14.2013.118
Reclamo intempestivo
26 luglio 2013Italiano3 min
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Numero d'incarto:
14.2013.118
Data decisione, Autorità:
26.07.2013, CEF
Titolo:
Reclamo intempestivo
TERMINI
art. 142 cpv. 1 CPC
art. 326 cpv. 1 CPC
art. 17 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2013.118
Lugano
26 luglio
2013
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione
e fallimenti del Tribunale d’appello
sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per
statuire sul reclamo presentato il 17 giugno 2013 da
RE 1
contro la decisione emanata il 3 giugno 2013 dal Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in
materia di esecuzione e fallimenti (SO.2013.605) promossa nei suoi confronti con
istanza dell’8 febbraio 2013 da
CO 1
esaminati gli atti,
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che contro
le sentenze di rigetto dell’opposizione – come nella fattispecie – è dato il rimedio
giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC), da
inoltrare entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza impugnata
(combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e cpv. 1 CPC);
che la decisione
impugnata essendo stata notificata/recapitata alla convenuta il 4 giugno 2013
(cfr. ricerca Track &Trace), il termine per reclamare, iniziato a decorrere
dal giorno successivo, ossia dal 5 giugno 2013 (art. 142 cpv. 1 CPC), è venuto
a scadere venerdì 14 giugno 2013;
che presentato
soltanto il 17 giugno 2013 (cfr. timbro postale sulla relativa busta), il
reclamo è intempestivo e, pertanto, inammissibile;
che, in
ogni modo, il gravame sarebbe stato disatteso anche se fosse stato vagliato nel
merito, avendo l’insorgente censurato la decisione impugnata – segnatamente il
riconoscimento di un interesse di ritardo annuo al 12 % (anziché al 5%) sul
credito oggetto di esecuzione - avvalendosi di documentazione esibita per la
prima volta in questa sede (lettera di risoluzione dei contratti di leasing
datata 20 giugno 2012 inviatale dalla stessa parte istante), il che non è consentito
dall’art. 326 cpv. 1 CPC, che nella procedura di reclamo non ammette né nuove
conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o - per quanto qui di rilievo - la
produzione di nuovi mezzi di prova;
che gli
oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia
sono posti a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1
CPC);
.
per questi motivi,
decide:
Fatti
1.Il reclamo è inammissibile.
2.La tassa di giustizia e le spese per complessivi
fr. 200- sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
Considerandi
vicecancelliera
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 17'060.30,
non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile
proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in
materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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