14.2013.124
Reclamo contro fallimento. Esecuzione pagata. Solvibilità resa verosimile
30 luglio 2013Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2013.124
Lugano
30 luglio 2013
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello
sedente
quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sulla causa a procedura
sommaria in materia di fallimento promossa con istanza del 7 novembre 2012 da
CO
1
contro
RE
1, __________ patr. dall’__________
istanza
sulla quale il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con sentenza
del
26 giugno 2013 (SO.2012.5014) ha così deciso:
“1.
È pronunciato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da
giovedì 27 giugno 2013 alle ore 10.00.
2./3./4.
Omissis.”
Decisione
tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo del 4 luglio 2013 ne postula
l’annullamento;
rilevato
che a controparte il reclamo non è stato intimato, il suo credito essendo stato
saldato;
preso
atto che con disposizione ordinatoria del 4/5 luglio 2013 al reclamo è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio la CO 1 ha
chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 9'303.55 oltre
accessori, dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di discussione
del 20 marzo 2013 nessuno è comparso.
C. Con decisione del 26 giugno
2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento
di RE 1 far tempo da giovedì 27 giugno 2013 alle ore 10.00.
D. Con il reclamo RE 1 asserisce
di avere nel frattempo integralmente pagato l’esecuzione in oggetto, producendo
una ricevuta del 27 giugno 2013 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio
relativa al versamento di fr. 745.-- a saldo dell’esecuzione n. __________
promossa dall’istante (doc. H). La reclamante rileva poi di avere saldato tutte
le ulteriori esecuzioni pendenti nei suoi confronti con il pagamento di un
importo complessivo di fr. 80'441.--, producendo 22 ricevute del predetto
ufficio così come un estratto delle sue esecuzioni al 2 luglio 2013 (doc. I e
L).
Considerandi
in
diritto:
1.
La decisione del giudice
del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo
il CPC. In
virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare
la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
a) L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La
solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che
l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di
appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità
influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG II,
2a ed., Basilea 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, § 36 n. 58 pag. 334/335, § 38 n.
14.
pag. 347).
b) Nel caso in
esame, la reclamante ha prodotto una ricevuta del 27 giugno 2013 dell’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Mendrisio relativa al versamento di fr. 745.-- a
saldo dell’esecuzione in oggetto n. __________ promossa dall’istante, per cui
avendo provato di avere saldato il suo debito nei confronti della procedente
posteriormente alla dichiarazione di fallimento, il presupposto di cui all’art.
174.
cpv. 2 n. 1 LEF risulta adempiuto.
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità - condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto dell’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Mendrisio al 2 luglio 2013 si evince che tutte le 36
esecuzioni pendenti nei confronti della reclamante sono state saldate. Ciò
porta a ritenere che la situazione finanziaria della convenuta non sta
peggiorando e che il mancato pagamento dei debiti accertati è stato un evento
di natura transitoria (cfr. SJZ 99 (2003) n. 13 pag. 308). A questo proposito
va osservato che dall’estratto delle esecuzioni si evince che a carico della reclamante
non vi sono attestati di carenza di beni. Va poi ricordato che, secondo
giurisprudenza e dottrina, non si possono imporre esigenze troppo severe alla
verosimiglianza della solvibilità. La ratio legis dell’art. 174 LEF è infatti
quella di evitare il fallimento quando il debitore sembra capace di
sopravvivere economicamente e la mancanza di liquidità sufficiente appare
passeggera (cfr. anche sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2 con rif. ). Nel caso che ci occupa si può affermare che
la capacità di pagamento della convenuta appare più probabile che la sua
incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione
finanziaria può essere ritenuta favorevole. Le precedenti considerazioni
portano a concludere che il presupposto della solvibilità può essere
considerato reso sufficientemente verosimile.
Risultando
adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va
annullato.
2.
Il reclamo è accolto.
La tassa di giustizia è posta in
ambo le sedi a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1
CPC).
Le spese dell’Ufficio esecuzione
e fallimenti sono pure a carico della reclamante.
A controparte non si assegnano
ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
I. Il reclamo è accolto e di
conseguenza:
1. La
dichiarazione di fallimento del 27 giugno 2013 pronunciata dal Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 5 (inc. SO.2012.5014), nei confronti di AP 1, è
annullata.
2. La tassa
di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a
carico di AP 1RE 1Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________,
da anticipare come di rito, sono poste a carico di AP 1.
II. La tassa di
giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a
carico di AP 1.
III. Notificazione:
- __________;
- __________;
- Ufficio
esecuzione e fallimenti di Mendrisio;
- Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
- Ufficio del Registro fondiario
del Distretto di Mendrisio,
Mendrisio.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg.
LTF).