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Decisione

14.2013.115

Procedura scritta di prima sede e procedura di reclamo

2 luglio 2013Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

di Mendrisio, notificatogli in data 12 gennaio 2013 per il pagamento di fr.

31'252.25, sia stata presa senza che egli abbia avuto modo di essere ascoltato

davanti alla Pretura di Mendrisio-Sud, ossia sulla sola base degli atti

prodotti dalle parti;

che, ciò

posto, egli chiede di essere ascoltato per fare valere le proprie ragioni, che

“confermo in questa Sede per il tramite delle mie comunicazioni e

documentazioni prodotte”;

che il

rimedio è votato all’insuccesso;

che in

base all’art. 253 CPC, applicabile ex art. 251 lett. a CPC, se l’istanza (in

casu quella di rigetto provvisorio dell’opposizione presentata dalla procedente

il 23 aprile 2013) non risulta inammissibile o infondata, il giudice dà modo alla

controparte di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni;

che, nella

fattispecie, il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud, ricevuta

l’istanza, ha optato per la seconda alternativa, assegnando con ordinanza del 7

maggio 2013 al convenuto un termine di 10 giorni per presentare eventuali

osservazioni scritte (con l’avvertenza che in caso di silenzio egli avrebbe

giudicato nella lite in base agli atti), facoltà di cui questi si è avvalso inoltrando

un proprio memoriale di osservazioni datato 13 maggio 2013, in cui ha esposto le ragioni che lo hanno spinto a opporsi alla procedura esecutiva;

che con successiva

ordinanza del 17 maggio 2013 lo stesso Pretore aggiunto ha notificato tale atto

di causa alla parte istante, assegnandole a sua volta un termine di 10 giorni

per presentare una eventuale duplica, ordinanza alla quale la procedente ha

dato seguito replicando il 24 maggio 2013;

che il 29

maggio 2013 il Pretore aggiunto ha quindi notificato l’allegato di replica alla

parte conveuta, con l’assegnazione di un termine di 10 giorni per presentare la

Considerandi

duplica;

che l’11

giugno 2013 il convenuto vi ha dato seguito, inoltrando la rispettiva duplica;

che la

procedura (scritta) adottata dal primo giudice è senz’altro corretta, le parti

- segnatamente il convenuto - avendo potuto ampiamente esporre le proprie ragioni;

che

spettava semmai allo stesso convenuto chiedere che venisse indetta anche

un’udienza;

che non

risulta e del resto nemmeno è preteso che ciò sia avvenuto;

che l’insorgente

non può dipoi pretendere – caso mai fosse questo il suo proposito – di supplirvi,

chiedendo di essere sentito oralmente davanti a questa Camera;

che,

infatti, la procedura di reclamo è – in generale – scritta, sia per quanto

riguarda la presentazione del reclamo, sia per quanto riguarda la presentazione

delle osservazioni al medesimo (cfr. art. 321 cpv.1 e 322 cpv. 1 CPC, 327 cpv.

2.

CPC);

che è vero

che un’udienza può di per sé essere staccata se l’autorità lo ritiene utile, specie

laddove circostanze particolari lo giustificano (cfr. freiburgerhaus/afheldt, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,

ZPO, Komm., 2a edizione, art. 327 n. 5; cfr. anche CPC Comm, trezzini, art. 327 pag. 1419;)

che uno

scenario del genere non entra però in considerazione, la fattispecie, così come

ricostruibile dagli atti e dalle motivazioni contenute nella decisione impugnata,

sulle quali del resto il reclamante sorvola, risultando chiara che più chiara non

si può;

che ne

discende pertanto la reiezione del reclamo;

che gli oneri

processuali relativi al presente giudizio dovrebbero seguire la soccombenza, ossia

dovrebbero essere posti a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106

cv. 1 CPC);

che data

la particolarità della fattispecie e tenuto conto che l’insorgente non è assistito

da un avvocato, si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese;

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Non

si prelevano spese.

3. Notificazione a:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedio

giuridico

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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