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Decisione

14.2013.111

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28 agosto 2013Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con precetto esecutivo

n. __________ del 12/14

novembre 2012 CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr.

15'088.85 oltre interessi all’8% dal 5 ottobre 2012, indicando quale titolo di

credito: “Decreto ingiuntivo del Tribunale di Bologna, notificato il 14 settembre 2011, dichiarato esecutivo (EUR 12521.85 al cambio odierno EUR/CHF di 1.205,

oltre spese d’esecuzione e legali). Interposta tempestiva opposizione dall’e­scussa,

la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore.

B. L’istante fonda la

sua pretesa sul decreto ingiuntivo n. 4333/11 del 26

giugno 2011 del Tribunale civile di Bologna prodotto in copia conforme

all’originale, munito della dichiarazione di esecutività definitiva del 20

marzo 2012 (doc. B), l’estratto del Registro di commercio della convenuta

(doc. C), il certificato di titolo esecutivo europeo (doc. D), il conteggio

degli interessi e tasso d’interesse legale (doc. E), un estratto internet

relativo al tasso di cambio (doc. G), l’estratto storico del Tribunale civile

di Bologna relativo al citato decreto ingiuntivo n. 4333/11 (doc. I) e la

visura ordinaria della Camera di Commercio di Ravenna relativa alla CO 1 (doc.

J).

C. Con la risposta la

convenuta si è opposta all’istanza, sollevando dapprima l’eccezione di “carenza

di legittimazione attiva, ovvero carenza di legittimazione del difensore della

parte istante”, in quanto non sarebbe comprovato, da un canto, che il

firmatario della procura conferita all’avv. PA 2, D__________ – dichiaratosi

amministratore delegato della CO 1 – era legittimato a rappresentare la società

e, dall’altro, per il fatto che la firma apposta sulla procura non risultava

autenticata. L’escussa ha poi rilevato che contro il decreto ingiuntivo in esame,

pervenutole il 14 settembre 2011, la sua patrocinatrice il 26/28

ottobre 2011 ha tempestivamente interposto opposizione (doc. 1). Il Tribunale

di Bologna l’ha ignorata, omettendo di pronunciarsi sulla stessa e d’informare

la debitrice su eventuali errori processuali commessi, come prescritto dagli art.

164 e 647 Codice di procedura civile italiano, in seguito CPCit. (doc. 5 e 6) e

tralasciando di rinnovare la notificazione del decreto ingiuntivo. Pertanto,

non avendo potuto esprimersi, il decreto ingiuntivo non sarebbe valido e non

potrebbe essere riconosciuto in Svizzera. La convenuta ha poi asserito che il

decreto ingiuntivo non era stato validamente notificato in Svizzera, poiché

indirizzato al domicilio del suo presidente, B__________, anziché alla sede

della società. Il credito sarebbe stato inoltre già estinto con assegni dell’8

maggio 2000 (doc. 2), del 14

aprile 2002 (doc. 3) e del 30

ottobre 2002 (doc. 4). Infine l’escussa ha contestato il tasso di mora

dell’8%, in quanto non legale e non concordato, come pure il tasso di cambio,

in quanto non attestato da una banca riconosciuta.

Con la replica e la

duplica le parti si sono confermate nelle loro allegazioni.

D. Con decisione del 31

maggio 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5,

ha rilevato che il potere di rappresentare la società istante da parte di D__________

era attestata dalla visura della Camera di commercio di Ravenna prodotta sub

doc. J e che non vi era alcun obbligo di autenticazione della firma sulla

procura. Ha poi stato ritenuto che, traendo origine la decisione in esame dalla

richiesta di pagamento di fatture per la fornitura di merce, alla fattispecie

era applicabile la Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il

riconoscimento e l’esecu­zione delle decisioni in materia civile e commerciale

conclusa a Lugano il 30 ottobre 2007 (in seguito: CLug). Il primo giudice ha

poi constatato che l’istante aveva prodotto il certificato di titolo esecutivo

europeo, di cui al doc. D, sostanzialmente equivalente all’allegato V della

CLug e ha ritenuto che nessuno dei motivi di rifiuto per la pronuncia del

riconoscimento, elencati all’art. 34 CLug, erano dati. L’opposizione della

convenuta al decreto ingiuntivo, prodotto sub doc. 1, appariva infatti

totalmente difforme dalle esigenze prescritte dal CPCit. Pure la trasmissione

dell’op­posizione tramite raccomandata da un ufficio postale svizzero al

Tribunale italiano non appariva ossequiare minimamente i requisiti di consegna

di un atto di citazione, per cui è stato ritenuto, sulla base della

giurisprudenza del Tribunale federale, che non urtava il sentimento di

giustizia ammettere che un tribunale italiano poteva considerare come non

avvenuta un’opposizione che difettava di requisiti che ne condizionano

l’esistenza stessa. In merito alla notifica del decreto ingiuntivo al domicilio

privato del presidente del consiglio di amministrazione di RE 1, il primo

giudice ha rilevato che la notifica era avvenuta per via rogatoriale, quindi

tramite il Tribunale di appello, e che in ogni caso la convenuta, per il

tramite del suo presidente, aveva potuto prendere conoscenza dell’atto, tanto

che, benché non in conformità ai principi procedurali italiani, aveva tentato

di formulare opposizione al decreto ingiuntivo. Il Pretore ha pertanto ritenuto

tale decreto esecutivo in Svizzera. Per quel che concerne i pretesi pagamenti

effettuati dalla convenuta, in prima sede è stato ritenuto che non era

possibile determinare se gli stessi fossero a copertura del credito posto in

esecuzione. In ogni caso, trattandosi di pagamenti risalenti al 2000

rispettivamente al 2002, l’avvenuta estinzione del debito avrebbe dovuto essere

fatta valere nell’ambito del procedimento ingiuntivo italiano. Risultando il

credito in esame determinato dal decreto ingiuntivo italiano del 26 giugno

2011, la debitrice avrebbe dovuto, se del caso, provare, il che non è avvenuto,

che il debito era stato estinto dopo l’emanazione della decisione e non prima.

In mancanza di prove agli atti, quale tasso d’interesse è stato considerato

quello legale del 5%, mentre il tasso di cambio, essendo fatto notorio, non necessitava

dell’attestazione di una banca riconosciuta ed è stato ritenuto corretto.

E. Con il reclamo la

convenuta eccepisce nuovamente “la carenza di legittimazione attiva ovvero la

carenza di legittimazione del patrocinatore dell’istante”, ritenendo errato

l’assunto del Pretore, secondo il quale non vi era obbligo di identificare il

proprio cliente da parte del patrocinatore dell’istante. La reclamante ammette

poi che l’opposizione al decreto ingiuntivo inviata al Tribunale civile di

Bologna non era conforme alle prescrizioni procedurali del diritto italiano in

merito alla notificazione di atti, ma il giudice italiano avrebbe dovuto

rinnovare la notificazione del decreto ingiuntivo, gli art. 164 e 647 CPCit.

prevedendo l’obbligo di almeno informare il debitore o il suo difensore sugli

errori commessi. Stante la violazione delle citate norme ogni successivo atto

promosso dall’istante è nullo e privo d’efficacia. La convenuta sostiene infine

che non avendo potuto esprimersi, l’istanza non può essere accolta, il suo

diritto di essere sentita essendo stato violato, ciò a prescindere dal fatto

che il decreto ingiuntivo è di per sé viziato dall’opposizione interposta, ma non

considerata dal Tribunale di Bologna.

F. Delle

osservazioni di controparte si dirà, se del caso, in seguito.

Considerandi

in

diritto:

1.

Secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono

impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima

istanza. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente

in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n.

3.

CPC). I reclami nelle cause proposte a norma della LEF, escluse quelle di

disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF) e di accertamento dell’inesistenza

del debito (art. 85a LEF), rientrano nella competenza della Camera di esecuzione

e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG). La

decisione impugnata essendo stata pronunciata in procedura sommaria (art. 339

cpv. 2, risp. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci

giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Proposto il 13

giugno 2013, ossia nel termine di dieci giorni decorrente dalla notifica della

sentenza impugnata, avvenuta il 4

giugno 2013, il reclamo è perciò di principio ammissibile, come pure le

osservazioni 11 luglio 2013 della controparte.

2.

Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti e non sono ammessi nova

(art. 326 CPC) (CEF 18 gennaio 2013, inc. 14.2012.172, consid. 4).

3.

Giusta l'art. 80 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio

il rigetto definitivo dell’opposizione.

3.1

La

nozione di decisione ai sensi dell’art. 80 cpv. 1 LEF concerne tuttavia solo i

titoli retti dal diritto federale o cantonale (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 30 ad art.

80). Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri

è regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera

o, per difetto, dalla LDIP (cfr. art. 25 ss. e 28 LDIP; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a

ed., 2010, n. 59 ad art. 80).

3.2

Il 1° gennaio 2011 è entrata in vigore la nuova Convenzione di Lugano del 30

ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e

l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (RS 0.275.12) –

ormai designata con l’abbreviazione ufficiale “CLug” –, che sostituisce

l’omonima Convenzione di Lugano del 16

settembre 1988 (abbreviata “CL”, RS 0.275.11). Giusta l’art. 63 n. 1 CLug, le disposizioni della nuova convenzione si applicano solo alle azioni

proposte ed agli atti pubblici formati posteriormente alla sua entrata in

vigore nello Stato d’origi­ne, ovvero nello Stato richiesto per i casi in cui

sia chiesto il riconoscimento o l’esecuzione di una

decisione o di un atto pubblico. In linea di massima, la CLug disciplina

pertanto il riconoscimento e l’ese­cu­zi­o­ne delle decisioni estere

pronunciate in merito ad azioni avviate all’estero dopo la sua entrata

in vigore nello Stato di origine e nello Stato richiesto (CEF 10 luglio 2012, inc. 14.2012.79, consid. 3.3). Nel caso concreto, l’azione sfociata nel decreto ingiuntivo del

26.

giugno 2011 del Tribunale civile di __________ è stata

proposta con “ricorso” 21 giugno 2011 (cfr. doc. B), quindi dopo l’entrata in

vigore della CLug in Svizzera, avvenuta il 1° gennaio 2011, e in Italia, del 1°

gennaio 2010. Di conseguenza, alla fattispecie risulta applicabile la nuova

Convenzione del 2007.

3.3

Se il

creditore chiede il rigetto definitivo dell’opposizione sulla base di una

decisione estera ai sensi dell’art. 32 CLug, il giudice esamina solo in via

incidentale, nel quadro della procedura di rigetto, se la decisione è esecutiva

in Svizzera alla luce della Convenzione di Lugano (FF 2008 pag. 1468 ad

2.7.1

). Un decreto ingiuntivo italiano costituisce una decisione ai

sensi dell’art. 32 CLug se è munito della dichiarazione di esecutività (STF

4A_145/2010 del 5 ottobre 2010, consid. 4.1 e 4.2, pubbl. in RtiD I-2011 p.

783, STF 5A_611/2010 dell’8

novembre 2011, consid. 2.1), in particolare quella di cui all’art. 647 CPCit.,

apposta per mancata opposizione o per mancata attività dell’opponente (DTF 135

III 623 cons. 2.1; STF 4A_145/2010 del 5

ottobre 2010, consid. 4.1, pubbl. in RtiD I-2011 p. 783, STF 5A_48/2012 del 3

luglio 2012, consid. 2.1.2). Tal è il caso del titolo prodotto nella fattispecie

da CO 1 (cfr. doc. B, ultimo foglio).

4.

Giusta

l’art. 81 cpv. 3 LEF, l’escusso può far valere le eccezioni previste dalla

Convenzione di Lugano (FF 2008 pag. 1468 ad 2.7.1.3), sempre che un tribunale

svizzero non abbia già pronunciato su tali eccezioni. In linea di massima, il

giudice esamina solo le censure espressamente formulate dall’escusso (Gilliéron, op. cit., n. 104 ad art. 81),

a cui spetta l’onere di recarne la prova (cfr. art. 81 cpv. 1 LEF). Cosa sia un

fatto contestato ai sensi dell’art. 150 cpv. 1 CPC è questione non ancora

chiaramente definita, in particolare per quanto attiene alla portata di una

contestazione in blocco degli allegati del memoriale avversario (Schweizer, CPC com­men­té, 2011, n. 12-13

ad art. 150), specie in procedura sommaria e in sede di replica e duplica, in

cui l’art. 222 cpv. 2 CPC non si applica direttamente. Nel caso specifico non è

tuttavia necessario esaminare la questione oltre, perché i fatti allegati dalla

reclamante in prima sede non sono in sé contestati, ma non dimostrano che essa

si sia validamente opposta al decreto ingiuntivo, come dalla stessa peraltro

ammesso. Per il resto il giudice applica il diritto d’ufficio (art. 57 CPC),

fatta salva un’esplicita adesione dell’istante, che in concreto non c’è. La

censura secondo cui nella sentenza impugnata il “Pretore si schiera e difende

controparte ad oltranza” è pertanto infondata.

5.

La reclamante eccepisce

dapprima la “carenza di legittimazione attiva, ovvero la carenza di

legittimazione del difensore della parte istante”. Orbene, non vi è dubbio

alcuno, per quel che concerne la legittimazione attiva dell’istante, che CO 1 è

la titolare della pretesa fatta valere in giudizio. I documenti prodotti agli

atti dalla reclamante stessa dimostrano chiaramente che sua controparte nella

vertenza in oggetto è la predetta società (cfr. doc. 1-4 e 7/8). In merito alla

validità della procura rilasciata dall’istante all’avv. PA 2 (doc. A), va

rilevato che la procura è stata firmata il 13

luglio 2012 da D__________, amministratore delegato di CO 1, il quale, secondo

la visura della Camera di commercio di Ravenna dell’11

gennaio 2013 (doc. J), poteva validamente rappresentare la società in

giudizio. La reclamante non contesta i fatti accertati dal Pretore né

l’autenticità della firma della mandante. Si limita a lamentare l’assenza sulla

procura della firma del patrocinatore dell’istante a conferma della corretta

identificazione del cliente. La reclamante non cita però le norme che secondo

lei imporrebbero tale formalità né, soprattutto, quelle da cui discenderebbe la

nullità della procura in caso d’inosservanza. La legislazione in materia di riciclaggio

di denaro e di avvocatura non disciplina le questioni di procedura civile. Al

riguardo l’art. 68 cpv. 3 CPC non pone le esigenze citate dalla reclamante. L’eccezione

va pertanto respinta.

6.

La convenuta ritiene

poi che la motivazione pretorile sulla sua censura in merito alla notifica del decreto

ingiuntivo in oggetto al domicilio privato del presidente del suo consiglio d’amministra-zione

sarebbe incomprensibile e comunque inadatta ad inficiare le sue contestazioni

esposte in sede di risposta, non contestate da controparte, per cui la sua

censura relativa alla notifica andrebbe ritenuta ammessa.

Orbene il 14 settembre 2011

il decreto ingiuntivo è stato notificato in via rogatoriale, tramite il

servizio delle rogatorie internazionali del Tribunale di appello ad RE 1, “c/o

B__________, __________”, che, quale presidente del consiglio di

amministrazione con firma individuale (come risulta dal registro di commercio),

era autorizzato a ricevere l’invio. Se il destinatario di una notifica è una

persona giuridica o una società, l’atto deve infatti essere notificato al

rappresentante legale. Secondo il principio della buona fede, non può d’altro

canto eccepire la carente validità della notifica, chi in effetti ha ricevuto

l’invio (Bornatico, Basler

Kommentar zur ZPO, 2010, n. 10 ad art. 136; Strobel,

Stämpflis Hand­kommentar, 2010, n. 11 ad art. 138). Nella fattispecie,

pretendendo la reclamante di avere interposto opposizione con la produzione

dell’“atto di opposizione”, di cui al doc. 1, è malvenuta a contestare la

validità della notifica dell’atto ingiuntivo in esame.

7.

Con un’ulteriore

censura la reclamante, pur ammettendo che l’opposizione interposta al decreto

ingiuntivo con invio raccomandato al Tribunale civile di Bologna è difforme dalle

prescrizioni procedurali italiane, pretende tuttavia che siano rispettati le

norme della procedura civile italiana, che prevedono per il giudice il dovere

di informare il debitore o il suo patrocinatore degli errori commessi (art. 164

e 647 del Codice di procedura civile italiano), per cui il Tribunale civile di

Bologna avrebbe dovuto rinnovare la notificazione del decreto ingiuntivo. Secondo

la convenuta il riconoscimento del decreto ingiuntivo violerebbe l’ordine

pubblico svizzero, essendo stato emanato senza contraddittorio e quindi in

violazione del suo diritto di essere sentita.

7.1

Giusta

l’art. 45 n. 1 CLug, l’autorità di ricorso può rigettare la dichiarazione di

esecutività solo per uno dei motivi contemplati dagli art. 34 e 35 CLug, fermo

restando che in nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un

riesame nel merito (art. 45 n. 2 CLug). In particolare le decisioni emanate in

uno Stato contraente non sono riconosciute né sono dichiarate esecutive se il

riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato

richiesto (art. 41 CLug). Tale riserva ha nella Convenzione di

Lugano una portata più limitata che nell’applica­zione diretta del diritto

straniero: di carattere eccezionale, sicché va interpretata restrittivamente

(DTF 126 III 101 consid. 3b, 327 consid. 2b, 534 consid. 2c; STF 4A_145/2010 del

5.

ottobre 2010, consid. 5.1). L’ordi­ne pubblico si manifesta in due forme,

quello materiale e quello procedurale (o formale).

7.2

L’ordine

pubblico procedurale (o formale) garantisce alle parti il diritto ad un

giudizio indipendente sulle domande e sui fatti sottoposti al tribunale, in

conformità con la procedura applicabile (STF 4P.146/2005 del 10 ottobre

2005, consid. 5.2, pubbl. in: RtiD II-2006 n. 34c). Esso è

violato quando principi di procedura fondamentali generalmente riconosciuti

sono disattesi in modo inconciliabile con il sentimento di giustizia e con i

valori di uno stato di diritto (DTF 132 III 389 consid. 2.2.1, 128 III 191

consid. 4a). L’ordine pubblico svizzero esige in particolare il rispetto delle

regole fondamentali di procedura dedotte dalla Costituzione Federale (art. 29 e

30.

Cost.) e dall’art. 6 CEDU, quali il diritto ad un processo equo e il diritto

di essere sentito (cfr. DTF 126 III 327 consid. 2b; STF 4P.82/2004 del 9

novembre 2004, consid. 3.3.2, pubbl. in: RtiD II-2005 n. 31). Ai fini del

giudizio sulla violazione dell’ordine pubblico procedurale occorre dunque

stabilire se tali garanzie procedurali esistano nel sistema giuridico straniero

e se esse siano state debitamente offerte. Il fatto che le parti si siano poi

effettivamente prevalse di tali diritti è per contro irrilevante. La questione

va esaminata sulla scorta dell’ordina­mento processuale dello Stato in cui è

stato emanato il giudizio, non in base alla concezione vigente nello Stato

richiesto (STF 4P.82/2004 del 9 novembre 2004, consid. 3.3.2, STF 4A_145/2010

del 5 ottobre 201, consid. 5.1).

7.3

Nella fattispecie il

decreto ingiuntivo del 26

giugno 2011 del Tribunale civile di Bologna è stato regolarmente notificato

alla ricorrente (sopra, consid. 6), alla quale è stato impartito un termine di

60.

giorni per proporre opposizione, garantendole così il diritto di attuare il

contraddittorio. Certo, essa ha prodotto un “atto di opposizione” del 26/28

ottobre 2011 al decreto ingiuntivo in esame, spedito dalla sua patrocinatrice con

invio raccomandato RR (ricevuta di ritorno) al Tribunale civile di Bologna (doc.

1), senza comunque comprovarne la ricezione da parte del predetto tribunale.

Dal “Fascicolo storico” del Tribunale civile di Bologna relativo al contenzioso

tra le parti non risulta infatti la ricezione di tale atto (doc. I) né risulta

dai documenti prodotti che la reclamante si sia interessata in merito al recapito

del suo plico postale, non essendole pervenuta la ricevuta di ritorno. Il suo

diritto di essere sentita non è quindi stato violato, tanto meno in modo manifesto.

Eventuali irregolarità procedurali sarebbero dovute essere contestate secondo i

tempi e modi stabiliti dal diritto italiano. Non possono più essere considerata

in sede di esecuzione (cfr. art. 45 n. 2 CLug; Hofmann/Kunz,

Basler Kommentar zum LugÜ, 2011, n. 31 ad art. 45; Walter e Staehelin/Bopp,

Kommentar zum Lugano-Über­ein­kommen (LugÜ), 2a ed. 2011, n. 1 ad

art. 36 e n. 7 ad art. 45). Una violazione degli art. 164 o 647 CPCit. è

comunque inverosimile nel caso di specie perché presuppone che la notifica del

decreto ingiuntivo sia nulla o che l’intimato non ne abbia avuto conoscenza,

ipotesi che non si verificano nella fattispecie (sopra, consid. 6).

8.

Il reclamo va quindi

respinto.

Tassa di giustizia e

ripetibili seguono la soccombenza (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, 95 segg. CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 80 LEF e 32 CLug

pronuncia:

1. Il reclamo è

respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 450.--, già anticipata dalla reclamante, resta a carico di RE

1, la quale rifonderà a CO 1 Fr. 600.-- per ripetibili.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso

della vertenza, di fr. 15'088.--, non raggiunge il limite di legge di fr.

30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile

proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in

materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).