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Decisione

14.2013.121

Reclamo contro fallimento. Richiesta di rinvio dell'udienza. Richiesta di differimento doveva essere presentata in prima sede. Nessun presupposto previsto dall'art. 174 cpv. 1 e cpv. 2 LEF

9 agosto 2013Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano CO 1 ha chiesto il fallimento

di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 246'947.30 oltre accessori, dedotti

eventuali acconti.

B. Con disposizione ordinatoria

del 14 marzo 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha citato le

parti a comparire mercoledì 12 giugno 2013 alle ore 10.20 per procedere alla discussione

dell’istanza. Con domanda del 6 giugno 2013 il patrocinatore della convenuta ha

chiesto, a causa d’impegni precedentemente assunti, il rinvio dell’udienza. Con

decisione del 7 giugno 2013 il Pretore ha respinto la richiesta di rinvio,

ritenendola tardiva, la citazione all’udienza essendo stata intimata il 14

marzo 2013 e i motivi invocati apparendo insufficienti.

C. All’udienza di discussione

la convenuta non è comparsa, mentre l’istante ha confermato l’istanza di

fallimento.

D. Con

decisione del 19 giugno 2013 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 a

far tempo da giovedì 20 giugno 2013 alle ore 10.00.

E. Con il reclamo la convenuta

lamenta la violazione del diritto di essere sentita, ritenendo che la domanda

di rinvio dell’udienza di discussione, presentata dal suo patrocinatore in

seguito ad impegni precedentemente assunti, è stata respinta con motivazioni

discutibili. Subordinatamente la reclamante postula il differimento del

fallimento, asserendo che il suo compito è la gestione di tutta una serie di

contenziosi in Italia, in cui è creditrice per importi superiori a Euro

6’000'000.-- e debitrice per Euro 938'838.93 oltre all’importo di fr.

246'947.30 che ha generato la procedura in oggetto. Inoltre è proprietaria di 7

containers, il cui valore di mercato può essere stimato in circa Euro 4'500.--

per container e la cui vendita le permetterebbe di finanziare le varie

procedure legali.

F. Delle osservazioni di

controparte si dirà, se del caso, in seguito.

Considerandi

in

diritto:

1.

Secondo l’art. 319 lett. a

CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili

di prima istanza finali. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a

tenore della LEF, segnatamente per le decisioni che secondo la LEF sono di competenza

del giudice del fallimento (art. 309 lett. b n. 7 CPC).

2.

In base all’art. 320 CPC

con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto,

che l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

3.

La reclamante sostiene di

essere stata lesa nel suo diritto di essere sentita e chiede una nuova

citazione delle parti ad un’udienza di discussione, atteso che non le è stato

concesso, per motivi che ritiene discutibili, il rinvio dell’udienza del 12 giugno

2013.

4.

Secondo l’art. 135 lett. b

CPC, su richiesta tempestiva il giudice può rinviare la comparizione per

sufficienti motivi. Nell’esercitare il suo potere di apprezzamento il giudice

non deve interpretare blandamente la norma, ma deve procedere ad una

ponderazione tra l’interesse ad una trattazione celere della causa e il diritto

di essere sentito delle parti (Bohnet,

in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 5 ad art. 135), esigendo perlomeno che il

richiedente renda verosimile il motivo d’impedimento e l’impossibilità oggettiva

di comparire alla data prefissa, così come, ove invochi concomitanze con altri

impegni professionali, che gli stessi non sono stati assunti ad artem o

misconoscendo la data di udienza già fissata in precedenza. Ciò vale a maggior

ragione per le procedure semplificate e sommarie, che hanno una componente endogena

di celerità, cosicché una maggiore severità è immanente alla loro natura (Trezzini, in: Commentario al Codice di

diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 565 ad art. 135). Nel

presente caso il patrocinatore della convenuta ha chiesto il rinvio

dell’udienza per “impegni precedentemente assunti”, senza dimostrarne, con la

produzione di qualsivoglia giustificativo, l’impossibilità oggettiva di

comparire, per cui tenuto conto che l’udienza è stata fissata il 14 marzo 2013,

ossia con tre mesi di anticipo, per cui il patrocinatore della reclamante aveva

tutto il tempo necessario per organizzare la sua agenda e partecipare

all’udienza di discussione, rispettivamente istruire un collega dello studio, e

tenuto conto del principio di celerità che caratterizza la procedura sommaria

di fallimento, la decisione del Pretore va considerata corretta.

5.

La decisione sul fallimento

può essere differita qualora risultano adempiuti i presupposti previsti dagli

art. 173 e 173a LEF. Competente a decidere al riguardo è il giudice del fallimento

in prima sede (Staehelin, Basler

Kommentar zum SchKG II, 2a ed., Basilea 2010, n. 8 ad art. 173 e n. 5/5a

ad art. 173a). La richiesta di differimento del fallimento presentata dalla

reclamante la prima volta in questa sede è pertanto irricevibile.

6.

La decisione del giudice del

fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo il

CPC. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati

anteriormente alla decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1 LEF).

In

virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare

la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

Nella

fattispecie la reclamante non adduce tuttavia alcuno dei presupposti previsti

dall’art. 174 cpv. 1 e 2 LEF.

7.

Il reclamo va pertanto respinto.

Essendo stato concesso effetto

sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va nuovamente pronunciato.

La tassa di giustizia è posta a

carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). A

controparte non si riconosce alcuna indennità d’inconvenienza (art. 95 cpv. 3

lett. c CPC), non avendola motivata. Infatti, come questa Camera ha già avuto

modo di precisare, il riconoscimento di un'adeguata indennità d'inconvenienza

giusta l'art. 95 cpv. 3 lett. c CPC a titolo di spese ripetibili – che, esclusa

l'eventualità di una rappresentanza professionale, può entrare in considerazione

ogni qual volta come in concreto una persona giuridica agisce in giudizio per

il tramite dei suoi organi o impiegati (CEF 21 agosto 2012 inc. 14.2012.105; Sterchi, in: Güngerich, Berner

Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I, Berna 2012, n. 18 ad

art. 95) – interviene solo nei casi in cui ciò si giustifica, ovvero in casi

particolari, e impone che la richiesta d’indennità sia al riguardo motivata

(CEF 21 agosto 2012 inc. 14.2012.105), ciò che CO 1 ha omesso di fare nelle sue

osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 135 lett. b CPC, 173, 173a e 174 LEF

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

Di conseguenza è dichiarato il

fallimento di RE 1, __________, a far tempo da:

martedì 13 agosto 2013

alle ore 10.00.

2. La tassa di giustizia del

presente giudizio di fr. 150.-- è posta a

carico di RE 1. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

– __________;

– __________;

– Ufficio

esecuzione di Lugano, Lugano;

– Ufficio

fallimenti di Lugano, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio del Registro fondiario

del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedio giuridico

Contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg.

LTF).