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Decisione

14.2013.110

Rigetto definitivo dell'opposizione. Imposte comunali. Responsabilità solidale dei coniugi. Insolvibilità di un coniuge

6 agosto 2013Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

I. Il reclamo è accolto.

Di conseguenza i

Dispositivo

dispositivi n. 1 e 2 della decisione del 4

giugno 2013 del Pretore del Distretto di Bellinzona (inc. n. SO.2013.400) sono

così riformati:

“1. L’istanza è

accolta. Di conseguenza l’opposizione interposta

da CO 1 al precetto

esecutivo

n. 706815 dell’Ufficio

esecuzione e fallimenti di Bellinzona

è rigettata in via definitiva

per fr. 11'574.40 oltre interessi

al 2.5% dal 1° maggio

2011, fr. 590.90 interessi fino al

30

aprile 2011 e fr. 150.-- tasse di diffida.

2. La tassa di

giustizia e le spese di fr. 150.-- , da anticipare

dalla parte istante,

sono poste a carico di CO 1,

la quale rifonderà al RE

1 fr. 150.-- per ripetibili.”

II. La tassa di

giustizia del presente giudizio di fr. 150.--, già anticipata dal reclamante, è

posta a carico di CO 1, la quale rifonderà al RE 1 fr. 300.-- per ripetibili.

III. Notificazione a:

-

avv. ;

-

studio legale ;

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza di fr.

12'314.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 segg. LTF).