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Decisione

14.2013.125

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Stralcio dai ruoli per intervenuto accordo tra le parti. Riparto delle ripetibili

31 ottobre 2013Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con precetto

esecutivo n. 1575212 del 4 settembre 2012 dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,

la RE1 ha escusso CO1 per l’importo di fr. 6'725’040.- oltre interessi e spese.

Interpostavi tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con atto 9 novembre

2012 la procedente ha chiesto la condanna di CO1 al pagamento di fr. 6'725'040.-

nonché il rigetto provvisorio dell’opposizione.

Rilevato che l’atto,

intitolato “domanda di rigetto provvisorio dell’opposizione”, conteneva anche

una domanda condannatoria che presupponeva un esperimento di conciliazione

obbligatorio in concreto non esperito, in applicazione dell’art. 56 CPC il

Pretore ha interpellato la procedente per chiarire la questione. Con atto 27

novembre 2012 essa ha quindi precisato la propria richiesta nel senso di

mantenere solo la domanda di rigetto provvisorio dell’opposizione.

B. Con scritto 15

febbraio 2013 all’Ufficio di esecuzione, il debitore ha ritirato l’opposizione di

cui trattasi. Con atto di medesima data la RE1 ha chiesto al Pretore di

stralciare la causa dai ruoli perché priva d’oggetto e di statuire sulle spese

giudiziarie. Altrettanto ha fatto il convenuto, il quale, precisato che “le

parti si sono accordate sui loro rapporti contrattuali” ha chiesto lo stralcio

della causa “senza ulteriori formalità”.

Con ordinanza 18 febbraio

2013 il Pretore ha annullato l’udienza di discussione e ha fissato un termine

di 10 giorni alle parti per pronunciarsi sulla ripartizione dei costi

giudiziari giusta l’art. 109 CPC, rilevando che il convenuto aveva menzionato,

nel suo scritto, l’esistenza di un accordo al riguardo.

Con scritto 25 febbraio

2013 la RE1 ha comunicato che l’accordo prevedeva l’assunzione integrale di

queste posizioni in capo al convenuto. Di segno opposto è invece lo scritto 4

marzo 2013 del convenuto, il quale ha sostenuto che gli accordi tra le parti prevedevano

una compensazione delle ripetibili, mentre le tasse e le spese erano da mettere

a carico di chi le aveva anticipate.

C. Con decisione 20

giugno 2012 il primo giudice ha tolto la causa dai ruoli per intervenuto

accordo tra le parti in applicazione dell’art. 241 CPC. In applicazione degli

art. 106 segg. CPC egli ha quindi posto i costi della causa a carico delle

parti in ragione di metà ciascuna e compensato le ripetibili.

D. Con reclamo 4 luglio

2013 la RE1 insorge contro la precitata decisione, chiedendo in via principale

l’annullamento e la riforma del dispositivo n. 2 della sentenza impugnata nel

senso di porre interamente a carico della parte convenuta la tassa e le spese

di giustizia di fr. 500.- e di condannarla al pagamento delle ripetibili, in

via subordinata di annullare il dispositivo n. 2 e di rinviare l’incarto al

Pretore per nuovo giudizio.

Con osservazioni 7 agosto

2013 CO1 ha postulato la reiezione del reclamo.

considerato

Considerandi

1.

Per l’art. 110 CPC,

la decisione in materia di spese è impugnabile a titolo indipendente soltanto

mediante reclamo, ciò a prescindere se la controversia in sé è soggetta ad

appello oppure a reclamo (Trezzini, in:

Cocchi/Trezzini/ Bernasconi, CPC comm., 2011, pag. 447; Jenny, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar

zur ZPO, 2013, n. 3 ad art. 110). Contro le decisioni di prima istanza

pronunciate in procedura sommaria - come quella di cui trattasi - il termine di

reclamo è di 10 giorni dalla notificazione della decisione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Nel caso concreto la

decisione impugnata è pervenuta al reclamante il 24 giugno 2013, ragione per

cui il reclamo qui in esame, rimesso alla posta il 4 luglio 2013, è tempestivo

e da questo punto di vista ammissibile.

2.

In applicazione

dell’art. 105 CPC, le spese processuali sono fissate e ripartite d’ufficio

(cpv. 1), mentre le ripetibili sono assegnate dal giudice secondo le tariffe,

ritenuto che le parti possono presentare una nota delle loro spese (cpv. 2). Le

spese ripetibili non sono però attribuite d’ufficio, essendo invece necessario

che la parte formuli esplicita richiesta in tal senso (Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/ Bernasconi, op. cit., pag. 430; Jenny, in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, op. cit., n. 6 ad

art. 105). In caso di contestazioni di natura pecuniaria, la parte deve

cifrare le sue pretese e non può limitarsi a formulare richieste indeterminate (sentenza

del Tribunale federale 5A_663/2011 dell’8 dicembre 2011; Trezzini, op. cit., pag. 1368 segg.;

vedi anche Rep. 2004 pag. 539 consid. b; analogamen- te, sul piano federale: Aubry Girardin, Commentaire de la LTF,

2009, n. 17 ad art. 42). Per quanto concerne in particolare la richiesta di

attribuzione di spese ripetibili, questa non deve essere necessariamente cifrata.

Tuttavia, in caso di contestazione di una decisione dell’istanza inferiore che

nega le spese ripetibili, la parte che la impugna deve cifrare in modo preciso

la somma che chiede le sia attribuita in luogo di quanto assegnato - o non

assegnato -, se del caso corredandola dalla relativa nota spese (Trezzini in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi,

op. cit., pag. 1368 e segg.; Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy, CPC commenté, 2011, n. 4 ad

art. 311 e n. 5 ad art. 321; vedi anche sentenza del Tribunale federale 4C.195/2003

del 13 novembre 2003; così già nel CPC-TI: Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, 2000, n. 10 ad art. 309 CPC con rif.).

3.

Nel caso concreto

reclamante si limita a impugnare formalmente il dispositivo n. 2 della sentenza

pretorile senza però quantificare l’ammontare delle ripetibili di cui postula

l’attribuzione. La domanda con cui chiede di “obbligare l’opponente e debitore

al pagamento delle spese giudiziarie di CHF 500 e delle ripetibili” è invero

formulata in modo generico. La domanda, non cifrata, è insufficiente per quanto

concerne le spese ripetibili e su questo punto il reclamo è quindi inammissibile.

4.

Resta da esaminare la

questione dell’attribuzione delle spese processuali, che il Pretore, in assenza

di un accordo tra le parti in merito alla ripartizione delle stesse, ha deciso

in applicazione dei principi degli art. 106 segg. CPC ripartendole in ugual

misura tra le parti.

Giusta l’art. 106 cpv. 1

CPC le spese giudiziarie – che comprendono sia le spese processuali sia le spese

ripetibili (art. 95 cpv. 1 CPC) – sono poste a carico della parte soccombente.

In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente

l’attore; in caso di acquiescenza all’azione, il convenuto. Secondo l’art. 107

CPC, il giudice può prescindere dai principi di ripartizione – stabiliti

dall’art. 106 CPC – e ripartire le spese giudiziarie secondo equità in

particolare se la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva d’oggetto e la

legge non prevede altrimenti (lett. e). In siffatta evenienza l’istanza di

ricorso non sostituisce il proprio apprezzamento a quello del primo giudice, ma

intervenire soltanto in caso di abuso o eccesso.

5.

Il primo giudice ha

tenuto conto d’un canto del fatto che la parte istante ha desistito dalla domanda

condannatoria, ritenendo che ciò ne comporta la soccombenza su questo punto.

Inoltre, rilevato che un accordo implica reciproche concessioni, ha considerato

che, l’accordo stesso essendo silente in punto agli oneri processuali, era

giustificato porli a carico in ragione di metà ciascuna. Ciò in considerazione

del fatto che un accordo tra le parti che pone fine alla lite è il frutto di

reciproche concessioni e, in base a questa logica, in assenza di un accordo in

punto alle spese processuali le stesse sono poste a carico delle parti in ugual

misura.

La reclamante censura la

decisione impugnata, sostenendo che il fatto di aver desistito dalla domanda

condannatoria non costituisce desistenza perché il ritiro è avvenuto prima

della notificazione dell’atto alla controparte. Inoltre, avendo controparte

ritirato senza riserve l’opposizione al precetto esecutivo, essa sarebbe di

fatto da considerare soccombente.

6.

Preso atto delle

discordanti opinioni delle parti e non essendo provata l’esistenza di un accordo

in merito alla ripartizione delle spese giudiziarie, come rettamente rilevato

dal primo giudice, queste devono essere definite in applicazione dei principi

degli art. 106 segg. CPC, ciò considerato altresì che non è stato sostenuto che

in mancato accordo su questo punto sia atto a invalidare l’accordo che ha condotto

al ritiro dell’opposizione.

Per quanto concerne la

prima censura sollevata dalla reclamante, la quale sostiene che il primo

giudice l’ha considerata a torto soccombente per aver rinunciato alla domanda

creditoria, va ricordato che essa aveva in un primo tempo chiesto la condanna

della controparte al pagamento di fr. 6'725'040.- oltre accessori, e postulato

il rigetto provvisorio dell’opposizione. Trattavasi quindi di una causa da

trattare con la procedura ordinaria, che tuttavia difettava di un presupposto

processuale, mancando l’autorizzazione a procedere. A seguito del ritiro della

domanda condannatoria, la causa ha potuto essere trattata con la procedura

sommaria. Ora, per l’art. 65 CPC, se la parte ritira l’azione prima che il

giudice l’abbia notificata alla controparte, il ritiro non ha le medesime

conseguenze della desistenza e la causa può essere riproposta, non essendovi

effetto di cosa giudicata (messaggio concernente il Codice di diritto

processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6649). In effetti, in siffatta

evenienza la parte desistente non può essere considerata soccombente. Ciò però

non significa ancora che le spese processuali - le spese ripetibili non sono

qui in discussione - non le possano essere poste a carico in applicazione

dell’art. 108 CPC. Certo, il Pretore non le ha prelevate con la decisione 29

novembre 2012, quando ha stralciato la richiesta di giudizio n. 1. Egli però

non era tenuto a farlo, ben potendo procedervi con la decisione che poneva fine

al procedimento. In siffatte circostanze per determinare era da tener conto sia

della OTLEF per quanto concerne lo stralcio della procedura di rigetto

dell’opposizione, sia della LTG per quanto concerne la domanda condannatoria,

segnatamente dell’art. 21 LTG che impone, in caso di transazione, di

acquiescenza o desistenza o se la causa diviene priva d’oggetto per altri

motivi, di fissare la tassa di giustizia in base alla tariffa tenendo conto

degli atti compiuti.

Considerato che in

concreto l’onere del primo giudice è stato sostanzialmente equivalente per la

procedura d’interpello e per la definizione dell’attribuzione delle spese, nella

misura in cui le spese giudiziarie sono state ripartite in ragione di metà per

ciascuno, già solo per questo motivo la decisione impugnata non rileva di un

accertamento manifestamente errato dei fatti o da un’applicazione erronea del

diritto. Non è quindi necessario esaminare la seconda censura sollevata dalla

reclamante.

Su questo punto il reclamo

deve di conseguenza essere respinto.

7.

Per i motivi che

precedono, il reclamo deve essere respinto.

Le spese giudiziarie sono

poste a carico della reclamante, soccombente.

per i quali motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è

ammissibile il reclamo 4 luglio 2013 di RE1 è respinto.

2.

Le spese processuali

di fr. 250.-, già anticipati dalla reclamante restano a suo carico, con

l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 250.- a titolo di ripetibili.

3.

Notificazione a:

- PA1

-

CO1

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

vice-presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza

non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 segg. LTF).