14.2013.116
Appuramento bonale dei debiti. Proroga della moratoria. Reclamo. Legittimazione commissario
26 giugno 2013Italiano3 min
Source ti.ch
chiedente
il beneficio della moratoria concordataria per l’appuramento bonale dei debiti
ex art. 333 segg. LEF;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che con istanza 8 febbraio
Fatti
2013 PI 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, che si
proceda all’appuramento bonale dei debiti mediante trattative private (art. 333
cpv. 1 LEF);
che sentito il debitore
all’udienza del 6 maggio 2013, con decisione del 7 marzo 2013 il Pretore ha accolto
l’istanza e ha quindi concesso al richiedente il beneficio della moratoria per
l’appuramento bonale dei debiti della durata di tre mesi a far tempo dallo
stesso giorno;
che a commissario del concordato
egli ha nominato RE 1, __________;
che in data 26 maggio 2103
RE 1, nella sua veste di commissario, ha chiesto allo stesso Pretore che la
moratoria venisse prorogata di altri tre mesi, necessitando essa ulteriore tempo
per giungere a un accordo finale con i creditori;
che con decisione del 3
giugno 2013 il primo giudice, richiamato l’art. 334 cpv. 2 LEF, ha respinto
l’istanza, ritenendo che, alla luce dei riscontri in suo possesso, “l’appuramento
bonale non appare pertanto più potersi raggiungere nei termini legali previsti,
neanche a fronte della concessione di un’ulteriore proroga”;
che contro tale decisione RE
1, sempre nella sua vesta di commissario, è insorta con reclamo del 17
Considerandi
giugno 2013, chiedendo di nuovo la proroga della moratoria per ulteriori tre
mesi;
che giusta l’art. 294 cpv.
3.
LEF, applicabile per analogia ai procedimenti in materia di appuramento
bonale dei debiti mediante trattative private (art. 334 cpv. 4 LEF), il
debitore e il creditore richiedente possono impugnare la decisione del giudice
dei concordati mediante reclamo secondo il CPC (cfr. sul tema BSK-SchKG II, 2a ed.,
Brunner/Boller/, art. 334 n. 15);
che, stando dipoi all’art.
294.
cpv. 4 CPC - pure applicabile per analogia (art. 334 cpv. 4 LEF) – ogni
creditore è legittimato al reclamo se la decisione riguarda la nomina del
commissario;
che, per contro, il commissario
non è legittimato ad impugnare le decisioni del giudice dei concordati, non
essendo egli parte nel procedimento concordatario, segnatamente, per quanto qui
di rilievo, nella procedura di appuramento bonale dei debiti, impregiudicato solo
il suo diritto di insorgere mediante reclamo ex art. 319 segg. CPC contro la
fissazione da parte del giudice del suo onorario (BSK-SchKG II-Brunner/Boller, art. 334 n. 16; cfr.
anche BSK-SchKG II, Hardmaier, art
307.
n. 9);
che ne discende pertanto
che il reclamo – ancorché proposto tempestivamente, ovvero entro il termine di
dieci giorni dalla notificazione della decisione impugnata (combinati art. 251
lett. a e 321 cpv. 2 CPC), avvenuta in data 8
giugno 2013 (cfr. ricerca Track&Trace) – è inammissibile;
che non si prelevano
spese;
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è inammissibile.
2. Non si prelevano
spese.
3. Notificazione a:
-
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione
(art. 72 e segg. LTF).