14.2013.123
Fallimento. Esecuzione pagata. Solvibilitâ resa verosimile
29 luglio 2013Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2013.123
Lugano
29 luglio 2013
B/FP/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello
sedente
quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sulla causa a procedura
sommaria in materia di fallimento promossa con istanza dell’11 aprile 2013 da
CO
1
contro
RE 1
istanza sulla quale il
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con sentenza del 19 giugno 2013
(SO.2013.1630) ha così deciso:
“1. È pronunciato
il fallimento di RE 1, a far tempo da giovedì 20 giugno 2013 alle ore 10.00.
2./3./4. Omissis.”
Decisione tempestivamente impugnata da RE 1, che con reclamo del
27 giugno 2013 ne postula l’annullamento;
rilevato che a controparte il reclamo non è stato intimato, il suo
credito essendo
stato saldato;
premesso che con disposizione ordinatoria presidenziale del 4/5 luglio 2013
al reclamo è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in
fatto:
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'010.45 oltre accessori, dedotti
eventuali acconti.
B. All’udienza
di discussione del 12 giugno 2013 nessuno è comparso.
C. Con
decisione del 19 giugno 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento RE 1 a far tempo giovedì 20 giugno 2013 alle ore 10.00.
D. Con il reclamo
RE 1 asserisce di avere nel frattempo pagato l’esecuzione in oggetto così come
ulteriori procedure esecutive pendenti nei suoi confronti, producendo una
ricevuta del 25 giugno 2013 dell’Ufficio esecuzione di Lugano relativa al
versamento di fr. 1'282.85 a saldo dell’esecuzione n. __________ promossa
dall’istante così come ulteriori 5 ricevute del predetto ufficio (doc. da A a
F).
in
diritto:
1. La decisione del giudice
del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo
il CPC. In
virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare
la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
a) L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La
solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che
l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di
appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità
influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG II,
2a ed., Basilea 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, § 36 n. 58 pag. 334/335, § 38 n.
14 pag. 347).
b) Nel caso in
esame, la reclamante ha prodotto una ricevuta del 25 giugno 2013 dell’Ufficio esecuzione di Lugano relativa al versamento di fr. 1'282.85 a saldo dell’esecuzione in oggetto n. __________ promossa dall’istante, per cui avendo
provato di avere saldato il suo debito nei confronti della procedente
posteriormente alla dichiarazione di fallimento, il presupposto di cui all’art.
174 cpv. 2 n. 1 LEF risulta adempiuto.
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità - condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto dell’Ufficio
esecuzione di Lugano al 29 luglio 2013 si evince che a carico della reclamante sono pendenti 3 esecuzioni, di cui 2 risultano essere state pagate. Contro
l’ulteriore procedura la convenuta ha interposto opposizione, per cui a questo
stadio di procedura il relativo debito non è ancora stato accertato. Orbene,
queste circostanze portano a ritenere che la situazione finanziaria della
convenuta non sta peggiorando e che il mancato pagamento dei debiti accertati è
stato un evento di natura transitoria rispettivamente che si è trattato di una
mancanza di liquidità a breve (cfr. SJZ 99 (2003) n. 13 pag. 308). A questo
proposito va osservato che dall’estratto delle esecuzioni si evince che a
carico della reclamante non vi sono attestati di carenza di beni. Va poi
ricordato che, secondo giurisprudenza e dottrina, non si possono imporre
esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità. La ratio legis
dell’art. 174 LEF è infatti quella di evitare il fallimento quando il debitore
sembra capace di sopravvivere economicamente e la mancanza di liquidità
sufficiente appare passeggera (cfr. anche sentenza del Tribunale federale
5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2 con rif. ). Nel caso che ci occupa
si può affermare che la capacità di pagamento della convenuta appare più
probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito
alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole. Le precedenti
considerazioni portano a concludere che il presupposto della solvibilità può
essere considerato reso sufficientemente verosimile.
Risultando
adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va
annullato.
2. Il reclamo è accolto.
La tassa di giustizia è posta in
ambo le sedi a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1
CPC).
Le spese dell’Ufficio fallimenti
sono pure a carico della reclamante.
A controparte non si assegnano
ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato per osservazioni.
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
Fatti
I. Il reclamo è accolto e di
conseguenza:
1. La
dichiarazione di fallimento del 20 giugno 2013 pronunciata dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, (inc. SO.2013.1630), nei confronti di AP 1, è
annullata.
2. La tassa
di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a
carico di AP 1RE 1Le spese dell’Ufficio fallimenti di __________, da anticipare
come di rito, sono poste a carico di AP 1.
Considerandi
II. La tassa di
giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a
carico di AP 1
Sagl.
III. Notificazione:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg.
LTF).