14.2013.128
Ricevibilità del rimedio del reclamo
12 agosto 2013Italiano5 min
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Numero d'incarto:
14.2013.128
Data decisione, Autorità:
12.08.2013, CEF
Titolo:
Ricevibilità del rimedio del reclamo
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 320 CPC
art. 326 cpv. 1 CPC
art. 82 LEF
Incarto n.
14.2013.128
Lugano
12 agosto
2013
FP/b
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione
e fallimenti del Tribunale d’appello
sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire
sul reclamo presentato l’11 luglio 2013 da
RE 1
contro la decisione emanata il 1. luglio 2013 dal
Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud nella causa a procedura
sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (SO.2013.377) da essa promossa
con istanza del 17 maggio nei confronti di
CO 1
al fine di ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio, notificato in data 7 marzo 2013 per l’incasso di 18'338,90 oltre interessi e spese, a titolo di “Conguaglio
2009/2010 Fr. 437.40 - Conguaglio 2010/2011 Fr. 233.00 - Pigione app. per
periodo 01.03.2013-31.03.2013 Fr. 1'505.00 x 11 mensilità Fr. 16'555.00 - Pigione
box 01.03.2012-31.01.2013 Fr. 70 x 11 mensilità Fr. 770.00 - Rimborso danni: chiave
garage smarrita Fr. 40.00 - Rimborso danni: sostituzione cilindro app. causa smarrimento
chiave app. Fr. 303.50”;
istanza integralmente
respinta dal Pretore con la menzionata decisione, avendo il
convenuto reso
verosimile e sostanziato la presenza di difetti all’ente locato
preso atto che con
osservazioni del 9 agosto 2013 il convenuto ha chiesto la reiezione
del reclamo;
esaminati gli atti,
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che contro
le sentenze di rigetto dell’opposizione – come nella fattispecie – è dato il
rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a
CPC), da inoltrare entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza
impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 cpv. 1 lett. e OG);
che inoltrato
in data 11 luglio 2013 contro una decisone emanata il 1° luglio 2013 e
notificata/recapitata il giorno successivo, il reclamo è tempestivo e, quindi,
da questo aspetto ammissibile;
che in
base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto che l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che,
nella fattispecie, l’insorgente rimprovera anzitutto al primo giudice di non avere
considerato che il convenuto, mentre era ancora conduttore dell’ente locato,
“non ha mai segnalato problemi di muffa e umidità e non ha neanche seguito la regolare
procedura dei difetti (art. 259g CO)”, segnatamente non le ha fissato un
congruo termine per procedere alla riparazione del difetto, con l’avvertenza
che, scaduto infruttuosamente tale termine, avrebbe proceduto al deposito delle
pigioni - presso un ufficio designato dal cantone - che sarebbero giunte a
scadenza;
che, soggiunge
la reclamante, essa non è intervenuta perché non era a conoscenza del difetto,
Fatti
il quale è stato rilevato unicamente in sede di sfratto per mora del
conduttore;
che
l’argomento risulta inammissibile in quanto sollevato per la prima volta
davanti a questa Camera in violazione dell’art. 326 cpv. 1 CPC, secondo cui nella
procedura di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di
nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova;
che,
infatti, replicando in data 13 giugno 2013 alle osservazioni del convenuto, secondo cui l’ente locato non solo non era più abitabile, ma presentava difetti tali
da nuocere alla salute di coloro che vi abitavano, la reclamante si è limitata
Considerandi
a rilevare di non essere responsabile di questo stato di fatto e di essere in
“possesso di fotografie che documentano come viveva (pareti e soffitti
tappezzati con carte blu...)”, senza del resto produrre quanto prospettato;
che nella
misura in cui si propone di ovviarvi esibendo in questa sede le fotografie che
attesterebbero che, in realtà, l’ente locato dal convenuto non era inabitabile,
la reclamante si avvale di nuovo di un argomento inammissibile, la produzione
di nuove prove in sede di reclamo non essendo, come visto, consentita;
che, dato
quanto precede, ne discende pertanto l’inammissibilità del rimedio;
che gli
oneri processuali relativi alla presente decisione seguono la soccombenza, ossia
sono posti a carico della reclamante (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, 106 cpv. 1
CPC);
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo
è inammissibile.
2. La
tassa di giustizia e le spese per complessivi Fr. 500.- sono poste a carico della
reclamante.
3. Notificazione a:
-
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 15'274.50,
non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
lett. a LTF).
Nello stesso termine è
possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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