14.2013.129
Procedura di rigetto dell’opposizione in prima sede. Eccezioni
11 settembre 2013Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2013.129
Lugano
11 settembre 2013
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
sedente
quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 13
luglio 2013 da
RE
1
contro
la decisione emanata il 1. luglio 2013 dal Pretore aggiunto della
Giurisdizione di Mendrisio-Sud nella causa a procedura sommaria in materia di
esecuzione e fallimenti (SO.2013.376) promossa nei suoi confronti con istanza
del 17 maggio 2013 da
CO
1
preso
atto che, benché richiesta, la parte istante non ha presentato osservazioni al
reclamo;
esaminati
gli atti,
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che contro le sentenze di rigetto
dell’opposizione – come nella fattispecie – è dato il rimedio giuridico del reclamo
(combinati art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro dieci giorni
dalla notificazione della sentenza impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321
cpv. 2 CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
(art. 48 cpv. 1 lett. e LOG);
che inoltrato in data 13 luglio 2013 contro una decisone emanata il 1° luglio 2013 e notificata/recapitata il 3 luglio 2013 (cfr. ricerca postale Track&Trace) il reclamo è tempestivo e, quindi, da
questo aspetto ammissibile;
che in base all’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto (lett.
a) che l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che, nella fattispecie, la
reclamante rimprovera anzitutto al primo giudice di avere trattato l’istanza di
rigetto dell’opposizione diretta nei suoi confronti nell’ambito del contenzioso
sfociato nell’apertura dell’incarto SO.2013.376, di cui essa ha però avuto
conoscenza soltanto con la notificazione della sentenza impugnata;
che, secondo la reclamante, tale
incarto sarebbe stato creato all’ultimo momento, ossia dopo che suo marito (J__________)
aveva presentato la duplica nel contesto della parallela istanza di rigetto
provvisorio dell’opposizione promossa dalla stessa parte istante nei suoi confronti
per la (medesima) fattispecie di cui all’incarto SO.2013.377 (tema del
contendere; procedura esecutiva promossa nei confronti di entrambi i convenuti,
quali debitori solidali, per l’incasso di pretesi canoni di locazione
arretrati);
che la doglianza cade però nel
vuoto ove si consideri che l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione in
rassegna è stata notificata dal Pretore aggiunto alla qui reclamante il 21
maggio 2013 con riferimento all’incarto SO.2013.376 e con contestuale assegnazione
Fatti
di un termine di dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni;
che la raccomandata contenente
tale atto processuale, spedito il 29 maggio 2013, è stata regolarmente recapitata il 31 maggio 2013 (cfr. ricerca postale Track&Trace);
che l’insorgente rileva in ogni
modo che suo marito, parte nella procedura di cui all’incarto SO.2013.377, ha
preso posizione sull’istanza di rigetto dell’opposizione per conto e in nome di
entrambi i coniugi escussi,
che la puntualizzazione è
senz’altro fondata, avendo in effetti J__________ nelle osservazioni del 5 giugno 2013 e nella duplica del 28 giugno 2013 argomentato anche con riferimento a sua moglie, di modo che il Pretore aggiunto - chiamato a statuire su istanze di
rigetto dell’opposizione avente per oggetto una pretesa diretta contro debitori
ritenuti solidalmente responsabili in virtù del contratto di locazione comune sottoscritto
da entrambi - non poteva, a meno di cadere nel formalismo eccessivo, ignorare
tale circostanza, ossia ritenere semplicemente soccombente la convenuta - per
non avere essa presentato personalmente osservazioni all’istanza - dopo avere,
Considerandi
nel contempo, respinto l’istanza di rigetto dell’opposizione diretta contro J__________
con l’argomentazione che questi aveva reso verosimili le eccezioni liberatorie
sollevate ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 LEF in relazione alla medesima pretesa e
al medesimo complesso dei fatti;
che, ciò posto, non vi è motivo
per riservare alla reclamante un trattamento diverso da quello accordato al
condebitore solidale J__________ nella parallela procedura di rigetto dell’opposizione
sfociata nella decisione di cui all’incarto S0.2013.377, contro la quale si è inutilmente
aggravata la parte istante con reclamo dell’11 luglio 2013, lo stesso essendo stato dichiarato inammissibile da questo giudice con sentenza del 12 agosto 2013
(inc. 14.2013.128);
che ne discende pertanto
l’accoglimento del gravame nel senso di riformare l’impugnata sentenza, con
conseguente reiezione dell’istanza di rigetto dell’opposizione per gli stessi
motivi che avevano spinto il primo giudice a dare ragione a J__________ nella parallela
causa;
che gli oneri processuali relativi
al giudizio di prima sede seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico
della parte istante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC), mentre non si
prelevano spese in esito al presente giudizio (art. 107 cpv. 2 CPC);
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è accolto. Di
conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così
riformati:
“1. L’istanza è respinta.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 320.- sono poste a carico
dell’istante.”
2. Non si prelevano spese in
esito al presente giudizio.
3. Notificazione a:
-
,
- .
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione
di Mendrisio-Sud.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Giacché il valore litigioso della
vertenza, di fr. 15'274.50, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-,
contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile
al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione,
solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso
termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).