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Decisione

14.2013.112

Reclamo contro fallimento senza preventiva esecuzione. Sospensione dei pagamenti. Ritiro della domanda di fallimento (art. 174 cpv. 2 n. 3 LEF). Solvibilità

9 luglio 2013Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I. Il reclamo è accolto e di

conseguenza:

1. La

dichiarazione di fallimento del 6 giugno 2013 pronunciata dal Pretore del Distretto

di Lugano, sezione 5 (inc. SO.2013.1338), nei confronti di RE 1, __________, è

annullata.

2. La tassa

di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a

carico di RE 1Le spese dell’Ufficio fallimenti di __________, da anticipare

come di rito, sono poste a carico di RE 1.

Considerandi

II. La tassa di

giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a

carico di RE 1.

III. Notificazione a:

-;

-

__________;

-

Ufficio esecuzione del Distretto di Lugano, Lugano;

-

Ufficio fallimenti del Distretto di Lugano, Viganello;

-

Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;

-

Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La

segretaria

Rimedio giuridico

Contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).