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Decisione

14.2013.120

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto d'appalto. Contestazione della corretta esecuzione dell'opera

20 agosto 2013Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

di conferma e di accettazione del preventivo inviatogli in data 22

agosto 2012, alle ore 22.09, dal seguente testo: “Perfetto come preventivo, vogliate

procedere entro la fine del mese. Grazie! RA 1” - costituisce riconoscimento di

debito ex art. 82 cpv. 1 LEF e pur non mettendo in discussione che “il lavoro

sia stato fatto”, l’insorgente sostiene che la questione è un’altra, ossia che

il lavoro non è stato eseguito come concordato, vale a dire dall’interno della

vetrina per evitare danni alle scritte e ai loghi, materiale estremamente

delicato e fragile”;

che, premesso che l’onere

della prova sulla corretta esecuzione dell’opera incombe alla persona che l’ha

eseguita, ossia nel caso specifico all’istante, il reclamante assevera

nondimeno che l’art. 367 CO prevede che terminati i lavori, il committente,

Considerandi

appena lo consente l’ordinario corso degli affari, deve verificare lo stato e

segnalarne all’appaltatore i difetti, cosa che egli puntualmente ha fatto non

appena ha potuto visionare l’opera;

che l’insorgente non

indica però su quale oggettivo riscontro egli fonda tale asserzione, per cui

bisogna ritenere che la pretesa difformità dell’opera rispetto a quanto concordato

sia stata eccepita e - segnatamente per quanto qui di rilievo - sostanziata

soltanto con le osservazioni all’istanza del 22 aprile 2013, ovvero intempestivamente

tenuto conto che i lavori erano stati eseguiti il 3 settembre 2012, come del

resto sempre sostenuto dalla parte istante;

che ne discende pertanto la

reiezione del reclamo, proposto invero con poca forza argomentativa;

che gli oneri processuali relativi

al presente giudizio seguono la soccombenza, ovvero sono posti a carico del reclamante

(art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

decide:

1. Il reclamo è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese per complessivi fr. 300.-- sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione a:

-

;

-

.

Comunicazione alla Giudicatura

di pace del circolo di Bellinzona.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Giacché il valore litigioso della

vertenza, di fr. 1'561.20, non

raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

lett. a LTF).

Nello stesso

termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).