14.2013.113
Assenza di titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione
30 luglio 2013Italiano3 min
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Incarto n.
14.2013.113
Lugano
30 luglio 2013
FP/B/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
sedente
quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 17
giugno 2013 da
RE
1
contro
la decisione emanata il 9 giugno 2013 dal Giudice di pace del circolo della Verzasca nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti
(SO.2013.38) promossa nei suoi confronti con istanza del 23 marzo 2013 da
CO
1
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che contro le sentenze di rigetto
dell’opposizione – come nella fattispecie – è dato il rimedio del reclamo (combinati
art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro dieci giorni dalla
notificazione della sentenza impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48
cpv. 1 lett. e LOG);
che inoltrato il 17 giugno 2 013 contro una decisione emanata il 9 giugno 2013 e notificata/recapitata più avanti, il reclamo è senz’altro tempestivo e, quindi, da questo aspetto
ammissibile;
che in base all’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto che l’accertamento
manifestamente errato dei fatti;
che la reclamante non si avvale
né dell’uno né dell’altro dei menzionati titoli di reclamo, di modo che
l’ammissibilità del rimedio risulta dubbia;
che la questione non ha da essere
vagliata oltre, il reclamo essendo in ogni modo votato all’insuccesso;
che, infatti, la reclamante ha
fondato l’istanza di rigetto (provvisorio) dell’opposizione sulla fattura 19 febbraio 2013 relativa a pretesi lavori di segretariato che essa avrebbe effettuato a
favore del convenuto per complessivi fr. 4'502.-, la quale con ogni evidenza non
costituisce riconoscimento di debito e, quindi, titolo di rigetto provvisorio
dell’opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF;
che, in altri termini, non risulta
che il convenuto abbia riconosciuto per il suo intero ammontare la pretesa
sfociata nella presente procedura esecutiva, di modo che nessun rimprovero può
essere mosso al primo giudice per avere respinto l’istanza;
che ne discende pertanto la reiezione
del reclamo proposto con argomentazioni di merito che sfuggono al vaglio di
questa Camera;
che gli oneri processuali relativi
al presente giudizio andrebbero posti a carico della reclamante quale parte
soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
che data la particolarità della
fattispecie e tenuto conto delle condizioni economiche in cui la reclamante,
del resto non patrocinata da un avvocato, verserebbe (v. suo scritto del 9 luglio 2013), si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese;
per questi motivi,
pronuncia:
Fatti
1. Il reclamo è respinto.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione a:
-
-
Comunicazione alla Giudicatura di
pace della Verzasca
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Considerandi
Il
presidente La vicecanelliera
Giacché il valore litigioso della
vertenza, di fr. 2'502.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-,
contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile
al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione,
solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso
termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).