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Decisione

14.2013.126

Azione di rivendicazione della proprietà (art. 106, 107, 108 e 109 LEF). Procedura per chiarire i pretesi diritti di terzi su un oggetto (formalmente) pignorato

21 ottobre 2013Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con ricorso

del 3 ottobre 2012 alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello, quale Autorità di vigilanza, B__________ si è opposto al

pignoramento, rilevando che, sebbene le armi pignorate figuravano nella Carta Europea

delle Armi da Fuoco (CEAF) emessa il 10 giugno 2009 a suo nome, le stesse non erano più di sua proprietà e nemmeno erano in suo possesso, anche se

per talune di loro ne era stato il legittimo proprietario prima di doverle vendere

nel 2011.

C. Pur respingendo il ricorso questa

Camera, con sentenza del 22 ottobre 2012 (inc. 15.2012.112), ha fatto ordine all’Ufficio

esecuzione e fallimento di Blenio di avviare la procedura di rivendicazione

prevista dagli art. 106 e segg. LEF.

D. Con provvedimento del 29 novembre 2012 l’Ufficio esecuzione e fallimenti di Blenio, in virtù dell’art. 108 cpv.

2 LEF, ha assegnato a RE 1, che aveva contestato la rivendicazione fatta valere

da CO 1, un termine di 20 giorni per promuovere l’azione di contestazione.

E. Il 5

dicembre 2012 RE 1 ha poi effettivamente promosso un’azione di contestazione

della rivendicazione di proprietà avanzata da CO 1 sui fucili Savage mod.

Stevens 300 22 l.r., Franchi mod. 13576 12/70 e Beretta mod. 686E 12/70,

rilevando che nell’ambito del pignoramento a carico di B__________, dopo

puntuali verifiche presso il Servizio Autorizzazioni della Polizia cantonale, è

emerso che quest’ultimo risultava proprietario di ben otto armi, poi tutte

sottoposte a pignoramento, contro il quale B__________ si era opposto,

sostenendo di non esserne più proprietario avendole venduto. Dal formulario

ufficiale per il rilascio della Carta Europea delle Armi da Fuoco intestata a B__________

emergeva come il richiedente, una volta enumerate le armi, era espressamente

chiamato a certificare “…di avere risposto alle domande in modo veritiero e

di essere legittimo proprietario della armi sopra elencate” (doc. C).

Essendo la citata carta ancora in vigore, venendo a scadenza il 9 giugno 2014, ne conseguiva che B__________ doveva essere considerato legittimo

proprietario delle armi che vi erano elencate (doc. E e F), contrariamente a

quanto fatto valere da CO 1 che aveva sostenuto di avere acquistato i fucili in

oggetto tra il 22 maggio e il 20 giugno 2011, producendone i relativi

contratti.

RE 1 ha poi rilevato che secondo l’art. 11 LArm, per ogni alienazione di un’arma da fuoco o di una parte

essenziale di arma per la quale non è necessario il permesso d’acquisto di

armi, come per i fucili da caccia a colpo singolo o a più canne, come quelli in

oggetto, è necessario stipulare un contratto scritto, i cui contenuti sono

esplicitati nella stessa disposizione. D'altronde, oltre a questa esigenza

formale, l’art. 11 cpv. 3 LArm prevede che chi aliena un’ar­ma è tenuto a inviare,

entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, copia dello stesso al Servizio

Autorizzazioni della Polizia cantonale. L’istante ha puntualizzato che questa

comunicazione non era pervenuta al citato organo di controllo, che avrebbe altrimenti

provveduto, essendo nel frattempo trascorso più di un anno dalla presunta

vendita, all’aggiornamento dei propri dati. In mancanza di una qualsiasi

attestazione di un’avvenuta comunicazione alla competente autorità, non vi

poteva essere certezza alcuna né sul fatto che i citati contratti di compravendita

avevano un reale fondamento, né, nella pure improbabile ipotesi in cui fosse il

caso, sul momento in cui essi erano stati effettivamente conclusi. Anche le ricevute

potevano essere datate in modo certo e dovevano essere considerate inadatte a

comprovare la tesi dell’avvenuta compravendita. Per l’istante l’unica documentazione

degna di fede è indiscutibilmente quella attualmente nelle mani del Servizio

Autorizzazioni della Polizia cantonale, da cui, dopo verifica dell’Ufficio

esecuzione fallimenti di Blenio, era emerso che B__________ era proprietario

dei fucili indebitamente rivendicati da CO 1.

Con osservazioni dell’11 gennaio 2013 CO 1 ha sostenuto che le tre armi erano state da lui acquistate da B__________

con contratti del 22 maggio 2011 rispettivamente 31 maggio 2011 e 20 giugno 2011, pertanto in date antecedenti a quella del pignoramento eseguito dall’Ufficio

esecuzione e fallimenti di Blenio, e di averle pagate seduta stante come risultava

dalle relative ricevute (doc. III).

Con la replica dell’8 marzo 2013 il creditore ha rilevato che controparte si è limitata a ribadire

l’autenticità dei contratti di compravendita e delle ricevute allegate, senza

fornire alcuna giustificazione in merito alla mancata segnalazione

dell’avvenuto passaggio di proprietà dei fucili in oggetto al Servizio

Autorizzazioni della Polizia cantonale, sebbene nel frattempo era trascorso più

di un anno e mezzo dalla pretesa compravendita. RE 1 ha ribadito che le anomale circostanze, in cui era intervenuta la pretesa vendita dei fucili in

esame, quindi nello spazio di un mese e proprio nell’incom­ben­za dell’avvio

della procedura esecutiva nei suoi confronti, si presentavano anche per quel

che riguardava le ulteriori armi pignorate, che pure in data 21 settembre 2012

risultavano intestate a B__________ presso il Servizio Autorizzazioni della

Polizia Cantonale (doc. L).

Duplicando CO 1 si è riconfermato

nelle sue allegazioni, rilevando che al momento dell’acquisto i fucili non

erano pignorati, per cui aveva potuto acquistarli regolarmente. In merito alla

mancata notifica della compravendita, il rivendicante ha asserito che

l'incombenza spettava a B__________ e che di tale mancanza non doveva pagarne

lui le conseguenze.

Al dibattimento finale del 23 maggio 2013 RE 1 ha puntualizzato che in seguito alle informazioni raccolte dal Giudice

di pace risultava che B__________ aveva notificato la vendita delle armi alla

Polizia cantonale il 4 ottobre 2012, il che confermava la tesi secondo la quale

la documentazione prodotta era stata allestita solo per eludere l’avvenuto

pignoramento, essendo a quel momento le armi già pignorate. Luca Guglielmazzi

ha ribadito che le armi erano state acquistate effettivamente secondo le date

che apparivano sui contratti e sulle ricevute e che Brenno Poletti si era

impegnato a notificare il cambiamento di proprietà alla Polizia cantonale.

F. Con decisione del 1° giugno

2013 il Giudice di pace del circolo di Olivone ha respinto l’azione, ritenendo

che la tesi dell’istante, secondo la quale a valere quale prova della proprietà

di armi era unicamente la Carta Europea d’Arma da Fuoco, sicché qualsiasi cambiamento

di proprietà degli oggetti avrebbe dovuto essere indicato nella predetta carta,

non teneva conto dello stato di angustia di B__________ causato dalla sua

difficile situazione finanziaria, e nemmeno della buona fede del giovane

cacciatore CO 1, di fronte all’offerta di acquistare alcune armi. A mente del

primo giudice poi, le allegazioni dell’istante, secondo il quale i documenti

prodotti dal rivendicante erano falsi, non era provata da perizia alcuna, ma si

basavano unicamente su sospetti derivanti da atteggiamenti legati alla

personalità dell’escusso. Al Giudice di pace tale prova è apparsa debole, nel

contesto di una situazione in cui erano coinvolte persone, nei confronti delle

quali appariva difficile porre in discussione la loro buona fede.

G. Con il reclamo RE

1 rileva come il primo giudice abbia omesso di considerare che l’Ufficio

esecuzione e fallimenti di Blenio ha proceduto al pignoramento dei fucili di

proprietà di B__________ non solo sulla base della menzionata Carta Europea d’Arma

da Fuoco, ma anche su quanto era emerso da un ulteriore accertamento eseguito presso

il Servizio Autorizzazioni della Polizia cantonale sui propri registri (doc.

C). Secondo il reclamante vi sono pertanto ben due documenti ufficiali a

comprova della tesi, per cui tutti gli otto fucili pignorati, compresi i tre in

questione rivendicati da CO 1, sono sempre stati di proprietà di B__________. L’istante

contesta poi non solo la data dei contratti d’acquisto delle armi, ma pure il

fatto che gli stessi abbiano avuto un reale fondamento. Infatti non è mai stato

prodotto alcun altro documento che potesse comprovarne l’effettiva portata. Dubbio

appare poi lo scritto del 4 ottobre 2012 con cui B__________ avrebbe comunicato al Servizio autorizzazioni della Polizia cantonale l’avvenuto passaggio di

proprietà di tutti i suoi fucili, a quel momento già pignorati. Se ciò è

avvenuto, il reclamante ritiene incomprensibile che B__________ non l’abbia menzionato

nel suo reclamo alla Camera di esecuzione e fallimenti, che non l’ha ripreso

nella sua decisione del 22 ottobre 2012 (doc. G).

Secondo il reclamante appare pure

singolare che B__________ non si sia premurato di allegare al suo scritto la

conferma delle intervenute modifiche da parte del Servizio Autorizzazioni della

Polizia cantonale, risposta che, se fosse veritiera la data del 4 ottobre 2012, dovrebbe essergli senza alcun dubbio già pervenuta. D’altro canto, seppure

si è trattato teoricamente di transazioni del valore di alcune migliaia di

franchi, non è mai stato prodotto neppure un semplice

estratto conto che potesse

suggerire l’effettivo acquisto delle armi in questione. Infine, conclude il

reclamante, CO 1 non ha in alcun modo dimostrato nel corso di causa di tenere effettivamente

in suo potere, ai sensi dell’art. 919 CC, i fucili in oggetto, per cui non può

comprovare la sua qualità di possessore dei medesimi. E fosse anche dimostrato

il possesso delle armi, i presupposti per ritenerne equivoca l’origine sarebbero

dati, visti tutti gli elementi fattuali indubbiamente sospetti, per cui la

presunzione legale di cui all’art. 930 CC è nel caso di specie inapplicabile.

H. Delle

osservazioni di controparte di dirà, se del caso, in seguito.

Considerandi

in

diritto:

1.

Secondo

l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le

decisioni inappellabili di prima istanza finali. Tale è il caso per le

decisioni a tenore della LEF, segnatamente in tema di

azioni di rivendicazione ai sensi

degli art. 106-109 LEF (art. 48 lett. e n. 1 LOG). Il

termine per l’inoltro del reclamo è di trenta giorni (art. 321 cpv. 2 CPC),

trattandosi di procedura ordinaria (cfr. art. 198 lett. e n. 3 e, a contrario,

251.

CPC). Eventuali osservazioni al reclamo devono poi ossequiare il medesimo

termine (art. 322 cpv. 2 CPC). Proposto il 4 luglio 2013 avverso la decisione

datata 1° giugno 2013 e recapitata al patrocinatore del reclamante il 4 giugno

2013, il reclamo ossequia il termine di trenta giorni ed è così tempestivo. Quanto

all'im­pugnazione è stata intimata il 25 luglio 2013, di modo che anche la

risposta al reclamo, spedita il 9 agosto 2013, risulta senz’altro ammissibile.

2.

In base

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto (lett. a ), che l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b). Con il reclamo RE 1 sostiene che, come risulta dall’iscrizione

delle armi in oggetto nella Carta Europea d’Arma da Fuoco (di cui al doc. E) e

dalla verifica effettuata dall’Ufficio esecuzione fallimenti di Blenio presso

il Servizio Autorizzazioni della Polizia cantonale, le armi risultano di

proprietà di B__________. Secondo l’istante i contratti di compravendita e le relative

ricevute prodotte dal rivendicante CO 1 sarebbero state allestite unicamente

per sottrarre le armi alla procedura

esecutiva.

3.

Ai sensi

dell’art. 106 cpv. 1 LEF se vien fatto valere che sul bene pignorato un terzo è

titolare di un diritto di proprietà, di pegno o di un altro diritto

incompatibile con il pignoramento o che deve essere preso in considerazione in

proseguimento di esecuzione, l’ufficio d’esecuzione ne fa menzione nel verbale

di pignoramento o, se questo è già stato notificato, ne dà speciale avviso alle

parti. Questa norma regola insieme con gli art. 107, 108 e 109 la procedura di

rivendicazione. Questa serve a chiarire i pretesi diritti di terzi sull’og­getto

(formalmente) pignorato (Staehelin,

Basler Kommentar zum SchKG, 2a ed, 2010, n. 1 ad art. 106). Secondo

l’art. 108 cpv. 1 n. 1 LEF il creditore e il debitore possono promuovere nei

confronti del terzo l’azione di contestazione della sua pretesa, quando questa

riguarda un bene mobile in possesso o copossesso del terzo. Il criterio del

possesso vale solo per definire il ruolo delle parti nella causa di rivendicazione:

l’onere della prova rimane invariato (cfr. DTF 116 III 82 consid. 2 con rinvio

all’art. 8 CC e a DTF 88 III 127; Gilliéron,

Commentaire de la LP, art. 89-158, 2000, n. 36 ad art. 108). Giusta l’art. 8 CC

spetta al convenuto provare i fatti dai quali risulti che è proprietario degli

oggetti in lite (cfr. DTF 84 III 141 consid. 3).

3.1

Giusta l’art. 930 cpv. 1 CC

il possessore di una cosa ne è presunto proprietario. La presunzione della

proprietà legata al possesso non è però assoluta. Essa cessa quando è sospetta

o equivoca. È segnatamente equivoca quando l’acquisto del possesso o il potere

sulla cosa sono suscettibili di più spiegazioni (sentenza 5A_633/2009 del 6 settembre 2010 consid. 2,5A_279/2008 del 16 settembre 2008 consid. 6.2, in SJ 2009 I pag. 325; Steinauer, Les droits

réels, vol. I, 4a ed., 2007, n. 394). Per decidere su di un’azione

di rivendicazione occorre considerare i rapporti di proprietà al momento del

pignoramento (Staehelin, op. cit.

n. 7 ad art. 107 e rif. ivi).

3.2

Nella fattispecie risulta

dagli atti che delle otto armi registrate a nome dell'escusso B__________ (doc.

L) e pignorate il 21 settembre 2012 la carabina marca Savage, mod. Stevens 300 .22 l.r. (n. 1), il fucile marca Franchi, modello 13576 12/70 (n. 4) e il fucile soprapposto marca

Beretta 686 E 12/70 n. 5) sono stati rivendicati da CO 1, presso il quale essi

si trovavano (verbale di pignoramento, doc. I). Per l’art. 930 CC, quale

possessore egli ne dev'essere presunto proprietario, tanto più che ha pure

prodotto i tre contratti conclusi con B__________ il 22, il 31 maggio 2011 e il 20 giugno 2011, con le relative ricevute, concernenti l’acquisto delle

armi in oggetto (doc. III). E il reclamante non ha addotto alcun indizio

oggettivo che consenta di dubitare della validità di questi atti.

3.3

La ritardata comunicazione

al Servizio Autorizzazioni della Polizia cantonale dell’avvenuta vendita dei

tre fucili (avvenuta solo il 4 ottobre 2012, cfr. scritto 13 marzo 2013 della Polizia

cantonale, doc. 6), che il reclamante rimprovera al primo giudice di non aver

preso in considerazione e a suo dire comproverebbe che B__________ è

proprietario delle armi, è verosimilmente dovuta ad una negligenza, e in ogni

caso non costituisce circostanza atta a concludere che il possesso di CO 1 sia

sospetto o equivoco, rispettivamente che i contratti siano stati allestiti

unicamente per sottrarre le armi alla procedura esecutiva. In effetti, la

mancata notifica della vendita non impedisce il passaggio di proprietà

dell’arma all’acqui­rente, non essendo un presupposto per la validità del

contratto. I registri del Servizio Autorizzazioni della Polizia cantonale

possono certo fornire indizi della proprietà, ma non la determinano, in

particolare se non vengono (immediatamente) aggiornati ai susseguenti passaggi

di proprietà, come nel caso di specie. Ciò in particolare perché la legge sulle

armi non persegue uno scopo di diritto privato ma mira, nell’interesse

pubblico, a prevenire l’impiego abusivo di armi, parti essenziali di armi,

accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni rispettivamente il porto

abusivo di oggetti pericolosi (art. 1 della Legge sulle Armi (LArm) in RS

514.

; cfr. DTF 135 I 209 consid. 3.3.3.). Uguale discorso vale per la Carta

Europea d’Arma da Fuoco, che serve per l’esportazione temporanea di armi da

fuoco verso uno Stato dello spazio Schengen (art. 25b LArm e art. 46 Ordinanza

sulle armi (OArm) in RS 514.541). E in ogni caso tale carta può fornire indizi

sul rapporto di proprietà solo per il momento in cui è stata rilasciata, ma non

su eventuali successive modifiche. In concreto, peraltro, la carabina Savage

Stevens 300 n. 1064520 di calibro .22 l.r. neppure figura in tale documento,

dov’è invece riportata la carabina Savage Stevens 114 n. G781401 di calibro

.300 WSM.

3.4

Le precedenti considerazioni

portano ad ammettere la rivendicazione di proprietà sulle armi in oggetto fatta

valere da CO 1 e, di conseguenza, a respingere l’azione di contestazione

promossa da RE 1.

4.

Ne discende che il reclamo

va respinto.

La tassa di giustizia segue la

soccombenza (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF; 95 cpv. 2 e 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano

indennità d’inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), il convenuto non avendone

presentato richiesta.

Ai fini dell’indicazione dei

rimedi giuridici esperibili sul piano federale, il valore litigioso

determinante (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) può essere stabilito in fr. 1800.–,

pari al prezzo di acquisto delle armi rivendicate (cfr. doc. III prodotto dal

convenuto) (art. 51 cpv. 1 lett. a LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 108 cpv. 1 LEF, 8 e 930 CC

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. La tassa di giustizia di

fr. 250.-- è posta a carico del reclamante.

3. Notificazione a:

– __________, ;

.

Comunicazione alla Giudicatura di

pace del circolo di Olivone.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso

della vertenza, di fr. 1'800.--, non raggiunge il limite di legge di fr.

30'000.--, contro la presente decisione, è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è

possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).