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Decisione

14.2013.116

Appuramento bonale dei debiti. Proroga della moratoria. Reclamo. Legittimazione commissario

26 giugno 2013Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

2013 PI 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, che si

proceda all’appuramento bonale dei debiti mediante trattative private (art. 333

cpv. 1 LEF);

che sentito il debitore

all’udienza del 6 maggio 2013, con decisione del 7 marzo 2013 il Pretore ha accolto

l’istanza e ha quindi concesso al richiedente il beneficio della moratoria per

l’appuramento bonale dei debiti della durata di tre mesi a far tempo dallo

stesso giorno;

che a commissario del concordato

egli ha nominato RE 1, __________;

che in data 26 maggio 2103

RE 1, nella sua veste di commissario, ha chiesto allo stesso Pretore che la

moratoria venisse prorogata di altri tre mesi, necessitando essa ulteriore tempo

per giungere a un accordo finale con i creditori;

che con decisione del 3

giugno 2013 il primo giudice, richiamato l’art. 334 cpv. 2 LEF, ha respinto

l’istanza, ritenendo che, alla luce dei riscontri in suo possesso, “l’appuramento

bonale non appare pertanto più potersi raggiungere nei termini legali previsti,

neanche a fronte della concessione di un’ulteriore proroga”;

che contro tale decisione RE

1, sempre nella sua vesta di commissario, è insorta con reclamo del 17

Considerandi

giugno 2013, chiedendo di nuovo la proroga della moratoria per ulteriori tre

mesi;

che giusta l’art. 294 cpv.

3.

LEF, applicabile per analogia ai procedimenti in materia di appuramento

bonale dei debiti mediante trattative private (art. 334 cpv. 4 LEF), il

debitore e il creditore richiedente possono impugnare la decisione del giudice

dei concordati mediante reclamo secondo il CPC (cfr. sul tema BSK-SchKG II, 2a ed.,

Brunner/Boller/, art. 334 n. 15);

che, stando dipoi all’art.

294.

cpv. 4 CPC - pure applicabile per analogia (art. 334 cpv. 4 LEF) – ogni

creditore è legittimato al reclamo se la decisione riguarda la nomina del

commissario;

che, per contro, il commissario

non è legittimato ad impugnare le decisioni del giudice dei concordati, non

essendo egli parte nel procedimento concordatario, segnatamente, per quanto qui

di rilievo, nella procedura di appuramento bonale dei debiti, impregiudicato solo

il suo diritto di insorgere mediante reclamo ex art. 319 segg. CPC contro la

fissazione da parte del giudice del suo onorario (BSK-SchKG II-Brunner/Boller, art. 334 n. 16; cfr.

anche BSK-SchKG II, Hardmaier, art

307.

n. 9);

che ne discende pertanto

che il reclamo – ancorché proposto tempestivamente, ovvero entro il termine di

dieci giorni dalla notificazione della decisione impugnata (combinati art. 251

lett. a e 321 cpv. 2 CPC), avvenuta in data 8

giugno 2013 (cfr. ricerca Track&Trace) – è inammissibile;

che non si prelevano

spese;

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è inammissibile.

2. Non si prelevano

spese.

3. Notificazione a:

-

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 5

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione

(art. 72 e segg. LTF).