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Decisione

14.2013.127

Rigetto provvisorio. Contratto di locazione. Solidarietà

28 agosto 2013Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con precetto esecutivo n. __________

del 29 novembre/4 dicembre 2012 dell’Ufficio esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'500'000.-- oltre interessi al 5% dal 17 novembre 2011, indicando quale titolo di credito:”Contratto di locazione Part. no. 546 RFD __________”.

Interposta tempestiva opposizione

dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.

B. L’istante

fonda la sua pretesa su un contratto di locazione, sottoscritto il 3 gennaio 2008, relativo alla locazione di un immobile commerciale (doc. B), sostenendo

che RE 1 l’ha firmato in nome e per conto della G__________ e in qualità di

debitore solidale. Il canone di locazione è stato fissato in fr. 744'000.--

all’anno, pagabili in rate trimestrali di fr. 186'000.- ciascuna (doc. B). In

seguito a ritardo nel pagamento degli importi dovuti, l’istante procede per

tutti i canoni non pagati fino al 31 maggio 2011, ossia fino all’entrata in vigore della disdetta.

C. All’udienza

di contraddittorio il convenuto ha postulato la reiezione dell’istanza, ritenendola

inammissibile in quanto fondata sul medesimo precetto esecutivo, già giudicato

dallo stesso Pretore con decisione del 3 aprile 2013, cresciuta in giudicato (doc. 2). Secondo l’escusso, avendo questa decisione di mancato rigetto

dell’opposizione effetto definitivo sull’esecuzione, l’istante avrebbe dovuto,

per l’incasso del suo credito, promuoverne una nuova.

Replicando il

procedente ha confermato l’istanza, respingendo le allegazioni di controparte.

Con la duplica il convenuto ha

asserito che, a prescindere dall’esito della procedura in oggetto, il credito

posto in esecuzione restava contestato.

D. Con

decisione dell’8 luglio 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza, spiegando che non era necessario promuovere una nuova esecuzione, la precedente

istanza di rigetto dell’opposizione essendo stata respinta in ordine per

carenza di capacità processuale del rappresentante dell’istante rispettivamente

dell’avv. PA 2, per cui non occorreva allora procedere all’esame della pretesa

posta in esecuzione nel merito. In prima sede la documentazione prodotta dall’istante

è stata considerata valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 LEF

nei confronti del convenuto.

E. Con il reclamo l’escusso contesta

unicamente di dovere rispondere solidalmente nei confronti dell’istante per il

credito posto in esecuzione.

F. Con le osservazioni la

procedente sostiene che il convenuto non è semplicemente il rappresentante di G__________,

società della quale è amministratore unico, ma è pure responsabile solidalmente

per gli obblighi derivanti dal contratto di locazione in oggetto.

Considerandi

in

diritto:

1.

Secondo l‘art. 319 lett. a

CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili

di prima istanza finali. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a

tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art.

80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).

2.

In base all’art. 320 CPC

con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto

(lett. a), che l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

3.

I documenti prodotti

dall’istante la prima volta con le sue osservazioni al reclamo vanno estromessi

dall’incarto, non essendo ammessa in questa sede la produzione di nuovi mezzi

di prova (art. 326 cpv. 2 CPC).

4.

In virtù dell’art. 82 cpv.

1.

LEF se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante

atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto

provvisorio dell’opposizione.

4.1

La nozione di riconoscimento

di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non

è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte

dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una

somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di

debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da

essi risultino gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481).

Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile

secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di

modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio

dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con riferimenti).

4.2

Il giudice del rigetto

accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo)

se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se

vi è identità fra il creditore, il debitore ed il credito indicati nel precetto

esecutivo e nell’istanza, con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai

documenti prodotti (Staehelin,

Basler Kommentar I, 2a ed., Basilea 2010, n. 50 ad art. 84).

4.3

La dichiarazione di

riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il

debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere chiara,

esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung,

Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3; anche DTF 132 III 480 consid. 4 pag. 461).

5.

Il reclamante contesta la

validità del contratto di locazione doc. B quale riconoscimento di debito nei

suoi confronti, sostenendo di non avere assunto alcun obbligo solidale.

Orbene, nel predetto contratto sono

indicate sulla prima pagina quale locatrice: “Eigentümer/Vermieter: CO 1, __________,

__________, vertreten durch: __________, __________, __________ (nachfolgend

als Vermieterin bezeichnet)” e quale conduttrice: “Mieter/-in: G__________,

__________, __________, vertreten durch: RE 1, __________ (nachfolgend als

Mieterin bezeichnet)”. Segue poi l’indicazione: “Mehrere

Mieter haften für die Pflichten aus dem Mietvertrag solidarisch: RE 1, __________”.

Orbene questa indicazione, che tradotta in italiano significa: “Più

conduttori rispondono solidalmente per gli obblighi derivanti dal contratto”, seguita

dal nome del convenuto, porta a ritenere che quest’ultimo ha inteso obbligarsi

solidalmente nei confronti della locatrice, seppure non elencato come

conduttore. In caso contrario avrebbe dovuto stralciare il suo nome,

manifestando così il suo dissenso. Il reclamante ha invece siglato ogni pagina,

firmando poi in calce come segue: “Die Mieterin: G__________ RE 1 (firma)”.

Non specificando in quale veste egli ha firmato il contratto e siglato ogni

pagina, si deve ritenere che, essendo egli stato menzionato come debitore

solidale, la sua firma rispettivamente la sua sigla sono state poste sia per

conto della società, di cui era amministratore unico, che a titolo personale. Dalla

corrispondenza intercorsa tra le parti emerge poi che di fronte ai solleciti di

pagamento indirizzati sia a G__________ che a RE 1 personalmente

rispettivamente al suo patrocinatore (doc. C, D ed E), non vi è stata alcuna contestazione

in merito alla richiesta di pagamento rivolta a lui personalmente.

Che il reclamante ha inteso obbligarsi

solidalmente nei confronti della locatrice emerge poi chiaramente dalla procedura

di opposizione alla disdetta del contratto di locazione dell’11 aprile 2011, sfociata nelle sentenze del Pretore del Distretto di Lugano del 17 novembre 2011 (doc. G) rispettivamente della seconda Camera civile del Tribunale di

appello del 29 febbraio 2012 (doc. H). Da queste due decisioni si evince che RE

1.

ha promosso la causa personalmente, quale attore, insieme a G__________ e che

la sua legittimazione attiva non è mai stata messa in discussione dalle predette

autorità giudiziarie.

All’udienza davanti al Pretore il

convenuto si è infine limitato a contestare il credito, senza eccepire di non

avere alcuno obbligo solidale nei confronti dell’istante.

Le precedenti considerazioni

portano a concludere che il contratto di locazione in oggetto costituisce

valido riconoscimento di debito del convenuto nei confronti della procedente

per la pretesa posta in esecuzione, per cui l’istanza di rigetto provvisorio

dell’opposizione è stata, in prima sede, correttamente accolta.

6.

Il

reclamo va di conseguenza respinto.

Tassa di giustizia e

ripetibili seguono la soccombenza (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 82 cpv. 1 LEF

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. La tassa di giustizia del

presente giudizio di fr. 2'500.-- è posta a carico di RE 1, il quale rifonderà

a CO 1 fr. 5'000.-- a titolo di ripetibili.

3. Notificazione a:

-

avv. ;

-

avv. .

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 1'500'000.--,

contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione

(art. 72 e segg. LTF).