14.2013.111
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28 agosto 2013Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2013.111
Lugano
28 agosto 2013
B/fp/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello
composta
dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Jaques
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti promossa con istanza dell’11
gennaio 2013 da
CO
1 I-
patrocinata
dall’avv. PA 2
contro
RE
1
patrocinata
dall’avv. PA 1
tendente
ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al precetto
esecutivo n. __________ del 12/14
novembre 2012 dell’Ufficio esecuzione di Lugano per il pagamento di fr.
15'088.85 oltre interessi dell’8% dal 5
ottobre 2012;
sulla
quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con sentenza del 31
maggio 2013 (inc. n. SO.2013.103), ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di
conseguenza è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al precetto
esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano per l’importo di fr.
15'088.85 oltre interessi al 5% dal 5.10.2012.
2. Le tasse e le spese di giustizia di
fr. 350.--, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte
convenuta, con l’obbligo di rifondere a
controparte fr. 500.– a titolo di ripetibili.”
decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo del
13 giugno 2013 ne postula l’annullamento, protestate spese e
ripetibili;
lette le osservazioni dell’11
luglio 2013 della parte istante, che si è opposta al gravame,
con protesta di spese e ripetibili;
richiamata la disposizione ordinatoria presidenziale del 17
giugno 2013 con cui
al reclamo è stato concesso effetto sospensivo;
ritenuto
in
fatto:
Fatti
A. Con precetto esecutivo
n. __________ del 12/14
novembre 2012 CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr.
15'088.85 oltre interessi all’8% dal 5 ottobre 2012, indicando quale titolo di
credito: “Decreto ingiuntivo del Tribunale di Bologna, notificato il 14 settembre 2011, dichiarato esecutivo (EUR 12521.85 al cambio odierno EUR/CHF di 1.205,
oltre spese d’esecuzione e legali). Interposta tempestiva opposizione dall’escussa,
la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore.
B. L’istante fonda la
sua pretesa sul decreto ingiuntivo n. 4333/11 del 26
giugno 2011 del Tribunale civile di Bologna prodotto in copia conforme
all’originale, munito della dichiarazione di esecutività definitiva del 20
marzo 2012 (doc. B), l’estratto del Registro di commercio della convenuta
(doc. C), il certificato di titolo esecutivo europeo (doc. D), il conteggio
degli interessi e tasso d’interesse legale (doc. E), un estratto internet
relativo al tasso di cambio (doc. G), l’estratto storico del Tribunale civile
di Bologna relativo al citato decreto ingiuntivo n. 4333/11 (doc. I) e la
visura ordinaria della Camera di Commercio di Ravenna relativa alla CO 1 (doc.
J).
C. Con la risposta la
convenuta si è opposta all’istanza, sollevando dapprima l’eccezione di “carenza
di legittimazione attiva, ovvero carenza di legittimazione del difensore della
parte istante”, in quanto non sarebbe comprovato, da un canto, che il
firmatario della procura conferita all’avv. PA 2, D__________ – dichiaratosi
amministratore delegato della CO 1 – era legittimato a rappresentare la società
e, dall’altro, per il fatto che la firma apposta sulla procura non risultava
autenticata. L’escussa ha poi rilevato che contro il decreto ingiuntivo in esame,
pervenutole il 14 settembre 2011, la sua patrocinatrice il 26/28
ottobre 2011 ha tempestivamente interposto opposizione (doc. 1). Il Tribunale
di Bologna l’ha ignorata, omettendo di pronunciarsi sulla stessa e d’informare
la debitrice su eventuali errori processuali commessi, come prescritto dagli art.
164 e 647 Codice di procedura civile italiano, in seguito CPCit. (doc. 5 e 6) e
tralasciando di rinnovare la notificazione del decreto ingiuntivo. Pertanto,
non avendo potuto esprimersi, il decreto ingiuntivo non sarebbe valido e non
potrebbe essere riconosciuto in Svizzera. La convenuta ha poi asserito che il
decreto ingiuntivo non era stato validamente notificato in Svizzera, poiché
indirizzato al domicilio del suo presidente, B__________, anziché alla sede
della società. Il credito sarebbe stato inoltre già estinto con assegni dell’8
maggio 2000 (doc. 2), del 14
aprile 2002 (doc. 3) e del 30
ottobre 2002 (doc. 4). Infine l’escussa ha contestato il tasso di mora
dell’8%, in quanto non legale e non concordato, come pure il tasso di cambio,
in quanto non attestato da una banca riconosciuta.
Con la replica e la
duplica le parti si sono confermate nelle loro allegazioni.
D. Con decisione del 31
maggio 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5,
ha rilevato che il potere di rappresentare la società istante da parte di D__________
era attestata dalla visura della Camera di commercio di Ravenna prodotta sub
doc. J e che non vi era alcun obbligo di autenticazione della firma sulla
procura. Ha poi stato ritenuto che, traendo origine la decisione in esame dalla
richiesta di pagamento di fatture per la fornitura di merce, alla fattispecie
era applicabile la Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
conclusa a Lugano il 30 ottobre 2007 (in seguito: CLug). Il primo giudice ha
poi constatato che l’istante aveva prodotto il certificato di titolo esecutivo
europeo, di cui al doc. D, sostanzialmente equivalente all’allegato V della
CLug e ha ritenuto che nessuno dei motivi di rifiuto per la pronuncia del
riconoscimento, elencati all’art. 34 CLug, erano dati. L’opposizione della
convenuta al decreto ingiuntivo, prodotto sub doc. 1, appariva infatti
totalmente difforme dalle esigenze prescritte dal CPCit. Pure la trasmissione
dell’opposizione tramite raccomandata da un ufficio postale svizzero al
Tribunale italiano non appariva ossequiare minimamente i requisiti di consegna
di un atto di citazione, per cui è stato ritenuto, sulla base della
giurisprudenza del Tribunale federale, che non urtava il sentimento di
giustizia ammettere che un tribunale italiano poteva considerare come non
avvenuta un’opposizione che difettava di requisiti che ne condizionano
l’esistenza stessa. In merito alla notifica del decreto ingiuntivo al domicilio
privato del presidente del consiglio di amministrazione di RE 1, il primo
giudice ha rilevato che la notifica era avvenuta per via rogatoriale, quindi
tramite il Tribunale di appello, e che in ogni caso la convenuta, per il
tramite del suo presidente, aveva potuto prendere conoscenza dell’atto, tanto
che, benché non in conformità ai principi procedurali italiani, aveva tentato
di formulare opposizione al decreto ingiuntivo. Il Pretore ha pertanto ritenuto
tale decreto esecutivo in Svizzera. Per quel che concerne i pretesi pagamenti
effettuati dalla convenuta, in prima sede è stato ritenuto che non era
possibile determinare se gli stessi fossero a copertura del credito posto in
esecuzione. In ogni caso, trattandosi di pagamenti risalenti al 2000
rispettivamente al 2002, l’avvenuta estinzione del debito avrebbe dovuto essere
fatta valere nell’ambito del procedimento ingiuntivo italiano. Risultando il
credito in esame determinato dal decreto ingiuntivo italiano del 26 giugno
2011, la debitrice avrebbe dovuto, se del caso, provare, il che non è avvenuto,
che il debito era stato estinto dopo l’emanazione della decisione e non prima.
In mancanza di prove agli atti, quale tasso d’interesse è stato considerato
quello legale del 5%, mentre il tasso di cambio, essendo fatto notorio, non necessitava
dell’attestazione di una banca riconosciuta ed è stato ritenuto corretto.
E. Con il reclamo la
convenuta eccepisce nuovamente “la carenza di legittimazione attiva ovvero la
carenza di legittimazione del patrocinatore dell’istante”, ritenendo errato
l’assunto del Pretore, secondo il quale non vi era obbligo di identificare il
proprio cliente da parte del patrocinatore dell’istante. La reclamante ammette
poi che l’opposizione al decreto ingiuntivo inviata al Tribunale civile di
Bologna non era conforme alle prescrizioni procedurali del diritto italiano in
merito alla notificazione di atti, ma il giudice italiano avrebbe dovuto
rinnovare la notificazione del decreto ingiuntivo, gli art. 164 e 647 CPCit.
prevedendo l’obbligo di almeno informare il debitore o il suo difensore sugli
errori commessi. Stante la violazione delle citate norme ogni successivo atto
promosso dall’istante è nullo e privo d’efficacia. La convenuta sostiene infine
che non avendo potuto esprimersi, l’istanza non può essere accolta, il suo
diritto di essere sentita essendo stato violato, ciò a prescindere dal fatto
che il decreto ingiuntivo è di per sé viziato dall’opposizione interposta, ma non
considerata dal Tribunale di Bologna.
F. Delle
osservazioni di controparte si dirà, se del caso, in seguito.
Considerandi
in
diritto:
1.
Secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono
impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima
istanza. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente
in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n.
3.
CPC). I reclami nelle cause proposte a norma della LEF, escluse quelle di
disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF) e di accertamento dell’inesistenza
del debito (art. 85a LEF), rientrano nella competenza della Camera di esecuzione
e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG). La
decisione impugnata essendo stata pronunciata in procedura sommaria (art. 339
cpv. 2, risp. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci
giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Proposto il 13
giugno 2013, ossia nel termine di dieci giorni decorrente dalla notifica della
sentenza impugnata, avvenuta il 4
giugno 2013, il reclamo è perciò di principio ammissibile, come pure le
osservazioni 11 luglio 2013 della controparte.
2.
Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti e non sono ammessi nova
(art. 326 CPC) (CEF 18 gennaio 2013, inc. 14.2012.172, consid. 4).
3.
Giusta l'art. 80 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio
il rigetto definitivo dell’opposizione.
3.1
La
nozione di decisione ai sensi dell’art. 80 cpv. 1 LEF concerne tuttavia solo i
titoli retti dal diritto federale o cantonale (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 30 ad art.
80). Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri
è regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera
o, per difetto, dalla LDIP (cfr. art. 25 ss. e 28 LDIP; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a
ed., 2010, n. 59 ad art. 80).
3.2
Il 1° gennaio 2011 è entrata in vigore la nuova Convenzione di Lugano del 30
ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e
l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (RS 0.275.12) –
ormai designata con l’abbreviazione ufficiale “CLug” –, che sostituisce
l’omonima Convenzione di Lugano del 16
settembre 1988 (abbreviata “CL”, RS 0.275.11). Giusta l’art. 63 n. 1 CLug, le disposizioni della nuova convenzione si applicano solo alle azioni
proposte ed agli atti pubblici formati posteriormente alla sua entrata in
vigore nello Stato d’origine, ovvero nello Stato richiesto per i casi in cui
sia chiesto il riconoscimento o l’esecuzione di una
decisione o di un atto pubblico. In linea di massima, la CLug disciplina
pertanto il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni estere
pronunciate in merito ad azioni avviate all’estero dopo la sua entrata
in vigore nello Stato di origine e nello Stato richiesto (CEF 10 luglio 2012, inc. 14.2012.79, consid. 3.3). Nel caso concreto, l’azione sfociata nel decreto ingiuntivo del
26.
giugno 2011 del Tribunale civile di __________ è stata
proposta con “ricorso” 21 giugno 2011 (cfr. doc. B), quindi dopo l’entrata in
vigore della CLug in Svizzera, avvenuta il 1° gennaio 2011, e in Italia, del 1°
gennaio 2010. Di conseguenza, alla fattispecie risulta applicabile la nuova
Convenzione del 2007.
3.3
Se il
creditore chiede il rigetto definitivo dell’opposizione sulla base di una
decisione estera ai sensi dell’art. 32 CLug, il giudice esamina solo in via
incidentale, nel quadro della procedura di rigetto, se la decisione è esecutiva
in Svizzera alla luce della Convenzione di Lugano (FF 2008 pag. 1468 ad
2.7.1
). Un decreto ingiuntivo italiano costituisce una decisione ai
sensi dell’art. 32 CLug se è munito della dichiarazione di esecutività (STF
4A_145/2010 del 5 ottobre 2010, consid. 4.1 e 4.2, pubbl. in RtiD I-2011 p.
783, STF 5A_611/2010 dell’8
novembre 2011, consid. 2.1), in particolare quella di cui all’art. 647 CPCit.,
apposta per mancata opposizione o per mancata attività dell’opponente (DTF 135
III 623 cons. 2.1; STF 4A_145/2010 del 5
ottobre 2010, consid. 4.1, pubbl. in RtiD I-2011 p. 783, STF 5A_48/2012 del 3
luglio 2012, consid. 2.1.2). Tal è il caso del titolo prodotto nella fattispecie
da CO 1 (cfr. doc. B, ultimo foglio).
4.
Giusta
l’art. 81 cpv. 3 LEF, l’escusso può far valere le eccezioni previste dalla
Convenzione di Lugano (FF 2008 pag. 1468 ad 2.7.1.3), sempre che un tribunale
svizzero non abbia già pronunciato su tali eccezioni. In linea di massima, il
giudice esamina solo le censure espressamente formulate dall’escusso (Gilliéron, op. cit., n. 104 ad art. 81),
a cui spetta l’onere di recarne la prova (cfr. art. 81 cpv. 1 LEF). Cosa sia un
fatto contestato ai sensi dell’art. 150 cpv. 1 CPC è questione non ancora
chiaramente definita, in particolare per quanto attiene alla portata di una
contestazione in blocco degli allegati del memoriale avversario (Schweizer, CPC commenté, 2011, n. 12-13
ad art. 150), specie in procedura sommaria e in sede di replica e duplica, in
cui l’art. 222 cpv. 2 CPC non si applica direttamente. Nel caso specifico non è
tuttavia necessario esaminare la questione oltre, perché i fatti allegati dalla
reclamante in prima sede non sono in sé contestati, ma non dimostrano che essa
si sia validamente opposta al decreto ingiuntivo, come dalla stessa peraltro
ammesso. Per il resto il giudice applica il diritto d’ufficio (art. 57 CPC),
fatta salva un’esplicita adesione dell’istante, che in concreto non c’è. La
censura secondo cui nella sentenza impugnata il “Pretore si schiera e difende
controparte ad oltranza” è pertanto infondata.
5.
La reclamante eccepisce
dapprima la “carenza di legittimazione attiva, ovvero la carenza di
legittimazione del difensore della parte istante”. Orbene, non vi è dubbio
alcuno, per quel che concerne la legittimazione attiva dell’istante, che CO 1 è
la titolare della pretesa fatta valere in giudizio. I documenti prodotti agli
atti dalla reclamante stessa dimostrano chiaramente che sua controparte nella
vertenza in oggetto è la predetta società (cfr. doc. 1-4 e 7/8). In merito alla
validità della procura rilasciata dall’istante all’avv. PA 2 (doc. A), va
rilevato che la procura è stata firmata il 13
luglio 2012 da D__________, amministratore delegato di CO 1, il quale, secondo
la visura della Camera di commercio di Ravenna dell’11
gennaio 2013 (doc. J), poteva validamente rappresentare la società in
giudizio. La reclamante non contesta i fatti accertati dal Pretore né
l’autenticità della firma della mandante. Si limita a lamentare l’assenza sulla
procura della firma del patrocinatore dell’istante a conferma della corretta
identificazione del cliente. La reclamante non cita però le norme che secondo
lei imporrebbero tale formalità né, soprattutto, quelle da cui discenderebbe la
nullità della procura in caso d’inosservanza. La legislazione in materia di riciclaggio
di denaro e di avvocatura non disciplina le questioni di procedura civile. Al
riguardo l’art. 68 cpv. 3 CPC non pone le esigenze citate dalla reclamante. L’eccezione
va pertanto respinta.
6.
La convenuta ritiene
poi che la motivazione pretorile sulla sua censura in merito alla notifica del decreto
ingiuntivo in oggetto al domicilio privato del presidente del suo consiglio d’amministra-zione
sarebbe incomprensibile e comunque inadatta ad inficiare le sue contestazioni
esposte in sede di risposta, non contestate da controparte, per cui la sua
censura relativa alla notifica andrebbe ritenuta ammessa.
Orbene il 14 settembre 2011
il decreto ingiuntivo è stato notificato in via rogatoriale, tramite il
servizio delle rogatorie internazionali del Tribunale di appello ad RE 1, “c/o
B__________, __________”, che, quale presidente del consiglio di
amministrazione con firma individuale (come risulta dal registro di commercio),
era autorizzato a ricevere l’invio. Se il destinatario di una notifica è una
persona giuridica o una società, l’atto deve infatti essere notificato al
rappresentante legale. Secondo il principio della buona fede, non può d’altro
canto eccepire la carente validità della notifica, chi in effetti ha ricevuto
l’invio (Bornatico, Basler
Kommentar zur ZPO, 2010, n. 10 ad art. 136; Strobel,
Stämpflis Handkommentar, 2010, n. 11 ad art. 138). Nella fattispecie,
pretendendo la reclamante di avere interposto opposizione con la produzione
dell’“atto di opposizione”, di cui al doc. 1, è malvenuta a contestare la
validità della notifica dell’atto ingiuntivo in esame.
7.
Con un’ulteriore
censura la reclamante, pur ammettendo che l’opposizione interposta al decreto
ingiuntivo con invio raccomandato al Tribunale civile di Bologna è difforme dalle
prescrizioni procedurali italiane, pretende tuttavia che siano rispettati le
norme della procedura civile italiana, che prevedono per il giudice il dovere
di informare il debitore o il suo patrocinatore degli errori commessi (art. 164
e 647 del Codice di procedura civile italiano), per cui il Tribunale civile di
Bologna avrebbe dovuto rinnovare la notificazione del decreto ingiuntivo. Secondo
la convenuta il riconoscimento del decreto ingiuntivo violerebbe l’ordine
pubblico svizzero, essendo stato emanato senza contraddittorio e quindi in
violazione del suo diritto di essere sentita.
7.1
Giusta
l’art. 45 n. 1 CLug, l’autorità di ricorso può rigettare la dichiarazione di
esecutività solo per uno dei motivi contemplati dagli art. 34 e 35 CLug, fermo
restando che in nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un
riesame nel merito (art. 45 n. 2 CLug). In particolare le decisioni emanate in
uno Stato contraente non sono riconosciute né sono dichiarate esecutive se il
riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato
richiesto (art. 41 CLug). Tale riserva ha nella Convenzione di
Lugano una portata più limitata che nell’applicazione diretta del diritto
straniero: di carattere eccezionale, sicché va interpretata restrittivamente
(DTF 126 III 101 consid. 3b, 327 consid. 2b, 534 consid. 2c; STF 4A_145/2010 del
5.
ottobre 2010, consid. 5.1). L’ordine pubblico si manifesta in due forme,
quello materiale e quello procedurale (o formale).
7.2
L’ordine
pubblico procedurale (o formale) garantisce alle parti il diritto ad un
giudizio indipendente sulle domande e sui fatti sottoposti al tribunale, in
conformità con la procedura applicabile (STF 4P.146/2005 del 10 ottobre
2005, consid. 5.2, pubbl. in: RtiD II-2006 n. 34c). Esso è
violato quando principi di procedura fondamentali generalmente riconosciuti
sono disattesi in modo inconciliabile con il sentimento di giustizia e con i
valori di uno stato di diritto (DTF 132 III 389 consid. 2.2.1, 128 III 191
consid. 4a). L’ordine pubblico svizzero esige in particolare il rispetto delle
regole fondamentali di procedura dedotte dalla Costituzione Federale (art. 29 e
30.
Cost.) e dall’art. 6 CEDU, quali il diritto ad un processo equo e il diritto
di essere sentito (cfr. DTF 126 III 327 consid. 2b; STF 4P.82/2004 del 9
novembre 2004, consid. 3.3.2, pubbl. in: RtiD II-2005 n. 31). Ai fini del
giudizio sulla violazione dell’ordine pubblico procedurale occorre dunque
stabilire se tali garanzie procedurali esistano nel sistema giuridico straniero
e se esse siano state debitamente offerte. Il fatto che le parti si siano poi
effettivamente prevalse di tali diritti è per contro irrilevante. La questione
va esaminata sulla scorta dell’ordinamento processuale dello Stato in cui è
stato emanato il giudizio, non in base alla concezione vigente nello Stato
richiesto (STF 4P.82/2004 del 9 novembre 2004, consid. 3.3.2, STF 4A_145/2010
del 5 ottobre 201, consid. 5.1).
7.3
Nella fattispecie il
decreto ingiuntivo del 26
giugno 2011 del Tribunale civile di Bologna è stato regolarmente notificato
alla ricorrente (sopra, consid. 6), alla quale è stato impartito un termine di
60.
giorni per proporre opposizione, garantendole così il diritto di attuare il
contraddittorio. Certo, essa ha prodotto un “atto di opposizione” del 26/28
ottobre 2011 al decreto ingiuntivo in esame, spedito dalla sua patrocinatrice con
invio raccomandato RR (ricevuta di ritorno) al Tribunale civile di Bologna (doc.
1), senza comunque comprovarne la ricezione da parte del predetto tribunale.
Dal “Fascicolo storico” del Tribunale civile di Bologna relativo al contenzioso
tra le parti non risulta infatti la ricezione di tale atto (doc. I) né risulta
dai documenti prodotti che la reclamante si sia interessata in merito al recapito
del suo plico postale, non essendole pervenuta la ricevuta di ritorno. Il suo
diritto di essere sentita non è quindi stato violato, tanto meno in modo manifesto.
Eventuali irregolarità procedurali sarebbero dovute essere contestate secondo i
tempi e modi stabiliti dal diritto italiano. Non possono più essere considerata
in sede di esecuzione (cfr. art. 45 n. 2 CLug; Hofmann/Kunz,
Basler Kommentar zum LugÜ, 2011, n. 31 ad art. 45; Walter e Staehelin/Bopp,
Kommentar zum Lugano-Übereinkommen (LugÜ), 2a ed. 2011, n. 1 ad
art. 36 e n. 7 ad art. 45). Una violazione degli art. 164 o 647 CPCit. è
comunque inverosimile nel caso di specie perché presuppone che la notifica del
decreto ingiuntivo sia nulla o che l’intimato non ne abbia avuto conoscenza,
ipotesi che non si verificano nella fattispecie (sopra, consid. 6).
8.
Il reclamo va quindi
respinto.
Tassa di giustizia e
ripetibili seguono la soccombenza (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, 95 segg. CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 80 LEF e 32 CLug
pronuncia:
1. Il reclamo è
respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 450.--, già anticipata dalla reclamante, resta a carico di RE
1, la quale rifonderà a CO 1 Fr. 600.-- per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso
della vertenza, di fr. 15'088.--, non raggiunge il limite di legge di fr.
30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile
proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in
materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).