)-
che non essendo egli debitore della pretesa, è sufficiente che a quel terzo
proprietario del pegno sia data conoscenza della disdetta inviata all'effettivo
debitore (Trauffer, in:
Honsell/Vogt/Geiser, Basler
Kommentar, ZGB II, 2a ed., Basilea 2003, n. 2 ad art.
831; DTF 137 III 453 consid. 6.3).
7.4. Ora,
con lettera raccomandata 28 ottobre 2011 la banca ha inoltrato “disdetta
immediata del contratto di credito quadro di CHF 2'500'000.00 sottoscritto il
28.07.2010” (doc. I pag. 1 nel mezzo) e con effetto al 15 novembre 2011 ha pure disdetto -fra l'altro- il credito di “CHF 500'000.00 cartella ipotecaria al portatore
dg. __________ del 09.05.2006, di 3° grado gravante la PPP no. __________ del fondo base Particella no. __________ RFD __________, di proprietà del
Signor __________ (1/2) e del Signor RE 1 (1/2)” (doc. I pag. 2 verso
l'alto). L'interessata ha spiegato di ricondurre questa sua decisione a “la
totale assenza di informazioni finanziarie relative all'andamento della vostra
attività (situazione attuale + previsioni future) e la presenza di procedure
esecutive a vostro carico” (doc. I pag. 1 nel mezzo). In merito ai termini
di preavviso e scadenza, giova rilevare che il contratto di credito quadro
autorizzava la banca “a rendere esigibile in qualsiasi momento
anticipatamente e con effetto immediato tutti i mutui fissi [...], nonché i
crediti con un termine di disdetta concordato [...], a condizione che si
verifichi uno degli eventi di seguito riportati” (doc. B pag. 5 in basso). E fra questi rientravano la violazione di impegni contrattuali -in proposito occorre
appunto menzionare l'obbligo d'informazione (“obblighi positivi del
mutuatario” nel doc. B pag. 4)- rispettivamente eventuali procedure
fallimentari a carico della mutuataria o di un terzo garante o ancora, a
giudizio della banca, un netto peggioramento della situazione patrimoniale o
reddituale della mutuataria (doc. B pag. 6 in alto). Con riferimento al credito incorporato nella cartella ipotecaria, la convenzione a scopo di garanzia 8/20
giugno 2011 stabiliva poi che “in deroga ai periodi di preavviso e ai
termini di disdetta specificati nei titoli di pegno immobiliare, si conviene
che la disdetta dei crediti da parte della Banca possa avvenire in qualsiasi
momento con effetto immediato e quindi senza rispettare un termine di disdetta,
al più presto tuttavia per la data di scadenza di almeno uno dei crediti
garantiti” (doc. H pag. 8 n. 5), fissata in concreto per il 15 novembre
2011 (doc. I pag. 1; cfr. doc. C pag. 1). Sotto questo profilo, non può
pertanto esservi dubbio sul fatto che la banca ha provato sia la disdetta del
credito garantito che quella del credito di cartella, quanto ancora il rispetto
dei termini pattuiti in quel contesto.
7.5. Ciò
detto, la disdetta è stata indirizzata con invio raccomandato alla società
debitrice e per essa all'“att. Sigg. __________ e RE 1” (doc. I pag. 1 in alto), agenti entrambi quali suoi rappresentanti debitamente iscritti a
registro di commercio (Watter, in:
Honsell/Vogt/Watter, Basler Kommentar, OR II, 3a ed.,
Basilea 2008, n. 1 e 5 ad art. 720), l'uno in qualità di presidente della
società (RE 1) e l'altro di suo membro (__________), con diritto di firma
individuale (estratto RC del Canton Ticino dell'11 marzo 2013). Poste tali
premesse, quella disdetta non solo valeva quale formale notifica alla società
debitrice della rescissione del credito garantito e -fra gli altri- anche del
credito incorporato dalla cartella ipotecaria al portatore n. __________ del
valore di fr. 500'000.– gravante in 3° grado la PPP n. __________ del fondo base n. __________ RFD __________ (doc. H), bensì anche quale formale comunicazione
della disdetta a RE 1 nella sua qualità di terzo proprietario (in ragione di
1/2) di quella precisa PPP. Essendo il presupposto dell'esigibilità adempiuto
anche nei suoi confronti, nulla ostava quindi all'accoglimento -nei termini di
cui si è detto (sopra, consid. 5 e 6)- dell'istanza di rigetto provvisorio
dell'opposizione interposta all'esecuzione in esame. Di modo che nella misura
in cui ha ritenuto la disdetta 28 ottobre 2011 di cui al doc. I efficace, il
giudizio del Pretore aggiunto merita senz'altro tutela, a prescindere dal
contenuto indubbiamente errato dello scritto 28 ottobre 2011 prodotto quale
doc. M. Di conseguenza il reclamo deve essere respinto poiché
infondato.
8. Il
reclamante insorge infine contro l'indennità pari a fr. 2'000.– che il Pretore
aggiunto ha riconosciuto alla banca (reclamo, pag. 3 n. 4). Egli la reputa
ingiustificata in quanto quest'ultima aveva agito in giudizio per il tramite
dei propri organi senza l'ausilio di un rappresentante professionale e poiché
neppure aveva motivato la necessità di un'adeguata indennità d'inconvenienza ai
sensi dell'art. 95 cpv. 3 lett. c CPC (reclamo, pag. 3 n. 4.1 e pag. 4 n. 4.2).
L'interessato soggiunge pure che l'istanza sarebbe stata redatta adottando una “strategia
copia/incolla” e che i relativi documenti erano stati prodotti solo “dando
seguito alla richiesta telefonica della Pretura” (reclamo, pag. 4 n. 4.3).
Dal canto suo, sulla questione la banca non si è espressa.
8.1. Ora,
come questa Camera ha già avuto modo di precisare, il riconoscimento di
un'adeguata indennità d'inconvenienza giusta l'art. 95 cpv. 3 lett. c CPC a
titolo di spese ripetibili -che, esclusa l'eventualità di una rappresentanza
professionale, può entrare in considerazione ogni qual volta come in concreto
una persona giuridica agisce in giudizio per il tramite di suoi organi o di
suoi impiegati (CEF 21 agosto 2012 inc. 14.2012.105; Sterchi, in: Güngerich, Berner Kommentar, Schweizerische
Zivilprozess-ordnung, Band I, Berna 2012, n. 18 ad art. 95)- interviene solo
nei casi in cui ciò si giustifica, ovvero in casi particolari, e impone che la
decisione sia al riguardo motivata (sentenza del Tribunale federale 16 aprile
2012 5D_229/2011 consid. 3.3, in: RSPC/ SZZP 2012/4 304; CEF 21 agosto 2012 inc.
14.2012.105).
8.2. Il
Pretore aggiunto non ha spiegato i motivi che l'hanno indotto a ritenere che in
concreto fosse giustificato riconoscere alla banca -che ha agito (e agisce) per
il tramite di propri servizi interni- un'indennità di fr. 2'000.– (decisione
impugnata, pag. 6 in basso). E, fermo restando che spetta a chi pretende
vedersi assegnare una siffatta indennità “dimostrare l'inconvenienza subita
e darne un'espressione monetaristica” (Trezzini,
op. cit., pag. 388 ad art. 95), nulla agli atti indica che la banca
abbia anche solo tentato di confortare in qualche modo questa sua richiesta.
Per il procedimento di prima sede, all'interessata non può così essere
riconosciuta alcuna indennità giusta l'art. 95 cpv. 3 lett. c CPC, con la
conseguenza che da questo punto di vista il reclamo si rivela fondato e merita
quindi accoglimento. Ciò detto, a favore della banca va nondimeno ammesso un
esborso di complessivi fr. 25.– a titolo di spese necessarie ai sensi dell'art.
95 cpv. 3 lett. a CPC (invio postale dell'istanza 9 ottobre 2012 e della
replica 23 novembre 2012, fotocopie documenti: Sterchi,
op. cit., n. 11 ad art. 95) che, in ragione della sua soccombenza (art. 106
cpv. 1 CPC), resta a carico del convenuto. Il dispositivo pretorile va quindi
coerentemente riformato entro questi limiti, rimanendo invece invariati
fissazione e riparto di spese e tassa di giustizia oltre le spese esecutive,
che il reclamante non ha censurato.
9. In
ragione della sua pressoché integrale soccombenza (per fr. 500'000.–)
davanti a questa Camera, le spese processuali (art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61 cpv.
1 OTLEF) del presente giudizio vanno poste a carico del reclamante (art. 106
cpv. 1 CPC). Non si assegnano indennità alla controparte, che non ha motivato
la sua relativa domanda.
Ai fini
dell'indicazione dei rimedi giuridici esperibili sul piano federale, il valore
litigioso determinante (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) è di fr. 500'000.–.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 82 cpv. 1 LEF, 95 cpv. 2 e 3, 106 cpv. 1 e 319
segg. CPC, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF;
pronuncia: I. Il
reclamo è parzialmente accolto.
Di conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione 2 gennaio 2013
della Pretura __________ (inc. SO.2012.705), è così riformato:
“1. [invariato]
2. Le
spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 500.–, da anticipare dalla
parte istante, e le spese esecutive di fr. 203.–, sono poste a carico del
convenuto, il quale rifonderà alla controparte fr. 25.– a titolo di spese
necessarie.”
II. La
tassa di giustizia di fr. 800.–, già anticipata dal reclamante, resta a suo
carico. Non si assegnano ripetibili né indennità.
III. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Giacché il
valore litigioso della vertenza è di fr. 500'000.–, contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg.
LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster