14.2013.110
Rigetto definitivo dell'opposizione. Imposte comunali. Responsabilità solidale dei coniugi. Insolvibilità di un coniuge
6 agosto 2013Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2013.110
Lugano
6 agosto 2013
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello
sedente
quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 14
giugno 2013 dal
RE
1
patrocinato
dall’avv. PA 1
contro la decisione emanata
il 4 giugno 2013 dal Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa a
procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (SO.2013.400) promossa
con istanza del 12 aprile 2013 nei confronti di
CO
1
patrocinata
dallo studio legale PA 2
esaminati gli atti,
ritenuto
in
fatto:
che con precetto esecutivo n. _____ del 14/15
gennaio 2013 dell’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Bellinzona il RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di
fr. 11'574.40 oltre interessi al 2.5% dal 1° maggio 2011, fr. 590.90 per
interessi conteggiati fino al 30
aprile 2011 e di fr. 150.-- tassa di diffida, indicando quale titolo di
credito: “Imposta comunale 2005 fr. 1'426.25 + Imposta comunale 2006 fr.
5'406.90 + Imposta comunale 2007 fr. 3'904.15 + Imposta comunale 2008 fr.
837.10 + Interessi conteggiati sino al 30.04.2011
+ Tassa di diffida”;
che interposta tempestiva
opposizione dall’escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al
Pretore;
che il RE 1 fonda la sua
pretesa su 4 decisioni di tassazione dopo reclamo relative all’imposta
cantonale per gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008 del 5
maggio 2010 dell’Ufficio di tassazione di Bellinzona, cresciute in giudicato
(doc. A), i conguagli del 31
maggio 2010 emessi dal RE 1 per i predetti anni con i relativi richiami
rispettivamente diffide di pagamento (doc. B) e i relativi conteggi degli
interessi al 31 dicembre 2012 (doc. C);
che con osservazioni del 14
maggio 2013 la convenuta ha sostenuto di non dovere pagare le imposte
scaturite dal reddito di suo marito, ritenuto che secondo l’art. 12 della Legge
tributaria i coniugi non separati legalmente o di fatto rispondono solidalmente
dell’imposta complessiva, che tuttavia, ciascun coniuge risponde della sua
quota nell’imposta complessiva quando uno di essi è insolvibile, come nel caso
di suo marito;
che l’escussa ha prodotto un
estratto dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona al 30
aprile 2013, rilevando che suo marito è inequivocabilmente insolvente, per
cui, a suo parere, andava applicata la predetta norma (doc. 1);
che con decisione del 4
giugno 2013 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha respinto l’istanza,
rilevando che dall’estratto delle esecuzioni del marito della convenuta emerge
che a carico di _____ C______ sono pendenti precetti esecutivi per fr.
1'001'666.45 oltre ad attestati di carenza di beni, per cui risultando verosimilmente
insolvente, l’escussa, se del caso, dovrebbe rispondere unicamente per la sua
quota e non per l’imposta complessiva posta in esecuzione;
che pertanto, ha ritenuto
il primo giudice, la documentazione prodotta non costituisce nei confronti
dell’escussa valido titolo di rigetto definitivo ai sensi dell’art. 80 LEF;
che con il reclamo
l’istante sostiene di non essere affatto a conoscenza dell’insolvenza del
marito della convenuta, atteso che la procedura d’incasso nei suoi confronti ha
portato al pignoramento di un immobile;
che inoltre, essendo le
notifiche di tassazione state intimate nel 2010, la convenuta avrebbe dovuto
farsi parte diligente e opporvisi entro il termine di 30 giorni previsto,
chiedendo il riparto tra marito e moglie;
che non essendosi opposta,
prosegue il reclamante, le decisioni sono cresciute in giudicato e non
essendovi stato alcun riparto, la convenuta deve rispondere solidalmente;
che con le sue
osservazioni la convenuta sostiene di potersi avvalere della cessazione della
sua responsabilità solidale essendo suo marito insolvibile, come risulta
dall’estratto delle sue esecuzioni prodotto agli atti, che non gli permettono
di onorare i suoi impegni finanziari in modo duraturo;
in
diritto:
che secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili
mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza
finali;
che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a
tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art.
80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);
che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono
essere censurati sia l’errata applicazione del diritto, che l’accertamento
manifestamente errato dei fatti;
che per l’art. 80 LEF se il credito è fondato su una
sentenza giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il
rigetto definitivo dell’opposizione;
che sono parificate alle sentenze giudiziarie, tra
l’altro, le decisioni di autorità amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2
LEF);
che secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è
fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità
amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che
l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è
stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è
intervenuta la prescrizione;
che il giudice del rigetto
deve limitarsi a esaminare se il credito dedotto in esecuzione sia fondato su
un titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF, non rientrando nel suo limitato
potere cognitivo l’esame della sussistenza materiale del credito (Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,
2a ed., Basilea 2010, n. 2 ad art. 81);
che
sia secondo l’art. 12 cpv. 1 LT che secondo l’art. 13 cpv. 1 LIFD, i coniugi
non separati legalmente o di fatto rispondono solidalmente
dell’imposta complessiva;
che la responsabilità solidale dei coniugi non è tuttavia
assoluta poiché la legge stabilisce precise condizioni al verificarsi delle
quali la solidarietà decade per essere sostituita dalla responsabilità
personale di marito e moglie limitata alle rispettive quote parti d’imposta
nell’imposta complessiva della famiglia (art. 12 cpv. 2 LT e 13 cpv. 2 LIFD);
che la decadenza della responsabilità solidale interviene
in particolare quando:
- uno dei coniugi è insolvibile
- a richiesta scritta di uno dei coniugi solo in
relazione alle
imposte cantonali e comunali,
-
a seguito di una separazione legale o di fatto;
che l’insolvenza di uno dei coniugi provoca la decadenza
d’ufficio ( per legge) della responsabilità solidale per cui ogni coniuge
risponde solo della sua quota parte personale nell’imposta complessiva (art. 12
cpv. 1 LT e 13 cpv. 1 LIFD);
che la situazione di
insolvenza è generalmente riferita alla circostanza che nei riguardi di uno dei
due coniugi è stato emesso un attestato di carenza di beni oppure dichiarato un
fallimento o concluso un concordato con abbandono dell’attivo (RDAT, Edizione
speciale, 1999, Lezioni di diritto fiscale svizzero, Claudio Allidi, La costituzione della garanzia e le altre
forme di garanzia del diritto fiscale, la responsabilità solidale, pag.
311/312);
che nel presente caso la convenuta ha prodotto un
estratto dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona di suo marito, _____
C________, al 30 aprile 2013, da cui si evince che a carico di quest’ultimo nel
periodo dal 14 marzo 2003 al 7
febbraio 2013 sono state promosse 65 esecuzioni per un importo complessivo di
fr. 1'001'666.45 e che dal 7
marzo 1998 al 31 agosto 2010 sono stati emessi 19 attestati di carenza di beni
(doc. 1);
che la disamina della pretesa insolvibilità del proprio
coniuge fatta valere dalla convenuta non rientra tuttavia nel limitato potere
di cognizione del giudice del rigetto, per cui CO 1, se del caso, dovrà rivolgersi
all’autorità fiscale affinché verifichi se si tratta di un caso di decadenza
della responsabilità solidale, per cui ogni coniuge risponde solo della sua
quota personale;
che, di conseguenza, al
momento dell’emanazione del giudizio pretorile non era ancora possibile
determinare se la convenuta doveva pagare solo la sua quota parte personale
nell’imposta complessiva, per cui la documentazione prodotta costituisce nei
suoi confronti titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF
che l’istanza andava di
conseguenza accolta e l’opposizione rigettata in via definitiva per fr.
11'574.40 oltre interessi al 2.5% dal 1° maggio 2011, fr. 590.-- interessi fino
al 30 aprile 2011e fr. 150.-- tasse di diffida;
che la tassa di giustizia e
le ripetibili seguono la soccombenza (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1
CPC);
per questi motivi,
pronuncia:
Fatti
I. Il reclamo è accolto.
Di conseguenza i
Dispositivo
dispositivi n. 1 e 2 della decisione del 4
giugno 2013 del Pretore del Distretto di Bellinzona (inc. n. SO.2013.400) sono
così riformati:
“1. L’istanza è
accolta. Di conseguenza l’opposizione interposta
da CO 1 al precetto
esecutivo
n. 706815 dell’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Bellinzona
è rigettata in via definitiva
per fr. 11'574.40 oltre interessi
al 2.5% dal 1° maggio
2011, fr. 590.90 interessi fino al
30
aprile 2011 e fr. 150.-- tasse di diffida.
2. La tassa di
giustizia e le spese di fr. 150.-- , da anticipare
dalla parte istante,
sono poste a carico di CO 1,
la quale rifonderà al RE
1 fr. 150.-- per ripetibili.”
II. La tassa di
giustizia del presente giudizio di fr. 150.--, già anticipata dal reclamante, è
posta a carico di CO 1, la quale rifonderà al RE 1 fr. 300.-- per ripetibili.
III. Notificazione a:
-
avv. ;
-
studio legale ;
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza di fr.
12'314.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 segg. LTF).