14.2013.115
Procedura scritta di prima sede e procedura di reclamo
2 luglio 2013Italiano5 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
14.2013.115
Data decisione, Autorità:
02.07.2013, CEF
Titolo:
Procedura scritta di prima sede e procedura di reclamo
PROCEDURA DI RICORSO
art. 251 CPC
art. 253 CPC
art. 321 cpv. 1 CPC
art. 322 cpv. 1 CPC
art. 327 cpv. 2 CPC
Incarto n.
14.2013.115
Lugano
2 luglio 2013
FP/b/sdb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione
e fallimenti del Tribunale d’appello
sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per
statuire sul reclamo presentato il 21 giugno 2013 da
RE 1
contro la
decisione emanata il 12 giugno 2013 dal Pretore aggiunto della Giurisdizione
di Mendrisio-Sud nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e
fallimenti (SO.2013.320) promossa nei suoi confronti con istanza del 23
aprile 2013 da
CO 1
esaminati gli
atti,
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che
contro le sentenze di rigetto dell’opposizione – come nella fattispecie – è
dato il rimedio guridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b n. 3 e 319
lett. a CPC), da inoltrare entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza
impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC), alla Camera di esecuzione
e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e cpv. 1 LOG);
che inoltrato
il 21 giugno 2013 contro una decisione emanata il 12 giugno 2013 e notificata/recapitata
il 17 giugno successivo (cfr. ricerca Track&Trace), il reclamo è tempestivo
e, quindi, da questo aspetto ammissibile;
che in
base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto che l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che nel
caso in esame il reclamante si duole del fatto che la decisione impugnata, con
la quale il Pretore aggiunto ha respinto in via provvisoria l’opposizione da egli
interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti
Fatti
di Mendrisio, notificatogli in data 12 gennaio 2013 per il pagamento di fr.
31'252.25, sia stata presa senza che egli abbia avuto modo di essere ascoltato
davanti alla Pretura di Mendrisio-Sud, ossia sulla sola base degli atti
prodotti dalle parti;
che, ciò
posto, egli chiede di essere ascoltato per fare valere le proprie ragioni, che
“confermo in questa Sede per il tramite delle mie comunicazioni e
documentazioni prodotte”;
che il
rimedio è votato all’insuccesso;
che in
base all’art. 253 CPC, applicabile ex art. 251 lett. a CPC, se l’istanza (in
casu quella di rigetto provvisorio dell’opposizione presentata dalla procedente
il 23 aprile 2013) non risulta inammissibile o infondata, il giudice dà modo alla
controparte di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni;
che, nella
fattispecie, il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud, ricevuta
l’istanza, ha optato per la seconda alternativa, assegnando con ordinanza del 7
maggio 2013 al convenuto un termine di 10 giorni per presentare eventuali
osservazioni scritte (con l’avvertenza che in caso di silenzio egli avrebbe
giudicato nella lite in base agli atti), facoltà di cui questi si è avvalso inoltrando
un proprio memoriale di osservazioni datato 13 maggio 2013, in cui ha esposto le ragioni che lo hanno spinto a opporsi alla procedura esecutiva;
che con successiva
ordinanza del 17 maggio 2013 lo stesso Pretore aggiunto ha notificato tale atto
di causa alla parte istante, assegnandole a sua volta un termine di 10 giorni
per presentare una eventuale duplica, ordinanza alla quale la procedente ha
dato seguito replicando il 24 maggio 2013;
che il 29
maggio 2013 il Pretore aggiunto ha quindi notificato l’allegato di replica alla
parte conveuta, con l’assegnazione di un termine di 10 giorni per presentare la
Considerandi
duplica;
che l’11
giugno 2013 il convenuto vi ha dato seguito, inoltrando la rispettiva duplica;
che la
procedura (scritta) adottata dal primo giudice è senz’altro corretta, le parti
- segnatamente il convenuto - avendo potuto ampiamente esporre le proprie ragioni;
che
spettava semmai allo stesso convenuto chiedere che venisse indetta anche
un’udienza;
che non
risulta e del resto nemmeno è preteso che ciò sia avvenuto;
che l’insorgente
non può dipoi pretendere – caso mai fosse questo il suo proposito – di supplirvi,
chiedendo di essere sentito oralmente davanti a questa Camera;
che,
infatti, la procedura di reclamo è – in generale – scritta, sia per quanto
riguarda la presentazione del reclamo, sia per quanto riguarda la presentazione
delle osservazioni al medesimo (cfr. art. 321 cpv.1 e 322 cpv. 1 CPC, 327 cpv.
2.
CPC);
che è vero
che un’udienza può di per sé essere staccata se l’autorità lo ritiene utile, specie
laddove circostanze particolari lo giustificano (cfr. freiburgerhaus/afheldt, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,
ZPO, Komm., 2a edizione, art. 327 n. 5; cfr. anche CPC Comm, trezzini, art. 327 pag. 1419;)
che uno
scenario del genere non entra però in considerazione, la fattispecie, così come
ricostruibile dagli atti e dalle motivazioni contenute nella decisione impugnata,
sulle quali del resto il reclamante sorvola, risultando chiara che più chiara non
si può;
che ne
discende pertanto la reiezione del reclamo;
che gli oneri
processuali relativi al presente giudizio dovrebbero seguire la soccombenza, ossia
dovrebbero essere posti a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106
cv. 1 CPC);
che data
la particolarità della fattispecie e tenuto conto che l’insorgente non è assistito
da un avvocato, si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese;
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Non
si prelevano spese.
3. Notificazione a:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedio
giuridico
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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