14.2013.125
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Stralcio dai ruoli per intervenuto accordo tra le parti. Riparto delle ripetibili
31 ottobre 2013Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2013.125
Lugano
31 ottobre 2013
WW/adf/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vice-presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello
Sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire
nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti promossa
con atto 9 novembre 2012 (inc. SO.2012.5033) da
RE 1
patrocinata dagli avv. PA 1 PA 2
contro
CO
1
chiedente il
pagamento di fr. 6'725'040.- oltre accessori nonché il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. 1575212 dell’Ufficio di
esecuzione di Lugano;
e ora sul
reclamo 4 luglio 2013 della RE1 contro la decisione 20 giugno 2013 con la quale
il Pretore del distretto di Lugano, sezione 1,
ha stralciato la causa dai ruoli ponendo le spese a carico delle parti in
ragione di metà ciascuna e compensando le ripetibili.
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. Con precetto
esecutivo n. 1575212 del 4 settembre 2012 dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
la RE1 ha escusso CO1 per l’importo di fr. 6'725’040.- oltre interessi e spese.
Interpostavi tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con atto 9 novembre
2012 la procedente ha chiesto la condanna di CO1 al pagamento di fr. 6'725'040.-
nonché il rigetto provvisorio dell’opposizione.
Rilevato che l’atto,
intitolato “domanda di rigetto provvisorio dell’opposizione”, conteneva anche
una domanda condannatoria che presupponeva un esperimento di conciliazione
obbligatorio in concreto non esperito, in applicazione dell’art. 56 CPC il
Pretore ha interpellato la procedente per chiarire la questione. Con atto 27
novembre 2012 essa ha quindi precisato la propria richiesta nel senso di
mantenere solo la domanda di rigetto provvisorio dell’opposizione.
B. Con scritto 15
febbraio 2013 all’Ufficio di esecuzione, il debitore ha ritirato l’opposizione di
cui trattasi. Con atto di medesima data la RE1 ha chiesto al Pretore di
stralciare la causa dai ruoli perché priva d’oggetto e di statuire sulle spese
giudiziarie. Altrettanto ha fatto il convenuto, il quale, precisato che “le
parti si sono accordate sui loro rapporti contrattuali” ha chiesto lo stralcio
della causa “senza ulteriori formalità”.
Con ordinanza 18 febbraio
2013 il Pretore ha annullato l’udienza di discussione e ha fissato un termine
di 10 giorni alle parti per pronunciarsi sulla ripartizione dei costi
giudiziari giusta l’art. 109 CPC, rilevando che il convenuto aveva menzionato,
nel suo scritto, l’esistenza di un accordo al riguardo.
Con scritto 25 febbraio
2013 la RE1 ha comunicato che l’accordo prevedeva l’assunzione integrale di
queste posizioni in capo al convenuto. Di segno opposto è invece lo scritto 4
marzo 2013 del convenuto, il quale ha sostenuto che gli accordi tra le parti prevedevano
una compensazione delle ripetibili, mentre le tasse e le spese erano da mettere
a carico di chi le aveva anticipate.
C. Con decisione 20
giugno 2012 il primo giudice ha tolto la causa dai ruoli per intervenuto
accordo tra le parti in applicazione dell’art. 241 CPC. In applicazione degli
art. 106 segg. CPC egli ha quindi posto i costi della causa a carico delle
parti in ragione di metà ciascuna e compensato le ripetibili.
D. Con reclamo 4 luglio
2013 la RE1 insorge contro la precitata decisione, chiedendo in via principale
l’annullamento e la riforma del dispositivo n. 2 della sentenza impugnata nel
senso di porre interamente a carico della parte convenuta la tassa e le spese
di giustizia di fr. 500.- e di condannarla al pagamento delle ripetibili, in
via subordinata di annullare il dispositivo n. 2 e di rinviare l’incarto al
Pretore per nuovo giudizio.
Con osservazioni 7 agosto
2013 CO1 ha postulato la reiezione del reclamo.
considerato
Considerandi
1.
Per l’art. 110 CPC,
la decisione in materia di spese è impugnabile a titolo indipendente soltanto
mediante reclamo, ciò a prescindere se la controversia in sé è soggetta ad
appello oppure a reclamo (Trezzini, in:
Cocchi/Trezzini/ Bernasconi, CPC comm., 2011, pag. 447; Jenny, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar
zur ZPO, 2013, n. 3 ad art. 110). Contro le decisioni di prima istanza
pronunciate in procedura sommaria - come quella di cui trattasi - il termine di
reclamo è di 10 giorni dalla notificazione della decisione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Nel caso concreto la
decisione impugnata è pervenuta al reclamante il 24 giugno 2013, ragione per
cui il reclamo qui in esame, rimesso alla posta il 4 luglio 2013, è tempestivo
e da questo punto di vista ammissibile.
2.
In applicazione
dell’art. 105 CPC, le spese processuali sono fissate e ripartite d’ufficio
(cpv. 1), mentre le ripetibili sono assegnate dal giudice secondo le tariffe,
ritenuto che le parti possono presentare una nota delle loro spese (cpv. 2). Le
spese ripetibili non sono però attribuite d’ufficio, essendo invece necessario
che la parte formuli esplicita richiesta in tal senso (Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/ Bernasconi, op. cit., pag. 430; Jenny, in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, op. cit., n. 6 ad
art. 105). In caso di contestazioni di natura pecuniaria, la parte deve
cifrare le sue pretese e non può limitarsi a formulare richieste indeterminate (sentenza
del Tribunale federale 5A_663/2011 dell’8 dicembre 2011; Trezzini, op. cit., pag. 1368 segg.;
vedi anche Rep. 2004 pag. 539 consid. b; analogamen- te, sul piano federale: Aubry Girardin, Commentaire de la LTF,
2009, n. 17 ad art. 42). Per quanto concerne in particolare la richiesta di
attribuzione di spese ripetibili, questa non deve essere necessariamente cifrata.
Tuttavia, in caso di contestazione di una decisione dell’istanza inferiore che
nega le spese ripetibili, la parte che la impugna deve cifrare in modo preciso
la somma che chiede le sia attribuita in luogo di quanto assegnato - o non
assegnato -, se del caso corredandola dalla relativa nota spese (Trezzini in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi,
op. cit., pag. 1368 e segg.; Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy, CPC commenté, 2011, n. 4 ad
art. 311 e n. 5 ad art. 321; vedi anche sentenza del Tribunale federale 4C.195/2003
del 13 novembre 2003; così già nel CPC-TI: Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, 2000, n. 10 ad art. 309 CPC con rif.).
3.
Nel caso concreto
reclamante si limita a impugnare formalmente il dispositivo n. 2 della sentenza
pretorile senza però quantificare l’ammontare delle ripetibili di cui postula
l’attribuzione. La domanda con cui chiede di “obbligare l’opponente e debitore
al pagamento delle spese giudiziarie di CHF 500 e delle ripetibili” è invero
formulata in modo generico. La domanda, non cifrata, è insufficiente per quanto
concerne le spese ripetibili e su questo punto il reclamo è quindi inammissibile.
4.
Resta da esaminare la
questione dell’attribuzione delle spese processuali, che il Pretore, in assenza
di un accordo tra le parti in merito alla ripartizione delle stesse, ha deciso
in applicazione dei principi degli art. 106 segg. CPC ripartendole in ugual
misura tra le parti.
Giusta l’art. 106 cpv. 1
CPC le spese giudiziarie – che comprendono sia le spese processuali sia le spese
ripetibili (art. 95 cpv. 1 CPC) – sono poste a carico della parte soccombente.
In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente
l’attore; in caso di acquiescenza all’azione, il convenuto. Secondo l’art. 107
CPC, il giudice può prescindere dai principi di ripartizione – stabiliti
dall’art. 106 CPC – e ripartire le spese giudiziarie secondo equità in
particolare se la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva d’oggetto e la
legge non prevede altrimenti (lett. e). In siffatta evenienza l’istanza di
ricorso non sostituisce il proprio apprezzamento a quello del primo giudice, ma
intervenire soltanto in caso di abuso o eccesso.
5.
Il primo giudice ha
tenuto conto d’un canto del fatto che la parte istante ha desistito dalla domanda
condannatoria, ritenendo che ciò ne comporta la soccombenza su questo punto.
Inoltre, rilevato che un accordo implica reciproche concessioni, ha considerato
che, l’accordo stesso essendo silente in punto agli oneri processuali, era
giustificato porli a carico in ragione di metà ciascuna. Ciò in considerazione
del fatto che un accordo tra le parti che pone fine alla lite è il frutto di
reciproche concessioni e, in base a questa logica, in assenza di un accordo in
punto alle spese processuali le stesse sono poste a carico delle parti in ugual
misura.
La reclamante censura la
decisione impugnata, sostenendo che il fatto di aver desistito dalla domanda
condannatoria non costituisce desistenza perché il ritiro è avvenuto prima
della notificazione dell’atto alla controparte. Inoltre, avendo controparte
ritirato senza riserve l’opposizione al precetto esecutivo, essa sarebbe di
fatto da considerare soccombente.
6.
Preso atto delle
discordanti opinioni delle parti e non essendo provata l’esistenza di un accordo
in merito alla ripartizione delle spese giudiziarie, come rettamente rilevato
dal primo giudice, queste devono essere definite in applicazione dei principi
degli art. 106 segg. CPC, ciò considerato altresì che non è stato sostenuto che
in mancato accordo su questo punto sia atto a invalidare l’accordo che ha condotto
al ritiro dell’opposizione.
Per quanto concerne la
prima censura sollevata dalla reclamante, la quale sostiene che il primo
giudice l’ha considerata a torto soccombente per aver rinunciato alla domanda
creditoria, va ricordato che essa aveva in un primo tempo chiesto la condanna
della controparte al pagamento di fr. 6'725'040.- oltre accessori, e postulato
il rigetto provvisorio dell’opposizione. Trattavasi quindi di una causa da
trattare con la procedura ordinaria, che tuttavia difettava di un presupposto
processuale, mancando l’autorizzazione a procedere. A seguito del ritiro della
domanda condannatoria, la causa ha potuto essere trattata con la procedura
sommaria. Ora, per l’art. 65 CPC, se la parte ritira l’azione prima che il
giudice l’abbia notificata alla controparte, il ritiro non ha le medesime
conseguenze della desistenza e la causa può essere riproposta, non essendovi
effetto di cosa giudicata (messaggio concernente il Codice di diritto
processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6649). In effetti, in siffatta
evenienza la parte desistente non può essere considerata soccombente. Ciò però
non significa ancora che le spese processuali - le spese ripetibili non sono
qui in discussione - non le possano essere poste a carico in applicazione
dell’art. 108 CPC. Certo, il Pretore non le ha prelevate con la decisione 29
novembre 2012, quando ha stralciato la richiesta di giudizio n. 1. Egli però
non era tenuto a farlo, ben potendo procedervi con la decisione che poneva fine
al procedimento. In siffatte circostanze per determinare era da tener conto sia
della OTLEF per quanto concerne lo stralcio della procedura di rigetto
dell’opposizione, sia della LTG per quanto concerne la domanda condannatoria,
segnatamente dell’art. 21 LTG che impone, in caso di transazione, di
acquiescenza o desistenza o se la causa diviene priva d’oggetto per altri
motivi, di fissare la tassa di giustizia in base alla tariffa tenendo conto
degli atti compiuti.
Considerato che in
concreto l’onere del primo giudice è stato sostanzialmente equivalente per la
procedura d’interpello e per la definizione dell’attribuzione delle spese, nella
misura in cui le spese giudiziarie sono state ripartite in ragione di metà per
ciascuno, già solo per questo motivo la decisione impugnata non rileva di un
accertamento manifestamente errato dei fatti o da un’applicazione erronea del
diritto. Non è quindi necessario esaminare la seconda censura sollevata dalla
reclamante.
Su questo punto il reclamo
deve di conseguenza essere respinto.
7.
Per i motivi che
precedono, il reclamo deve essere respinto.
Le spese giudiziarie sono
poste a carico della reclamante, soccombente.
per i quali motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è
ammissibile il reclamo 4 luglio 2013 di RE1 è respinto.
2.
Le spese processuali
di fr. 250.-, già anticipati dalla reclamante restano a suo carico, con
l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 250.- a titolo di ripetibili.
3.
Notificazione a:
- PA1
-
CO1
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
vice-presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza
non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre
al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 segg. LTF).