14.2013.121
Reclamo contro fallimento. Richiesta di rinvio dell'udienza. Richiesta di differimento doveva essere presentata in prima sede. Nessun presupposto previsto dall'art. 174 cpv. 1 e cpv. 2 LEF
9 agosto 2013Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2013.121
Lugano
9 agosto 2013
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello
composta
dei giudici:
Pellegrini, presidente
Walser e Jaques
cancelliera:
Petralli Zeni
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di fallimento promossa con istanza dell’11 marzo 2013 da
CO
1
rappr.
da RA 1
contro
RE
1
patrocinata
dall’ PA 1
istanza sulla quale il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 5, con sentenza del 19 giugno 2013 (inc. n. SO.2013.1126) ha così deciso:
“1. È pronunciato
il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da giovedì
20 giugno
2013 alle ore 10.00.
2./3./4. Omissis.”
decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo del
1° luglio 2013 postula in via principale l’annullamento della
sentenza e
la citazione delle parti ad una nuova udienza, mentre in via subordinata
chiede
il differimento del
fallimento, protestate spese ripetibili;
rilevato che con le sue osservazioni controparte postula la
reiezione del
reclamo, protestate spese e ripetibili;
preso atto che con disposizione ordinatoria presidenziale del 2
luglio 2013 al reclamo
è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in
fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano CO 1 ha chiesto il fallimento
di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 246'947.30 oltre accessori, dedotti
eventuali acconti.
B. Con disposizione ordinatoria
del 14 marzo 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha citato le
parti a comparire mercoledì 12 giugno 2013 alle ore 10.20 per procedere alla discussione
dell’istanza. Con domanda del 6 giugno 2013 il patrocinatore della convenuta ha
chiesto, a causa d’impegni precedentemente assunti, il rinvio dell’udienza. Con
decisione del 7 giugno 2013 il Pretore ha respinto la richiesta di rinvio,
ritenendola tardiva, la citazione all’udienza essendo stata intimata il 14
marzo 2013 e i motivi invocati apparendo insufficienti.
C. All’udienza di discussione
la convenuta non è comparsa, mentre l’istante ha confermato l’istanza di
fallimento.
D. Con
decisione del 19 giugno 2013 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 a
far tempo da giovedì 20 giugno 2013 alle ore 10.00.
E. Con il reclamo la convenuta
lamenta la violazione del diritto di essere sentita, ritenendo che la domanda
di rinvio dell’udienza di discussione, presentata dal suo patrocinatore in
seguito ad impegni precedentemente assunti, è stata respinta con motivazioni
discutibili. Subordinatamente la reclamante postula il differimento del
fallimento, asserendo che il suo compito è la gestione di tutta una serie di
contenziosi in Italia, in cui è creditrice per importi superiori a Euro
6’000'000.-- e debitrice per Euro 938'838.93 oltre all’importo di fr.
246'947.30 che ha generato la procedura in oggetto. Inoltre è proprietaria di 7
containers, il cui valore di mercato può essere stimato in circa Euro 4'500.--
per container e la cui vendita le permetterebbe di finanziare le varie
procedure legali.
F. Delle osservazioni di
controparte si dirà, se del caso, in seguito.
Considerandi
in
diritto:
1.
Secondo l’art. 319 lett. a
CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili
di prima istanza finali. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a
tenore della LEF, segnatamente per le decisioni che secondo la LEF sono di competenza
del giudice del fallimento (art. 309 lett. b n. 7 CPC).
2.
In base all’art. 320 CPC
con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto,
che l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
3.
La reclamante sostiene di
essere stata lesa nel suo diritto di essere sentita e chiede una nuova
citazione delle parti ad un’udienza di discussione, atteso che non le è stato
concesso, per motivi che ritiene discutibili, il rinvio dell’udienza del 12 giugno
2013.
4.
Secondo l’art. 135 lett. b
CPC, su richiesta tempestiva il giudice può rinviare la comparizione per
sufficienti motivi. Nell’esercitare il suo potere di apprezzamento il giudice
non deve interpretare blandamente la norma, ma deve procedere ad una
ponderazione tra l’interesse ad una trattazione celere della causa e il diritto
di essere sentito delle parti (Bohnet,
in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 5 ad art. 135), esigendo perlomeno che il
richiedente renda verosimile il motivo d’impedimento e l’impossibilità oggettiva
di comparire alla data prefissa, così come, ove invochi concomitanze con altri
impegni professionali, che gli stessi non sono stati assunti ad artem o
misconoscendo la data di udienza già fissata in precedenza. Ciò vale a maggior
ragione per le procedure semplificate e sommarie, che hanno una componente endogena
di celerità, cosicché una maggiore severità è immanente alla loro natura (Trezzini, in: Commentario al Codice di
diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 565 ad art. 135). Nel
presente caso il patrocinatore della convenuta ha chiesto il rinvio
dell’udienza per “impegni precedentemente assunti”, senza dimostrarne, con la
produzione di qualsivoglia giustificativo, l’impossibilità oggettiva di
comparire, per cui tenuto conto che l’udienza è stata fissata il 14 marzo 2013,
ossia con tre mesi di anticipo, per cui il patrocinatore della reclamante aveva
tutto il tempo necessario per organizzare la sua agenda e partecipare
all’udienza di discussione, rispettivamente istruire un collega dello studio, e
tenuto conto del principio di celerità che caratterizza la procedura sommaria
di fallimento, la decisione del Pretore va considerata corretta.
5.
La decisione sul fallimento
può essere differita qualora risultano adempiuti i presupposti previsti dagli
art. 173 e 173a LEF. Competente a decidere al riguardo è il giudice del fallimento
in prima sede (Staehelin, Basler
Kommentar zum SchKG II, 2a ed., Basilea 2010, n. 8 ad art. 173 e n. 5/5a
ad art. 173a). La richiesta di differimento del fallimento presentata dalla
reclamante la prima volta in questa sede è pertanto irricevibile.
6.
La decisione del giudice del
fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo il
CPC. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati
anteriormente alla decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1 LEF).
In
virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare
la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
Nella
fattispecie la reclamante non adduce tuttavia alcuno dei presupposti previsti
dall’art. 174 cpv. 1 e 2 LEF.
7.
Il reclamo va pertanto respinto.
Essendo stato concesso effetto
sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va nuovamente pronunciato.
La tassa di giustizia è posta a
carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). A
controparte non si riconosce alcuna indennità d’inconvenienza (art. 95 cpv. 3
lett. c CPC), non avendola motivata. Infatti, come questa Camera ha già avuto
modo di precisare, il riconoscimento di un'adeguata indennità d'inconvenienza
giusta l'art. 95 cpv. 3 lett. c CPC a titolo di spese ripetibili – che, esclusa
l'eventualità di una rappresentanza professionale, può entrare in considerazione
ogni qual volta come in concreto una persona giuridica agisce in giudizio per
il tramite dei suoi organi o impiegati (CEF 21 agosto 2012 inc. 14.2012.105; Sterchi, in: Güngerich, Berner
Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I, Berna 2012, n. 18 ad
art. 95) – interviene solo nei casi in cui ciò si giustifica, ovvero in casi
particolari, e impone che la richiesta d’indennità sia al riguardo motivata
(CEF 21 agosto 2012 inc. 14.2012.105), ciò che CO 1 ha omesso di fare nelle sue
osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 135 lett. b CPC, 173, 173a e 174 LEF
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
Di conseguenza è dichiarato il
fallimento di RE 1, __________, a far tempo da:
martedì 13 agosto 2013
alle ore 10.00.
2. La tassa di giustizia del
presente giudizio di fr. 150.-- è posta a
carico di RE 1. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
– __________;
– __________;
– Ufficio
esecuzione di Lugano, Lugano;
– Ufficio
fallimenti di Lugano, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio del Registro fondiario
del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La cancelliera
Rimedio giuridico
Contro la
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg.
LTF).