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Decisione

14.2013.129

Procedura di rigetto dell’opposizione in prima sede. Eccezioni

11 settembre 2013Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

di un termine di dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni;

che la raccomandata contenente

tale atto processuale, spedito il 29 maggio 2013, è stata regolarmente recapitata il 31 maggio 2013 (cfr. ricerca postale Track&Trace);

che l’insorgente rileva in ogni

modo che suo marito, parte nella procedura di cui all’incarto SO.2013.377, ha

preso posizione sull’istanza di rigetto dell’opposizione per conto e in nome di

entrambi i coniugi escussi,

che la puntualizzazione è

senz’altro fondata, avendo in effetti J__________ nelle osservazioni del 5 giugno 2013 e nella duplica del 28 giugno 2013 argomentato anche con riferimento a sua moglie, di modo che il Pretore aggiunto - chiamato a statuire su istanze di

rigetto dell’opposizione avente per oggetto una pretesa diretta contro debitori

ritenuti solidalmente responsabili in virtù del contratto di locazione comune sottoscritto

da entrambi - non poteva, a meno di cadere nel formalismo eccessivo, ignorare

tale circostanza, ossia ritenere semplicemente soccombente la convenuta - per

non avere essa presentato personalmente osservazioni all’istanza - dopo avere,

Considerandi

nel contempo, respinto l’istanza di rigetto dell’opposizione diretta contro J__________

con l’argomentazione che questi aveva reso verosimili le eccezioni liberatorie

sollevate ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 LEF in relazione alla medesima pretesa e

al medesimo complesso dei fatti;

che, ciò posto, non vi è motivo

per riservare alla reclamante un trattamento diverso da quello accordato al

condebitore solidale J__________ nella parallela procedura di rigetto dell’opposizione

sfociata nella decisione di cui all’incarto S0.2013.377, contro la quale si è inutilmente

aggravata la parte istante con reclamo dell’11 luglio 2013, lo stesso essendo stato dichiarato inammissibile da questo giudice con sentenza del 12 agosto 2013

(inc. 14.2013.128);

che ne discende pertanto

l’accoglimento del gravame nel senso di riformare l’impugnata sentenza, con

conseguente reiezione dell’istanza di rigetto dell’opposizione per gli stessi

motivi che avevano spinto il primo giudice a dare ragione a J__________ nella parallela

causa;

che gli oneri processuali relativi

al giudizio di prima sede seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico

della parte istante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC), mentre non si

prelevano spese in esito al presente giudizio (art. 107 cpv. 2 CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è accolto. Di

conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così

riformati:

“1. L’istanza è respinta.

2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 320.- sono poste a carico

dell’istante.”

2. Non si prelevano spese in

esito al presente giudizio.

3. Notificazione a:

-

,

- .

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione

di Mendrisio-Sud.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Giacché il valore litigioso della

vertenza, di fr. 15'274.50, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-,

contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione,

solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso

termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).