14.2013.120
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto d'appalto. Contestazione della corretta esecuzione dell'opera
20 agosto 2013Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2013.120
Lugano
20 agosto 2013
FP/b/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
sedente
quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sull’appello (recte: sul
reclamo) presentato il 25 giugno 2013 da
RE
1
rappresentato
da RA 1
contro la decisione emanata
il 28 maggio 2013 dal Giudice di pace del circolo di Bellinzona (inc.
0087-2013-s) nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e
fallimenti promossa nei suoi confronti con istanza del 28 marzo 2013 da
CO
1
esaminati
gli atti,
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che contro le sentenze di
rigetto dell’opposizione - come nella fattispecie - è dato il rimedio giuridico
del reclamo (combinati art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare
entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza impugnata (art. 251 lett. a
e 321 cpv. 2 CPC), alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello (art. 48 cpv. 1 lett. e LOG);
che l’atto di appello proposto
dal convenuto - in modo inspiegabile ove si consideri che in calce alla
decisione impugnata il Giudice di pace ha indicato il rimedio di diritto per
impugnarla - viene pertanto trattato come reclamo;
che inoltrato il 25 giugno
2013 contro una decisione emanata il 28 maggio 2013 ma notificata/recapitata il
21 giugno 2013, il gravame, comunque sia, è tempestivo e, quindi, da questo aspetto
ammissibile;
che in base all’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’errata applicazione del
diritto che l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che, nella fattispecie,
pur non contestando che la documentazione esibita dall’istante - segnatamente l’e-mail
Fatti
di conferma e di accettazione del preventivo inviatogli in data 22
agosto 2012, alle ore 22.09, dal seguente testo: “Perfetto come preventivo, vogliate
procedere entro la fine del mese. Grazie! RA 1” - costituisce riconoscimento di
debito ex art. 82 cpv. 1 LEF e pur non mettendo in discussione che “il lavoro
sia stato fatto”, l’insorgente sostiene che la questione è un’altra, ossia che
il lavoro non è stato eseguito come concordato, vale a dire dall’interno della
vetrina per evitare danni alle scritte e ai loghi, materiale estremamente
delicato e fragile”;
che, premesso che l’onere
della prova sulla corretta esecuzione dell’opera incombe alla persona che l’ha
eseguita, ossia nel caso specifico all’istante, il reclamante assevera
nondimeno che l’art. 367 CO prevede che terminati i lavori, il committente,
Considerandi
appena lo consente l’ordinario corso degli affari, deve verificare lo stato e
segnalarne all’appaltatore i difetti, cosa che egli puntualmente ha fatto non
appena ha potuto visionare l’opera;
che l’insorgente non
indica però su quale oggettivo riscontro egli fonda tale asserzione, per cui
bisogna ritenere che la pretesa difformità dell’opera rispetto a quanto concordato
sia stata eccepita e - segnatamente per quanto qui di rilievo - sostanziata
soltanto con le osservazioni all’istanza del 22 aprile 2013, ovvero intempestivamente
tenuto conto che i lavori erano stati eseguiti il 3 settembre 2012, come del
resto sempre sostenuto dalla parte istante;
che ne discende pertanto la
reiezione del reclamo, proposto invero con poca forza argomentativa;
che gli oneri processuali relativi
al presente giudizio seguono la soccombenza, ovvero sono posti a carico del reclamante
(art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
Dispositivo
per questi motivi,
decide:
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese per complessivi fr. 300.-- sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
-
;
-
.
Comunicazione alla Giudicatura
di pace del circolo di Bellinzona.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Giacché il valore litigioso della
vertenza, di fr. 1'561.20, non
raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
lett. a LTF).
Nello stesso
termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).