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Decisione

14.2013.12

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Un'indennità d'inconvenienza può essere riconosciuta se il richiedente ne giustifica la richiesta, e la decisione al riguardo deve essere motivata

20 febbraio 2013Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

di fr. 2'000.- conseguente al parziale accoglimento dell’istanza di rigetto

provvisorio dell’opposizione, non avendo la parte istante notificato alcuna

spesa necessaria ai sensi dell’art. 95 cpv. 1 lett. a CPC e avendo essa agito

in giudizio tramite i propri organi, ossia senza avvalersi di una

rappresentanza professionale, il che esclude l’applicazione dell’art. 95 cpv. 3

lett. b CPC;

che,

sempre secondo la reclamante, la controparte nemmeno ha motivato la necessità

di un’adeguata indennità d’inconvenienza ai sensi dell’art. 95 cpv. 3 lett. c

CPC, indennità che il Pretore aggiunto le ha invece erroneamente attribuito, benché

la stessa procedente abbia formulato la propria domanda di causa adottando

meccanicamente una “strategia copia/incolla” da precedenti atti, trascurando

perfino che la normativa procedurale è nel frattempo cambiata, e producendo la

documentazione necessaria, segnatamente l’originale della cartella ipotecaria,

soltanto su sollecitazione telefonica della Pretura, come ammesso

dall’interessata nella sua replica del 23 novembre 2012;

che, ciò

posto, la reclamante chiede in via principale che, in riforma del dispositivo

n. 2 della sentenza impugnata (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), si prescinda dall’attribuire

alla parte istante un’indennità a seguito del (parziale) accoglimento dell’istanza

e, in via subordinata, ossia nel caso in cui questa Camera non ritenga di avere

sufficienti elementi per statuire essa stessa nel merito, il rinvio degli atti

al primo giudice per nuovo giudizio al riguardo (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC);

che con

scritto del 15 febbraio 2013 la parte istante ha comunicato la rinuncia a

presentare osservazioni al reclamo, rimettendosi al giudizio di questa Camera;

che

giusta l’art. 95 cpv. 3 CPC sono spese ripetibili le “spese necessarie” (lett.

a), le “spese per la rappresentanza professionale in giudizio” (lett. b) e “in

casi motivati, un’adeguata indennità d’inconvenienza qualora una parte non sia

rappresentata professionalmente in giudizio” (lett. c ), com’era il caso per la

parte istante, rappresentata dai propri organi, rispettivamente dai propri impiegati;

Considerandi

che, come

risulta dallo stesso testo della norma, il riconoscimento di un’adeguata

indennità d’inconvenienza interviene solo nei casi in cui ciò si giustifica,

ovvero in casi particolari, e la decisione in merito dev’essere motivata (STF

16.

aprile 2012, inc.5D_229/2011, consid. 3.3, RSPC/SZZP 2012/4, 304; CEF,

decisione del 21 agosto 2012, inc. 14.2012.105);

che, nel caso

in esame, la decisione impugnata non contiene alcuna motivazione circa

l’attribuzione di un importo di fr. 2'000.- a titolo di indennità;

che,

anzi, il primo giudice nemmeno ha chiarito se tale importo è da considerare

un’indennità per ripetibili ex art. 95 cpv. 3 lett. b CPC oppure un’ indennità d’inconvenienza

ex art. 95 cpv. 3 lett. c CPC (la sola che poteva entrare in considerazione),

il che è deprecabile e non dovrà in futuro più ripetersi;

che, nonostante

la manifesta carenza di motivazione del giudizio impugnato, un rinvio della causa

al primo giudice non è tuttavia necessaria, siccome la stessa causa è matura

per il giudizio (art. 327 cpv. lett. b CPC);

che, come

correttamente rilevato dall’insorgente, la parte istante non ha motivato in alcun

modo la sua richiesta, benché spetti a chi postula una siffatta indennità “dimostrare

l’inconvenienza subita e darne un’espressione monetaristica” (CPC Comm,

Trezzini, art. 95 pag. 388);

che ne

discende che alla procedente non può essere riconosciuta alcuna indennità del

genere per il procedimento di prima sede, con conseguente accoglimento del

reclamo su questo punto;

che le

spese necessarie giusta l’art. 95 cpv. 3 lett. a CPC (invio postale dell’istanza

e della replica e fotocopie dei documenti prodotti) possono essere valutate in

fr. 25.- e messe a carico della convenuta in ragione della sua soccombenza (art.

106.

cpv. 1 CPC);

che il

reclamo va pertanto ammesso in tale misura;

che gli

oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza

pressoché integrale della parte istante (art. 106 cpv. 1 CPC), non giovandole il

fatto di essersi rimessa al giudizio di questa Camera, dato che il suo

atteggiamento passivo ha comunque imposto una decisione formale sull’ammontare

delle ripetibili, che essa aveva chiesto senza quel rigore imposto dall’art. 95

cpv. 3 lett. c CPC per casi del genere;

Dispositivo

per questi motivi,

richiamato l’art. 95 CPC,

pronuncia:

1. Il

reclamo è parzialmente accolto.

1.1. Di conseguenza il dispositivo n. 2 della sentenza 2 gennaio 2013

(inc. __________) del Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud è

riformato come segue:

“2. Le

spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 500.-, da anticipare dalla parte

istante, e le spese esecutive di fr. 203.- sono poste a carico della convenuta,

la quale rifonderà a controparte fr. 25.- a titolo di spese necessarie.”

2. La tassa di giustizia relativa al presente giudizio di fr. 150.- è

posta a carico di CO 1, che rifonderà alla reclamante fr. 200.- a titolo di ripetibili.

3. Notificazione a:

-;

-;

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.

2'000.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è

possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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